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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 09/12/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 452/2022 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 15-4- 2025, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., all'esito della discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 452/22 R.G.C (alla quale è stata riunita la n. 453/22 R.G.C) promossa da nato a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Montegiorgio il 2-3-1971, rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI SIMONE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in via Umbria n. 98 - Montegranaro, come da procure allegate ai ricorsi;
OPPONENTI nei confronti di
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell' , in CP_1
Macerata, via Dante, n. 8, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Per_1 di Roma rep. n. 80974 del 21-7-2015; OPPOSTO Oggetto: opposizione avverso ordinanze-ingiunzioni. Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due distinti ricorsi depositati entrambi in pari data 23-6-2022 e ritualmente notificati (rubricati rispettivamente ai nn. 452/22 e 453/22 R.G.C), i ricorrenti in epigrafe, asseriti trasgressori e coobbligati solidali, in qualità di legali rappresentanti della (P. VA ) con sede legale a Parte_3 P.IVA_1
Civitanova Marche (MC) in via Cecchetti n. 77 , convenivano in giudizio l' CP_1 come sopra rappresentato, proponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, loro notificate in data 25.05.2022:
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI - 000468532 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. – per la somma di € 18.000,00 a titolo di sanzione P.IVA_2 amministrativa ed € 6,60 per spese di notifica, emessa dall' di Macerata, CP_1
1 per asserita violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D. L. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2012);
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI - 000114551 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. 0085832 – per la somma di € 18.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 per spese di notifica, emessa dall' di Macerata, CP_1 per asserita violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D. L. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2013);
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI - 000114238 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. 0085838 – per la somma di € 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 per spese di notifica, emessa dall' di Macerata, CP_1 per asserita violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D. L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2014); gli opponenti eccepivano: in via pregiudiziale la connessione soggettiva delle tre sanzioni amministrative irrogate, imponendosi l'unitarietà di giudizio;
in via preliminare al merito, lamentavano il difetto di notifica degli atti presupposti alle sanzioni irrogate, con conseguente impossibilità di esercitare efficacemente il diritto di difesa, assumendo nello specifico non essere stati notificati agli opponenti i seguenti avvisi di accertamento:
- Atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0078974 del 16.06.2017 ed CP_1 atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0078973 del 20.12.2017, CP_1 riferiti alla ordinanza di ingiunzione n. OI- 000468532;
- Atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0079307 del 09.06.2017, CP_1 riferito alla ordinanza di ingiunzione n. OI- 000114551;
- Atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0079353 del 09.06.2017 ed CP_1 atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0079354 del 19.06.2017, CP_1 riferiti alla ordinanza di ingiunzione n. OI- 000114238; eccependo dunque: la nullità delle sanzioni irrogate, oltre all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione da parte dell' per superamento del termine CP_1 quinquennale di prescrizione;
nel merito, l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione n. OI –000127842, relativa all'annualità 2014, per regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
la non imputabilità delle sanzioni contestate, poiché irrogate ai soci opponenti in violazione dell'art. 3 L. 689/1981, prevedendo tale norma la responsabilità personale in tema di sanzioni amministrative, potendo essere responsabile unicamente la sola persona fisica cui è materialmente imputabile l'azione o l'omissione che integra la violazione, non potendo essere automaticamente chiamati
2 a rispondere i soci;
la violazione del principio di proporzionalità e gradualità tra le sanzioni irrogate e le violazioni contestate in applicazione dell'art. 11 L. 689/1981, in quanto l' avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria minima di € 10.000,00. CP_1
A fronte di ciò gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata adito,
“1) In via cautelare, inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione n. OI - 000468532 – prot. n. CP_1
4400 02/05/2022. 0085819 (cfr. doc. 1); n. OI - 000114551 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. 0085832 (cfr. doc. 2); n. OI - 000114238 – prot. n. 4400 02/05/2022. CP_1
0085838 (cfr. doc. 3), emesse dall' di Macerata e delle sanzioni accessorie;
CP_1
“2) In via principale e preliminare, accertare l'illegittimità delle pretese contenute nelle ordinanze ingiunzione n. OI - 000468532 – prot. n. 4400 02/05/2022. CP_1
0085819 (cfr. doc. 1); n. OI - 000114551 – prot. n. 4400 02/05/2022. 0085832 (cfr. CP_1 doc. 2); n. OI - 000114238 – prot. n. 4400 02/05/2022. 0085838 (cfr. doc. 3) CP_1 emesse dall' di Macerata e delle sanzioni accessorie, per omessa notifica degli atti CP_1 prodromici alle medesime ordinanze di ingiunzione per le casuali meglio descritte nella narrativa del presente ricorso e, per l'effetto, dichiararne la nullità;
“3) In via ulteriormente preliminare, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nelle impugnate ordinanze di ingiunzioni emesse dall' per intervenuta prescrizione CP_1 del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere ex art 28 L. 689/81 e, per l'effetto, pronunciare la nullità delle medesime ordinanze di ingiunzione;
“4) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, con pronuncia CP_2 di annullamento, delle ordinanze di ingiunzione n. OI - 000468532 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. 0085819 (cfr. doc. 1); n. OI - 000114551 – prot. n. 4400 02/05/2022. CP_1
0085832 (cfr. doc. 2); n. OI - 000114238 – prot. n. 4400 02/05/2022. 0085838 (cfr. CP_1 doc. 3) emesse dall di Macerata e delle sanzioni accessorie, nonché di ogni CP_1 ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' nelle impugnate CP_1 ordinanze di ingiunzione per gli anni 2012; 2013; 2014;
“5) In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste sopra formulate, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in ulteriore subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge, stante la lieve entità delle violazioni accertate.
“In ogni caso, condannare l' in persona del suo legale responsabile, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., da
3 determinarsi in via equitativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, disporre la compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale”. All'esito della fissazione dell'udienza per l'esame dell'istanza di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze-ingiunzioni opposte e del merito della controversia, si costituiva l , come sopra rappresentato, il quale deduceva la pacifica sussistenza CP_1 dell'illecito depenalizzato, eccepiva poi l'infondatezza delle eccezioni avversarie e, in particolare: contestava l'eccezione di nullità delle ordinanze-ingiunzioni per asserita omessa notifica degli atti prodromici, avendo l' regolarmente notificato nel CP_1 giugno 2017 gli atti di accertamento relativi alle omissioni contributive oggetto di causa, con le contestuali seguenti diffide: 1) atto di accertamento .4400.31/05/2017.0078971, notificato il 21/06/2017; CP_1
2) atto di accertamento .4400.31/05/2017.0079305, notificato il 9/06/2017; CP_1
3) atto di accertamento .4400.31/05/2017.0079351, notificato il 19/06/2017. CP_1
L' proseguiva contestando: l'asserita prescrizione delle sanzioni amministrative, CP_1 dovendo il termine decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere o, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e poi depenalizzati, dal momento di entrata in vigore della nuova disciplina, termine, in ogni caso, da intendersi interrotto in forza della notifica delle diffide .4400.31/05/2017.0078971, CP_1
.4400.31/05/2017.0079305 e .4400.31/05/2017.0079351, tutte notificate nel CP_1 CP_1 giugno 2017; l'asserito avvenuto pagamento delle ritenute contributive relative ai dipendenti per l'annualità 2014, in quanto tale pagamento era avvenuto solamente a seguito della notifica da parte dell' dell'avviso di addebito, non essendo CP_1
l'adempimento tardivo idoneo a estinguere l'illecito; l'asserita violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, essendosi l'ente, al momento dell'emissione, attenuto ai criteri determinati dalla normativa;
inoltre, proseguiva l' , le sanzioni erano state ridotte a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, D.L. CP_1
48/2023 e rideterminate in complessivi € 2.488,87 (€ 548,38 per il 2012, e 1.448,17 per il 2013, € 492,32 per il 2014); concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in caso di pagamento da parte dell'opponente entro il termine di gg. 30 dalla prima udienza delle sanzioni amministrative nella misura complessiva di € 2.488,87 per tutte e tre le ordinanze-ingiunzioni impugnate, come rideterminate ai sensi dell'art. 23 del D.L. n.48/2023, dichiarare cessata la materia del contendere, con totale compensazione delle spese di lite;
- in difetto del predetto pagamento, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare le
4 ordinanze-ingiunzioni opposte nella rispettiva minore misura, come rideterminata dall' ai sensi dell'art. 23, DL 48/23, con vittoria delle spese di lite”. CP_1
All'udienza del 17-10-2023, preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D. L. 48/2023, il giudice sospendeva l'esecuzione delle ordinanze-ingiunzioni opposte e disponeva la riunione del procedimento contraddistinto dal n. 453/22 R.G.C al presente procedimento n. 452/2022 R.G.C., stante la sussistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra gli stessi, e rinviava ad altra udienza per verificare l'avvenuta composizione bonaria della lite tra le parti. All'udienza odierna, le parti, dando atto dell'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta da parte della Pt_1 Parte_3 chiedevano concordemente la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le stesse delle spese di lite. Richiamato quanto previsto dall'art. 23 D.L. 48/2023, conv. con mod. in L. 85/2023, secondo cui:
“1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
“2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, e tenuto conto di quanto concordemente concluso dalle parti, considerato che tutte hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le stesse delle spese di lite, deve procedersi alla richiesta declaratoria anche in merito alle spese di lite.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
e nei confronti dell' , come sopra rappresentato, con ricorsi Parte_2 CP_1 depositati il 23/06/2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Macerata, 15/04/25 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'udienza del 15-4- 2025, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., all'esito della discussione, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa n. 452/22 R.G.C (alla quale è stata riunita la n. 453/22 R.G.C) promossa da nato a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Montegiorgio il 2-3-1971, rappresentati e difesi dall'avv. MANCINI SIMONE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in via Umbria n. 98 - Montegranaro, come da procure allegate ai ricorsi;
OPPONENTI nei confronti di
, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI VALERIA ed elettivamente domiciliato presso la Sede Provinciale dell' , in CP_1
Macerata, via Dante, n. 8, in virtù di procura generale alle liti per atto notaio Per_1 di Roma rep. n. 80974 del 21-7-2015; OPPOSTO Oggetto: opposizione avverso ordinanze-ingiunzioni. Le parti hanno concluso come in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due distinti ricorsi depositati entrambi in pari data 23-6-2022 e ritualmente notificati (rubricati rispettivamente ai nn. 452/22 e 453/22 R.G.C), i ricorrenti in epigrafe, asseriti trasgressori e coobbligati solidali, in qualità di legali rappresentanti della (P. VA ) con sede legale a Parte_3 P.IVA_1
Civitanova Marche (MC) in via Cecchetti n. 77 , convenivano in giudizio l' CP_1 come sopra rappresentato, proponendo opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni, loro notificate in data 25.05.2022:
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI - 000468532 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. – per la somma di € 18.000,00 a titolo di sanzione P.IVA_2 amministrativa ed € 6,60 per spese di notifica, emessa dall' di Macerata, CP_1
1 per asserita violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D. L. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2012);
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI - 000114551 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. 0085832 – per la somma di € 18.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 per spese di notifica, emessa dall' di Macerata, CP_1 per asserita violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D. L. 12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2013);
- ordinanza ingiunzione di pagamento n. OI - 000114238 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. 0085838 – per la somma di € 17.500,00 a titolo di sanzione amministrativa ed € 6,60 per spese di notifica, emessa dall' di Macerata, CP_1 per asserita violazione dell'art. 2, co. 1 bis, D. L. 12.09.1983 n. 463, convertito con modificazioni in L. 11.11.1983 n. 638 e ss. mm. ii. (omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali annualità 2014); gli opponenti eccepivano: in via pregiudiziale la connessione soggettiva delle tre sanzioni amministrative irrogate, imponendosi l'unitarietà di giudizio;
in via preliminare al merito, lamentavano il difetto di notifica degli atti presupposti alle sanzioni irrogate, con conseguente impossibilità di esercitare efficacemente il diritto di difesa, assumendo nello specifico non essere stati notificati agli opponenti i seguenti avvisi di accertamento:
- Atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0078974 del 16.06.2017 ed CP_1 atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0078973 del 20.12.2017, CP_1 riferiti alla ordinanza di ingiunzione n. OI- 000468532;
- Atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0079307 del 09.06.2017, CP_1 riferito alla ordinanza di ingiunzione n. OI- 000114551;
- Atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0079353 del 09.06.2017 ed CP_1 atto di accertamento prot. n. 4400 31/05/2017 0079354 del 19.06.2017, CP_1 riferiti alla ordinanza di ingiunzione n. OI- 000114238; eccependo dunque: la nullità delle sanzioni irrogate, oltre all'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione da parte dell' per superamento del termine CP_1 quinquennale di prescrizione;
nel merito, l'infondatezza dell'ordinanza-ingiunzione n. OI –000127842, relativa all'annualità 2014, per regolare versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
la non imputabilità delle sanzioni contestate, poiché irrogate ai soci opponenti in violazione dell'art. 3 L. 689/1981, prevedendo tale norma la responsabilità personale in tema di sanzioni amministrative, potendo essere responsabile unicamente la sola persona fisica cui è materialmente imputabile l'azione o l'omissione che integra la violazione, non potendo essere automaticamente chiamati
2 a rispondere i soci;
la violazione del principio di proporzionalità e gradualità tra le sanzioni irrogate e le violazioni contestate in applicazione dell'art. 11 L. 689/1981, in quanto l' avrebbe dovuto applicare la sanzione pecuniaria minima di € 10.000,00. CP_1
A fronte di ciò gli opponenti formulavano le seguenti conclusioni: Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Macerata adito,
“1) In via cautelare, inaudita altera parte, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze ingiunzione n. OI - 000468532 – prot. n. CP_1
4400 02/05/2022. 0085819 (cfr. doc. 1); n. OI - 000114551 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. 0085832 (cfr. doc. 2); n. OI - 000114238 – prot. n. 4400 02/05/2022. CP_1
0085838 (cfr. doc. 3), emesse dall' di Macerata e delle sanzioni accessorie;
CP_1
“2) In via principale e preliminare, accertare l'illegittimità delle pretese contenute nelle ordinanze ingiunzione n. OI - 000468532 – prot. n. 4400 02/05/2022. CP_1
0085819 (cfr. doc. 1); n. OI - 000114551 – prot. n. 4400 02/05/2022. 0085832 (cfr. CP_1 doc. 2); n. OI - 000114238 – prot. n. 4400 02/05/2022. 0085838 (cfr. doc. 3) CP_1 emesse dall' di Macerata e delle sanzioni accessorie, per omessa notifica degli atti CP_1 prodromici alle medesime ordinanze di ingiunzione per le casuali meglio descritte nella narrativa del presente ricorso e, per l'effetto, dichiararne la nullità;
“3) In via ulteriormente preliminare, accertare l'illegittimità della pretesa contenuta nelle impugnate ordinanze di ingiunzioni emesse dall' per intervenuta prescrizione CP_1 del termine entro il quale il relativo diritto poteva essere fatto valere ex art 28 L. 689/81 e, per l'effetto, pronunciare la nullità delle medesime ordinanze di ingiunzione;
“4) In via principale e nel merito, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e/o infondatezza, anche nel quantum debeatur, con pronuncia CP_2 di annullamento, delle ordinanze di ingiunzione n. OI - 000468532 – prot. n. 4400 CP_1
02/05/2022. 0085819 (cfr. doc. 1); n. OI - 000114551 – prot. n. 4400 02/05/2022. CP_1
0085832 (cfr. doc. 2); n. OI - 000114238 – prot. n. 4400 02/05/2022. 0085838 (cfr. CP_1 doc. 3) emesse dall di Macerata e delle sanzioni accessorie, nonché di ogni CP_1 ulteriore atto e/o provvedimento a essa nota presupposto, collegato, connesso, precedente o successivo anche di data e estremi sconosciuti al ricorrente;
per l'effetto accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' nelle impugnate CP_1 ordinanze di ingiunzione per gli anni 2012; 2013; 2014;
“5) In via subordinata e gradata, nella denegata ipotesi di rigetto delle richieste sopra formulate, annullare le sanzioni applicate per insussistenza dei presupposti ovvero, in ulteriore subordine, ridurre le stesse ricalcolandone gli importi nella misura di legge, stante la lieve entità delle violazioni accertate.
“In ogni caso, condannare l' in persona del suo legale responsabile, al CP_1 pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, nonché del risarcimento del danno biologico relativo e subito, e richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., da
3 determinarsi in via equitativa;
in subordine, nella denegata ipotesi di rigetto, disporre la compensazione delle spese trattandosi di materia complessa e non definita a livello giurisprudenziale”. All'esito della fissazione dell'udienza per l'esame dell'istanza di sospensione dell'esecuzione delle ordinanze-ingiunzioni opposte e del merito della controversia, si costituiva l , come sopra rappresentato, il quale deduceva la pacifica sussistenza CP_1 dell'illecito depenalizzato, eccepiva poi l'infondatezza delle eccezioni avversarie e, in particolare: contestava l'eccezione di nullità delle ordinanze-ingiunzioni per asserita omessa notifica degli atti prodromici, avendo l' regolarmente notificato nel CP_1 giugno 2017 gli atti di accertamento relativi alle omissioni contributive oggetto di causa, con le contestuali seguenti diffide: 1) atto di accertamento .4400.31/05/2017.0078971, notificato il 21/06/2017; CP_1
2) atto di accertamento .4400.31/05/2017.0079305, notificato il 9/06/2017; CP_1
3) atto di accertamento .4400.31/05/2017.0079351, notificato il 19/06/2017. CP_1
L' proseguiva contestando: l'asserita prescrizione delle sanzioni amministrative, CP_1 dovendo il termine decorrere dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere o, nel caso di fatti già sanzionati penalmente e poi depenalizzati, dal momento di entrata in vigore della nuova disciplina, termine, in ogni caso, da intendersi interrotto in forza della notifica delle diffide .4400.31/05/2017.0078971, CP_1
.4400.31/05/2017.0079305 e .4400.31/05/2017.0079351, tutte notificate nel CP_1 CP_1 giugno 2017; l'asserito avvenuto pagamento delle ritenute contributive relative ai dipendenti per l'annualità 2014, in quanto tale pagamento era avvenuto solamente a seguito della notifica da parte dell' dell'avviso di addebito, non essendo CP_1
l'adempimento tardivo idoneo a estinguere l'illecito; l'asserita violazione dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, essendosi l'ente, al momento dell'emissione, attenuto ai criteri determinati dalla normativa;
inoltre, proseguiva l' , le sanzioni erano state ridotte a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 23, D.L. CP_1
48/2023 e rideterminate in complessivi € 2.488,87 (€ 548,38 per il 2012, e 1.448,17 per il 2013, € 492,32 per il 2014); concludeva quindi chiedendo:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
- in caso di pagamento da parte dell'opponente entro il termine di gg. 30 dalla prima udienza delle sanzioni amministrative nella misura complessiva di € 2.488,87 per tutte e tre le ordinanze-ingiunzioni impugnate, come rideterminate ai sensi dell'art. 23 del D.L. n.48/2023, dichiarare cessata la materia del contendere, con totale compensazione delle spese di lite;
- in difetto del predetto pagamento, rigettare il ricorso avversario siccome infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare le
4 ordinanze-ingiunzioni opposte nella rispettiva minore misura, come rideterminata dall' ai sensi dell'art. 23, DL 48/23, con vittoria delle spese di lite”. CP_1
All'udienza del 17-10-2023, preso atto dell'entrata in vigore dell'art. 23 del D. L. 48/2023, il giudice sospendeva l'esecuzione delle ordinanze-ingiunzioni opposte e disponeva la riunione del procedimento contraddistinto dal n. 453/22 R.G.C al presente procedimento n. 452/2022 R.G.C., stante la sussistenza di connessione oggettiva e parzialmente soggettiva tra gli stessi, e rinviava ad altra udienza per verificare l'avvenuta composizione bonaria della lite tra le parti. All'udienza odierna, le parti, dando atto dell'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta da parte della Pt_1 Parte_3 chiedevano concordemente la dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione tra le stesse delle spese di lite. Richiamato quanto previsto dall'art. 23 D.L. 48/2023, conv. con mod. in L. 85/2023, secondo cui:
“1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
“2. Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”, e tenuto conto di quanto concordemente concluso dalle parti, considerato che tutte hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione tra le stesse delle spese di lite, deve procedersi alla richiesta declaratoria anche in merito alle spese di lite.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
e nei confronti dell' , come sopra rappresentato, con ricorsi Parte_2 CP_1 depositati il 23/06/2022, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza. Macerata, 15/04/25 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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