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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/12/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti , dall'avv. VIGNONI LUCIANO presso cui elettivamente domicilia in P.ZZA VITTORIA, 16 46042 CASTEL GOFFREDO
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv.BERTONI CARLA presso cui elettivamente domicilia inC/O AVV. GERMANA GIACOBBE,VIA SOLFERINO N.31
BRESCIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17 giugno 2006 a LE (BS) tra il sig. nato a [...]
TE (Ucraina) il 12.12.1977 e residente a [...] in via Gran
Sasso n. 24, c.f. , e , nata il [...] C.F._1 Controparte_1
1 2
a NK ST (Bielorussia) e residente a [...], via Mons.
Alessandro Mori n. 185, c.f. , ordinando al competente C.F._2
Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- respingersi ogni domanda di contributo per il mantenimento personale in favore della sig.ra , stante l'insussistenza dei relativi presupposti;
Controparte_1
- dirsi tenuto il sig. a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
quale
[...]
contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro Parte_1
450,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
- dirsi tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1
il 50% delle spese straordinarie per il figlio Controparte_1 Parte_1
come da Protocollo del Tribunale di Mantova in vigore.
- dichiararsi che i sig.ri e la sig.ra Parte_1 CP_1
hanno regolato tra loro ogni altro rapporto economico;
[...]
- con favore di spese e competenze di causa.”.
Resistente: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 17 giugno 2006 a LE (BS), con atto iscritto nell'ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n. 2 Parte 1 anno 2006, fra i sig.ri Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._1
di nazionalità ucraina ed italiana, residente in [...], via Gran Sasso
n. 24 e , na t a a Pins k (Bi e lorus s i a ) i l 16.11.1973 Controparte_1
), di nazionalità bielorussa ed italiana, residente in [...]
OF (MN), via Mons. Mori Alessandro n. 185 – int. 2.- Obbligarsi il sig.
a versare alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 100,00 (cento/00), a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. - Confermarsi quanto già statuito nella sentenza di separazione n. 482/2024 del 18.4.2024, pubblicata in data 22.04.2024, e obbligarsi il sig. a corrispondere la somma mensile di euro Parte_1
500,00 (cinquecento/00), riducendo di euro 30,00 l'assegno precedentemente concordato, a titolo di concorso al mantenimento del figlio Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da versarsi alla sig.ra
[...]
entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT CP_1
nonchè a corrispondere alla sig.ra stessa il 50% delle spese CP_1
2 3
straordinarie sostenute nell'interesse del figlio così come da Protocollo del Tribunale di Mantova da intendersi qui integralmente trascritto. - Ordinarsi ai Comuni di
LE (BS) e di AS OF (MN) di annotare la sentenza di scioglimento del matrimonio civile a margine dell'atto del matrimonio stesso. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa. Si rifiuta il contraddittorio in ordine ad ogni eventuale domanda e/o eccezione nuova di controparte. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra formulate conclusioni, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, formulate nella memoria integrativa di costituzione
7.11.2024 sub B) nonchè per l'ammissione dell'istanza di produzione documentale, formulata nella predetta memoria sub C). Con riserva di depositare comparsa conclusionale e memoria di replica ai sensi dell'art. 473 bis.28, lettere b) e c), c.p.c.”
MOTIVI
Con ricorso ritualmente depositato, premesso che dal matrimonio Parte_1
civile con la resistente, è nato il figlio nato il giorno 12.8.2005 in Persona_1
ER (BS), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e che, essendo divenuta la convivenza difficile e problematica, la stessa è stata interrotta e ha lasciato la casa familiare, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, e ha chiesto di disporsi un onere di corresponsione di un assegno di mantenimento a suo carico e in favore del figlio di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni del ricorrente in merito alla separazione personale dei coniugi, opponendosi al quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e chiedendo che venisse disposto un assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 16.4.2024, le parti hanno raggiunto un accordo, i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia sulla separazione.
Con sentenza n. 482 del 18.04.2024, pubblicata in data 22.04.2024, è stata pronunciata la separazione delle parti alle seguenti condizioni: “ …2. pone a carico del sig. Parte_1
l'onere della corresponsione della somma mensile di euro 530,00 a titolo di
[...]
concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, da versarsi alla resistente entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
3 4
3. pone a carico di entrambi i genitori l'onere di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio così come indicate nelle conclusioni;
4. dà atto che la sig.ra rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento CP_1
in suo favore;
5. dà atto che la sig.ra si impegna a pagare l'intera rata del mutuo della CP_1
casa coniugale;
6. dà atto dell'impegno del sig. di cedere, entro dicembre 2024, la propria Pt_1
quota del 50% di proprietà della casa sita in AS OF in via Mons. Alessandro
Mori n. 185, int. 2, catastalmente identificato al fg. 20, mapp. 1048 sub 1 e 2, a definizione della presente lite e nel complessivo accordo patrimoniale dei coniugi e senza corrispettivo;
7. spese di lite compensate;
…”
Rimessa la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio, acquisita l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge, le parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni, dando atto delle circostanze medio tempore sopravvenute e producendo nuova documentazione relativa ai rispettivi redditi. In particolare , la resistente ha rappresentato di essere divenuta disoccupata e il ricorrente di aver subito una diminuzione delle proprie entrate.
Sulle conclusioni sopra riportate , il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione , previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 cpc, in data 27.10.2025.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 482/2024 del 18.4.2024 , passata in giudicato, previa comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato in data 16/4/2024.
Del pari è provata, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi sin da epoca precedente alla separazione, e, dunque, certamente per un periodo ininterrotto richiesto dalla legge dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla
4 5
L. 55/2015 , e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Assegno divorzile.
Va premesso che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. 4 ottobre 2010 n. 20582).
Inoltre la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti,
correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (
cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007).
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Con la recente sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno, tuttavia,
offerto una nuova lettura della legge sul divorzio chiarendo come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
A seguito della sentenza n. 11504/2017, era sorto, infatti, un contrasto giurisprudenziale, in quanto l'attribuzione dell'assegno divorzile era stata sganciata dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per agganciarlo, invece, a quello dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che chiede il contributo. Tale sentenza ha affermato il principio secondo il quale, in tema di assegno di divorzio, è necessario passare dal criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a quello basato sull'indipendenza economica dell'ex coniuge;
con onere della prova, circa i requisiti per l'ottenimento dell'assegno, in capo all'ex coniuge che lo richiede.
La questione dibattuta è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, che, con la su citata sentenza, sono dunque intervenute risolvendo il contrasto che si era creato sul tema.
Secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio ma non soltanto di questo.
Le Sezioni Unite, hanno affermato il principio secondo il quale, l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento, consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
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Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
La nuova lettura della norma di cui all'art. 5 della Legge su Divorzio, offerta dalle Sezioni Unite, fa sì che il diritto all'assegno di divorzio, non dipenda più
soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-
patrimoniale delle parti.
Vi è, in altre parole, la valorizzazione della funzione compensativa dell'assegno, con un sostanziale discostamento sia dall'orientamento tradizionale sia da quello offerto dalla sentenza n.11504/2017, e con una applicazione dei criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile che assicura una tutela alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. In tal modo si realizza una funzione assistenziale ma soprattutto compensativa, e senza che il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rappresenti l'
obiettivo, unico ed esclusivo, perseguito con il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
Applicando i principi esposti al caso in esame osserva, innanzitutto, il
Collegio, che la resistente, nella fase del giudizio successiva alla pronuncia della separazione , ha rappresentato di aver perso il lavoro, per scadenza del contratto a termine, circostanza non contestata dal ricorrente. La stessa inoltre, in base agli accordi di cui alla separazione è gravata dalla rata del mutuo della casa coniugale,
presso cui vive assieme al figlio maggiorenne ma non economicamente
7 8
autosufficiente. È evidente quindi che nel caso di specie sussiste una funzione assistenziale dell'assegno posto che il ricorrente ha , al contrario della resistente, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione pari a circa 26.000
euro annui netti (cfr. CU 2023). Appare equo quindi fissare un assegno divorzile pari ad euro 100,00 mensili da corrispondere alla ricorrente a decorrere dalla domanda
(novembre 2024).
Sul mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente.
Il ricorrente ha chiesto ridursi il contributo al mantenimento del figlio,
convivente con la madre, deducendo le sue mutate condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione. A sostegno della propria domanda ha prodotto unicamente 3 buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2024. In
particolare la busta paga di ottobre 2024 riporta un totale netto di euro 1546,00
quindi non diverso da quello della busta paga del mese di febbraio 2024 ( pari ad euro 1556,00) quando ha poi concluso l'accordo di separazione (aprile 2024). A ciò si aggiunga che dalla busta paga è già detratto il canone di affitto per l'alloggio e che con l'accordo di separazione il ricorrente non è più gravato dal pagamento del 50%
della rata del mutuo della casa coniugale. Non può pertanto sostenersi che i redditi del ricorrente siano mutati in peius, tuttavia, considerato che con l'odierna pronuncia lo stesso sarà gravato anche dell'assegno divorzile in favore della moglie , appare equo ridurre l'assegno di mantenimento del figlio ad euro 400,00 mensili.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito del giudizio, esistono giustificate ragione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
8 9
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_2
Controparte_1
2) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_2 CP_1
l'assegno mensile di euro 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dal mese di novembre 2024 e con rivalutazione annuale dal mese di dicembre 2025, a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del
28.5.2024;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_2 CP_1
l'assegno mensile di euro 100,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dal mese di novembre 2024 e con rivalutazione annuale dal mese di dicembre 2025, a titolo di assegno divorzile in suo favore;
4) Compensa le spese di lite;
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (BS), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 2 P. 1 anno 2006);
Così deciso in Mantova in camera di consiglio il 11/12/2025
Il giudice estensore
Dott. Valeria Monti Il Presidente
Dott. Giorgio Bertola
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 118 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti , dall'avv. VIGNONI LUCIANO presso cui elettivamente domicilia in P.ZZA VITTORIA, 16 46042 CASTEL GOFFREDO
RICORRENTE
E
- rappresentata e Controparte_1 C.F._2
difesa, giusta procura in atti, dall'avv.BERTONI CARLA presso cui elettivamente domicilia inC/O AVV. GERMANA GIACOBBE,VIA SOLFERINO N.31
BRESCIA
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in data 17 giugno 2006 a LE (BS) tra il sig. nato a [...]
TE (Ucraina) il 12.12.1977 e residente a [...] in via Gran
Sasso n. 24, c.f. , e , nata il [...] C.F._1 Controparte_1
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a NK ST (Bielorussia) e residente a [...], via Mons.
Alessandro Mori n. 185, c.f. , ordinando al competente C.F._2
Comune di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
- respingersi ogni domanda di contributo per il mantenimento personale in favore della sig.ra , stante l'insussistenza dei relativi presupposti;
Controparte_1
- dirsi tenuto il sig. a versare alla sig.ra Parte_1 CP_1
quale
[...]
contributo per il mantenimento del figlio la somma di euro Parte_1
450,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT.
- dirsi tenuto il sig. a corrispondere alla sig.ra Parte_1
il 50% delle spese straordinarie per il figlio Controparte_1 Parte_1
come da Protocollo del Tribunale di Mantova in vigore.
- dichiararsi che i sig.ri e la sig.ra Parte_1 CP_1
hanno regolato tra loro ogni altro rapporto economico;
[...]
- con favore di spese e competenze di causa.”.
Resistente: “dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile, contratto in data 17 giugno 2006 a LE (BS), con atto iscritto nell'ufficio di Stato Civile dello stesso Comune al n. 2 Parte 1 anno 2006, fra i sig.ri Parte_1
nato a [...] il [...] (C.F. ),
[...] C.F._1
di nazionalità ucraina ed italiana, residente in [...], via Gran Sasso
n. 24 e , na t a a Pins k (Bi e lorus s i a ) i l 16.11.1973 Controparte_1
), di nazionalità bielorussa ed italiana, residente in [...]
OF (MN), via Mons. Mori Alessandro n. 185 – int. 2.- Obbligarsi il sig.
a versare alla sig.ra la Parte_1 Controparte_1 somma mensile di € 100,00 (cento/00), a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. - Confermarsi quanto già statuito nella sentenza di separazione n. 482/2024 del 18.4.2024, pubblicata in data 22.04.2024, e obbligarsi il sig. a corrispondere la somma mensile di euro Parte_1
500,00 (cinquecento/00), riducendo di euro 30,00 l'assegno precedentemente concordato, a titolo di concorso al mantenimento del figlio Persona_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, da versarsi alla sig.ra
[...]
entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT CP_1
nonchè a corrispondere alla sig.ra stessa il 50% delle spese CP_1
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straordinarie sostenute nell'interesse del figlio così come da Protocollo del Tribunale di Mantova da intendersi qui integralmente trascritto. - Ordinarsi ai Comuni di
LE (BS) e di AS OF (MN) di annotare la sentenza di scioglimento del matrimonio civile a margine dell'atto del matrimonio stesso. Con favore di spese, competenze ed onorari di causa. Si rifiuta il contraddittorio in ordine ad ogni eventuale domanda e/o eccezione nuova di controparte. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle sopra formulate conclusioni, si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, formulate nella memoria integrativa di costituzione
7.11.2024 sub B) nonchè per l'ammissione dell'istanza di produzione documentale, formulata nella predetta memoria sub C). Con riserva di depositare comparsa conclusionale e memoria di replica ai sensi dell'art. 473 bis.28, lettere b) e c), c.p.c.”
MOTIVI
Con ricorso ritualmente depositato, premesso che dal matrimonio Parte_1
civile con la resistente, è nato il figlio nato il giorno 12.8.2005 in Persona_1
ER (BS), maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e che, essendo divenuta la convivenza difficile e problematica, la stessa è stata interrotta e ha lasciato la casa familiare, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi, con domanda contestuale di scioglimento del matrimonio, e ha chiesto di disporsi un onere di corresponsione di un assegno di mantenimento a suo carico e in favore del figlio di euro 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La resistente, costituendosi in giudizio, ha aderito alle conclusioni del ricorrente in merito alla separazione personale dei coniugi, opponendosi al quantum dell'assegno di mantenimento in favore del figlio e chiedendo che venisse disposto un assegno di mantenimento in suo favore.
All'udienza del 16.4.2024, le parti hanno raggiunto un accordo, i rispettivi difensori hanno precisato congiuntamente le conclusioni e la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia sulla separazione.
Con sentenza n. 482 del 18.04.2024, pubblicata in data 22.04.2024, è stata pronunciata la separazione delle parti alle seguenti condizioni: “ …2. pone a carico del sig. Parte_1
l'onere della corresponsione della somma mensile di euro 530,00 a titolo di
[...]
concorso al mantenimento del figlio maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente, da versarsi alla resistente entro il giorno 12 di ogni mese, con rivalutazione annuale ISTAT;
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3. pone a carico di entrambi i genitori l'onere di corrispondere il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio così come indicate nelle conclusioni;
4. dà atto che la sig.ra rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento CP_1
in suo favore;
5. dà atto che la sig.ra si impegna a pagare l'intera rata del mutuo della CP_1
casa coniugale;
6. dà atto dell'impegno del sig. di cedere, entro dicembre 2024, la propria Pt_1
quota del 50% di proprietà della casa sita in AS OF in via Mons. Alessandro
Mori n. 185, int. 2, catastalmente identificato al fg. 20, mapp. 1048 sub 1 e 2, a definizione della presente lite e nel complessivo accordo patrimoniale dei coniugi e senza corrispettivo;
7. spese di lite compensate;
…”
Rimessa la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di scioglimento del matrimonio, acquisita l'attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge, le parti hanno nuovamente precisato le rispettive conclusioni, dando atto delle circostanze medio tempore sopravvenute e producendo nuova documentazione relativa ai rispettivi redditi. In particolare , la resistente ha rappresentato di essere divenuta disoccupata e il ricorrente di aver subito una diminuzione delle proprie entrate.
Sulle conclusioni sopra riportate , il giudice delegato ha rimesso la causa al collegio per la decisione , previa assegnazione dei termini ex art. 473 bis 28 cpc, in data 27.10.2025.
Sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi pronunciata dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 482/2024 del 18.4.2024 , passata in giudicato, previa comparizione personale dei coniugi innanzi al giudice delegato in data 16/4/2024.
Del pari è provata, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987, la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi sin da epoca precedente alla separazione, e, dunque, certamente per un periodo ininterrotto richiesto dalla legge dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla
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L. 55/2015 , e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Assegno divorzile.
Va premesso che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. 4 ottobre 2010 n. 20582).
Inoltre la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti,
correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (
cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007).
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Con la recente sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno, tuttavia,
offerto una nuova lettura della legge sul divorzio chiarendo come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
A seguito della sentenza n. 11504/2017, era sorto, infatti, un contrasto giurisprudenziale, in quanto l'attribuzione dell'assegno divorzile era stata sganciata dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per agganciarlo, invece, a quello dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che chiede il contributo. Tale sentenza ha affermato il principio secondo il quale, in tema di assegno di divorzio, è necessario passare dal criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a quello basato sull'indipendenza economica dell'ex coniuge;
con onere della prova, circa i requisiti per l'ottenimento dell'assegno, in capo all'ex coniuge che lo richiede.
La questione dibattuta è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, che, con la su citata sentenza, sono dunque intervenute risolvendo il contrasto che si era creato sul tema.
Secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio ma non soltanto di questo.
Le Sezioni Unite, hanno affermato il principio secondo il quale, l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento, consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
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Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
La nuova lettura della norma di cui all'art. 5 della Legge su Divorzio, offerta dalle Sezioni Unite, fa sì che il diritto all'assegno di divorzio, non dipenda più
soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-
patrimoniale delle parti.
Vi è, in altre parole, la valorizzazione della funzione compensativa dell'assegno, con un sostanziale discostamento sia dall'orientamento tradizionale sia da quello offerto dalla sentenza n.11504/2017, e con una applicazione dei criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile che assicura una tutela alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. In tal modo si realizza una funzione assistenziale ma soprattutto compensativa, e senza che il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rappresenti l'
obiettivo, unico ed esclusivo, perseguito con il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
Applicando i principi esposti al caso in esame osserva, innanzitutto, il
Collegio, che la resistente, nella fase del giudizio successiva alla pronuncia della separazione , ha rappresentato di aver perso il lavoro, per scadenza del contratto a termine, circostanza non contestata dal ricorrente. La stessa inoltre, in base agli accordi di cui alla separazione è gravata dalla rata del mutuo della casa coniugale,
presso cui vive assieme al figlio maggiorenne ma non economicamente
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autosufficiente. È evidente quindi che nel caso di specie sussiste una funzione assistenziale dell'assegno posto che il ricorrente ha , al contrario della resistente, un contratto di lavoro a tempo indeterminato, con una retribuzione pari a circa 26.000
euro annui netti (cfr. CU 2023). Appare equo quindi fissare un assegno divorzile pari ad euro 100,00 mensili da corrispondere alla ricorrente a decorrere dalla domanda
(novembre 2024).
Sul mantenimento del figlio maggiorenne ma non economicamente
autosufficiente.
Il ricorrente ha chiesto ridursi il contributo al mantenimento del figlio,
convivente con la madre, deducendo le sue mutate condizioni economiche rispetto all'epoca della separazione. A sostegno della propria domanda ha prodotto unicamente 3 buste paga relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2024. In
particolare la busta paga di ottobre 2024 riporta un totale netto di euro 1546,00
quindi non diverso da quello della busta paga del mese di febbraio 2024 ( pari ad euro 1556,00) quando ha poi concluso l'accordo di separazione (aprile 2024). A ciò si aggiunga che dalla busta paga è già detratto il canone di affitto per l'alloggio e che con l'accordo di separazione il ricorrente non è più gravato dal pagamento del 50%
della rata del mutuo della casa coniugale. Non può pertanto sostenersi che i redditi del ricorrente siano mutati in peius, tuttavia, considerato che con l'odierna pronuncia lo stesso sarà gravato anche dell'assegno divorzile in favore della moglie , appare equo ridurre l'assegno di mantenimento del figlio ad euro 400,00 mensili.
Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito del giudizio, esistono giustificate ragione per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
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1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra e Parte_2
Controparte_1
2) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_2 CP_1
l'assegno mensile di euro 400,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dal mese di novembre 2024 e con rivalutazione annuale dal mese di dicembre 2025, a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% Per_1
delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Mantova del
28.5.2024;
3) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_2 CP_1
l'assegno mensile di euro 100,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con
[...]
decorrenza dal mese di novembre 2024 e con rivalutazione annuale dal mese di dicembre 2025, a titolo di assegno divorzile in suo favore;
4) Compensa le spese di lite;
5) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di LE (BS), per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile (atto n. 2 P. 1 anno 2006);
Così deciso in Mantova in camera di consiglio il 11/12/2025
Il giudice estensore
Dott. Valeria Monti Il Presidente
Dott. Giorgio Bertola
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