Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 26/01/2026, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01533/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04363/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4363 del 2025, proposto da Comune di Mulazzo, Comune di Tresana, Comune di Bagnone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Laura Buffoni, Andrea Cardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Erbezzo, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2024, pubblicato in G.U. il 20 agosto 2024, Serie generale - n. 194, come rettificato con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 201 del 28.08.2024, con cui è stata approvata la graduatoria di cui all’allegato 1 contenente: a) n. 1179 progetti ritenuti ammissibili e finanziabili, ordinati secondo le modalità previste dall’art. 7, commi 4 e 5, del bando e individuati in base al nome dell’ente proponente e al CUP, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 maggio 2022, fermi restando i limiti di capienza e il più efficiente impiego delle risorse disponibili; b) n. 1459 progetti non ammessi alla procedura ed elencati in ordine alfabetico in base al nome dell’ente proponente e dell’Allegato elenco dei motivi di esclusione dei progetti di cui alla lettera b), comma 1, dell’art. 1 del sopra citato DPCM, pubblicato nella sezione dedicata al «Bando piccoli comuni» del sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia (www.casaitalia.governo.it), il 20.08.2024, nella parte in cui ha escluso il progetto presentato dai ricorrenti dall’accesso al finanziamento oggetto del bando con la motivazione “Difformità dal dPCM 16 maggio 2022 e dalle FAQ del 1 settembre 2023 aggiornate il 24 ottobre 2023” (doc. A, AA e A_1);
- della nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Casa Italia del 22.10.2024, prot. DCI-0003809-P-22/10/2024, con cui, in risposta alla richiesta di chiarimenti circa la motivazione dell’esclusione di cui al DPCM 2 agosto 2024 di cui sopra, si è affermato che “La Commissione di valutazione ha analizzato la documentazione presentata a corredo dell’istanza nella seduta del 1° luglio 2024, rilevando la seguente difformità: - difformità dal DPCM 16 maggio 2022 e dalla FAQ n. 2 del 1° settembre 2023, seguita dalla FAQ n. 5 del 28 settembre 2023 (per le quali si raccomanda la consultazione sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia nella sezione dedicata al Bando): nel QTE di progetto, è stata valorizzata la voce “B.11) Spese per occupazioni temporanee, espropri e acquisizione immobili” per un importo di 1.286,77 euro (si veda pagina 23 del file “10.Relazione_tecnica-signed.pdf” trasmesso in allegato alla domanda di partecipazione). A conferma di tale spesa, a pagina 23 della relazione illustrativa (file “01715_02-G03Q09_00-relazione-illustrativa-tresana-mulazzo-bagnone-signed.pdf” allegato alla domanda di partecipazione), si legge “A circa metà percorso troviamo un’area utilizzata a parcheggio pubblico, non pavimentata, né attrezzata in nessun modo per questo scopo; la proposta prevede l’esproprio dell’area e la realizzazione di un parcheggio attrezzato”. La previsione di procedure di esproprio si pone in contrasto con l’impianto del DPCM 16 maggio 2022, dal quale è dato evincere che gli interventi candidati devono essere effettuati su aree e strutture già nella disponibilità degli Enti partecipanti al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera d), dello stesso DPCM (per il progetto è stata selezionala la finalità di lettera “f”). Tale difformità, non sanabile attraverso l’istituto del soccorso istruttorio, è stata valutata negativamente dalla Commissione di valutazione che ha disposto l’esclusione del progetto” (doc. B);
- nonché di ogni altro atto, presupposto, consequenziale o comunque connesso, anche ignoto, comprese, in particolare, quali atti presupposti, le “FAQ n. 2 del 1° settembre 2023, seguita dalla FAQ n. 5 del 28 settembre 2023 pubblicate sul sito istituzionale del Dipartimento Casa Italia nella sezione dedicata al Bando” (doc. C e doc. C_1) e gli atti della procedura di selezione dei progetti da parte della Commissione di valutazione dei progetti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento Casa Italia della seduta del 1.07.2024 citata nella nota di cui al doc. B;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa DI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con DPCM del 16 maggio 2022 è stato predisposto il “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”, in attuazione della l. 158/2017 istitutiva del “Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni”. Tra le varie tipologie di intervento finanziabili compare quella della riqualificazione dei centri storici ai sensi dell’art. 4 della l. 158/2017. Il Capo Dipartimento Casa Italia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, redigeva e pubblicava sul sito del Dipartimento il 14 luglio 2023 il “Bando pubblico per il finanziamento dei progetti per il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni”.
1. I Comuni di Bagnone, Tresana e Mulazzo, odierni ricorrenti, hanno partecipato in forma associata al bando, presentando un’unica domanda di finanziamento, depositata in data 15.11.2023, onde ottenere l’ammissione al finanziamento per la realizzazione dell’intervento denominato "Mulazzo, Tresana e Bagnone, tre borghi dall'orma dantesca nelle terre dei Malaspina". Intervento dell’importo complessivo pari ad € 2.051.469,39, di cui € 1.970.000,00 da finanziare con le risorse di cui al Bando in oggetto. E’ bene specificare che, contrariamente a quanto opposto dall’Amministrazione con memoria depositata il 12 novembre 2025, la domanda dei tre Comuni che fanno parte tutti e tre del territorio della Lunigiana e che hanno stipulato tra loro una apposita convenzione come consentito dall’art. 2 del DPCM 16 maggio 2022, ha l’unico obiettivo di conseguire la valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storicoculturale e architettonico, nonché di implementare il sistema dei servizi essenziali, con l’obiettivo di contrastare lo spopolamento, quali finalità condivise tra gli Enti partecipanti, circostanze queste che non consentono appunto di condividere la posizione dell’Amministrazione secondo cui la domanda apparirebbe frammentata dal punto di vista territoriale e priva di un minimo collegamento funzionale tra i diversi interventi.
1.2 Al progetto erano allegati, oltre agli elaborati che illustravano unitariamente gli estremi della domanda (tra cui la relazione-illustrativa-tresana-mulazzo-bagnone, doc. n. 3_d), anche gli elaborati dei tre singoli progetti di riqualificazione e recupero dei centri storici dei tre enti odierni ricorrenti. In particolare, la relazione generale del progetto riguardante il centro storico del Comune di Bagnone l’elaborato grafico “SP01” ed il relativo Quadro economico. Per il Comune di Mulazzo rileva, invece, il computo metrico e la relazione tecnica.
Con il d.p.c.m. del 2 agosto 2024, pubblicato in G.U. il 20 agosto 2024, Serie generale - n. 194, è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi al finanziamento. Ne è risultata l’esclusione del progetto elaborato dagli odierni ricorrenti, sia dal finanziamento sia dalla graduatoria dei progetti finanziabili, così motivata: “Difformità dal dPCM 16 maggio 2022 e dalle FAQ del 1 settembre 2023 aggiornate il 24 ottobre 2023”.
La FAQ n. 2, richiamata dal d.p.c.m. 2.08.2024, afferma che “ Gli interventi su edifici di proprietà privata sono ammessi? Gli interventi sono ammessi solo su edifici di proprietà pubblica: è possibile l’acquisto di edifici privati, solo nel caso in cui si tratti di edifici in stato di abbandono o di degrado, come indicato nel dPCM 16 maggio 2022, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo ” (cfr. FAQ del 1.09.2023 aggiornata al 24.10.2023, doc. C). La FAQ n. 5, invece, afferma: “5) Il bene o l'area oggetto di intervento deve essere di proprietà pubblica? Si. Il bene o il terreno su cui si sviluppa l’intervento deve essere di proprietà pubblica. La lettera e) dell’articolo 2, comma 7, del Dpcm del 16 maggio 2022 prevede, sotto determinate condizioni, la possibilità di acquistare il bene o l’area da soggetti privati ”.
In data 19.09.2024 con nota prot. 5198, il Comune di Mulazzo, capofila dell’aggregazione, chiedeva chiarimenti sulle motivazioni dell’esclusione ed in data 22.10.2024 perveniva la nota di risposta della Presidenza del Consiglio del Ministri ove si afferma che: “ nel QTE (Quadro tecnico economico) di progetto è stata valorizzata la voce “B.11) Spese per occupazioni temporanee, espropri e acquisizione immobili” per un importo di 1.286,77 euro (si veda pagina 23 del file “10.Relazione_tecnica-signed.pdf” trasmesso in allegato alla domanda di partecipazione). A conferma di tale spesa, a pagina 23 della relazione illustrativa (file “01715_02-G03Q09_00-relazioneillustrativa-tresana-mulazzo-bagnone-signed.pdf” allegato alla domanda di partecipazione), si legge “A circa metà percorso troviamo un’area utilizzata a parcheggio pubblico, non pavimentata, né attrezzata in nessun modo per questo scopo; la proposta prevede l’esproprio dell’area e la realizzazione di un parcheggio attrezzato”. Ad avviso dell’odierna resistente, la previsione di procedure di esproprio si porrebbe in contrasto “con l’impianto del DPCM 16 maggio 2022”, dal quale è, sempre ad avviso della resistente, dato evincere “che gli interventi candidati devono essere effettuati su aree e strutture già nella disponibilità degli Enti partecipanti al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera d), dello stesso DPCM ”.
Parte ricorrente, che ha presentato il ricorso straordinario regolarmente trasposto ex art. 48 c.p.a., ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1) Illegittimità per eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del falso supposto di fatto e del difetto di istruttoria; 2) Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, l. n. 241/1990, 3, comma 3, lett. f), comma 4 e comma 6, e dell’art. 4, l. 158/2017. Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis costituita dal Bando approvato con Decreto del Capo Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.07.2024 e dai richiamati DPCM 31.07.2021 e DPCM 16.05.2022. Violazione del principio di legalità, nonchè dei principi di trasparenza, di pubblicità e di imparzialità. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo della disparità di trattamento e dell’ingiustizia manifesta; 3) Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4, 5 e 6, l. n. 241/1990, della lex specialis costituita dal Bando approvato con Decreto del Capo Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.07.2024 e dai richiamati DPCM 31.07.2021 e DPCM 16.05.2022. Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo del difetto assoluto di attribuzione; 4) Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, comma 2-bis, 3, 6, comma 1, lett. b) e 12, l. 241/1990 ed art. 97 Cost. Violazione del principio di proprozionalità. Eccesso di potere, particolarmente sotto i profili della irragionevolezza ed ingiustizia manifeste; 5) Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, l. n. 241/1990, 1337 e 1338 c.c., Eccesso di potere, particolarmente sotto il profilo dell’illogicità ed ingiustizia manifeste.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio, sollevando l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere e comunque insistendo per l’infondatezza del medesimo, concludendo quindi per il rigetto dell’istanza cautelare oltre che per l’inammissibilità ed il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 2880, questo Tribunale ha disposto l’integrazione del contraddittorio, autorizzando, in ragione dell’elevato numero di destinatari, la notifica per pubblici proclami. In data 30 giugno 2025, parte ricorrente ha depositato la prova dell’adempimento dell’integrazione del contraddittorio.
All’udienza pubblica del 3 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Con plurime censure, le parti ricorrenti lamentano, tra gli altri vizi, l’eccesso di potere, sotto il profilo del falso supposto di fatto e del difetto di istruttoria, in relazione all’unico motivo di esclusione, basato sulla considerazione per cui l’intervento candidato, ricadente anche su proprietà private, sarebbe stato in contrasto con il DPCM 16 maggio 2022, le cui previsioni precluderebbero il finanziamento di opere insistenti su aree ed edifici appartenenti a terzi e, dunque, da sottoporre a preventivo esproprio, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 2, comma 7, lettera d), del DPCM ora citato.
Preliminarmente il Collegio esamina l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dall’Amministrazione resistente. L’eccezione va respinta. Come correttamente affermato da parte ricorrente il vantaggio pratico a cui aspirano i ricorrenti è l’inserimento del loro progetto tra gli interventi potenzialmente finanziabili, in vista della predisposizione della graduatoria finale e quindi della chance di ottenere il finanziamento. Alla luce di ciò certamente sussiste l’interesse alla proposizione del ricorso.
Il motivo di eccesso di potere per falso presupposto e difetto di istruttoria sopra evidenziato è fondato.
In proposito, giova, in primo luogo, evidenziare come né la lex specialis, né gli atti dalla stessa richiamati stabiliscano, expressis verbis, quale presupposto per l’ammissione al finanziamento la disponibilità in capo all’Ente richiedente delle aree oggetto dell’intervento.
Peraltro, l’esclusione per cui è causa risulta viziata da eccesso di potere per travisamento dei fatti. Va in primis osservato che non corrisponde al reale che il progetto oggetto della domanda di ammissione al finanziamento, che si compone di tre progetti di recupero e riqualificazione dei centri storici dei Comuni di Mulazzo, Tresana e Bagnone, contemplasse il previo esproprio di beni privati. Come correttamente ha osservato parte ricorrente, nella parte del progetto riguardante il centro storico del Comune di Bagnone, l’intervento per cui quest’ultimo ha chiesto il finanziamento non è un intervento isolato, ma rappresenta una porzione di un progetto più generale intrapreso dal Comune e composto da una serie di interventi, uno solo dei quali è stato oggetto della domanda di finanziamento e che, ai fini dell’intervento dedotto, non è affatto necessario procedere alla previa espropriazione delle aree, essendo queste di proprietà del Comune. Il progetto per cui è stata fatta domanda di finanziamento è stato presentato come un progetto unico, diviso in più sotto interventi, (cfr. Doc. n. 3_d). Di questi sotto-interventi solo uno è riferibile al Comune di Bagnone ed è denominato: “Progetto di recupero e riqualificazione urbana del centro storico di Bagnone”. Detto intervento è sostanzialmente finalizzato alla ristrutturazione e all’accorpamento – in quanto l’una è dirimpetto all’altra – di due piazze: piazza Italia e piazza Monsignor Rosa, nonché all’adeguamento del marciapiede di un breve tratto di Via Cartegni, la quale è la via che, per quanto qui di più prossimo interesse, collega per un tratto di circa 500 mt il cimitero, che si trova ai margini del perimetro urbano, alle due piazze. A circa metà strada tra le due piazze e il cimitero si trova un parcheggio ad uso pubblico non asfaltato. È questo il parcheggio in riferimento al quale il Comune di Bagnone ha intenzione di procedere a espropriazione forzata ai fini di una sua futura implementazione (cfr. Doc. n. 3_a, pag. 9 e Doc. n. 3_d, pag. 23). Detto intervento, tuttavia, non è affatto ricompreso all’interno dei sotto interventi previsti nel progetto unitario, per cui è stata fatta domanda. La relazione generale al “sotto intervento” citato del Comune di Bagnone parla, infatti, di “lotto funzionale” in riferimento all’area che intende espropriare per realizzare il parcheggio attrezzato. E detto lotto è, per l’appunto, funzionale all’intervento di ristrutturazione e accorpamento delle due piazze per cui è stata fatta la domanda di accesso al finanziamento. I due interventi, quello oggetto di domanda di finanziamento e quello che comporta la procedura espropriativa, sono, dunque, funzionalmente collegati perché la soppressione del parcheggio attualmente situato nelle due piazze realizza un deficit nel fabbisogno di sosta e l’esproprio è preordinato ad acquisire un’area alternativa per ospitare le auto che ad oggi sostano nelle due piazze. L’intervento in parola è quello denominato “Progetto di recupero e riqualificazione urbana del centro storico di Bagnone”, che, come è possibile evincere dalla documentazione allegata all’atto introduttivo (cfr. Doc. n. 3_b), non ha ad oggetto il parcheggio per il quale si pone necessaria la previa espropriazione dell’area, ma solo la ristrutturazione e l’accorpamento delle due piazze, nonché l’adeguamento del marciapiede di un brevissimo tratto di Via Cartegni, per la realizzazione del quale non è previsto alcun esproprio. In sostanza l’acquisizione dell’area privata, programmata per adibirla a parcheggio, fa parte di un ulteriore lotto funzionale dell’intervento, estraneo alla richiesta di accesso al Piano per i Piccoli Comuni.
Quindi, l'espropriazione era sì prevista, ma nell’ambito di un diverso intervento, il quale è parte di un’iniziativa più generale nella quale si inserisce anche l’intervento dedotto nella domanda di cui al finanziamento. Ha chiarito parte ricorrente che se detto intervento è stato citato negli atti allegati alla domanda ciò è stato fatto esclusivamente per descrivere il progetto nel quale si inserisce la ristrutturazione e l’adeguamento dell’area citata. D’altronde la relazione fa riferimento anche ad un ulteriore lotto funzionale, ossia la riqualificazione dell’area di ingresso al cimitero di Bagnone che, tuttavia, neppure è oggetto della domanda.
La circostanza che la prima censura proposta, siccome pone in evidenza una delle figura sintomatiche dell’eccesso di potere ovvero sia la falsità dei presupposti, recata dal provvedimento di esclusione di parte ricorrente, comporta che possano essere considerate superate anche le altre censure. E comunque va osservato che appare fondata anche la seconda doglianza con la quale parte interessata fa valere l’illegittimità dell’esclusione siccome basata sul contenuto della FAQ n. 2 e n. 5 cui l’Amministrazione ha conferito un non legittimo valore integrativo del bando. Secondo la costante giurisprudenza sull’argomento, dettata in materia di gare pubbliche, ma comunque fondata sul portato dei chiarimenti in sede di procedura di selezione pubblica, come avviene nel caso in specie, “i chiarimenti debbono rispettare "il limite del carattere necessariamente non integrativo né modificativo della disposizione…oggetto di interpretazione…, che impone che "il chiarimento non possa forzare e andare oltre il possibile ambito semantico della clausola secondo uno dei suoi possibili significati" (Cons. Stato, sez. III, 23novembre 2022, n. 10301, così anche Cons. Stato, sez. V, 23 febbraio 2024 n.1793)”.” (C. Stato, sezione V, 14 aprile 2025, n. 3189).
Per le superiori considerazioni, assorbite le censure non trattate, il ricorso va accolto come sopra indicato e, per l’effetto, sono annullati gli atti indicati in epigrafe nella parte in cui recano l’esclusione della domanda di finanziamento presentata da parte ricorrente.
Alla valenza conformativa propria della presente pronunzia accede l’obbligo, in capo alla procedente Amministrazione, di provvedere al riesame della domanda per cui è causa.
Tenuto conto che le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., la Presidenza del Consiglio dei Ministri va condannata a rifondere le spese di giudizio, in favore del Comune di Mulazzo, del Comune di Tresana e del Comune di Bagnone, nella misura complessiva di euro 3.000,00 (euro tremila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe indicati, nella parte in cui escludono dalla graduatoria il progetto di parte ricorrente, con conseguente obbligo dell’amministrazione di riesaminare la relativa istanza.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rappresentante legale pro tempore, a rifondere le spese di giudizio in favore Comune di Mulazzo, del Comune di Tresana e del Comune di Bagnone, nella misura complessiva di euro 3.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IE NC, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere
DI IO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DI IO | IE NC |
IL SEGRETARIO