CASS
Sentenza 10 maggio 2024
Sentenza 10 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/05/2024, n. 18402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18402 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti nell'interesse di BR AN AN nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZE;
lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica dell'avv. PETRA GAY, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 12 settembre 2023 dal Tribunale di Roma nei confronti di HA SA HA, per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18402 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 04/04/2024 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione della legge penale (in relazione agli artt. 624-bis e 628, secondo comma, cod. pen.) e la carenza di motivazione in tema di qualificazione giuridica dei fatti. Le due sentenze di merito, non confrontandosi con le emergenze procedimentali e le allegazioni difensive, non fornirebbero un sufficiente supporto logico alla sussunzione della vicenda nella fattispecie di rapina impropria. Secondo la difesa, l'urto tra l'imputato e la persona offesa non deriverebbe da una sua effettiva volizione, avendo quest'ultimo perso il controllo di sé in considerazione dello stato di disagio per la «indicibile povertà» e l'alterazione per effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'assenza di motivazione in merito alla revoca officiosa della sospensione condizionale già disposta nell'ambito di altro procedimento e la conseguente violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo risulta meramente reiterativo e comunque non consentito. La Corte territoriale, alle pp. 5-6, ha già compiutamente chiarito, nella pienezza della giurisdizione di merito, la piena volontarietà, cosiddetta suitas, dell'azione violenta (spinta contro la persona offesa, per liberarsi una via di fuga all'esterno dell'appartamento) e la conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 628, secondo comma, cod. pen. Lo stesso ricorrente premette che la condizione alterata non incide sull'imputabilità (artt. 92-93 cod. pen.; né si allega la condizione di cronica intossicazione) e la ricostruzione dei giudici di merito, richiamando anche le modalità di accesso all'altrui domicilio (arrampicandosi sul tubo del gas metano e forzando una finestra), evidenzia la incontestabile lucidità dell'imputato e la non compromessa coordinazione motoria. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello, all'esito della conferma della condanna di primo grado per fatti commessi il 12 settembre 2023, hanno revocato, richiamando espressamente l'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto all'imputato con la sentenza del 26 novembre 2020, irrevocabile il 28 dicembre 2020, così inequivocamente stigmatizzando la commissione di un delitto per cui è stata inflitta una pena detentiva, entro i cinque anni successivi al passaggio in 2 giudicato della sentenza. La statuizione è conforme al consolidato orientamento di legittimità, a mente del quale non viola il divieto di reformatio in peius il giudice che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., trattandosi di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un'attività puramente ricognitiva (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019; Niasse, Rv. 277570; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2024 Il C siglierf estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZE;
lette le richieste del PG PAOLA MASTROBERARDINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
letta la memoria di replica dell'avv. PETRA GAY, per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Roma ha integralmente confermato la pronuncia di condanna emessa in data 12 settembre 2023 dal Tribunale di Roma nei confronti di HA SA HA, per il reato di cui all'art. 628 cod. pen. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione. Penale Sent. Sez. 2 Num. 18402 Anno 2024 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: LEOPIZZI ALESSANDRO Data Udienza: 04/04/2024 2.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione della legge penale (in relazione agli artt. 624-bis e 628, secondo comma, cod. pen.) e la carenza di motivazione in tema di qualificazione giuridica dei fatti. Le due sentenze di merito, non confrontandosi con le emergenze procedimentali e le allegazioni difensive, non fornirebbero un sufficiente supporto logico alla sussunzione della vicenda nella fattispecie di rapina impropria. Secondo la difesa, l'urto tra l'imputato e la persona offesa non deriverebbe da una sua effettiva volizione, avendo quest'ultimo perso il controllo di sé in considerazione dello stato di disagio per la «indicibile povertà» e l'alterazione per effetto di sostanze stupefacenti e alcoliche. 2.2. Con il secondo motivo, la difesa censura l'assenza di motivazione in merito alla revoca officiosa della sospensione condizionale già disposta nell'ambito di altro procedimento e la conseguente violazione dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 17, decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75). CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo risulta meramente reiterativo e comunque non consentito. La Corte territoriale, alle pp. 5-6, ha già compiutamente chiarito, nella pienezza della giurisdizione di merito, la piena volontarietà, cosiddetta suitas, dell'azione violenta (spinta contro la persona offesa, per liberarsi una via di fuga all'esterno dell'appartamento) e la conseguente sussistenza dell'elemento soggettivo ex art. 628, secondo comma, cod. pen. Lo stesso ricorrente premette che la condizione alterata non incide sull'imputabilità (artt. 92-93 cod. pen.; né si allega la condizione di cronica intossicazione) e la ricostruzione dei giudici di merito, richiamando anche le modalità di accesso all'altrui domicilio (arrampicandosi sul tubo del gas metano e forzando una finestra), evidenzia la incontestabile lucidità dell'imputato e la non compromessa coordinazione motoria. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. I giudici di appello, all'esito della conferma della condanna di primo grado per fatti commessi il 12 settembre 2023, hanno revocato, richiamando espressamente l'art. 168 cod. pen., il beneficio della sospensione condizionale riconosciuto all'imputato con la sentenza del 26 novembre 2020, irrevocabile il 28 dicembre 2020, così inequivocamente stigmatizzando la commissione di un delitto per cui è stata inflitta una pena detentiva, entro i cinque anni successivi al passaggio in 2 giudicato della sentenza. La statuizione è conforme al consolidato orientamento di legittimità, a mente del quale non viola il divieto di reformatio in peius il giudice che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., trattandosi di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono ope legis e presuppongono un'attività puramente ricognitiva (Sez. 6, n. 51131 del 15/11/2019; Niasse, Rv. 277570; Sez. 2, n. 37009 del 30/06/2016, Seck, Rv. 267913). 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2024 Il C siglierf estensore