TRIB
Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 16/09/2025, n. 4544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4544 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
n. 8126/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8126/2021 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) NATA A MENGO (UGANDA) IL 15/12/1984, Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. MIRABELLA ORNELLA GRAZIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) NATO A CATANIA IL 31/03/1961, RAPPRESENTATO E Controparte_1 C.F._2
DIFESO DALL'AVV. FATUZZO GIOVANNI RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione il 23.9.2024 sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/06/2021 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con CP
, celebrato ad Acireale in data 08/03/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2012, matrimonio dal quale nasceva la figlia R_
, in data 13/11/2013.
[...]
La ricorrente esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia della sentenza n. 2217/2020 del 05/06/2020, pubblicata il
26/06/2020.
si costituiva chiedendo, tra l'altro, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni sullo status ed è stata emessa sentenza non definitiva n.
2652/2022.
Rimessa la causa sul ruolo per l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione al Collegio con termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte ricorrente ha concluso come in comparsa di costituzione.
Parte resistente ha chiesto: integrare il mantenimento per la minore con la somma pari ad euro
275, quale contributo per il pagamento della metà dell'affitto dell'immobile che la Sig.ra Pt_1
è stata costretta a prendere in locazione;
confermare l'ordine ai sensi dell'art, 156 c.c.; disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
disporre l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 500,00 R_
e di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie;
disporre l'obbligo per il di CP
versare, a titolo di mantenimento della resistente, la somma mensile di € 100,00. ____
Si premette che, dopo la pronuncia di sentenza parziale, la causa è ritornata in istruttoria per la decisione delle questioni relative all'affido ed al mantenimento della figlia minore.
La disciplina sull'affido prevede che la regola è quella dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, salvo che la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
l'affido esclusivo va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n.
26587/2009; n. 24526/2010).
Nel caso in esame, entrambe le parti hanno chiesto l'affido condiviso della figlia minore, che, in assenza di condizioni di pregiudizio, appare conforme all'interesse della stessa.
La minore, collocata prevalentemente presso la madre, potrà incontrare il padre secondo il seguente calendario, in mancanza di diverso accordo tra le parti: due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola alle ore 20:00 e a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle 20:00, cinque giorni nel periodo natalizio e tre nel periodo pasquale;
le festività secondo il criterio dell'alternanza; ciascun genitore trascorrerà un periodo, anche non continuativo, di quindici giorni per le ferie estive, da concordare entro il 31 maggio.
Nulla va disposto sulla casa familiare, in quanto oggetto di espropriazione esecutiva.
____
Con riguardo all'onere di mantenimento, la madre provvede al mantenimento diretto della figlia, collocata prevalentemente presso di lei.
Contr Il resistente lavora come dipendente con reddito annuo di circa € 25.000,00 (per come risulta dai CUD allegati), ma la busta paga (all. alla comparsa di costituzione) evidenzia che lo stesso è gravato da trattenute sullo stipendio. La ricorrente non ha contestato di lavorare saltuariamente come parrucchiera, ma non documenta i propri redditi.
Occorre, inoltre, considerare la circostanza, sopravvenuta in corso di causa, del venir meno dell'alloggio familiare, in quanto oggetto di pignoramento, con conseguenti maggiori oneri a carico della er reperire idoneo alloggio per sé e per la figlia. Pt_1
Ritiene il Collegio che, in ragione della capacità reddituale del e dei compiti di cura CP
assunti in modo prevalente dalla madre, il contributo di mantenimento a carico del resistente per la figlia possa essere quantificato in € 350,00 mensili, così rideterminato a far data dal presente provvedimento, ed oltre al 70 % delle spese straordinarie.
Non può, invece, essere accolta la domanda (contenuta negli atti conclusivi della ricorrente) di attribuzione del 100 % dell'assegno unico per la prole, la cui ripartizione è determinata per legge.
La ricorrente ha anche chiesto l'emissione di provvedimento ex art. 156 c.c. al fine di ordinare il versamento diretto del contributo al datore di lavoro del La domanda è inammissibile, CP
considerato che – anche prima della “riforma Cartabia”, art. 473 bis.37 c.p.c. – il legislatore ha espressamente previsto la possibilità per il titolare del diritto di agire direttamente, senza necessità di provvedimento del giudice (art. 8 L. 1 dicembre 1970, n. 898).
____
Con riguardo alla domanda di attribuzione di un assegno a titolo di divorzile, si evidenzia che non ricorrono i presupposti per lo stesso.
Invero, non è stata provata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere nel caso di specie l'assegno, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018). L'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass.
n. 38362 del 03/12/2021). La relativa domanda va quindi rigettata.
____
Infine, nulla si dispone sulla domanda di rilascio del passaporto, essendo competente, in caso di disaccordo, il giudice tutelare.
____
Attesa la natura e l'esito del giudizio, le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva n. 2652/2022, così statuisce:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
R_
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia di € 350,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie, così determinato a far data dalla pronuncia;
4) spese compensate.
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Lidia Greco Presidente
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8126/2021 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
(CF: ) NATA A MENGO (UGANDA) IL 15/12/1984, Parte_1 C.F._1
RAPPRESENTATA E DIFESA DALL'AVV. MIRABELLA ORNELLA GRAZIA
RICORRENTE
CONTRO
(CF: ) NATO A CATANIA IL 31/03/1961, RAPPRESENTATO E Controparte_1 C.F._2
DIFESO DALL'AVV. FATUZZO GIOVANNI RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
Posta in decisione il 23.9.2024 sulle conclusioni precisate dalle parti con note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18/06/2021 ai sensi dell'art. 4 legge 1970 n. 898, Parte_1
chiedeva a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto con CP
, celebrato ad Acireale in data 08/03/2012, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio
[...]
del predetto Comune al n. 9, parte I, anno 2012, matrimonio dal quale nasceva la figlia R_
, in data 13/11/2013.
[...]
La ricorrente esponeva di essersi separata dal coniuge sin dall'udienza presidenziale di comparizione dei coniugi nel giudizio di separazione personale e che i coniugi non si erano più riconciliati, a tal fine allegava copia della sentenza n. 2217/2020 del 05/06/2020, pubblicata il
26/06/2020.
si costituiva chiedendo, tra l'altro, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio. Controparte_1
Le parti hanno precisato le conclusioni sullo status ed è stata emessa sentenza non definitiva n.
2652/2022.
Rimessa la causa sul ruolo per l'istruttoria, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e la causa è stata posta in decisione al Collegio con termini ex art. 190 c.p.c. per atti conclusivi.
Parte ricorrente ha concluso come in comparsa di costituzione.
Parte resistente ha chiesto: integrare il mantenimento per la minore con la somma pari ad euro
275, quale contributo per il pagamento della metà dell'affitto dell'immobile che la Sig.ra Pt_1
è stata costretta a prendere in locazione;
confermare l'ordine ai sensi dell'art, 156 c.c.; disporre l'affidamento condiviso della figlia minore, con collocamento prevalente presso la madre;
disporre l'obbligo di versare per il mantenimento della figlia minore la somma mensile di € 500,00 R_
e di contribuire nella misura del 70% alle spese straordinarie;
disporre l'obbligo per il di CP
versare, a titolo di mantenimento della resistente, la somma mensile di € 100,00. ____
Si premette che, dopo la pronuncia di sentenza parziale, la causa è ritornata in istruttoria per la decisione delle questioni relative all'affido ed al mantenimento della figlia minore.
La disciplina sull'affido prevede che la regola è quella dell'affido condiviso ad entrambi i genitori, salvo che la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore;
l'affido esclusivo va disposto quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore” (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. n.
26587/2009; n. 24526/2010).
Nel caso in esame, entrambe le parti hanno chiesto l'affido condiviso della figlia minore, che, in assenza di condizioni di pregiudizio, appare conforme all'interesse della stessa.
La minore, collocata prevalentemente presso la madre, potrà incontrare il padre secondo il seguente calendario, in mancanza di diverso accordo tra le parti: due pomeriggi a settimana, dall'uscita da scuola alle ore 20:00 e a fine settimana alternati dal venerdì dopo la scuola alla domenica alle 20:00, cinque giorni nel periodo natalizio e tre nel periodo pasquale;
le festività secondo il criterio dell'alternanza; ciascun genitore trascorrerà un periodo, anche non continuativo, di quindici giorni per le ferie estive, da concordare entro il 31 maggio.
Nulla va disposto sulla casa familiare, in quanto oggetto di espropriazione esecutiva.
____
Con riguardo all'onere di mantenimento, la madre provvede al mantenimento diretto della figlia, collocata prevalentemente presso di lei.
Contr Il resistente lavora come dipendente con reddito annuo di circa € 25.000,00 (per come risulta dai CUD allegati), ma la busta paga (all. alla comparsa di costituzione) evidenzia che lo stesso è gravato da trattenute sullo stipendio. La ricorrente non ha contestato di lavorare saltuariamente come parrucchiera, ma non documenta i propri redditi.
Occorre, inoltre, considerare la circostanza, sopravvenuta in corso di causa, del venir meno dell'alloggio familiare, in quanto oggetto di pignoramento, con conseguenti maggiori oneri a carico della er reperire idoneo alloggio per sé e per la figlia. Pt_1
Ritiene il Collegio che, in ragione della capacità reddituale del e dei compiti di cura CP
assunti in modo prevalente dalla madre, il contributo di mantenimento a carico del resistente per la figlia possa essere quantificato in € 350,00 mensili, così rideterminato a far data dal presente provvedimento, ed oltre al 70 % delle spese straordinarie.
Non può, invece, essere accolta la domanda (contenuta negli atti conclusivi della ricorrente) di attribuzione del 100 % dell'assegno unico per la prole, la cui ripartizione è determinata per legge.
La ricorrente ha anche chiesto l'emissione di provvedimento ex art. 156 c.c. al fine di ordinare il versamento diretto del contributo al datore di lavoro del La domanda è inammissibile, CP
considerato che – anche prima della “riforma Cartabia”, art. 473 bis.37 c.p.c. – il legislatore ha espressamente previsto la possibilità per il titolare del diritto di agire direttamente, senza necessità di provvedimento del giudice (art. 8 L. 1 dicembre 1970, n. 898).
____
Con riguardo alla domanda di attribuzione di un assegno a titolo di divorzile, si evidenzia che non ricorrono i presupposti per lo stesso.
Invero, non è stata provata la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi che andrebbe a svolgere nel caso di specie l'assegno, funzione finalizzata “al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (SS.UU. n. 18287 del 11/07/2018). L'assegno divorzile è previsto per il caso in cui l'ex coniuge richiedente non sia nelle condizioni di vivere autonomamente e dignitosamente e a fronte della necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass.
n. 38362 del 03/12/2021). La relativa domanda va quindi rigettata.
____
Infine, nulla si dispone sulla domanda di rilascio del passaporto, essendo competente, in caso di disaccordo, il giudice tutelare.
____
Attesa la natura e l'esito del giudizio, le spese sono compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, premessa la sentenza non definitiva n. 2652/2022, così statuisce:
1) affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
R_
2) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
3) pone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per il mantenimento Controparte_1
della figlia di € 350,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre al 70 % delle spese straordinarie, così determinato a far data dalla pronuncia;
4) spese compensate.
Cosi deciso in Catania il 05/09/2025.
Il Giudice est. ---------------- Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Lidia Greco