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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 18/02/2026, n. 2546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2546 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2546/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
RA ACHILLE, RE
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5522/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134708989000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134708989000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti.
Resistente come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. – Con ricorso RGR 5522\2025 notificato il 30.1.2025 Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249134708989/000, recante il complessivo importo di euro di euro 26.607,49, ma specificando che le cartelle di natura tributaria indicate nella intimazione sono soltanto due ed ammontano ad importo complessivo di Euro 9.172,85: si tratta, segnatamente, della cartella 09720230168610752000, notificata il
19/07/2023 relativa a Imposta sul valore aggiunto 2019 e della Cartella n. 09720230172847916000, notificata il 24/07/2023 e relativa a Imposta sul valore aggiunto 2021.
2. – I motivi sono rubricati come segue.
1) Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art.3 comma 3 della Legge
241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs. 546/1992;
2) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi anche di mora e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
3) Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art.
3-bis della L. 53/1994
e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72. Violazione dell'art.3 della Costituzione.
4) Eccezione di non applicabilità dell'art.156 cpc.
5) Eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
3. – DE si è costituita in giudizio mediante legale del Foro privato, eccependo la tardività del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle nel termine decadenziale decorrente dalla rispettiva notifica e la sua infondatezza nel merito.
4. – Il ricorso, chiamato alla pubblica udienza del 30.1.2026 per la discussione dell'istanza cautelare, può essere deciso nel merito ai sensi dell'art. 47 ter comma 3 d.lgs. n. 546\1992 (sebbene il procuratore della ricorrente si sia opposto a tale definizione, ritenendo di potere svolgere ulteriori difese nella fase di merito), in quanto esso è manifestamente inammissibile: il che legittima l'esercizio del potere del Collegio di definire il giudizio ai sensi della norma su citata, la quale non prevede, quale causa ostativa, l'opposizione della parte ricorrente.
5. – In primo luogo va evidenziato che non può essere accolto il preliminare motivo con cui parte ricorrente adduce la nullità dell'atto perché notificato mediante la casella pec notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it.
Il Collegio aderisce all'orientamento della S.C., espresso da Cass., Ord 6015\2023 per cui: “come questa
Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez.
U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali
è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Tanto la giurisprudenza di merito, quanto quella di legittimità, hanno pacificamente stabilito che, per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, è sufficiente l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC), non essendo necessaria, né una relazione di notificazione, né la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC, né i certificati di firma digitale. La suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la
RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo (Cass. n. 16365/2018;
Comm. trib. reg. Lazio sez. VII, 02/08/2022, n.3514).
Tanto detto, con riferimento alle due cartelle relative ad IVA contemplate nell'intimazione, cui l'impugnazione
è circoscritta, emerge dagli atti di causa che esse furono regolarmente notificate alla casella di posta elettronica certificata intestata alla ricorrente, rispettivamente, in data 19.7.2023 (la n.
09720230168610752000) ed in data 24.7.2023 (la n. 09720230172847916000), senza che delle stesse sia stata proposta tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di sessanta giorni dalle date indicate.
Ne segue l'inammissibilità del ricorso.
6. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 (duemila\00).
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
RA ACHILLE, RE
VOLINO PASQUALE, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5522/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_2 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Telefono_1 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134708989000 IVA-ALTRO 2019
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249134708989000 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione Richieste delle parti:
Ricorrente come in atti.
Resistente come in atti.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. – Con ricorso RGR 5522\2025 notificato il 30.1.2025 Ricorrente_2 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249134708989/000, recante il complessivo importo di euro di euro 26.607,49, ma specificando che le cartelle di natura tributaria indicate nella intimazione sono soltanto due ed ammontano ad importo complessivo di Euro 9.172,85: si tratta, segnatamente, della cartella 09720230168610752000, notificata il
19/07/2023 relativa a Imposta sul valore aggiunto 2019 e della Cartella n. 09720230172847916000, notificata il 24/07/2023 e relativa a Imposta sul valore aggiunto 2021.
2. – I motivi sono rubricati come segue.
1) Eccezione di nullità dell'atto per carenza di motivazione, per violazione dell'art.3 comma 3 della Legge
241/90, dell'art.7 della Legge 212/2000, dell'art.2697 c.c. e dell'art.7, comma 5 bis, del D.Lgs. 546/1992;
2) Eccezione di nullità dell'atto impugnato per mancata indicazione delle norme di legge relativi agli interessi anche di mora e alle sanzioni e la metodica di calcolo.
3) Eccezione di nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica, per vizi di notifica essendo la stessa notificata a mezzo PEC e non applicabilità dell'art.156 cpc., nonché la violazione l'art.
3-bis della L. 53/1994
e dell'art. 16-ter del DL 179/2012 (conv. dalla L. 221/2012), degli artt. 26 e 60 DPR 633/72. Violazione dell'art.3 della Costituzione.
4) Eccezione di non applicabilità dell'art.156 cpc.
5) Eccezione di nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione.
3. – DE si è costituita in giudizio mediante legale del Foro privato, eccependo la tardività del ricorso per mancata impugnazione delle cartelle nel termine decadenziale decorrente dalla rispettiva notifica e la sua infondatezza nel merito.
4. – Il ricorso, chiamato alla pubblica udienza del 30.1.2026 per la discussione dell'istanza cautelare, può essere deciso nel merito ai sensi dell'art. 47 ter comma 3 d.lgs. n. 546\1992 (sebbene il procuratore della ricorrente si sia opposto a tale definizione, ritenendo di potere svolgere ulteriori difese nella fase di merito), in quanto esso è manifestamente inammissibile: il che legittima l'esercizio del potere del Collegio di definire il giudizio ai sensi della norma su citata, la quale non prevede, quale causa ostativa, l'opposizione della parte ricorrente.
5. – In primo luogo va evidenziato che non può essere accolto il preliminare motivo con cui parte ricorrente adduce la nullità dell'atto perché notificato mediante la casella pec notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it.
Il Collegio aderisce all'orientamento della S.C., espresso da Cass., Ord 6015\2023 per cui: “come questa
Corte ha recentemente statuito nella sua massima composizione nomofilattica (con la pronuncia Cass. Sez.
U, Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della L. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6-ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali
è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente”.
Tanto la giurisprudenza di merito, quanto quella di legittimità, hanno pacificamente stabilito che, per provare la validità della notifica via PEC della cartella di pagamento, è sufficiente l'esibizione della ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RAC), non essendo necessaria, né una relazione di notificazione, né la ricevuta di avvenuta accettazione della PEC, né i certificati di firma digitale. La suprema Corte di Cassazione ha stabilito che la
RAC, rilasciata dal gestore PEC del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario medesimo (Cass. n. 16365/2018;
Comm. trib. reg. Lazio sez. VII, 02/08/2022, n.3514).
Tanto detto, con riferimento alle due cartelle relative ad IVA contemplate nell'intimazione, cui l'impugnazione
è circoscritta, emerge dagli atti di causa che esse furono regolarmente notificate alla casella di posta elettronica certificata intestata alla ricorrente, rispettivamente, in data 19.7.2023 (la n.
09720230168610752000) ed in data 24.7.2023 (la n. 09720230172847916000), senza che delle stesse sia stata proposta tempestiva impugnazione nel termine decadenziale di sessanta giorni dalle date indicate.
Ne segue l'inammissibilità del ricorso.
6. – Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese di lite che liquida in euro
2.000,00 (duemila\00).