Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 18/02/2026, n. 2546
CGT1
Sentenza 18 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per carenza di motivazione

    Il ricorso è inammissibile perché le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione non sono state impugnate nei termini di legge.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto esattivo per inesistenza della notifica

    Il ricorso è inammissibile perché le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione sono state regolarmente notificate a mezzo PEC e non sono state impugnate nei termini di legge.

  • Inammissibile
    Nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione

    Il ricorso è inammissibile perché le cartelle di pagamento sottostanti all'intimazione non sono state impugnate nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 18/02/2026, n. 2546
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2546
    Data del deposito : 18 febbraio 2026

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