Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 10/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
Nr. 952/2022 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 9.1.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “retribuzione”, promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
) con il patrocinio dell'avv. LO GIUDICE GIUSEPPE ALESSANDRO C.F._1 ( ), con domicilio eletto in viale della Regione n. 146 C.F._2 ricorrente contro
(C.F. con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. LAURICELLA GIUSEPPE con sede in Caltanissetta, Via La Cittadella s.n., con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE LAURICELLA (C.F: , con C.F._3 domicilio etto in San Cataldo nella Via Empedocle n. 28 resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
«rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e per l'effetto dichiarare che tra le parti è intervenuto un rapporto di lavoro subordinato e per l'effetto condannare il convenuto alla corresponsione in favore della ricorrente della somma che verrà accertata a titolo di retribuzione, di lavoro straordinario, di lavoro notturno, del versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, della corresponsione del TFR, delle 13^ mensilità nonché dell'indennità per le ferie non godute per tutto il periodo lavorativo da Marzo 2017 a Ottobre 2018, oltre rivalutazione ex art.429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dalla maturazione di ogni singolo credito al saldo ed interessi sulle somme via via rivalutate o di quella maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. Con vittoria di spese e compensi da maggiorare del r.f.s. e degli accessori di legge».
Per parte resistente:
«1. in accoglimento del primo motivo, accertata l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, rigettare la domanda di parte attrice;
2. in subordine, per il solo caso in cui un contratto di lavoro subordinato venisse considerato esistente, riconoscere la retribuzione limitatamente ai periodi lavorati di cui risulti prova, in accoglimento del secondo motivo;
3. in accoglimento del terzo motivo, condannare la SI.ra , odierna Pt_1 attrice, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali ex art. 96 c.p.c, da liquidarsi anche in via equitativa;
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre accessori come per legge». Ragioni della decisione
1
l'accoglimento delle domande riportate in epigrafe allegando in fatto di aver lavorato senza contratto, alle dipendenze del dal mese di Controparte_1 marzo 2017 al mese di ottobre 2018, nonchè di essersi occupata della pulizia dei locali - dalle 7:00 alle 9:00 il mercoledì di ogni settimana.
Ha precisato di avere svolto la prestazione lavorativa sotto la direzione del dr. e Per_1 di essersi recata in data 27.07.2021 innanzi all'Ispettorato del Lavoro di Caltanissetta, per ottenere il riconoscimento delle differenze retributive dovute in ragione del lavoro straordinario e notturno occasionalmente svolto, dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, del versamento del TFR, della tredicesima mensilità e dell'indennità per le ferie non godute.
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito lo
[...]
(già Controparte_2 [...]
e prima ancora Controparte_3 [...]
che ha resistito Controparte_4 contestando i fatti ed ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto.
In primo luogo, la parte resistente ha chiarito che nessuna richiesta di intervento ispettivo è stata avanzata nei confronti dello studio dentistico, avendo la ricorrente adito l'Ispettorato del lavoro al fine di accertare un altro rapporto di lavoro, avuto con la sig.ra
, madre del dr. in qualità di badante. Pt_2 Per_1
Ha inoltre sostenuto che la ricorrente non ha mai svolto alcuna attività lavorativa, di nessun tipo con lo Studio dentistico.
Ammessi i mezzi istruttori ed assunti gli stessi, previo deposito di note autorizzate, la causa è stata rinviata all'udienza del 9.1.2025.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti costituite alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide la controversia con sentenza.
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Schematizzate le ragioni del contendere, si rileva ai fini del decidere quanto segue.
A conclusione dell'attività istruttoria non sono stati acquisiti elementi di prova tali da consentire la ricostruzione del rapporto di lavoro che la ricorrente asserisce di aver instaurato con la resistente.
La regola processuale posta dall'articolo 115 del codice di procedura civile impone al
Giudice di decidere iuxta alligata et probata, cioè ponendo alla base della decisione le allegazioni delle parti e le prove offerte dalle parti medesime. Essa è intesa ad assicurare
2 il principio del contraddittorio che, con la modifica dell'articolo 111 della Costituzione, ha copertura costituzionale.
In base all'art. 2697 c.c. “Chiunque vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato l'istinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”.
Pertanto, in virtù del predetto principio generale il lavoratore deve fornire la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, cioè, nel caso di specie, dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (cioè la durata e il livello retributivo), mentre grava sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata - per orario inferiore o per assenze - ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo etc.) (Sez. L, Sentenza n. 6332 del 5/5/2001, Rv. 546475, Sez. L, Sentenza
n. 14468 del 07/11/2000).
L'attività istruttoria è stata finalizzata all'accertamento del rapporto di lavoro in senso proprio riguardo al contenuto delle mansioni ed alla durata dello stesso.
Tuttavia, a conclusione dell'esame dei testi escussi all'udienza del 3.04.2024, non è stata raggiunta la prova dell'instaurazione di un rapporto di lavoro e fortiori degli indici presuntivi della subordinazione: il rispetto di un orario fisso di lavoro, la pattuizione di una retribuzione periodica, la semplice messa a disposizione delle energie lavorative nonché la sottoposizione al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro di cui all'art. 2094 cc.
Si segnala in particolare quanto dichiarato dal teste alle cui Testimone_1 dichiarazioni si attribuisce particolare rilevanza probatoria, stante l'estraneità alle parti in causa.
La teste ha premesso di essere assistente alla poltrona e di aver lavorato negli anni
2017 e 2018 presso il centro odontoiatrico.
Ha ricordato che la sig.ra all'epoca è stata una paziente del dr. e che la Pt_1 Per_1 stessa si è recata allo studio per delle estrazioni e delle protesi dentarie.
Ha dichiarato di non aver mai visto la ricorrente occuparsi della pulizia dei locali, né di avere mail visto il dr. impartirle delle direttive o istruzioni lavorative. Per_1
3 Ancora, le dichiarazioni rese dallo figlio della , Testimone_2 Pt_1 oltre ad essere de relato sugli aspetti più significativi del capitolato di prova, scontano una minore attendibilità per i legami affettivi che ha con la ricorrente.
Né sono sufficienti a dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato le chat di WhatsApp, caratterizzate da toni affettuosi, informali tipici di una relazione amicale (doc. 1 allegato al ricorso).
Allo stesso modo i dati che si desumono dalla visura camerale dello studio dentistico
(doc. 2 allegato alla comparsa di costituzione), sono indicativi di una struttura ampia e articolata, in ragione della quale le pulizie non possono realisticamente essere ricondotte ad una sola dipendente per un ridotto numero di ore e in un solo giorno lavorativo. È infatti altamente improbabile che uno studio dentistico fosse privo di personale assegnato alle pulizie in via giornaliera o non si avvalesse di impresa di pulizie.
Non può dunque dirsi raggiunta la prova in ordine al rapporto di lavoro non essendo sono stati dimostrati ulteriori elementi indefettibili del rapporto, quali la durata della prestazione lavorativa, la pattuizione del compenso (neppure indicato in ricorso) e soprattutto il nesso di subordinazione.
Pertanto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte ricorrente.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014, successivamente modificate con DM n. 147 del 13.8.2022, per il 3° scaglione, tenuto conto delle seguenti fasi del giudizio: studio della controversia e proposizione del ricorso, istruttoria e fase decisoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
Condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dal Parte_1
che vengono liquidate nella Controparte_1 complessiva somma di € 2000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge.
Caltanissetta, 10 gennaio 2025
Il Giudice Angela Latorre
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