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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 21/11/2025, n. 1266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1266 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI AOSTA
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
CARTA DOCENTE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 377/2023, promossa da:
Parte_1
Avv. Antonino MURATORI
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria il 1.2.2023, adiva in giudizio il Parte_1
ora chiedendo la condanna del resistente al pagamento della somma di euro CP_2 CP_1
2.000,00; lamentava, in particolare, di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato e, ciò nonostante, il , in violazione del CP_3 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non avrebbe loro accreditato in busta paga -ai sensi della L. R. n°18/2016- la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – c.d. Carta elettronica del docente –, prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, pari al rapporto tra la predetta somma annua e gli anni scolastici in considerazione (aa.ss 2015/2016; 2016/2017, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022);
- che nessuno si costituiva per il , per cui il giudice, stante la regolarità della notifica CP_3 dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia e che alla prima udienza il giudice autorizzava parte ricorrente ad estendere la domanda anche per i successivi anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, per un totale di 7 anni scolastici, come da contratti depositati;
una volta assegnata la causa ad un nuovo giudice, questi invitava parte costituita all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Come è noto, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. Essa, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
1 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, CP_3 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La somma oggetto d'accredito, poi, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ricostruito, così, il quadro normativo, in punto diritto il Consiglio di Stato, con la sentenza n°1842/2022, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale preveda un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Secondo il Supremo Consesso amministrativo, tuttavia, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Si sarebbe, allora, in presenza di un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione.
2 Detto canone, quindi, sarebbe violato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne consegue, dunque, che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha, poi, ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt.
63 e 64 del Ccnl di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
3 Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole
4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_3
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_3 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente. Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_3
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di ragioni oggettive richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”.
Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Alla luce di tale ricostruzione giurisprudenziale, non può che concludersi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incida sulla titolarità del diritto a ricevere CP_3 la carta del docente: la stessa, infatti, spetta a tutti i docenti, anche a quelli assunti con contratto a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
A questo proposito, si ribadisce che costituisce, ormai, ius receptum il principio per cui la disparità di trattamento a sfavore dei lavoratori precari tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (vds., ex multis, la notissima, Cass., Sez. Lav., n.
31149/2019).
4 La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno “per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (vds. sempre Cass., Sez. Lav. n.
31149/2019 già citata).
Né può sostenersi che la posizione della ricorrente, per il periodo in cui non era immessi in ruolo, si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, in assenza del titolo di abilitazione: tali differenze, infatti, non possono costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva 1999/70/CE.
Quanto alla carenza del titolo abilitativo, invero, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres. Pt_2
secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra Parte_3 le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda.
Quanto al sistema di reclutamento, poi, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Dai contratti versati in atti, peraltro, si evince chiaramente che le supplenze svolte, su posto normale o su posto di sostegno, si siano protratte in maniera pressoché costante fino al termine delle lezioni, connotandosi per intensa frequenza e continuità: non è dato, allora, dubitare della piena assimilabilità della posizione dei ricorrenti a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato (vds., in senso sostanzialmente conforme, la recente sentenza del Trib. di Gorizia, est. Allieri, del 22.11.2022, RG 189/2022).
5 Non resta che verificare se il beneficio possa essere escluso dal fatto che le supplenze effettuate siano state breve e saltuarie.
A tal proposito, ritiene il Tribunale di dover aderire al migliore orientamento di merito (vds. C.
App. Torino sentenza n°183/2025, del 1.4.2025, Pres. Est. Fierro) secondo cui “In particolare questa corte ha stigmatizzato l'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus “carta docenti” e la durata annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
La Corte di Giustizia – con l'ordinanza del 18/05/2022 (c-450/2021) – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 € della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla dir. 1999/79/CE e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato.
Sempre la Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Ancora, la stessa Corte, nella pronuncia del 30/11/2023 (c-270/22) relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su “spezzone”. La Corte ha altresì osservato che
«per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata
6 dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che «l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non hanno escluso, tuttavia, «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» e quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, l. n. 124/99, in base al quale «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche». Da ultimo ritiene il collegio che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il decreto 7254/24 con il quale la Prima Presidente della Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale di Novara in relazione alle
7 supplenze temporanee lungi dal dimostrare la necessaria correlazione tra carta docente ed annualità didattica rappresenti in realtà un forte indice indiziario di segno opposto.
La Prima Presidente ha infatti ritenuto la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall'art. 363-bis c.p.c.” non potendosi ravvisare né la natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate, né la gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti da Cass.,
Sez. Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo” con ciò chiaramente presupponendo l'irrilevanza del tipo di contratto di lavoro stipulato ( ipotetica questione di diritto) e rimandando -tramite il richiamo alla sentenza 29961/23- alla quantità di lavoro svolto dal docente precario che lo rende comparabile a quello del docente a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro dell'appellante nei due anni in oggetto risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/15, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze è possibile, allora, condannare il a liquidare CP_3 il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, poiché ciò non assicura ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Accertato, dunque, il diritto della prof. al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in premessa, il va condannata all'adozione delle attività necessarie a CP_3 consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo, tra cui l'accredito in busta paga delle somme di cui trattasi. Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento e senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
a) “definitivamente pronunciando, contrariis reiectis in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in atto introduttivo e per l'effetto,
b) condanna il all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, tra cui CP_1
l'accredito in busta paga dell'importo di euro 3.500,00 in favore di;
Parte_1
c) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che liquida CP_1 Parte_1 in euro 1.030,00 per compensi, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Antonino
Muratori dichiaratosi antistatario. (Così deciso in Aosta/Locri il 21/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
8
Oggetto: in persona del dott. Luca Fadda pronuncia la seguente
SENTENZA
CARTA DOCENTE
(art. 429 c.p.c.) _________________ definitiva nella causa iscritta al n. 377/2023, promossa da:
Parte_1
Avv. Antonino MURATORI
Ricorrente contro
CP_1
Resistente contumace
RILEVATO
- che, con ricorso depositato in Cancelleria il 1.2.2023, adiva in giudizio il Parte_1
ora chiedendo la condanna del resistente al pagamento della somma di euro CP_2 CP_1
2.000,00; lamentava, in particolare, di aver svolto mansioni del tutto identiche a quelle proprie dei docenti assunti a tempo indeterminato e, ciò nonostante, il , in violazione del CP_3 divieto di discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, non avrebbe loro accreditato in busta paga -ai sensi della L. R. n°18/2016- la somma annua di euro 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali – c.d. Carta elettronica del docente –, prevista dall'art. 1, comma
121, della legge n. 107 del 2015, pari al rapporto tra la predetta somma annua e gli anni scolastici in considerazione (aa.ss 2015/2016; 2016/2017, 2019/20, 2020/21 e 2021/2022);
- che nessuno si costituiva per il , per cui il giudice, stante la regolarità della notifica CP_3 dell'atto introduttivo, ne dichiarava la contumacia e che alla prima udienza il giudice autorizzava parte ricorrente ad estendere la domanda anche per i successivi anni scolastici
2022/2023 e 2023/2024, per un totale di 7 anni scolastici, come da contratti depositati;
una volta assegnata la causa ad un nuovo giudice, questi invitava parte costituita all'immediata discussione, per poi pronunciare sentenza ex art. 429 c. 1 c.p.c., di cui veniva data lettura in udienza, tenutasi da remoto mediante Microsoft Teams;
OSSERVA
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento.
Come è noto, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, l'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, ha istituito la Carta elettronica del docente. Essa, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno
1 scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, CP_3 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La somma oggetto d'accredito, poi, “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i “beneficiari della carta” ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
Ricostruito, così, il quadro normativo, in punto diritto il Consiglio di Stato, con la sentenza n°1842/2022, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale preveda un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico.
Secondo il Supremo Consesso amministrativo, tuttavia, “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.”.
Si sarebbe, allora, in presenza di un contrasto “con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti” corrispondente al canone di buona amministrazione.
2 Detto canone, quindi, sarebbe violato da “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”. Ne consegue, dunque, che “il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché “vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale”.
Il Consiglio di Stato ha, poi, ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97 Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt.
63 e 64 del Ccnl di riferimento “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina eurounitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea, a seguito del rinvio pregiudiziale con cui il
3 Tribunale di Vercelli l'ha investita dell'analisi del rapporto tra la disciplina interna e le clausole
4 punto 1 e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte ha ritenuto che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale CP_3
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di euro 500 all'anno, concesso al CP_3 fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”, mediante la c.d. carta elettronica del docente. Ha in proposito osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione pare rientrare tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_3
La Corte ha, altresì, escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di ragioni oggettive richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”.
Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto” perché ciò significherebbe pregiudicare “gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Alla luce di tale ricostruzione giurisprudenziale, non può che concludersi che la natura temporanea del rapporto tra docente e non incida sulla titolarità del diritto a ricevere CP_3 la carta del docente: la stessa, infatti, spetta a tutti i docenti, anche a quelli assunti con contratto a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo.
A questo proposito, si ribadisce che costituisce, ormai, ius receptum il principio per cui la disparità di trattamento a sfavore dei lavoratori precari tra periodi di lavoro con contratti a termine e periodi di lavoro a tempo indeterminato, “non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare” (vds., ex multis, la notissima, Cass., Sez. Lav., n.
31149/2019).
4 La comparabilità, come noto, non può essere esclusa nemmeno “per i supplenti assunti ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999 facendo leva sulla temporaneità dell'assunzione, perché la pretesa differenza qualitativa e quantitativa della prestazione, oltre a non trovare riscontro nella disciplina dettata dai CCNL succedutisi nel tempo, che non operano distinzioni quanto al contenuto della funzione docente, non appare conciliabile, come la stessa Corte di giustizia ha rimarcato, con la scelta del legislatore nazionale di riconoscere integralmente l'anzianità maturata nei primi quattro anni di esercizio dell'attività professionale dei docenti a tempo determinato (punto 34 della citata sentenza Motter), ossia nel periodo in cui, per le peculiarità del sistema di reclutamento dei supplenti, che acquisiscono punteggi in ragione del servizio prestato, solitamente si collocano più le supplenze temporanee, che quelle annuali o sino al termine delle attività didattiche” (vds. sempre Cass., Sez. Lav. n.
31149/2019 già citata).
Né può sostenersi che la posizione della ricorrente, per il periodo in cui non era immessi in ruolo, si distinguesse dal personale di ruolo in ragione della diversa modalità di selezione e del diverso livello qualitativo della prestazione, nonché dei differenti obblighi contrattuali, in assenza del titolo di abilitazione: tali differenze, infatti, non possono costituire quelle ragioni oggettive in presenza delle quali veniva meno l'operatività del principio di non discriminazione di cui all'art. 6 D. Lgs. 368/2001 e alla clausola n. 4 Direttiva 1999/70/CE.
Quanto alla carenza del titolo abilitativo, invero, ritiene questo Tribunale di aderire al migliore orientamento di merito (vds. C. App. Torino, sent, n°317/2018, RG n°750/2016, Pres. Pt_2
secondo cui “la mancanza del titolo di abilitazione all'insegnamento non rientra tra Parte_3 le caratteristiche delle mansioni e delle funzioni esercitate, le quali potrebbero legittimare la disparità di trattamento” di cui alla notissima sentenza della Suprema Corte n°22558/2016, alle cui argomentazioni comunque si rimanda.
Quanto al sistema di reclutamento, poi, esso attiene ad una condizione esterna al contenuto delle prestazioni ed alla natura delle funzioni espletate dal personale supplente: non può, quindi, essere considerato idoneo a giustificare una disparità di trattamento retributivo tra docenti assunti con contratto a tempo determinato rispetto a quelli assunti a tempo indeterminato.
Analoghe considerazioni, poi, possono essere svolte in punto periodo di prova: l'esito positivo del medesimo, infatti, non differenzia per nulla le prestazioni di un insegnate di ruolo da quelle di uno non di ruolo.
Dai contratti versati in atti, peraltro, si evince chiaramente che le supplenze svolte, su posto normale o su posto di sostegno, si siano protratte in maniera pressoché costante fino al termine delle lezioni, connotandosi per intensa frequenza e continuità: non è dato, allora, dubitare della piena assimilabilità della posizione dei ricorrenti a quella dei docenti assunti a tempo indeterminato (vds., in senso sostanzialmente conforme, la recente sentenza del Trib. di Gorizia, est. Allieri, del 22.11.2022, RG 189/2022).
5 Non resta che verificare se il beneficio possa essere escluso dal fatto che le supplenze effettuate siano state breve e saltuarie.
A tal proposito, ritiene il Tribunale di dover aderire al migliore orientamento di merito (vds. C.
App. Torino sentenza n°183/2025, del 1.4.2025, Pres. Est. Fierro) secondo cui “In particolare questa corte ha stigmatizzato l'erroneo presupposto dell'esistenza di una correlazione diretta tra il diritto al bonus “carta docenti” e la durata annua della prestazione lavorativa, mentre ciò che rileva al fine della disparità di trattamento è la comparabilità delle mansioni.
La Corte di Giustizia – con l'ordinanza del 18/05/2022 (c-450/2021) – ha dichiarato l'incompatibilità con l'ordinamento eurounitario della norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 € della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente;
sulla premessa che il beneficio della carta docenti attenga all'ambito delle condizioni di impiego (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva, la Corte ha ritenuto che, in presenza di un lavoro identico o simile quindi comparabile, la clausola 4, punto 1, dell'Accordo Quadro allegato alla dir. 1999/79/CE e il principio di non discriminazione ivi sancito ostino a una normativa nazionale che riservi quel beneficio a soli docenti a tempo indeterminato.
Sempre la Corte di Giustizia europea ha spiegato che non può costituire di per sé una ragione oggettiva «il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto», in quanto «ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato».
Ancora, la stessa Corte, nella pronuncia del 30/11/2023 (c-270/22) relativa alla ricostruzione di carriera, ha affermato che è irrilevante la quantità di lavoro prestata, in quanto ciò che conta è la durata del rapporto di lavoro, ponendo dunque le premesse per il riconoscimento del bonus anche in caso di una supplenza annuale su “spezzone”. La Corte ha altresì osservato che
«per quanto riguarda il carattere breve e discontinuo di taluni incarichi svolti dai ricorrenti nel procedimento principale in detto contesto, da un lato, non vi è nulla che indichi che essi siano tali da modificare sostanzialmente le mansioni esercitate o i posti occupati, o anche la natura o le condizioni del lavoro effettuato. Dall'altro lato, nessun elemento del fascicolo sottoposto alla Corte tende a dimostrare che il carattere breve e discontinuo di taluni dei servizi prestati, se del caso, da un docente a tempo indeterminato avrebbe l'effetto di escludere l'esperienza in tal modo maturata dal calcolo della sua anzianità. In secondo luogo, per quanto concerne la questione di stabilire se la differenza di trattamento, di cui al punto 60 della presente sentenza, tra le situazioni comparabili individuate al punto 67 di tale sentenza, possa essere giustificata da «ragioni oggettive», ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro, occorre ricordare che tale nozione richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata
6 dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono la condizione di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui essa si inscrive».
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/22, ha ritenuto che la scelta ministeriale collide «con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A. […] è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione».
Dunque, al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro dev'essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare, in questo senso, una ragione oggettiva ai sensi della predetta clausola.
È vero che la Suprema Corte, nella sentenza n. 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della “carta docenti” all'anno scolastico e la didattica annua, ma è altrettanto vero che la stessa Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che «l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura», fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo i Giudici di legittimità ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico – in quanto esse non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica – non hanno escluso, tuttavia, «la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L. 124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche», e tale «periodo minimo» e quello individuato, come si è già detto, dall'art. 4, co. 2, l. n. 124/99, in base al quale «alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche». Da ultimo ritiene il collegio che, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il decreto 7254/24 con il quale la Prima Presidente della Cassazione ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal tribunale di Novara in relazione alle
7 supplenze temporanee lungi dal dimostrare la necessaria correlazione tra carta docente ed annualità didattica rappresenti in realtà un forte indice indiziario di segno opposto.
La Prima Presidente ha infatti ritenuto la mancanza dei requisiti normativi prescritti dall'art. 363-bis c.p.c.” non potendosi ravvisare né la natura esclusivamente giuridica delle questioni trattate, né la gravità interpretativa a fronte della molteplicità di indicatori provenienti da Cass.,
Sez. Lavoro, sentenza n. 29961 del 27 ottobre 2023, pronuncia che ha risolto il precedente rinvio pregiudiziale su tema analogo” con ciò chiaramente presupponendo l'irrilevanza del tipo di contratto di lavoro stipulato ( ipotetica questione di diritto) e rimandando -tramite il richiamo alla sentenza 29961/23- alla quantità di lavoro svolto dal docente precario che lo rende comparabile a quello del docente a tempo indeterminato.
Il rapporto di lavoro dell'appellante nei due anni in oggetto risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche, con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'art. 1, co. 121, l. n. 107/15, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo, avendo di fatto prestato una docenza annua, con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”.
Ciò posto, sul piano delle conseguenze è possibile, allora, condannare il a liquidare CP_3 il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente, poiché ciò non assicura ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Accertato, dunque, il diritto della prof. al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, Parte_1 per gli anni scolastici di servizio svolto in virtù dei contratti a tempo determinato intercorsi tra le parti e indicati in premessa, il va condannata all'adozione delle attività necessarie a CP_3 consentire alla ricorrente il pieno di godimento del beneficio medesimo, tra cui l'accredito in busta paga delle somme di cui trattasi. Quanto, infine, alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo in ossequio ai parametri ministeriali minimi per lo scaglione di riferimento e senza tener conto della fase istruttoria.
P.Q.M.
a) “definitivamente pronunciando, contrariis reiectis in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all'art. 1, c. 121, L. 107/2015, per gli anni scolastici indicati in atto introduttivo e per l'effetto,
b) condanna il all'adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento, tra cui CP_1
l'accredito in busta paga dell'importo di euro 3.500,00 in favore di;
Parte_1
c) condanna il alla rifusione delle spese di lite sostenute da , che liquida CP_1 Parte_1 in euro 1.030,00 per compensi, con distrazione delle medesime in favore dell'avv. Antonino
Muratori dichiaratosi antistatario. (Così deciso in Aosta/Locri il 21/11/2025)
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott. Luca FADDA)
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