Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza breve 02/02/2026, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00490/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00161/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 161 del 2026, proposto da
- Michelangelo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Pisani, Paola Conticiani, Fabio Massimo Ventura e Vittorio Chioffi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Milano, Piazza Eleonora Duse n. 3;
contro
- il Comune di Milano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Lodovica Bognetti, Antonello Mandarano e Marialisa Angelico ed elettivamente domiciliato in Milano, Via della Guastalla n. 6, presso la sede dell’Avvocatura comunale;
- la Città Metropolitana di Milano, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Nadia Marina Gabigliani, Ilaria Azzariti, Giorgio Giulio Grandesso e Marialuisa Bernadette Pozzi ed elettivamente domiciliata in Milano, Via Vivaio n. 1, presso la propria sede;
per l’annullamento
- della nota del Settore Pianificazione Territoriale Generale e Rigenerazione Urbana della Città Metropolitana di Milano dell’11 novembre 2025, prot. n. 206190, avente a oggetto “la conclusione del procedimento ex artt. 14, comma 9” e “39, comma 3, della L.R. Lombardia n. 12/2005” esitato nell’affermato difetto dei presupposti prescritti dall’art. 39, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005 per la nomina del Commissario ad acta richiesto con l’istanza presentata dalla Michelangelo S.r.l. con nota del 17 ottobre 2025, protocollata dalla Città Metropolitana di Milano il 22 ottobre 2025 al n. 192524, per contrastare l’inerzia del Comune di Milano sulla pratica edilizia JPE n. 21549/2023-P.G. 410538/2023 del 31 luglio 2023, concernente l’istanza di permesso di costruire convenzionato relativa al progetto di realizzazione di un edificio con destinazione d’uso direzionale e opere di urbanizzazione primaria di riqualificazione di Piazza Luigi di Savoia n. 6 (ex Hotel Michelangelo) e dei tratti stradali limitrofi;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, successivo o comunque a essa connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e della Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, il consigliere NT De IT e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm., che consente al giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere la controversia con sentenza succintamente motivata, ove la stessa sia di agevole definizione in rito o nel merito;
Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la superfluità di ulteriore istruzione e accertata la completezza del contraddittorio;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 8 gennaio 2026 e depositato il 19 gennaio successivo, la società ricorrente ha impugnato la nota del Settore Pianificazione Territoriale Generale e Rigenerazione Urbana della Città Metropolitana di Milano dell’11 novembre 2025, prot. n. 206190, avente a oggetto “la conclusione del procedimento ex artt. 14, comma 9” e “39, comma 3, della L.R. Lombardia n. 12/2005” esitato nell’affermato difetto dei presupposti prescritti dall’art. 39, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005 per la nomina del Commissario ad acta richiesto con l’istanza presentata dalla Michelangelo S.r.l. con nota del 17 ottobre 2025, protocollata dalla Città Metropolitana di Milano il 22 ottobre 2025 al n. 192524, per contrastare l’inerzia del Comune di Milano sulla pratica edilizia JPE n. 21549/2023-P.G. 410538/2023 del 31 luglio 2023, concernente l’istanza di permesso di costruire convenzionato relativa al progetto di realizzazione di un edificio con destinazione d’uso direzionale e opere di urbanizzazione primaria di riqualificazione di Piazza Luigi di Savoia n. 6 (ex Hotel Michelangelo) e dei tratti stradali limitrofi.
La Società ricorrente è proprietaria di un’area sita in Milano, Piazza Luigi di Savoia n. 6, sulla quale sorgeva un compendio immobiliare, denominato “Hotel Michelangelo”, composto da due fabbricati rispettivamente di 20 piani fuori terra (e 2 piani interrati) e 8 piani fuori terra (e 3 interrati), nonché di un’area confinante, sita all’incrocio tra le Vie Lepetit e Scarlatti; al fine di riqualificare il predetto complesso immobiliare, in data 9 marzo 2021, la Società ha presentato al Comune di Milano una richiesta di verifica istruttoria preliminare facoltativa ai sensi dell’art. 40 del Regolamento Edilizio, concernente un intervento finalizzato alla realizzazione di un edificio a destinazione direzionale, attraverso la demolizione e ricostruzione del complesso edilizio preesistente, e la contestuale realizzazione di opere di riqualificazione degli spazi pubblici circostanti. All’esito dell’istruttoria, il Comune di Milano, con provvedimento del 17 febbraio 2022, ha comunicato l’esito favorevole anche con specifico riferimento alla proposta progettuale relativa alle opere private. Prima dell’avvio del procedimento di rilascio del relativo titolo edilizio, la Società e il Comune hanno sottoscritto una convenzione allo scopo di regolare alcuni aspetti fondamentali del progetto da attuare. Dopo aver avviato (e successivamente completato) le opere di bonifica del sito, la società ricorrente ha presentato al Comune di Milano, in data 31 luglio 2023, l’istanza di permesso di costruire convenzionato, avente ad oggetto la realizzazione del progetto di riqualificazione del Complesso immobiliare e delle opere pubbliche concordate con l’Amministrazione. A seguito dell’intervento di numerosi provvedimenti di carattere generale afferenti alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale si è generato uno stallo procedimentale che ha indotto la ricorrente a diffidare in data 15 settembre 2025 l’Amministrazione comunale a provvedere, nel termine di 15 giorni, sulla domanda di permesso di costruire convenzionato, riservandosi, in difetto, di richiedere la nomina di un Commissario ad acta ai sensi dell’art. 39 della legge regionale n. 12 del 2005. Decorso infruttuosamente il termine assegnato, la società ricorrente, con nota del 17 ottobre 2025, protocollata il 22 ottobre successivo, ha chiesto alla Città Metropolitana di Milano la nomina di un Commissario ad acta, affinché provvedesse alla conclusione del procedimento avente a oggetto la domanda di permesso di costruire convenzionato. In data 20 ottobre 2025, il Comune ha trasmesso alla ricorrente il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, indicando i motivi ostativi all’accoglimento della domanda di permesso di costruire convenzionato. Con la nota del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale Generale e Rigenerazione Urbana della Città Metropolitana di Milano datata 11 novembre 2025, si è evidenziato che, avendo il Comune trasmesso il preavviso di rigetto, sarebbe venuta meno l’inerzia della predetta Amministrazione Comunale e pertanto non sussisterebbero i presupposti e le condizioni per la nomina di un Commissario ad acta.
Assumendo l’illegittimità del richiamato provvedimento, la società ricorrente ne ha chiesto l’annullamento per violazione di legge e per eccesso di potere sotto differenti profili.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e la Città Metropolitana di Milano, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
In data 23 gennaio 2026, sia la difesa della ricorrente che quella del Comune di Milano hanno depositato in giudizio il provvedimento adottato dal Comune di Milano in data 22 gennaio 2026, con cui è stato definitivamente negato a Michelangelo S.r.l. il rilascio del richiesto permesso di costruire convenzionato.
Alla camera di consiglio del 29 gennaio 2026, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare di sospensione del provvedimento impugnato, il Collegio, dopo che il difensore della parte ricorrente ha dichiarato la sopravenuta carenza di interesse alla definizione del merito della causa e i difensori delle controparti ne hanno preso atto, ha ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.
DIRITTO
1. In seguito alla segnalazione della difesa della ricorrente in ordine all’intervenuta improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incardinato nella presente sede processuale – in ragione dell’intervenuta adozione, in data 22 gennaio 2026, del definitivo provvedimento di diniego del permesso di costruire convenzionato da parte del Comune di Milano (all. 23 al ricorso), che la società ricorrente si è riservata di impugnare in un separato giudizio –, nessuna ulteriore ragione residua per una decisione del giudizio nel merito; pertanto, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso indicato in epigrafe.
2. Avuto riguardo al complessivo andamento della controversia, le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso indicato in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GA NZ, Presidente
Stefano Celeste Cozzi, Consigliere
NT De IT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT De IT | GA NZ |
IL SEGRETARIO