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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 42/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
TR SERGIO, Presidente
CIMINI CARLO, RE
LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60121 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50137 0 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 novembre 2025 Rappresentante_1, quale rappresentante legale della “Ricorrente_1 s.r.l.” ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro il diniego di rimborso dell'IVA relativa al secondo trimestre 2025 espresso dall'Agenzia delle Entrate per assenza del presupposto dell'aliquota media
(presupposto che si realizza quando l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni), non avendo la società dichiarato alcun volume di affari.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del diniego per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 30 comma
3 lettera a) e 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 in relazione agli articoli 9, paragrafo n. 1, 63, 167 e 168 lettera a) della direttiva 2006/112/CE, al principio di neutralità dell'IVA e all'articolo 12 delle preleggi.
Ha richiamato giurisprudenza comunitaria, di legittimità e di merito, ritenendo che il legislatore prevede solamente che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, è inferiore rispetto all'aliquota media sulle operazioni passive, ma non prevede che nell'ambito delle operazioni attive debbano essere escluse quelle ad “aliquota zero”, per mancanza di operazioni attive.
L'esclusione impugnata, pertanto, sarebbe frutto dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 30, comma secondo, lettera a] del d.P.R. n. 633/1972, fornita dall'Amministrazione finanziaria, che renderebbe, di fatto, indetraibile l'IVA a monte, sebbene riferita ad operazioni che, a valle, sono state assoggettate ad imposta, con violazione dei principi cardine del sistema dell'Iva (detrazione e neutralità dell'imposta).
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ancona, con atto depositato in data 30 dicembre 2025, si è costituita in giudizio e ha proposto controdeduzioni alle argomentazioni del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'amministrazione, in particolare, ha ritenuto che i copiosi richiami giurisprudenziali effettuati dalla ricorrente fossero eccentrici rispetto alla questione oggetto di scrutinio, che non concerne la neutralità dell'IVA e il diritto alla detrazione - posto che nel provvedimento di diniego si specifica che il contribuente “è autorizzato alla detrazione del credito per 17.769,07 euro, successivamente alla notificazione del presente provvedimento, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale” - ma solo la mancanza dei presupposti per il rimborso infra-annuale, la cui ratio è quella di consentire il recupero dell'Iva a imprese che operano in alcuni settori (es. caseifici, editoria, edilizia), ovvero con regimi particolari, che possono trovarsi in una condizione di credito strutturale, in quanto l'ammontare dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili è sistematicamente inferiore a quella che grava sugli acquisti, sicché risulta di fatto impossibile recuperare la seconda trattenendola dalla prima.
Ha altresì richiamato giurisprudenza di legittimità a supporto del proprio operato.
Il 30 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memorie scritte, insistendo per l'accoglimento del gravame;
in particolare ha richiamando il principio sancito dalla Corte di giustizia dell'U.E. (sentenza del 7.3.2024, causa C-341/22) secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere disconosciuto dall'Amministrazione finanziaria a causa dell'importo (considerato insufficiente) delle operazioni attive o, comunque, a causa della mancanza del volume di affari, qualora le operazioni imponibili effettuate siano strumentali e preparatorie allo svolgimento dell'attività e, quindi, al realizzo di operazioni attive e, pertanto, si sia in presenza di un soggetto passivo ai fini IVA.
Tale orientamento e tale principio varrebbero non solo per il diritto di detrazione, ma anche per quello di rimborso.
Al riguardo ha evidenziato che la stessa Amministrazione finanziaria, in passato, con la Circolare n. 5/1991, aveva adottato una conforme interpretazione dell'art. 30, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972, con riferimento alle cooperative operanti nel settore dell'edilizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Questa Corte condivide e fa proprie le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate.
Il rimborso anticipato dell'IVA non può essere concesso nel caso in esame poiché, non avendo la società ricorrente eseguito operazioni attive nell'anno 2025, non si sono realizzate le condizioni stabilite dal combinato disposto degli artt. 30, comma III lett. a) e 38-bis comma II d.P.R. n. 633/72 per la fruizione del beneficio, ovvero non è possibile verificare se l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulti inferiore quella media sulle operazioni passive.
Il principio è stato avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sez. V, 6 agosto 2004 n. 15224 e sez. V, 7 dicembre 2005 n. 27046).
Come evidenziato dall'amministrazione resistente, la ratio della norma è quella di consentire il recupero dell'IVA a imprese che operano in alcuni settori (es. caseifici, editoria, edilizia), ovvero con regimi particolari, che possono trovarsi in una condizione di credito strutturale, in quanto l'ammontare dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili è sistematicamente inferiore a quella che grava sugli acquisti, sicché risulta di fatto impossibile recuperare la seconda trattenendola dalla prima.
Va peraltro rammentato che, come pure esplicitato nel provvedimento di diniego, il diritto alla detrazione dell'IVA è stato comunque riconosciuto, "in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale".
Trattandosi di una questione interpretativa e in presenza di una Circolare Ministeriale (la n. 5/1991 citata nelle memorie difensive) che - seppur risalente nel tempo e sconfessata da una successiva (n. 861/2021)
- avallava (con riferimento al settore specifico delle cooperative edilizie) l'assunto della ricorrente, si ritiene corretto compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Così deciso il 16.2.2026 Il Presidente del
Collegio Dr. Sergio Cutrona
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
TR SERGIO, Presidente
CIMINI CARLO, RE
LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 408/2025 depositato il 04/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ancona - Via Palestro 15 60121 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO n. 50137 0 IVA-ALTRO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 17/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 4 novembre 2025 Rappresentante_1, quale rappresentante legale della “Ricorrente_1 s.r.l.” ha proposto ricorso presso questa Corte di Giustizia Tributaria contro il diniego di rimborso dell'IVA relativa al secondo trimestre 2025 espresso dall'Agenzia delle Entrate per assenza del presupposto dell'aliquota media
(presupposto che si realizza quando l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulta inferiore a quella media sugli acquisti e sulle importazioni), non avendo la società dichiarato alcun volume di affari.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità del diniego per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 30 comma
3 lettera a) e 38-bis, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 in relazione agli articoli 9, paragrafo n. 1, 63, 167 e 168 lettera a) della direttiva 2006/112/CE, al principio di neutralità dell'IVA e all'articolo 12 delle preleggi.
Ha richiamato giurisprudenza comunitaria, di legittimità e di merito, ritenendo che il legislatore prevede solamente che il requisito della prevalenza risulta soddisfatto quando l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, è inferiore rispetto all'aliquota media sulle operazioni passive, ma non prevede che nell'ambito delle operazioni attive debbano essere escluse quelle ad “aliquota zero”, per mancanza di operazioni attive.
L'esclusione impugnata, pertanto, sarebbe frutto dell'interpretazione restrittiva dell'articolo 30, comma secondo, lettera a] del d.P.R. n. 633/1972, fornita dall'Amministrazione finanziaria, che renderebbe, di fatto, indetraibile l'IVA a monte, sebbene riferita ad operazioni che, a valle, sono state assoggettate ad imposta, con violazione dei principi cardine del sistema dell'Iva (detrazione e neutralità dell'imposta).
L'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Ancona, con atto depositato in data 30 dicembre 2025, si è costituita in giudizio e ha proposto controdeduzioni alle argomentazioni del ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso.
L'amministrazione, in particolare, ha ritenuto che i copiosi richiami giurisprudenziali effettuati dalla ricorrente fossero eccentrici rispetto alla questione oggetto di scrutinio, che non concerne la neutralità dell'IVA e il diritto alla detrazione - posto che nel provvedimento di diniego si specifica che il contribuente “è autorizzato alla detrazione del credito per 17.769,07 euro, successivamente alla notificazione del presente provvedimento, in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale” - ma solo la mancanza dei presupposti per il rimborso infra-annuale, la cui ratio è quella di consentire il recupero dell'Iva a imprese che operano in alcuni settori (es. caseifici, editoria, edilizia), ovvero con regimi particolari, che possono trovarsi in una condizione di credito strutturale, in quanto l'ammontare dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili è sistematicamente inferiore a quella che grava sugli acquisti, sicché risulta di fatto impossibile recuperare la seconda trattenendola dalla prima.
Ha altresì richiamato giurisprudenza di legittimità a supporto del proprio operato.
Il 30 gennaio 2026 il ricorrente ha depositato memorie scritte, insistendo per l'accoglimento del gravame;
in particolare ha richiamando il principio sancito dalla Corte di giustizia dell'U.E. (sentenza del 7.3.2024, causa C-341/22) secondo cui il diritto alla detrazione dell'IVA non può essere disconosciuto dall'Amministrazione finanziaria a causa dell'importo (considerato insufficiente) delle operazioni attive o, comunque, a causa della mancanza del volume di affari, qualora le operazioni imponibili effettuate siano strumentali e preparatorie allo svolgimento dell'attività e, quindi, al realizzo di operazioni attive e, pertanto, si sia in presenza di un soggetto passivo ai fini IVA.
Tale orientamento e tale principio varrebbero non solo per il diritto di detrazione, ma anche per quello di rimborso.
Al riguardo ha evidenziato che la stessa Amministrazione finanziaria, in passato, con la Circolare n. 5/1991, aveva adottato una conforme interpretazione dell'art. 30, comma 3, lettera a), del d.P.R. n. 633/1972, con riferimento alle cooperative operanti nel settore dell'edilizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Questa Corte condivide e fa proprie le argomentazioni contenute nelle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate.
Il rimborso anticipato dell'IVA non può essere concesso nel caso in esame poiché, non avendo la società ricorrente eseguito operazioni attive nell'anno 2025, non si sono realizzate le condizioni stabilite dal combinato disposto degli artt. 30, comma III lett. a) e 38-bis comma II d.P.R. n. 633/72 per la fruizione del beneficio, ovvero non è possibile verificare se l'aliquota media sulle operazioni attive, aumentata del 10%, risulti inferiore quella media sulle operazioni passive.
Il principio è stato avallato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., Cass., sez. V, 6 agosto 2004 n. 15224 e sez. V, 7 dicembre 2005 n. 27046).
Come evidenziato dall'amministrazione resistente, la ratio della norma è quella di consentire il recupero dell'IVA a imprese che operano in alcuni settori (es. caseifici, editoria, edilizia), ovvero con regimi particolari, che possono trovarsi in una condizione di credito strutturale, in quanto l'ammontare dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili è sistematicamente inferiore a quella che grava sugli acquisti, sicché risulta di fatto impossibile recuperare la seconda trattenendola dalla prima.
Va peraltro rammentato che, come pure esplicitato nel provvedimento di diniego, il diritto alla detrazione dell'IVA è stato comunque riconosciuto, "in sede di liquidazione periodica, ovvero nella dichiarazione annuale".
Trattandosi di una questione interpretativa e in presenza di una Circolare Ministeriale (la n. 5/1991 citata nelle memorie difensive) che - seppur risalente nel tempo e sconfessata da una successiva (n. 861/2021)
- avallava (con riferimento al settore specifico delle cooperative edilizie) l'assunto della ricorrente, si ritiene corretto compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese processuali. Così deciso il 16.2.2026 Il Presidente del
Collegio Dr. Sergio Cutrona