Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 13/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1518 RG. 2021;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di PA in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , Parte_1 C.F._1
, C.F.: Parte_2 C.F._2
, C.F.: Parte_3 C.F._3 Con
, C.F.: , Parte_4 C.F._4
C.F.: Parte_5 C.F._5
, C.F.: Parte_6 C.F._6
, C.F.: Parte_7 C.F._7
, C.F.: , Parte_8 C.F._8
, C.F.: CP_2 C.F._9
, C.F.: Parte_9 C.F._10 parti ricorrenti, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Grazia Passalacqua e
C.F.: Parte_5 C.F._11
, C.F.: Parte_7 C.F._12 parti intervenute volontariamente, rappresentate e difese, giusta procura in atti, dall'avv. Maria Grazia Passalacqua e Controparte_3
CF.VA , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
Parte resistente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Massimiliano Marinelli.
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato, le parti ricorrenti indicate in epigrafe hanno adito questo Tribunale esponendo:
- di essere dipendenti della , inquadrati come operatori Parte_10 ecologici,
- che l'appalto per i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti nel territorio trapanese, affidato sino al dicembre 2018 dalla predetta società, è stato successVAmente gestito da Controparte_4
1
9/2010 e dell'accordo Quadro regionale del 6 aprile 2013. Chiedono pertanto di accertare il proprio diritto all'assunzione da parte della CP_3 convenuta, nonché il diritto al risarcimento del danno patito, “commisurato alle perdite retributive e contributive subite”.
Si è costituita in giudizio la resistente la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_5
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Il ricorso va rigettato.
La fattispecie invocata dai ricorrenti, dalla quale dovrebbe promanare il loro diritto all'assunzione da parte della società convenuta, è contenuta nell'art. 19 della L.R. n. 9/10, il quale, nei commi 6, 7 e 8 così recita:
“6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, con la partecipazione delle organizzazioni associative dei comuni e delle province, individua il personale addetto fra quello già in servizio presso le società o i consorzi d'ambito e proveniente dai comuni, dalle province o dalla regione.
7. Sulla base dei criteri concertati fra l'amministrazione regionale, le associazioni di rappresentanza degli enti locali e le organizzazioni sindacali, le S.R.R. integrano le previsioni di cui al comma 6 individuando il rimanente personale fra i dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2009 presso: a) le società d'ambito; b) i consorzi d'ambito; c) le società utilizzate per la gestione del servizio ed al cui capitale sociale partecipino gli enti locali o le società o i consorzi d'ambito per una percentuale non inferiore al novanta per cento. Per i dipendenti già inquadrati nei profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti, l'assunzione ha luogo, in ogni S.R.R., previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, a parità di condizioni giuridiche ed economiche applicate a tale data e per mansioni coerenti al profilo di inquadramento, con espresso divieto di adibizione a mansioni superiori. I rimanenti dipendenti sono inquadrati, previa risoluzione del precedente rapporto di lavoro, assicurando che, in ogni singola S.R.R., il rapporto fra profili operativi destinati al servizio di gestione integrata dei rifiuti e rimanenti profili professionali non sia inferiore al novanta per cento. L'assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normatVA di riferimento, ed in particolare, dell'articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell'articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009.
8. Il personale di cui ai commi 6 e 7 è assunto all'esito delle procedure volte a garantire il definitivo avvio del servizio di gestione, affidato con le modalità di cui all'articolo 15. Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la 2 responsabilità gestionale, operatVA e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni”.
Era quindi onere dei ricorrenti provare la ricorrenza dei presupposti del proprio diritto all'assunzione, di cui alla detta normatVA. Tale prova non è stata fornita, non essendo stata depositata documentazione attestante la partecipazione “non inferiore al 90 per cento” del Comune di PA al capitale della . Parte_10
Il detto presupposto, infatti, è stato espressamente contestato dalla società resistente a pag. 5 della memoria (ove si arricchisce la contestazione con la precisazione che,
“sino al 31 dicembre 2009 il Comune di PA deteneva soltanto il 49% delle quote della mentre la parte restante era di proprietà di Italia Lavoro”). Parte_10
Sul punto, né nelle note conclusionali depositate il 14.2.2022, né in sede di discussione orale del 13.11.2024, è stato fornito alcun chiarimento.
Quanto precede è troncante e, secondo la logica della ragione più liquida, impone di ritenere assorbite le altre difese spiegate in memoria e di rigettare il ricorso, sia con riferimento all'accertamento del diritto all'assunzione, che relatVAmente all'accertamento del diritto al risarcimento del danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile con medio grado di difficoltà) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa e del numero di parti del processo.
PQM
- Rigetta il ricorso,
- Condanna i ricorrenti e gli intervenuti volontariamente, al pagamento, in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi € 14.500,00 oltre VA, CPA e spese generali;
PA, 13.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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