TRIB
Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/12/2025, n. 4797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4797 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 145/2023
TRA
e rappresentati e difesi congiuntamente e Parte_1 Parte_2
disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. Mauro IN e
SA LA RF ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Napoli al Corso Umberto I, n. 237
– attori – opponenti –
CONTRO
1 – in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_1 CP_2
– rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
[...]
dall'Avv. Stefania Pattarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla
Via Olmetto, n. 3
– convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2903/2022 (R.G. 9593/2022),
emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 18 novembre 2022 e notificato il 25
novembre 2022.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 novembre 2025 e da precedenti scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2903/2022 (R.G. 9593/2022),
emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 18 novembre 2022 e notificato il 25
novembre 2022 con il quale, ad istanza della era loro ingiunto Controparte_1
il pagamento della somma di € 6.761,46, oltre accessori, per omesso pagamento di somme deliberate nel corso delle assemblee tenutesi dal 2014 al 2022.
Deducevano gli opponenti l'infondatezza della domanda stante la mancata specificazione nel monitorio delle singole delibere assembleari poste a fondamento della domanda nonché
delle date in cui si sarebbero svolte le assemblee dal 2014 al 2022.
2 Evidenziavano altresì plurime irregolarità in cui erano incorse le deliberazioni assembleari poste a fondamento del monitorio
Instavano conclusivamente per l'accertamento e declaratoria in via incidentale e/o riconvenzionale della nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia delle delibere assunte dalla nelle assemblee condominiali del 23/05/2018, 17/03/2019, Controparte_1
02/09/2021 e 26/04/2022, nonché della nullità delle delibere di approvazione dei rendiconti assunte nelle assemblee dell'11/04/2014 e del 09/05/2017, della prescrizione dei diritti di credito nascenti dalle delibere di approvazione dei preventivi di spesa assunte nelle assemblee dell'11/04/2014 e del 09/05/2017.
Instavano conclusivamente per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la Controparte_1
contrastando sia in fatto che in diritto le avverse deduzioni ed instando
[...]
preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.
Svolta l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concesso all'opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa era rinviata per la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti ed, a seguito di rinvio determinato da esigenze di ruolo e di carico di lavoro, all'udienza ex art. 281sexies cod. proc. civ. del 25 novembre 2025, era decisa, dandosi pubblicamente lettura,
alla presenza dei procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
3 L'eccezione formulata da parte opponente concernente l'improcedibilità della domanda proposta da parte opposta merita accoglimento.
Giova premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo su materie soggette a mediazione obbligatoria come le controversie condominiali, l'onere di avviare il tentativo di conciliazione grava sul creditore opposto, ossia l'attore in senso sostanziale, in base all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020 e all'art.
5-bis del decreto legislativo n. 28/2010, come introdotto dalla Riforma Cartabia. Se il creditore opposto, pur essendo stato sollecitato dall'eccezione dell'opponente o dall'ordine del giudice di procedere, omette di esperire la mediazione nel termine fissato, il Giudice è
tenuto a dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria proposta col ricorso monitorio, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti, ritiene il Tribunale che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità
prevista dal legislatore all'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, laddove, pur essendo stato attivato il procedimento di mediazione, la parte non sia comparsa al primo incontro dinanzi al mediatore. Ciò in quanto tentare la mediazione non equivale ad attivarne il procedimento,
in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all'interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione” (Cass. Civ., sez. III, 27/03/2019, n. 8473). Dunque, affinché
possa dirsi realizzata la condizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è necessario
4 attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore,
all'esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.
Ciò detto, nella fattispecie, l'opposta, a tanto onerata, ha attivato la procedura di mediazione omettendo di comparire al primo incontro al quale non soltanto non era presente l'amministratore pro tempore della ma nemmeno il Controparte_1
suo procuratore Avv. Stefania Pattarini, sostituito, in virtù di delega all'uopo rilasciata, da altro avvocato il quale si limitava a richiedere rinvio, cui si opponevano gli attori, motivato dall'intervenuta nomina di nuovo amministratore della Comproprietà (peraltro avvenuta in data 11 luglio 2023, come emerge dal verbale di assemblea depositato telematicamente dagli opponenti, antecedentemente al deposito dell'istanza di mediazione protocollata dall'organismo il 21 luglio 2023 al n. 1367/2023 e dunque allorché si era già insediato il nuovo amministratore).
La domanda di parte attrice deve essere dichiarata conseguentemente improcedibile, atteso che, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, è
precluso al Giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione non essendo tale possibilità contemplata dal disposto dell'art. 5,
comma 1bis, D. Lgs. 28/2010.
Alla declaratoria di improcedibilità della domanda consegue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non
5 si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 Settembre 2020, n. 19596).
La condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte opponente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo,
avviene nella misura indicata in dispositivo, dandosi atto del deposito di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022 scaglione di riferimento da €
5.201,00 ad € 26.000,00 – parametri medi – Fase di studio: € 919,00; Fase introduttiva: €
777,00; Fase istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.701,00= €
3.397,00). Devono altresì porsi a carico di parte opposta, sulla base del principio di soccombenza, le spese di mediazione, anch'esse richieste dagli opponenti, attesa la assimilazione degli esborsi relativi alla mediazione obbligatoria (che vengono liquidati in questa sede nei valori minimi ammontanti ad € 1,700,00) a quelli del processo, costituendo la mediazione una fase prodromica e necessaria del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 145/2023 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità della domanda introdotta dalla Parte_3
– in persona del suo amministratore pro tempore –;
[...]
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2903/2022 (R.G. 9593/2022), emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 18 novembre 2022 e notificato il 25 novembre 2022;
6 3) ND la convenuta – in persona del suo Parte_3
amministratore pro tempore – al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio,
che liquida complessivamente in € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa,
come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Mauro IN e
SA LA RF dichiaratisi antistatari, nonché della somma di € 1.700,00, oltre
IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Mauro
IN e SA LA RF dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
– PRIMA SEZIONE CIVILE –
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice unico Avv. Ornella Mannino, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art. 281 sexies cod. proc.
civ., ed ha pronunciato al termine della discussione la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 145/2023
TRA
e rappresentati e difesi congiuntamente e Parte_1 Parte_2
disgiuntamente, giusta procura in calce all'atto di citazione, dagli Avv. Mauro IN e
SA LA RF ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima in
Napoli al Corso Umberto I, n. 237
– attori – opponenti –
CONTRO
1 – in persona dell'amministratore pro-tempore Controparte_1 CP_2
– rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo,
[...]
dall'Avv. Stefania Pattarini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano alla
Via Olmetto, n. 3
– convenuta – opposta –
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2903/2022 (R.G. 9593/2022),
emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 18 novembre 2022 e notificato il 25
novembre 2022.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 25 novembre 2025 e da precedenti scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n.
69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione contro il decreto ingiuntivo n. 2903/2022 (R.G. 9593/2022),
emesso dal Tribunale Ordinario di Salerno in data 18 novembre 2022 e notificato il 25
novembre 2022 con il quale, ad istanza della era loro ingiunto Controparte_1
il pagamento della somma di € 6.761,46, oltre accessori, per omesso pagamento di somme deliberate nel corso delle assemblee tenutesi dal 2014 al 2022.
Deducevano gli opponenti l'infondatezza della domanda stante la mancata specificazione nel monitorio delle singole delibere assembleari poste a fondamento della domanda nonché
delle date in cui si sarebbero svolte le assemblee dal 2014 al 2022.
2 Evidenziavano altresì plurime irregolarità in cui erano incorse le deliberazioni assembleari poste a fondamento del monitorio
Instavano conclusivamente per l'accertamento e declaratoria in via incidentale e/o riconvenzionale della nullità e/o annullamento e/o l'inefficacia delle delibere assunte dalla nelle assemblee condominiali del 23/05/2018, 17/03/2019, Controparte_1
02/09/2021 e 26/04/2022, nonché della nullità delle delibere di approvazione dei rendiconti assunte nelle assemblee dell'11/04/2014 e del 09/05/2017, della prescrizione dei diritti di credito nascenti dalle delibere di approvazione dei preventivi di spesa assunte nelle assemblee dell'11/04/2014 e del 09/05/2017.
Instavano conclusivamente per l'accoglimento dell'opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo e condanna dell'opposta al pagamento delle spese processuali da distrarsi in favore dei procuratori costituiti.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, provvedeva a costituirsi la Controparte_1
contrastando sia in fatto che in diritto le avverse deduzioni ed instando
[...]
preliminarmente per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto nonché, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e condanna degli opponenti al pagamento delle spese di giudizio.
Svolta l'udienza di comparizione, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concesso all'opposta termine di giorni quindici per l'instaurazione del procedimento obbligatorio di mediazione, la causa era rinviata per la decisione in merito all'eccezione di improcedibilità sollevata dagli opponenti ed, a seguito di rinvio determinato da esigenze di ruolo e di carico di lavoro, all'udienza ex art. 281sexies cod. proc. civ. del 25 novembre 2025, era decisa, dandosi pubblicamente lettura,
alla presenza dei procuratori delle parti, del dispositivo della sentenza.
3 L'eccezione formulata da parte opponente concernente l'improcedibilità della domanda proposta da parte opposta merita accoglimento.
Giova premettere che nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo su materie soggette a mediazione obbligatoria come le controversie condominiali, l'onere di avviare il tentativo di conciliazione grava sul creditore opposto, ossia l'attore in senso sostanziale, in base all'orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione n. 19596/2020 e all'art.
5-bis del decreto legislativo n. 28/2010, come introdotto dalla Riforma Cartabia. Se il creditore opposto, pur essendo stato sollecitato dall'eccezione dell'opponente o dall'ordine del giudice di procedere, omette di esperire la mediazione nel termine fissato, il Giudice è
tenuto a dichiarare l'improcedibilità della domanda monitoria proposta col ricorso monitorio, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parimenti, ritiene il Tribunale che non possa dirsi realizzata la condizione di procedibilità
prevista dal legislatore all'art. 5 del D. Lgs. 28 del 2010, laddove, pur essendo stato attivato il procedimento di mediazione, la parte non sia comparsa al primo incontro dinanzi al mediatore. Ciò in quanto tentare la mediazione non equivale ad attivarne il procedimento,
in quanto la mera attivazione presso un organismo di conciliazione non realizza la circostanza dalla quale solamente può dipendere il successo di siffatto strumento deflattivo del contenzioso, ovvero “il contatto diretto tra le parti e il mediatore professionale il quale può, grazie all'interlocuzione diretta o informale con esse, aiutarle a ricostruire i loro rapporti pregressi ed aiutarle a trovare una soluzione che, al di là delle soluzioni in diritto della eventuale controversia, consenta loro di evitare l'acuirsi della conflittualità e definire amichevolmente una vicenda potenzialmente oppositiva con reciproca soddisfazione” (Cass. Civ., sez. III, 27/03/2019, n. 8473). Dunque, affinché
possa dirsi realizzata la condizione di cui all'art. 5 del D. Lgs. 28/2010 è necessario
4 attivare il procedimento di mediazione e comparire al primo incontro dinanzi al mediatore,
all'esito del quale le parti potranno liberamente dichiarare al mediatore la volontà di non proseguire la procedura di mediazione.
Ciò detto, nella fattispecie, l'opposta, a tanto onerata, ha attivato la procedura di mediazione omettendo di comparire al primo incontro al quale non soltanto non era presente l'amministratore pro tempore della ma nemmeno il Controparte_1
suo procuratore Avv. Stefania Pattarini, sostituito, in virtù di delega all'uopo rilasciata, da altro avvocato il quale si limitava a richiedere rinvio, cui si opponevano gli attori, motivato dall'intervenuta nomina di nuovo amministratore della Comproprietà (peraltro avvenuta in data 11 luglio 2023, come emerge dal verbale di assemblea depositato telematicamente dagli opponenti, antecedentemente al deposito dell'istanza di mediazione protocollata dall'organismo il 21 luglio 2023 al n. 1367/2023 e dunque allorché si era già insediato il nuovo amministratore).
La domanda di parte attrice deve essere dichiarata conseguentemente improcedibile, atteso che, avendo il Tribunale già disposto l'espletamento del procedimento di mediazione, è
precluso al Giudice assegnare alle parti un nuovo termine per la presentazione della domanda di mediazione non essendo tale possibilità contemplata dal disposto dell'art. 5,
comma 1bis, D. Lgs. 28/2010.
Alla declaratoria di improcedibilità della domanda consegue la revoca del decreto ingiuntivo impugnato. Ciò in quanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non
5 si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 18 Settembre 2020, n. 19596).
La condanna di parte opposta al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore dei procuratori costituiti di parte opponente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo,
avviene nella misura indicata in dispositivo, dandosi atto del deposito di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 Agosto 2022 scaglione di riferimento da €
5.201,00 ad € 26.000,00 – parametri medi – Fase di studio: € 919,00; Fase introduttiva: €
777,00; Fase istruttoria: esclusa siccome non svolta;
Fase decisionale: € 1.701,00= €
3.397,00). Devono altresì porsi a carico di parte opposta, sulla base del principio di soccombenza, le spese di mediazione, anch'esse richieste dagli opponenti, attesa la assimilazione degli esborsi relativi alla mediazione obbligatoria (che vengono liquidati in questa sede nei valori minimi ammontanti ad € 1,700,00) a quelli del processo, costituendo la mediazione una fase prodromica e necessaria del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 145/2023 – uditi i procuratori delle parti – ogni altra istanza, difesa,
eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA l'improcedibilità della domanda introdotta dalla Parte_3
– in persona del suo amministratore pro tempore –;
[...]
2) REVOCA il decreto ingiuntivo n. 2903/2022 (R.G. 9593/2022), emesso dal Tribunale
Ordinario di Salerno in data 18 novembre 2022 e notificato il 25 novembre 2022;
6 3) ND la convenuta – in persona del suo Parte_3
amministratore pro tempore – al pagamento in favore degli attori delle spese di giudizio,
che liquida complessivamente in € 3.397,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e Cassa,
come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Mauro IN e
SA LA RF dichiaratisi antistatari, nonché della somma di € 1.700,00, oltre
IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15% sui compensi ed accessori di legge, con attribuzione in favore degli Avv.ti Mauro
IN e SA LA RF dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex art. 281sexies cod. proc. civ..
Così deciso in Salerno, lì 25 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
7