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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/10/2025, n. 3977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3977 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
Rg 11376 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 11376/ 2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. PADRICELLI LUIGI e avv. Parte_1
PIETRO AN
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data20.9.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso il 27.12.2023 nel giudizio RG 15599/2022, con cui era stato riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per ottenere la prestazione CP_ richiesta;
aveva inoltrato in data28.12.2023 il modello AP70 all' che erano trascorsi 120 giorni e che l' non aveva provveduto né al pagamento dei ratei. Chiedeva quindi la condanna CP_1 dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. CP_2
CP_ l' non si è costituita e, verificata la regolare notifica del ricorso, se ne dichiara la contumacia.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'udienza parte ricorrente ha dato atto
CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_2
lite.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e risultante dagli atti di causa, da cui risulta il pagamento della prestazione da parte dell' . CP_1 Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto in data
2.11.2024 e, dunque, in data successiva sia al deposito sia alla notifica del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 20/10/2025 .
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli Nord, nella persona della dott.ssa Federica Izzo, all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. per l'udienza, lette le note scritte, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n.R.G. 11376/ 2024
TRA
, rapp.ta e difesa come in atti dall'avv. PADRICELLI LUIGI e avv. Parte_1
PIETRO AN
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., CP_1
Resistente
Oggetto: azione di condanna al pagamento di ratei
Conclusioni: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data20.9.2024 parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo che a seguito del decreto di omologa positivo reso il 27.12.2023 nel giudizio RG 15599/2022, con cui era stato riconosciuto in capo alla ricorrente il requisito sanitario per ottenere la prestazione CP_ richiesta;
aveva inoltrato in data28.12.2023 il modello AP70 all' che erano trascorsi 120 giorni e che l' non aveva provveduto né al pagamento dei ratei. Chiedeva quindi la condanna CP_1 dell' al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. CP_2
CP_ l' non si è costituita e, verificata la regolare notifica del ricorso, se ne dichiara la contumacia.
La causa in data odierna è decisa nei termini che seguono, lette le note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c.
Ciò brevemente premesso in fatto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere tra le parti.
Si tratta di una formula, questa, che, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito, risulta ampiamente utilizzata in giurisprudenza ad indicare il complesso delle situazioni, successive alla pendenza della lite, idonee a determinare il venir meno tra le parti di ogni ulteriore ragione di contesa e si presta, dunque, ad essere utilizzata nel caso di specie.
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere, devono infatti ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- il fatto sopravvenuto deve aver determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione che deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte
(Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass.,
11.4.95, n. 4151).
Tanto premesso, nelle note scritte depositate per l'udienza parte ricorrente ha dato atto
CP_ dell'avvenuto pagamento dei ratei da parte dell' e, dunque, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
ha tuttavia chiesto la condanna dell' al pagamento delle spese di CP_2
lite.
Deve quindi vagliarsi da parte di Questo Giudice la cd. soccombenza virtuale al fine di regolamentare il regime delle spese di lite.
Si osserva, al riguardo, che non può negarsi la fondatezza della domanda, visto quanto dedotto e risultante dagli atti di causa, da cui risulta il pagamento della prestazione da parte dell' . CP_1 Con riferimento alle spese di lite, premessa la fondatezza della domanda, va osservato che dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto la liquidazione del dovuto in data
2.11.2024 e, dunque, in data successiva sia al deposito sia alla notifica del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate a carico dell' nella misura CP_1
indicata in dispositivo, tenuto conto della natura seriale della causa, e del valore della domanda, nonché della decisione in prima udienza.
P. Q. M.
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 1.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi.
Aversa, 20/10/2025 .
Il giudice
dott.ssa Federica Izzo