CASS
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/04/2024, n. 17184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17184 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/10/2023 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale nei confronti di AR PP. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17184 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2024 Il Tribunale, premessa l'esistenza di un solido quadro probatorio a riguardo del radicamento del clan di Cosa Nostra denominato "Tomasello-Mazzaglia-Toscano", articolazione del clan Santapaola-Ercolano - promanante da sentenze irrevocabili, richiamate dal provvedimento genetico, ed accertato come perdurante quantomeno sino a marzo 2020 in virtù degli esiti delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale, costituite prevalentemente da intercettazioni telefoniche ed ambientali, riprese video, servizi di appostamento, pedinamento e controllo e dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (LL VI, le cui dichiarazioni erano particolarmente temute dagli appartenenti all'associazione, La OS Giovanni, LL GR e ZO AL) - ne ha illustrato le forme di operatività e manifestazione, ricondotte ad una struttura gerarchica inequivocabilmente capeggiata dal ricorrente MÀ PP, detto "u' pipi", al cui interno ciascuno dei sodali, consapevole di farne parte integrante, svolgeva compiti specifici in un contesto, in principalità, di affermazione, sul territorio di Biancavilla, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo anche attraverso violenze e minacce e con la commissione di delitti di narcotraffico e di estorsione in danno dei commercianti della zona, tra cui gli autotrasportatori di merci ortofrutticole. Era poi emersa l'esistenza di una cassa comune del consesso mafioso, nella quale confluivano i cospicui guadagni, essenzialmente destinati al pagamento delle prestazioni dei componenti dell'associazione e al mantenimento dei detenuti, affiliati al clan, o dei loro familiari. I dialoghi intercettati nell'abitazione del ricorrente, avevano consentito di accertare che i sodali, a lui sottoposti, gli consegnavano ragguardevoli somme di denaro, provento delle attività illecite, distribuite in ragione di quanto da lui deciso o avallato. 2.11 ricorso si è affidato ad un solo motivo, che ha dedotto violazione dell'art. 275 comma 4 e dell'art. 309 cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione in relazione all' affermata sussistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" che giustificherebbero l'applicazione della custodia carceraria nei confronti di persona che ha compiuto i 70 anni. Il tribunale avrebbe meramente replicato, con una motivazione altrettanto apparente, quanto già esposto dal g.i.p. con l'emissione dell'ordinanza genetica, mentre avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato per carenza assoluta della motivazione, ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen.. In definitiva, il g.i.p. si era limitato a rimarcare la personalità ed il ruolo apicale del ricorrente nell'associazione, che tuttavia costituiscono elementi connaturati all'incolpazione a lui mossa, quella che gli attribuisce la veste di capo e promotore di un'organizzazione mafiosa;
non sarebbero stati indicati gli elementi di non comune pericolosità idonei ad elevare l'intensità ed il grado delle esigenze cautelari, tali da rendere inderogabile il ricorso alla misura più severa. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 2 Il Presidente sigliere estensore 1.La ragione di ricorso è aspecifica, non si confronta con la "ratio decidendi" della succinta ma efficace motivazione dell'ordinanza impugnata, che, nel conformarsi alla costante interpretazione dei giudici di legittimità del concetto di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" di cui all'art. 275 comma 4 cod. proc. pen., ha sottolineato, per un verso, l'allarmante condanna, emergente dal certificato penale del ricorrente, per associazione mafiosa ed omicidio e, per altro verso, accanto all'inquietante ruolo di vertice da lui assunto nell'ambito della storica consorteria mafiosa come diretto referente del territorio, la decisiva circostanza, che depone per un grado di perniciosità sociale molto marcata e di assoluta e straordinaria singolarità, che il prevenuto fosse solito "gestire anche da casa e con la connivenza dei familiari" le attività illecite del sodalizio. Tale rilievo consente di ritenere vieppiù accentuato il concreto ed attuale pericolo di commissione di delitti di criminalità organizzata e della stessa specie di quelli per cui si procede, sino a lambire il confine della certezza della riproposizione della condotta antigiuridica ove non applicata la custodia in carcere (sez.6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167; sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, Bacalanovic, Rv. 233026; sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; sez.1, n. 226 del 18/01/1995, Vetrano, Rv. 200576). La decisione impugnata, sotto tale profilo, ha confermato il provvedimento genetico, che aveva espresso il giudizio di qualificata sussistenza delle esigenze cautelari sulla scorta delle medesime, corrette e persuasive argomentazioni. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 21/03/2024
il procedimento è stato trattato in forma cartolare. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Paola Filippi, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto E' stata impugnata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catania che, ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal g.i.p. presso il medesimo Tribunale nei confronti di AR PP. Penale Sent. Sez. 5 Num. 17184 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 21/03/2024 Il Tribunale, premessa l'esistenza di un solido quadro probatorio a riguardo del radicamento del clan di Cosa Nostra denominato "Tomasello-Mazzaglia-Toscano", articolazione del clan Santapaola-Ercolano - promanante da sentenze irrevocabili, richiamate dal provvedimento genetico, ed accertato come perdurante quantomeno sino a marzo 2020 in virtù degli esiti delle indagini svolte nell'ambito del procedimento penale, costituite prevalentemente da intercettazioni telefoniche ed ambientali, riprese video, servizi di appostamento, pedinamento e controllo e dalle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia (LL VI, le cui dichiarazioni erano particolarmente temute dagli appartenenti all'associazione, La OS Giovanni, LL GR e ZO AL) - ne ha illustrato le forme di operatività e manifestazione, ricondotte ad una struttura gerarchica inequivocabilmente capeggiata dal ricorrente MÀ PP, detto "u' pipi", al cui interno ciascuno dei sodali, consapevole di farne parte integrante, svolgeva compiti specifici in un contesto, in principalità, di affermazione, sul territorio di Biancavilla, della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo anche attraverso violenze e minacce e con la commissione di delitti di narcotraffico e di estorsione in danno dei commercianti della zona, tra cui gli autotrasportatori di merci ortofrutticole. Era poi emersa l'esistenza di una cassa comune del consesso mafioso, nella quale confluivano i cospicui guadagni, essenzialmente destinati al pagamento delle prestazioni dei componenti dell'associazione e al mantenimento dei detenuti, affiliati al clan, o dei loro familiari. I dialoghi intercettati nell'abitazione del ricorrente, avevano consentito di accertare che i sodali, a lui sottoposti, gli consegnavano ragguardevoli somme di denaro, provento delle attività illecite, distribuite in ragione di quanto da lui deciso o avallato. 2.11 ricorso si è affidato ad un solo motivo, che ha dedotto violazione dell'art. 275 comma 4 e dell'art. 309 cod. proc. pen., nonchè vizio di motivazione in relazione all' affermata sussistenza di esigenze cautelari di "eccezionale rilevanza" che giustificherebbero l'applicazione della custodia carceraria nei confronti di persona che ha compiuto i 70 anni. Il tribunale avrebbe meramente replicato, con una motivazione altrettanto apparente, quanto già esposto dal g.i.p. con l'emissione dell'ordinanza genetica, mentre avrebbe dovuto annullare il provvedimento impugnato per carenza assoluta della motivazione, ai sensi dell'art. 309 comma 9 cod. proc. pen.. In definitiva, il g.i.p. si era limitato a rimarcare la personalità ed il ruolo apicale del ricorrente nell'associazione, che tuttavia costituiscono elementi connaturati all'incolpazione a lui mossa, quella che gli attribuisce la veste di capo e promotore di un'organizzazione mafiosa;
non sarebbero stati indicati gli elementi di non comune pericolosità idonei ad elevare l'intensità ed il grado delle esigenze cautelari, tali da rendere inderogabile il ricorso alla misura più severa. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 2 Il Presidente sigliere estensore 1.La ragione di ricorso è aspecifica, non si confronta con la "ratio decidendi" della succinta ma efficace motivazione dell'ordinanza impugnata, che, nel conformarsi alla costante interpretazione dei giudici di legittimità del concetto di "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza" di cui all'art. 275 comma 4 cod. proc. pen., ha sottolineato, per un verso, l'allarmante condanna, emergente dal certificato penale del ricorrente, per associazione mafiosa ed omicidio e, per altro verso, accanto all'inquietante ruolo di vertice da lui assunto nell'ambito della storica consorteria mafiosa come diretto referente del territorio, la decisiva circostanza, che depone per un grado di perniciosità sociale molto marcata e di assoluta e straordinaria singolarità, che il prevenuto fosse solito "gestire anche da casa e con la connivenza dei familiari" le attività illecite del sodalizio. Tale rilievo consente di ritenere vieppiù accentuato il concreto ed attuale pericolo di commissione di delitti di criminalità organizzata e della stessa specie di quelli per cui si procede, sino a lambire il confine della certezza della riproposizione della condotta antigiuridica ove non applicata la custodia in carcere (sez.6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167; sez. 5, n. 2240 del 05/12/2005, Bacalanovic, Rv. 233026; sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; sez.1, n. 226 del 18/01/1995, Vetrano, Rv. 200576). La decisione impugnata, sotto tale profilo, ha confermato il provvedimento genetico, che aveva espresso il giudizio di qualificata sussistenza delle esigenze cautelari sulla scorta delle medesime, corrette e persuasive argomentazioni. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 21/03/2024