Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00951/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01192/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1192 del 2023, proposto da
Cooperativa Edilizia “Il Fontanile”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Gian Maria Menzani ed Adriano Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Donato Milanese, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Cristina Colombo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico presso il suo studio in Milano, via Durini, 24;
PER LA ON
al risarcimento dei danni ingiusti derivanti dall'illegittimo esercizio delle attività amministrative esplicate dal Comune di San Donato Milanese con l'emissione dell'ordinanza n.32 del 26/06/2017 di demolizione e ripristino ai sensi dell'art. 31 DPR 380/2001 sotto comminatoria di acquisizione gratuita dell'edificio in corso di costruzione e relative aree pertinenziali, annullata dal TAR Lombardia, Sezione II, con sentenza n. 24 pubblicata il 05/01/2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza n.681 pubblicata il 20/01/2023, nonché per gli atti / comportamenti adottati dal Dirigente del Settore Tecnico del Comune, omissivi dell'ordinaria diligenza professionale ed integrativi degli estremi della colpa grave, quando non anche del dolo, come dal contesto del presente ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di San Donato Milanese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. OV NI e udito il difensore della parte resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
- in vista dell’udienza pubblica del 26.2.2026 la società esponente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, ritualmente notificata;
- il Comune intimato ha preso atto di tale dichiarazione ed ha concordato con la richiesta di compensazione delle spese di causa;
- il gravame in epigrafe deve di conseguenza essere dichiarato estinto, ai sensi dell’art. 84, comma 1 e dell’art. 35, comma 2, lettera “c” del c.p.a.;
- le spese di lite sono interamente compensate, atteso l’accordo delle parti sul punto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB IA, Presidente
OV NI, Consigliere, Estensore
Luigi Rossetti, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OV NI | AB IA |
IL SEGRETARIO