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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 25/11/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 50/2023 proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Tartaglia Parte_1
GE IO, il quale lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del tempore, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, e dalla medesima rappresentato e difeso per legge,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 05.07.2021 convenne in giudizio i Parte_1 [...]
affinché il Tribunale di Oristano accertasse – previa Controparte_3 disapplicazione della nota posizione n. 680476/SB comunicata in data 16.03.2015 del
, della del Controparte_1 Controparte_4 CP_5
Decreto Dirigenziale n. 927/N in data 5.3.2015 e del parere n. 31810/2014 del 09.02.2015 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio delle contratte infermità (in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 co. 564, l. n. 266 del 23 dicembre 2005 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, e/o esposto a
1 specifici fattori di rischio ex art. 603 e 1907 del D.Lgs n. 66/2010 ed artt. 1078 e ss. D.P.R. n.
90/2010), e riconoscesse nei suoi confronti i benefici previsti dalla l. n. 206 del 3 agosto 2004, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, ossia in via principale la liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo) in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva (ex art. 5, co. 1, l. n.
206/2004) riscontrata in misura pari al 66%, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio (art. 2 della l. n. 407 del 23 novembre
1998) nell'importo di euro 500,00, così come implementato dall'art. 4, co. 238 l. n. 350 del 23 dicembre 2003, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), con riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n.
206/2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Invero, il ricorrente sostenne di avere contratto per ragioni di servizio le patologie
“Adenocarcinoma infiltrante del sigma” (malattia neoplastica in follow-up clinico diagnosticata nel luglio 2013) e “Sindrome Post Traumatica da Stress (moderata)” (ascrivibili alla V^ categoria della tabella A di cui al D.P.R. n. 915/78, già D.P.R. n. 834/71), le quali, costituendo il complesso patologico invalidante o vittimizzante integrante il giudizio diagnostico, determinarono, come dimostrato dalla perizia della Dr.ssa Per_1 un'Invalidità Permanente (IP) in misura pari al 51%, un Danno Biologico (DB) pari al 50% e, infine, un Danno Morale (DM) pari al 15%, con l'applicazione della formula IC = DB + DM
+ (solo se favorevole) (IP – DB) = 50 + 15 + (51 – 50) = 66%, di cui all'art. 4 del D.P.R. nr.
181/09. In subordine, l'attore evidenziò che “laddove si volesse applicare l'art. 5 del D.P.R.
n. 243/06, anziché gli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/09, applicando il valore maggiormente favorevole tra l'Invalidità Permanente e il Danno Biologico, si otterrebbe il seguente risultato, eliminando dalla suindicata formula il Danno Morale: IC = DB + (solo se favorevole) (IP – DB) = 50 + (51 – 50) = 51%” (ricorso introduttivo del processo di primo grado, pag. 43).
Più in particolare, rappresentò di avere svolto, quale militare dell'Esercito Parte_1 italiano arruolatosi nel 2007: incarichi di radiofonista e missilista;
servizio presso i poligoni di tiro di e;
pulizia delle armi in dotazione utilizzando un solvente a Persona_2 Persona_3 base di benzene notoriamente cancerogeno;
due missioni in Afghanistan come mitragliere presso la base di dall'ottobre 2009 all'aprile 2010, e presso la base di Bala Balouk, dal Per_4
2 settembre 2011 al marzo 2012, con mansioni di pattugliamento e perlustrazione in zone particolarmente ventilate, in condizioni climatiche avverse e di stress acuto, in assenza di adeguati dispositivi di protezione e su turni di servizio di 24 ore;
in tale contesto, aveva soggiornato in alloggiamenti in precario stato igienico-sanitario, aveva dovuto utilizzare cibo e acqua locali, ed era stato sottoposto alla somministrazione di un elevato numero di vaccini senza rispettare i tempi previsti dai protocolli medici.
L'odierno appellante chiese, in data 8 gennaio 2014, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità e la concessione del beneficio dell'equo indennizzo, ma il Comitato di Verifica negò con plurimi provvedimenti – anche in sede di riedizione del procedimento a seguito di sentenza di annullamento da parte del TAR Lazio – la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “adenocarcinoma infiltrante del sigma”, con conseguente rigetto della presentata domanda da parte del . Controparte_1
Il eccepì la propria carenza di legittimazione Controparte_6 passiva e il contestò nel merito la fondatezza delle proposte domande, Controparte_1 evidenziando, segnatamente, come la sussistenza dell'eziologia tra le insorte patologie e le condizioni di servizio fosse stata reiteratamente esclusa nell'ambito del procedimento di accertamento della causa di servizio, e come la generica enumerazione di un gran numero di fattori di rischio non potesse sostituire la prova del nesso causale fra i medesimi e la patologia neoplastica sofferta dall'interessato, così come la derivazione della medesima dalle plurime vaccinazioni a cui egli era stato sottoposto o dall'esposizione a nanoparticelle metalliche. Da ultimo, il eccepì la prescrizione di ogni diritto e credito inerente Controparte_1
l'evento dannoso, nonché degli assegni maturati anteriormente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Con sentenza n. 220 del 14.10.2022 il Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del
Lavoro, dichiarò, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e rigettò nel merito, in quanto infondato, il ricorso. Controparte_6
Ad avviso del Giudice di prime cure, dal raccolto compendio informativo non risultò che il ricorrente avesse svolto missioni o compiti caratterizzati da circostanze straordinarie, o fatti di servizio che lo avessero esposto a maggiori rischi o fatiche, atteso che le uniche due missioni svolte in Afghanistan erano state caratterizzate dalla durata di pochi mesi e dallo svolgimento di esclusiva attività di pattugliamento (solitamente a bordo di mezzi e, meno frequentemente,
a piedi), e che le menzionate attività di esercitazione e di vedetta all'interno di poligoni erano prive di precise indicazioni temporali, di talché la domanda era da ritenersi estremamente generica nell'individuare, da un lato, un ragionevole nesso eziologico tra i numerosi fattori di
3 rischio numerati e la patologia tumorale contratta e, dall'altro, nel dettagliare i termini delle esposizioni a tali fattori.
Ancora, il Tribunale di Oristano sostenne che nessuno dei fattori di rischio invocati risultasse avere efficacia causale determinante nella comparsa dell'adenocarcinoma del colon retto, le cui cause, secondo la letteratura scientifica, sono ascrivibili a numerosi e differenziati fattori.
A riprova dell'insussistenza per rapporto di causalità fra la somministrazione dei vaccini,
l'esposizione alle nanoparticelle metalliche, l'assunzione di cibo e acqua utilizzati In
Afghanistan, e la patologia che colpì vi sarebbe, secondo la tesi accolta nel Parte_1 gravato provvedimento, l'argomento logico che, se fosse fondata la prospettazione attorea, sussisterebbe una notevole diffusione dell'adenocarcinoma del colon retto in tutto il personale militare che fu in servizio all'estero o nella stessa popolazione afghana, circostanze, queste ultime, invece smentite dai dati epidemiologici disponibili.
Con riferimento alla consulenza tecnica di parte redatta dalla dott.ssa l'appellata Per_1 sentenza valutò che si trattasse “sostanzialmente di un eterogeneo assemblaggio di informazioni provenienti da fonti di varia natura, tra cui addirittura dei passaggi di una relazione parlamentare d'inchiesta del 2005, relativa fatti ben anteriori a quelli riguardanti il ricorrente, e considerazioni di portata del tutto generale sulla pericolosità dell'uranio impoverito, per poi arrivare, del tutto apoditticamente, ad affermare (pagina 46 della relazione di consulenza tecnica) che l'esposizione alle noxe identificate, ha causato
l'insorgenza di una malattia tumorale a carico dell'apparato gastroenterico (adenocarcinoma del sigma retto) cui si deve riconoscere una correlazione diretta con l'intossicazione cronica da metalli pesanti oggi appurate indiscutibilmente con indagini di laboratorio”: tuttavia, non era stata fatta menzione di alcuna attendibile fonte scientifica che dimostrasse il collegamento eziologico tra la presenza di argento, mercurio, nichel, rutenio e antimonio (rilevati nel sangue del ricorrente in concentrazione superiore alla norma) e l'adenocarcinoma del colon retto.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito il Parte_1
. Controparte_1
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “procedere a:
L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: della sentenza n. 220/2022 (R.G. 378/2021), in data 14/10/2022, non notificata, del Tribunale Civile di Oristano, Sezione Lavoro, depositata in cancelleria in pari data, con la quale il Giudice, Dr. Salvatore CARBONI ha respinto il
4 ricorso in primo grado presentato dall'odierna parte appellante, tendente ad ottenere il riconoscimento dello status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili a particolari fattori di rischio ex art. 603, 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, o, in subordine, alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma
564 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, nei confronti dell'appellante, quindi a percepirne i benefici previsti dalla normativa in materia, in relazione alle infermità “Adenocarcinoma infiltrante del sigma” (Malattia neoplastica in follow-up clinico) e “Sindrome Post Traumatica da Stress (moderata)”.
Quindi, in via istruttoria - acquisire tutta la documentazione matricolare dell'appellante, nonché tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del presente giudizio;
- disporre, se del caso, C.T.U. in contraddittorio tra le parti presso organo tecnico medico – legale non del
, in quanto in evidente conflitto di interesse, onde accertare Controparte_1
l'etiopatogenesi della patologia che ha colpito e che grava l'appellante alle particolari condizioni ambientali ed operative ed a quegli specifici fattori di rischio di cui alle norme invocate.
Il tutto ai fini e per la conferma di quanto richiesto in primo grado: nello specifico, per ordine, nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione
1. della nota Posizione: n. 680476/SB, comunicata in data 16.03.2015, del
[...]
Controparte_7
con la quale è stata respinta, l'istanza dell'allora ricorrente finalizzata al
[...] riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere a cagione di particolari condizioni ambientali ed operative di missione ed alla concessione dei benefici, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità in relazione all'infermità “ infiltrante del sigma”, in quanto quest'ultima non è Persona_5 stata riconosciuta come dipendente da fatti/causa di servizio, ex D.P.R. nr. 461/01; per tale motivo, in virtù del rinvio effettuato dai resistenti proprio ai provvedimenti di CP_8 rigetto della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità, tra cui, in particolare
a) del Decreto Dirigenziale n. 927/N in data 5.3.2015, inviato con notificata il 9.3.2015; b) del parere nr. 31810/2014 del 09.02.2015 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di
Servizio; nonché ogni atto loro collegato, preordinato e/o comunque connessi accertare il riconoscimento del diritto soggettivo perfetto dell'appellante a conseguire lo status di 1. lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di
5 servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564 , della legge 23 dicembre 2005, n.
266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006 e/o esposto a specifici fattori di rischio ex art 603 e
1907 del D.Lgs nr. 66/2010 ed artt. 1078 e segg.ti del D.P.R. nr. 90/2010; 2. i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla: I. liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo) in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva (ex art. 5, comma 1, della legge n. 206/04), riscontrata in misura pari al 66%, tenuto conto dell'incidenza delle patologie “Adenocarcinoma infiltrante del sigma” (Malattia neoplastica in follow-up clinico) E “Sindrome Post Traumatica da Stress (moderata)”, le quali, costituendo il complesso patologico invalidante o vittimizzante, che integra il “giudizio diagnostico”, sono ascrivibili alla V^ categoria della tabella A, di cui al D.P.R. n. 915/78
(già D.P.R. n. 834/71), determinando, come da perizia della Dr.ssa un'Invalidità Per_1
Permanente (IP) in misura pari al 51%; un Danno Biologico (DB), applicando la formula a scalare per il calcolo di esiti coesistenti e concorrenti, pari al 50% (cinquanta per cento) e, infine, un Danno Morale (DM), valutato secondo un indice mediano del parametro (1/3 circa del Danno Biologico), pari al 15%. Il tutto con l'applicazione della formula IC = DB + DM
+ (solo se favorevole) (IP – DB) = 50 + 15 + (51 – 50) = 66%, di cui all'art. 4 del D.P.R. nr.
181/09.
In subordine, laddove si volesse applicare l'art. 5 del D.P.R. n. 243/06, anziché gli artt. 3 e
4 del D.P.R. n. 181/09, utilizzando il valore maggiormente favorevole tra l'Invalidità
Permanente e il Danno Biologico, si otterrebbe il seguente risultato, eliminando dalla suindicata formula il Danno Morale: IC = DB + (solo se favorevole) (IP – DB) = 50 + (51 –
50) = 51%; II. sulla scorta della valutazione dell'invalidità complessiva di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis
Cass. SS.UU. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo); III. riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria e/o perequazione automatica (per gli emolumenti
6 periodici), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, salvezze ampie e illimitate”;
Nell'interesse dell'appellato: “Si conclude affinché la Corte adita voglia respingere
l'appello e confermare la sentenza gravata, ovvero in ogni caso respingere nel merito ogni avversa domanda siccome infondata, ovvero per quanto di ragione prescritta. Con vittoria di spese del presente grado”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha, innanzitutto, sostenuto che il primo Giudice avesse equivocato il “concetto del maggior rischio rispetto a quello cui un militare può essere sottoposto per la sua funzione istituzionale, di cui all'art. 1, commi 563 e 564 della legge nr.
266/05 nonché dal regolamento attuativo, di cui al D.P.R. 7 luglio 2006 nr. 243/06
(specialmente artt. 1 e 6)” (pag. 13 e 14 del ricorso in appello), gli studi sulla nano-patologia e i risultati prodotti unitamente al rapporto della dott.ssa il valore scientifico della Per_6 relazione della consulente tecnica di parte dott.ssa e che avesse altresì ignorato la Per_1 tipizzazione normativa del rischio effettuata dal Legislatore con l'art. 2, commi 78 e 79, l. n.
244 del 24 dicembre 2007 e con il relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 37 del 3 marzo 2009, ora riassettati negli artt. 603 e 1907 del D. Lgs n. 66/2010 e nel relativo regolamento di attuazione apprestato dal D.P.R. n. 90/2010 (artt. 1079 e ss.).
Il ricorso in appello ha, inoltre, censurato la decisione del Tribunale di Oristano per violazione di legge in ragione sia dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sia per l'avere erroneamente escluso la sottoposizione di a particolari condizioni Parte_1 ambientali e operative di missione e a maggiori rischi e fatiche rispetto alla norma (ricondotte dalla sentenza, al contrario, a routinarie condizioni lavorative), sia per avere ritenuto non assolta la prova del nesso causale fra la sua esposizione a particolari condizioni ambientali e operative, nonché ai menzionati specifici fattori di rischio, da una parte, e l'insorgenza dell'infermità che lo ha successivamente attinto, dall'altra.
L'atto di gravame ha, quindi, richiamato a sostegno della propria posizione diverse pronunce della giurisprudenza civile e amministrativa, ha argomentato che gli artt. 603 e 1907 del D. Lgs n. 66/2010 hanno “voluto inserire una presunzione normativa di riconducibilità a livello etiopatogenetico di determinate patologie rispetto a ad esposizioni nocive per
l'organismo” (pag. 30 e 31 del ricorso in appello) – sicché il Legislatore ha inteso compiere una tipizzazione normativa della capacità oncogenetica dell'esposizione alle micro e nano- particelle di metalli pesanti (pag. 31 dell'atto di impugnazione) – e ha ripreso, poi, il contenuto della consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa e delle relazioni di Per_1
7 alcuni organismi internazionali, domandando infine, in via istruttoria, di acquisire tutta la documentazione matricolare dell'appellante e di disporre “se del caso, C.T.U. in contraddittorio tra le parti” (pag. 48 del ricorso in appello).
Con memoria di costituzione, il ha sostenuto che la domanda Controparte_1 formulata ai sensi degli artt. 603 e 1907 del D. Lgs n. 66/2010 non fosse proponibile in sede giurisdizionale in quanto non era stata oggetto della precedente istanza amministrativa del 20 ottobre 2014, e che, anche diversamente opinando, non potesse ritenersi che il Legislatore avesse voluto stabilire una presunzione di sussistenza del nesso causale tra una (dedotta) esposizione alle condizioni di rischio normativamente descritte e la successiva insorgenza di una patologia.
A tal proposito, il ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. Controparte_1
2210/25 pubblicata il 18 marzo 2025 (di conferma della decisione del TAR Lazio n. 13601/21 pubblicata il 29 dicembre 2021), la quale, nel respingere l'impugnazione presentata dall'odierno appellante avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della causa di servizio, aveva illustrato la necessità dell'accertamento in concreto del nesso eziologico fra gli specifici fatti di servizio e l'insorgenza della patologia, e aveva, nel caso di specie, escluso – con provvedimento non contestabile in questa sede in ragione dell'intervenuto giudicato fra le parti – la sussistenza del rapporto causale fra gli eventi contestati e il danno che si assume ne sia derivato.
In nessun caso, ad avviso del resistente, una parziale tipizzazione normativa delle particolari condizioni ambientali od operative potrebbe comportare un'inversione dell'onere della prova, di cui è invece sempre gravato il ricorrente, il quale, nella fattispecie concreta, si
è limitato a enumerare genericamente una eterogenea serie di ipotetici fattori di rischio e di condizioni di servizio senza offrire alcuna specifica allegazione della causa dell'evento dannoso.
Al contrario, il gravato provvedimento ha, secondo il , correttamente Controparte_1 rappresentato le plurime svariate cause dell'adenocarcinoma del colon retto, l'assenza di un'incidenza maggiore di tale patologia nella popolazione dell'Afghanistan o dei militari esteri che vi hanno prestato servizio, non potendosi invece condividere le conclusioni della consulente tecnica di parte dott.ssa in quanto contrastanti con la perizia della Per_1 CP_4 di sanità del resa nel citato giudizio dinanzi al TAR Lazio,
[...] Controparte_9 conclusosi con l'irrevocabile sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25 (pubblicata il 18 marzo 2025).
8 Il resistente ha quindi sostenuto che non fosse nemmeno stata fornita prova dell'ulteriore patologia della sindrome post traumatica da stress (moderata), peraltro mai indicata nella domanda amministrativa e in rapporto alla quale, dunque, non sarebbe ammissibile alcuna pretesa in sede giurisdizionale.
Infine, l'appellato ha inteso rimarcare che, nel caso di specie, l'esclusione del CP_1 nesso causale è acclarata da un provvedimento amministrativo definitivo e non più contestabile in questa sede, stante l'intervenuto giudicato (sentenza del Consiglio di Stato n.
2210/25).
*
Ad avviso del Collegio, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Deve essere premesso, innanzitutto, che i commi 562, 563 e 564 dell'art. 1 l. n. 266/2005 individuano le “vittime del dovere” (comma 563) ed i soggetti ad esse equiparati (comma 564) al fine di una progressiva estensione, nei loro confronti, dei benefici già spettanti alle vittime della criminalità e del terrorismo di cui all'art. 3 l. n. 466/1980: l'art. 1 comma 564 l. n.
266/2005, in particolare, prevede che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
L'art. 1, comma 1, lett. C), DPR n. 243 del 7 luglio 2006, attuativo delle predette disposizioni, ha sancito che si deve intendere “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, e l'art. 6, comma 3, DPR n. 243 del 7 luglio 2006 ha stabilito che “le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”.
ha invocato, altresì, l'applicazione dell'art. 603, comma 1, D.lgs. n. 66 del Parte_1
15 marzo 2010, il quale mira ad assicurare tutela economica “al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e
9 nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali”.
Il dato normativo sopra richiamato è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso, condiviso da questa Corte, che, al di fuori dei contesti tipici di rischio enucleati dalla legge, occorra che l'infermità sia legata a particolari condizioni ambientali oppure operative che implichino l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio i quali abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto (Cass. Civ., Sez. IV, sentenza n.
17589 del 17 gennaio 2024, pubblicata il 26 giugno 2024).
Ne discende la necessità di identificare, caso per caso e nelle circostanze concrete, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quello specifico compito, sicché, in tale prospettiva, al fine dell'integrazione delle “particolari condizioni ambientali od operative” deve riscontrarsi un fattore che risulti fuori dal comune e dall'ordinario, una deviazione rispetto alla regolarità e al rischio ontologicamente e solitamente connesso alle attività caratteristiche del servizio prestato.
Ebbene, nell'esame della fattispecie concreta non può prescindersi dal contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25, pubblicata il 18 marzo 2025, la quale, nel confermare la decisione del TAR Lazio n. 13601/21, ha osservato (pag. n. 7) come il richiamato quadro normativo di riferimento – fra cui l'art. 603, comma 1, D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 – richieda l'esistenza di un nesso di derivazione eziologica tra specifici “fatti di servizio”, che l'interessato è tenuto a rappresentare con sufficiente caratterizzazione, e l'insorgenza della patologia.
Nessun orientamento giurisprudenziale, secondo la ricostruzione effettuata dal Giudie amministravo nel citato provvedimento, è giunto ad affermare che la dipendenza da causa di servizio di un'infermità oncologica costituisca la necessaria e indefettibile conseguenza dello svolgimento di una missione in teatri operativi esteri o di un periodo di servizio presso poligoni di tiro, atteso che un simile automatismo (tale da configurare una sorta di presunzione assoluta di dipendenza, vincibile solo con la prova del caso fortuito) rispetto ad esperienze che connotano, con una certa ordinarietà, la carriera dei militari, stravolgerebbe la funzione dell'istituto e il significato delle categorie logico-giuridiche ad esso sottese (in primis la causalità), oltre a porsi in contrasto con l'inequivoco tenore letterale delle
10 disposizioni normative applicabili (art. 11 d.P.R. 461/2001 e artt. 1079 e 1081 d.P.R-
90/2010)1.
Soprattutto, la menzionata decisione del Consiglio di Stato ha ritenuto esente da censure il parere del Comitato di verifica espresso in data 14 ottobre 2019, il quale aveva escluso che nei precedenti di servizio di vi fossero stati «fattori specifici potenzialmente Parte_1 idonei a dar luogo alla genesi di questa forma neoplastica» (che rappresenta il «terzo tumore maligno per incidenza nel sesso maschile» ed è correlato ad una serie di fattori di rischio comuni e diffusi, come il tipo di alimentazione o le malattie croniche intestinali), e aveva altresì rappresentato, da una parte, come «nel caso specifico, l'esame strumentale che ha condotto alla diagnosi aveva evidenziato ulcere del cieco e della valvola ileo-ciecale, e il relativo esame istologico la presenza di un vivace quadro infiammatorio a livello di cieco, colon ascendente e trasverso, sigma»), e, dall'altra, come non risultasse invece che vi fosse stata «esposizione a uranio impoverito o a nanoparticelle» durante l'emissione all'estero, nonché come dalla disamina della scheda vaccinale non si fosse evidenziata «alcuna reazione post-inoculazione/assunzione, né altri elementi di rilievo» (cfr. il citato parere del Comitato di verifica).
Ad avviso del Consiglio di Stato, le argomentazioni del Comitato di verifica non potevano dirsi elusive degli oneri di puntuale motivazione e di valutazione individualizzata – estesa anche al potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio menzionati dall'interessato – e, non arrestandosi al piano generale, involgevano le specificità della vicenda personale di Pt_1
senza che quest'ultimo avesse fornito alcuna sufficiente dimostrazione in senso
[...] opposto: di converso, egli si era limitato a riferire dei periodi da lui trascorsi presso i poligoni di e e, in missione, in Afghanistan, nonché ad allegare una serie Persona_2 Persona_3 di concorrenti circostanze generiche e indimostrate (la mancata dotazione di protezioni, la carente informazione, la costante esposizione a “esalazioni e residui tossici”, la sottoposizione ad una profilassi vaccinale che ne avrebbe indebolito il sistema immunitario).
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25 ha, quindi, escluso che fosse stata raggiunta la prova della sussistenza delle “particolari condizioni ambientali e operative che avrebbero reso possibile una sua esposizione, in misura significativa, alle radiazioni derivanti dall'uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti disperse nell'ambiente e quindi giustificato, anche solo in termini probabilistici, l'insorgere della patologia” (pag. 10). La menzionata pronuncia ha persino sostenuto – condividendo le osservazioni del Collegio dei verificatori della Direzione centrale di sanità del – non solo che Controparte_9
“non sia possibile accertare il nesso causale tra la supposta esposizione e la neoplasia intestinale diagnosticata al ricorrente”, ma addirittura che “al contrario il rapporto di causalità possa essere ragionevolmente escluso”.
Nell'illustrare i fattori posti alla base di tale fondamentale conclusione, il Consiglio di
Stato ha sottolineato come:
- non risultasse che i siti frequentati dall'appellante nel corso del servizio fossero stati effettivamente contaminati da uranio impoverito, e che fosse stato Parte_1 impegnato in mansioni comportanti il contatto, sia pure eccezionale, con munizionamento, mezzi e/o altri residui di esplosioni connesse a combattimenti avvenuti, ivi compreso il munizionamento all'uranio impoverito, il che portava ad escludere «un'esposizione diretta», mentre un eventuale «esposizione indiretta», per ingestione di cibi o inalazione, «risulterebbe trascurabile» (i virgolettati sono tratti dalla documentazione di servizio del militare esaminata dal Consiglio di Stato, v. pag.
12 della citata decisione);
- i fattori di rischio della neoplasia diagnosticata all'appellante (tumore del colon-retto) fossero molto comuni, perlopiù «legati alla dieta, ai geni e ad altre cause di tipo non ereditario»;
- non fosse dato riscontrare nella popolazione afghana una particolare incidenza di tale patologia, correlata a «malattie infiammatorie croniche intestinali» (virgolettati tratti da pag. 11 e 12 della sentenza, quindi dalla relazione tecnica e dalla successiva integrazione formate dal collegio dei verificatori), come sarebbe stato invece logico attendersi se il Paese fosse stato effettivamente inquinato da contaminanti ambientali con potenziale effetto cancerogeno.
Le conclusioni fatte proprie dal Consiglio di Stato sono, peraltro, sostanzialmente in linea con quelle della sentenza del TAR Lazio n. 13601/21 pubblicata il 29 dicembre 2021 (vedasi pag. 25 e ss. di tale ultimo provvedimento).
Alla stregua di quanto appena riportato, è palese che il Giudice amministrativo abbia ritenuto – all'esito di un puntuale esame delle specifiche risultanze degli atti, delle produzioni di parte e del parere formulato dal Comitato di verifica (alla base anche dell'odierno giudizio), nonché in forza di un percorso logico-giuridico esente da vizi – che nel caso analizzato non sussistessero né un rischio qualificato, né le particolari condizioni ambientali od operative di missione.
12 L'accertamento definitivo, insuscettibile di riesame in questa sede, racchiuso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25 invero riguarda – escludendone l'integrazione – proprio quell'elemento della fattispecie astratta di cui, nell'odierno giudizio, Parte_1 sostiene la sussistenza.
Il meccanismo presuntivo, stabilito dagli artt. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005, e 603
D.lgs. n. 66/2010, peraltro, non preclude all'Amministrazione la prova contraria (vedasi sul punto Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 12595 del 08/05/2024, Rv. 670906 - 01) e, nel caso concreto, l'accertamento inoppugnabile compiuto dal Giudice amministrativo si estende anche alla considerazione, contenuta a pag. 11 della predetta decisione, che “possa essere ragionevolmente escluso” il rapporto eziologico fra la patologia contratta dall'appellante e le cause che, nella sua prospettazione, le avrebbero cagionate.
Il Collegio intende quindi dare applicazione al condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione, la quale, nel confermare la sentenza n. 276/2019 di questa Corte d'Appello, ha chiarito come la portata preclusiva del giudicato (in quel caso, della Corte dei Conti) possa estendersi alle particolari condizioni ambientali od operative che, sole, possono far sorgere il diritto alla speciale tutela indennitaria prevista dalla legge (vedasi in proposito Cass. Civ.,
Sez. IV, sentenza n. 17589 del 17.01.2024, pag. 9).
Tali coordinate interpretative erano già state delineate, sia pure in senso inverso, dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 135/2025 del 24.07.2025 (pag. 22 e ss.) – qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – la quale aveva ritenuto che, qualora il giudicato formatosi nel giudizio amministrativo abbia investito l'elemento specializzante delle “particolari condizioni ambientali o operative”, l'accertamento cristallizzato nella sentenza irrevocabile debba inevitabilmente vincolare, sul punto, la successiva valutazione del
Giudice adito (nella fattispecie oggetto di quel processo, l'accoglimento dell'impugnazione era derivata, appunto, dal riconoscimento della portata vincolante del giudicato amministrativo in ordine al perfezionamento del requisito previsto dalla legge).
In definitiva, lo scrutinio circa l'integrazione, nel caso concreto, dello specifico elemento della fattispecie costituito dalle particolari condizioni ambientali od operative è inderogabilmente sottratto all'odierno giudizio, siccome coperto dall'intervenuto giudicato fra e il (sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25), che ne Parte_1 Controparte_1 ha argomentatamente escluso la sussistenza.
In difetto dei presupposti per il perfezionamento dell'invocata fattispecie, il proposto gravame deve dunque essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
13 Le spese della presente fase di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della materia, della perdurante esistenza di plurimi indirizzi giurisprudenziali e del sopravvenire, rispetto alla presentazione del ricorso in appello, del giudicato amministrativo.
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da in confronto del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del lavoro, n. 220/2022 del 14.10.2022, che, per l'effetto, conferma;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite per la presente fase di giudizio;
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.05.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 25.11.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Consiglio di Stato, sentenza n. 2210/25, pubblicata il 18 marzo 2025, pp. 8 e 9.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati dott. Maria Luisa Scarpa PRESIDENTE dott. Daniela Coinu CONSIGLIERA dott. Francesco Parodo CONSIGLIERE RELATORE in esito all'udienza del 12 novembre 2025, sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al R.G. N. 50/2023 proposta da:
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avvocato Tartaglia Parte_1
GE IO, il quale lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del tempore, elettivamente Controparte_1 CP_2 domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, e dalla medesima rappresentato e difeso per legge,
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 05.07.2021 convenne in giudizio i Parte_1 [...]
affinché il Tribunale di Oristano accertasse – previa Controparte_3 disapplicazione della nota posizione n. 680476/SB comunicata in data 16.03.2015 del
, della del Controparte_1 Controparte_4 CP_5
Decreto Dirigenziale n. 927/N in data 5.3.2015 e del parere n. 31810/2014 del 09.02.2015 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio – lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio delle contratte infermità (in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 co. 564, l. n. 266 del 23 dicembre 2005 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, e/o esposto a
1 specifici fattori di rischio ex art. 603 e 1907 del D.Lgs n. 66/2010 ed artt. 1078 e ss. D.P.R. n.
90/2010), e riconoscesse nei suoi confronti i benefici previsti dalla l. n. 206 del 3 agosto 2004, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, ossia in via principale la liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo) in ragione di euro 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva (ex art. 5, co. 1, l. n.
206/2004) riscontrata in misura pari al 66%, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di euro 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio (art. 2 della l. n. 407 del 23 novembre
1998) nell'importo di euro 500,00, così come implementato dall'art. 4, co. 238 l. n. 350 del 23 dicembre 2003, entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo), con riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge n.
206/2004, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9, con conseguente condanna delle Amministrazioni resistenti alla corresponsione in favore di parte ricorrente del relativo trattamento economico con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Invero, il ricorrente sostenne di avere contratto per ragioni di servizio le patologie
“Adenocarcinoma infiltrante del sigma” (malattia neoplastica in follow-up clinico diagnosticata nel luglio 2013) e “Sindrome Post Traumatica da Stress (moderata)” (ascrivibili alla V^ categoria della tabella A di cui al D.P.R. n. 915/78, già D.P.R. n. 834/71), le quali, costituendo il complesso patologico invalidante o vittimizzante integrante il giudizio diagnostico, determinarono, come dimostrato dalla perizia della Dr.ssa Per_1 un'Invalidità Permanente (IP) in misura pari al 51%, un Danno Biologico (DB) pari al 50% e, infine, un Danno Morale (DM) pari al 15%, con l'applicazione della formula IC = DB + DM
+ (solo se favorevole) (IP – DB) = 50 + 15 + (51 – 50) = 66%, di cui all'art. 4 del D.P.R. nr.
181/09. In subordine, l'attore evidenziò che “laddove si volesse applicare l'art. 5 del D.P.R.
n. 243/06, anziché gli artt. 3 e 4 del D.P.R. n. 181/09, applicando il valore maggiormente favorevole tra l'Invalidità Permanente e il Danno Biologico, si otterrebbe il seguente risultato, eliminando dalla suindicata formula il Danno Morale: IC = DB + (solo se favorevole) (IP – DB) = 50 + (51 – 50) = 51%” (ricorso introduttivo del processo di primo grado, pag. 43).
Più in particolare, rappresentò di avere svolto, quale militare dell'Esercito Parte_1 italiano arruolatosi nel 2007: incarichi di radiofonista e missilista;
servizio presso i poligoni di tiro di e;
pulizia delle armi in dotazione utilizzando un solvente a Persona_2 Persona_3 base di benzene notoriamente cancerogeno;
due missioni in Afghanistan come mitragliere presso la base di dall'ottobre 2009 all'aprile 2010, e presso la base di Bala Balouk, dal Per_4
2 settembre 2011 al marzo 2012, con mansioni di pattugliamento e perlustrazione in zone particolarmente ventilate, in condizioni climatiche avverse e di stress acuto, in assenza di adeguati dispositivi di protezione e su turni di servizio di 24 ore;
in tale contesto, aveva soggiornato in alloggiamenti in precario stato igienico-sanitario, aveva dovuto utilizzare cibo e acqua locali, ed era stato sottoposto alla somministrazione di un elevato numero di vaccini senza rispettare i tempi previsti dai protocolli medici.
L'odierno appellante chiese, in data 8 gennaio 2014, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità e la concessione del beneficio dell'equo indennizzo, ma il Comitato di Verifica negò con plurimi provvedimenti – anche in sede di riedizione del procedimento a seguito di sentenza di annullamento da parte del TAR Lazio – la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “adenocarcinoma infiltrante del sigma”, con conseguente rigetto della presentata domanda da parte del . Controparte_1
Il eccepì la propria carenza di legittimazione Controparte_6 passiva e il contestò nel merito la fondatezza delle proposte domande, Controparte_1 evidenziando, segnatamente, come la sussistenza dell'eziologia tra le insorte patologie e le condizioni di servizio fosse stata reiteratamente esclusa nell'ambito del procedimento di accertamento della causa di servizio, e come la generica enumerazione di un gran numero di fattori di rischio non potesse sostituire la prova del nesso causale fra i medesimi e la patologia neoplastica sofferta dall'interessato, così come la derivazione della medesima dalle plurime vaccinazioni a cui egli era stato sottoposto o dall'esposizione a nanoparticelle metalliche. Da ultimo, il eccepì la prescrizione di ogni diritto e credito inerente Controparte_1
l'evento dannoso, nonché degli assegni maturati anteriormente al quinquennio antecedente la notifica del ricorso.
Con sentenza n. 220 del 14.10.2022 il Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del
Lavoro, dichiarò, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva del
[...]
e rigettò nel merito, in quanto infondato, il ricorso. Controparte_6
Ad avviso del Giudice di prime cure, dal raccolto compendio informativo non risultò che il ricorrente avesse svolto missioni o compiti caratterizzati da circostanze straordinarie, o fatti di servizio che lo avessero esposto a maggiori rischi o fatiche, atteso che le uniche due missioni svolte in Afghanistan erano state caratterizzate dalla durata di pochi mesi e dallo svolgimento di esclusiva attività di pattugliamento (solitamente a bordo di mezzi e, meno frequentemente,
a piedi), e che le menzionate attività di esercitazione e di vedetta all'interno di poligoni erano prive di precise indicazioni temporali, di talché la domanda era da ritenersi estremamente generica nell'individuare, da un lato, un ragionevole nesso eziologico tra i numerosi fattori di
3 rischio numerati e la patologia tumorale contratta e, dall'altro, nel dettagliare i termini delle esposizioni a tali fattori.
Ancora, il Tribunale di Oristano sostenne che nessuno dei fattori di rischio invocati risultasse avere efficacia causale determinante nella comparsa dell'adenocarcinoma del colon retto, le cui cause, secondo la letteratura scientifica, sono ascrivibili a numerosi e differenziati fattori.
A riprova dell'insussistenza per rapporto di causalità fra la somministrazione dei vaccini,
l'esposizione alle nanoparticelle metalliche, l'assunzione di cibo e acqua utilizzati In
Afghanistan, e la patologia che colpì vi sarebbe, secondo la tesi accolta nel Parte_1 gravato provvedimento, l'argomento logico che, se fosse fondata la prospettazione attorea, sussisterebbe una notevole diffusione dell'adenocarcinoma del colon retto in tutto il personale militare che fu in servizio all'estero o nella stessa popolazione afghana, circostanze, queste ultime, invece smentite dai dati epidemiologici disponibili.
Con riferimento alla consulenza tecnica di parte redatta dalla dott.ssa l'appellata Per_1 sentenza valutò che si trattasse “sostanzialmente di un eterogeneo assemblaggio di informazioni provenienti da fonti di varia natura, tra cui addirittura dei passaggi di una relazione parlamentare d'inchiesta del 2005, relativa fatti ben anteriori a quelli riguardanti il ricorrente, e considerazioni di portata del tutto generale sulla pericolosità dell'uranio impoverito, per poi arrivare, del tutto apoditticamente, ad affermare (pagina 46 della relazione di consulenza tecnica) che l'esposizione alle noxe identificate, ha causato
l'insorgenza di una malattia tumorale a carico dell'apparato gastroenterico (adenocarcinoma del sigma retto) cui si deve riconoscere una correlazione diretta con l'intossicazione cronica da metalli pesanti oggi appurate indiscutibilmente con indagini di laboratorio”: tuttavia, non era stata fatta menzione di alcuna attendibile fonte scientifica che dimostrasse il collegamento eziologico tra la presenza di argento, mercurio, nichel, rutenio e antimonio (rilevati nel sangue del ricorrente in concentrazione superiore alla norma) e l'adenocarcinoma del colon retto.
Avverso tale decisione ha proposto tempestivo appello, cui ha resistito il Parte_1
. Controparte_1
All'udienza del 12.11.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “procedere a:
L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA: della sentenza n. 220/2022 (R.G. 378/2021), in data 14/10/2022, non notificata, del Tribunale Civile di Oristano, Sezione Lavoro, depositata in cancelleria in pari data, con la quale il Giudice, Dr. Salvatore CARBONI ha respinto il
4 ricorso in primo grado presentato dall'odierna parte appellante, tendente ad ottenere il riconoscimento dello status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili a particolari fattori di rischio ex art. 603, 1907 del D. Lgs 15 marzo 2010, n. 66, o, in subordine, alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma
564 , della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006, nei confronti dell'appellante, quindi a percepirne i benefici previsti dalla normativa in materia, in relazione alle infermità “Adenocarcinoma infiltrante del sigma” (Malattia neoplastica in follow-up clinico) e “Sindrome Post Traumatica da Stress (moderata)”.
Quindi, in via istruttoria - acquisire tutta la documentazione matricolare dell'appellante, nonché tutta la documentazione ritenuta utile ai fini del presente giudizio;
- disporre, se del caso, C.T.U. in contraddittorio tra le parti presso organo tecnico medico – legale non del
, in quanto in evidente conflitto di interesse, onde accertare Controparte_1
l'etiopatogenesi della patologia che ha colpito e che grava l'appellante alle particolari condizioni ambientali ed operative ed a quegli specifici fattori di rischio di cui alle norme invocate.
Il tutto ai fini e per la conferma di quanto richiesto in primo grado: nello specifico, per ordine, nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto procedere alla disapplicazione
1. della nota Posizione: n. 680476/SB, comunicata in data 16.03.2015, del
[...]
Controparte_7
con la quale è stata respinta, l'istanza dell'allora ricorrente finalizzata al
[...] riconoscimento dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere a cagione di particolari condizioni ambientali ed operative di missione ed alla concessione dei benefici, economici e giuridici, già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità in relazione all'infermità “ infiltrante del sigma”, in quanto quest'ultima non è Persona_5 stata riconosciuta come dipendente da fatti/causa di servizio, ex D.P.R. nr. 461/01; per tale motivo, in virtù del rinvio effettuato dai resistenti proprio ai provvedimenti di CP_8 rigetto della dipendenza da causa di servizio della predetta infermità, tra cui, in particolare
a) del Decreto Dirigenziale n. 927/N in data 5.3.2015, inviato con notificata il 9.3.2015; b) del parere nr. 31810/2014 del 09.02.2015 reso dal Comitato di Verifica per le Cause di
Servizio; nonché ogni atto loro collegato, preordinato e/o comunque connessi accertare il riconoscimento del diritto soggettivo perfetto dell'appellante a conseguire lo status di 1. lo status di soggetto “equiparato” alle vittime del dovere, a causa della dipendenza da causa di
5 servizio delle suindicate infermità in quanto riconducibili alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, ex art. 1 comma 564 , della legge 23 dicembre 2005, n.
266 ed artt. 1 e 6 del D.P.R. 7 luglio 2006 e/o esposto a specifici fattori di rischio ex art 603 e
1907 del D.Lgs nr. 66/2010 ed artt. 1078 e segg.ti del D.P.R. nr. 90/2010; 2. i benefici non ancora riconosciutigli in virtù del predetto status, in particolar modo quelli previsti dalla legge 3 agosto 2004, nr. 206, nonché da quelle estensive anche ai soggetti equiparati, dovendosi provvedere alla: I. liquidazione della speciale elargizione (a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo) in ragione di € 2.000,00 per ogni punto percentuale di invalidità complessiva (ex art. 5, comma 1, della legge n. 206/04), riscontrata in misura pari al 66%, tenuto conto dell'incidenza delle patologie “Adenocarcinoma infiltrante del sigma” (Malattia neoplastica in follow-up clinico) E “Sindrome Post Traumatica da Stress (moderata)”, le quali, costituendo il complesso patologico invalidante o vittimizzante, che integra il “giudizio diagnostico”, sono ascrivibili alla V^ categoria della tabella A, di cui al D.P.R. n. 915/78
(già D.P.R. n. 834/71), determinando, come da perizia della Dr.ssa un'Invalidità Per_1
Permanente (IP) in misura pari al 51%; un Danno Biologico (DB), applicando la formula a scalare per il calcolo di esiti coesistenti e concorrenti, pari al 50% (cinquanta per cento) e, infine, un Danno Morale (DM), valutato secondo un indice mediano del parametro (1/3 circa del Danno Biologico), pari al 15%. Il tutto con l'applicazione della formula IC = DB + DM
+ (solo se favorevole) (IP – DB) = 50 + 15 + (51 – 50) = 66%, di cui all'art. 4 del D.P.R. nr.
181/09.
In subordine, laddove si volesse applicare l'art. 5 del D.P.R. n. 243/06, anziché gli artt. 3 e
4 del D.P.R. n. 181/09, utilizzando il valore maggiormente favorevole tra l'Invalidità
Permanente e il Danno Biologico, si otterrebbe il seguente risultato, eliminando dalla suindicata formula il Danno Morale: IC = DB + (solo se favorevole) (IP – DB) = 50 + (51 –
50) = 51%; II. sulla scorta della valutazione dell'invalidità complessiva di cui sopra, la liquidazione dello speciale assegno vitalizio di € 1.033,00 (art. 5, comma 3) e dell'assegno vitalizio, di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, nell'importo di € 500.00, così come implementato dall'art. 4, comma 238 della legge 23 dicembre 2003, n. 350 (Ex plurimis
Cass. SS.UU. 7761/2017), entrambi soggetti a perequazione automatica (anch'essi a decorrere dalla data dell'evento sino al soddisfo); III. riconoscimento di tutte le provvidenze di carattere assistenziale, nonché, soprattutto, previdenziale e pensionistico previste dalla legge nr. 206/04, tra cui in particolare quelle di cui agli artt. 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9. Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria e/o perequazione automatica (per gli emolumenti
6 periodici), decorrenti dalla data di maturazione del rispettivo diritto fino a quella dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, salvezze ampie e illimitate”;
Nell'interesse dell'appellato: “Si conclude affinché la Corte adita voglia respingere
l'appello e confermare la sentenza gravata, ovvero in ogni caso respingere nel merito ogni avversa domanda siccome infondata, ovvero per quanto di ragione prescritta. Con vittoria di spese del presente grado”;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la proposta impugnazione l'appellante ha, innanzitutto, sostenuto che il primo Giudice avesse equivocato il “concetto del maggior rischio rispetto a quello cui un militare può essere sottoposto per la sua funzione istituzionale, di cui all'art. 1, commi 563 e 564 della legge nr.
266/05 nonché dal regolamento attuativo, di cui al D.P.R. 7 luglio 2006 nr. 243/06
(specialmente artt. 1 e 6)” (pag. 13 e 14 del ricorso in appello), gli studi sulla nano-patologia e i risultati prodotti unitamente al rapporto della dott.ssa il valore scientifico della Per_6 relazione della consulente tecnica di parte dott.ssa e che avesse altresì ignorato la Per_1 tipizzazione normativa del rischio effettuata dal Legislatore con l'art. 2, commi 78 e 79, l. n.
244 del 24 dicembre 2007 e con il relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 37 del 3 marzo 2009, ora riassettati negli artt. 603 e 1907 del D. Lgs n. 66/2010 e nel relativo regolamento di attuazione apprestato dal D.P.R. n. 90/2010 (artt. 1079 e ss.).
Il ricorso in appello ha, inoltre, censurato la decisione del Tribunale di Oristano per violazione di legge in ragione sia dell'insufficienza e contraddittorietà della motivazione, sia per l'avere erroneamente escluso la sottoposizione di a particolari condizioni Parte_1 ambientali e operative di missione e a maggiori rischi e fatiche rispetto alla norma (ricondotte dalla sentenza, al contrario, a routinarie condizioni lavorative), sia per avere ritenuto non assolta la prova del nesso causale fra la sua esposizione a particolari condizioni ambientali e operative, nonché ai menzionati specifici fattori di rischio, da una parte, e l'insorgenza dell'infermità che lo ha successivamente attinto, dall'altra.
L'atto di gravame ha, quindi, richiamato a sostegno della propria posizione diverse pronunce della giurisprudenza civile e amministrativa, ha argomentato che gli artt. 603 e 1907 del D. Lgs n. 66/2010 hanno “voluto inserire una presunzione normativa di riconducibilità a livello etiopatogenetico di determinate patologie rispetto a ad esposizioni nocive per
l'organismo” (pag. 30 e 31 del ricorso in appello) – sicché il Legislatore ha inteso compiere una tipizzazione normativa della capacità oncogenetica dell'esposizione alle micro e nano- particelle di metalli pesanti (pag. 31 dell'atto di impugnazione) – e ha ripreso, poi, il contenuto della consulenza tecnica di parte a firma della dott.ssa e delle relazioni di Per_1
7 alcuni organismi internazionali, domandando infine, in via istruttoria, di acquisire tutta la documentazione matricolare dell'appellante e di disporre “se del caso, C.T.U. in contraddittorio tra le parti” (pag. 48 del ricorso in appello).
Con memoria di costituzione, il ha sostenuto che la domanda Controparte_1 formulata ai sensi degli artt. 603 e 1907 del D. Lgs n. 66/2010 non fosse proponibile in sede giurisdizionale in quanto non era stata oggetto della precedente istanza amministrativa del 20 ottobre 2014, e che, anche diversamente opinando, non potesse ritenersi che il Legislatore avesse voluto stabilire una presunzione di sussistenza del nesso causale tra una (dedotta) esposizione alle condizioni di rischio normativamente descritte e la successiva insorgenza di una patologia.
A tal proposito, il ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. Controparte_1
2210/25 pubblicata il 18 marzo 2025 (di conferma della decisione del TAR Lazio n. 13601/21 pubblicata il 29 dicembre 2021), la quale, nel respingere l'impugnazione presentata dall'odierno appellante avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento della causa di servizio, aveva illustrato la necessità dell'accertamento in concreto del nesso eziologico fra gli specifici fatti di servizio e l'insorgenza della patologia, e aveva, nel caso di specie, escluso – con provvedimento non contestabile in questa sede in ragione dell'intervenuto giudicato fra le parti – la sussistenza del rapporto causale fra gli eventi contestati e il danno che si assume ne sia derivato.
In nessun caso, ad avviso del resistente, una parziale tipizzazione normativa delle particolari condizioni ambientali od operative potrebbe comportare un'inversione dell'onere della prova, di cui è invece sempre gravato il ricorrente, il quale, nella fattispecie concreta, si
è limitato a enumerare genericamente una eterogenea serie di ipotetici fattori di rischio e di condizioni di servizio senza offrire alcuna specifica allegazione della causa dell'evento dannoso.
Al contrario, il gravato provvedimento ha, secondo il , correttamente Controparte_1 rappresentato le plurime svariate cause dell'adenocarcinoma del colon retto, l'assenza di un'incidenza maggiore di tale patologia nella popolazione dell'Afghanistan o dei militari esteri che vi hanno prestato servizio, non potendosi invece condividere le conclusioni della consulente tecnica di parte dott.ssa in quanto contrastanti con la perizia della Per_1 CP_4 di sanità del resa nel citato giudizio dinanzi al TAR Lazio,
[...] Controparte_9 conclusosi con l'irrevocabile sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25 (pubblicata il 18 marzo 2025).
8 Il resistente ha quindi sostenuto che non fosse nemmeno stata fornita prova dell'ulteriore patologia della sindrome post traumatica da stress (moderata), peraltro mai indicata nella domanda amministrativa e in rapporto alla quale, dunque, non sarebbe ammissibile alcuna pretesa in sede giurisdizionale.
Infine, l'appellato ha inteso rimarcare che, nel caso di specie, l'esclusione del CP_1 nesso causale è acclarata da un provvedimento amministrativo definitivo e non più contestabile in questa sede, stante l'intervenuto giudicato (sentenza del Consiglio di Stato n.
2210/25).
*
Ad avviso del Collegio, l'appello è infondato e non può, pertanto, trovare accoglimento.
Deve essere premesso, innanzitutto, che i commi 562, 563 e 564 dell'art. 1 l. n. 266/2005 individuano le “vittime del dovere” (comma 563) ed i soggetti ad esse equiparati (comma 564) al fine di una progressiva estensione, nei loro confronti, dei benefici già spettanti alle vittime della criminalità e del terrorismo di cui all'art. 3 l. n. 466/1980: l'art. 1 comma 564 l. n.
266/2005, in particolare, prevede che “sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
L'art. 1, comma 1, lett. C), DPR n. 243 del 7 luglio 2006, attuativo delle predette disposizioni, ha sancito che si deve intendere “per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi
o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, e l'art. 6, comma 3, DPR n. 243 del 7 luglio 2006 ha stabilito che “le infermità si considerano dipendenti da causa di servizio per particolari condizioni ambientali od operative di missione, solo quando le straordinarie circostanze e i fatti di servizio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), ne sono stati la causa ovvero la concausa efficiente e determinante”.
ha invocato, altresì, l'applicazione dell'art. 603, comma 1, D.lgs. n. 66 del Parte_1
15 marzo 2010, il quale mira ad assicurare tutela economica “al personale italiano che, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate entro e fuori i confini nazionali, abbia contratto infermità o patologie tumorali per le particolari condizioni ambientali od operative, al personale impiegato nei poligoni di tiro e nei siti dove vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri operativi all'estero e
9 nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale, che abbia contratto le stesse infermità o patologie tumorali connesse alle medesime condizioni ambientali”.
Il dato normativo sopra richiamato è stato interpretato dalla giurisprudenza di legittimità nel senso, condiviso da questa Corte, che, al di fuori dei contesti tipici di rischio enucleati dalla legge, occorra che l'infermità sia legata a particolari condizioni ambientali oppure operative che implichino l'esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie e fatti di servizio i quali abbiano esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti d'istituto (Cass. Civ., Sez. IV, sentenza n.
17589 del 17 gennaio 2024, pubblicata il 26 giugno 2024).
Ne discende la necessità di identificare, caso per caso e nelle circostanze concrete, un elemento che comporti l'esistenza o il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quello specifico compito, sicché, in tale prospettiva, al fine dell'integrazione delle “particolari condizioni ambientali od operative” deve riscontrarsi un fattore che risulti fuori dal comune e dall'ordinario, una deviazione rispetto alla regolarità e al rischio ontologicamente e solitamente connesso alle attività caratteristiche del servizio prestato.
Ebbene, nell'esame della fattispecie concreta non può prescindersi dal contenuto della sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25, pubblicata il 18 marzo 2025, la quale, nel confermare la decisione del TAR Lazio n. 13601/21, ha osservato (pag. n. 7) come il richiamato quadro normativo di riferimento – fra cui l'art. 603, comma 1, D.lgs. n. 66 del 15 marzo 2010 – richieda l'esistenza di un nesso di derivazione eziologica tra specifici “fatti di servizio”, che l'interessato è tenuto a rappresentare con sufficiente caratterizzazione, e l'insorgenza della patologia.
Nessun orientamento giurisprudenziale, secondo la ricostruzione effettuata dal Giudie amministravo nel citato provvedimento, è giunto ad affermare che la dipendenza da causa di servizio di un'infermità oncologica costituisca la necessaria e indefettibile conseguenza dello svolgimento di una missione in teatri operativi esteri o di un periodo di servizio presso poligoni di tiro, atteso che un simile automatismo (tale da configurare una sorta di presunzione assoluta di dipendenza, vincibile solo con la prova del caso fortuito) rispetto ad esperienze che connotano, con una certa ordinarietà, la carriera dei militari, stravolgerebbe la funzione dell'istituto e il significato delle categorie logico-giuridiche ad esso sottese (in primis la causalità), oltre a porsi in contrasto con l'inequivoco tenore letterale delle
10 disposizioni normative applicabili (art. 11 d.P.R. 461/2001 e artt. 1079 e 1081 d.P.R-
90/2010)1.
Soprattutto, la menzionata decisione del Consiglio di Stato ha ritenuto esente da censure il parere del Comitato di verifica espresso in data 14 ottobre 2019, il quale aveva escluso che nei precedenti di servizio di vi fossero stati «fattori specifici potenzialmente Parte_1 idonei a dar luogo alla genesi di questa forma neoplastica» (che rappresenta il «terzo tumore maligno per incidenza nel sesso maschile» ed è correlato ad una serie di fattori di rischio comuni e diffusi, come il tipo di alimentazione o le malattie croniche intestinali), e aveva altresì rappresentato, da una parte, come «nel caso specifico, l'esame strumentale che ha condotto alla diagnosi aveva evidenziato ulcere del cieco e della valvola ileo-ciecale, e il relativo esame istologico la presenza di un vivace quadro infiammatorio a livello di cieco, colon ascendente e trasverso, sigma»), e, dall'altra, come non risultasse invece che vi fosse stata «esposizione a uranio impoverito o a nanoparticelle» durante l'emissione all'estero, nonché come dalla disamina della scheda vaccinale non si fosse evidenziata «alcuna reazione post-inoculazione/assunzione, né altri elementi di rilievo» (cfr. il citato parere del Comitato di verifica).
Ad avviso del Consiglio di Stato, le argomentazioni del Comitato di verifica non potevano dirsi elusive degli oneri di puntuale motivazione e di valutazione individualizzata – estesa anche al potenziale effetto patogeno dei fattori di rischio menzionati dall'interessato – e, non arrestandosi al piano generale, involgevano le specificità della vicenda personale di Pt_1
senza che quest'ultimo avesse fornito alcuna sufficiente dimostrazione in senso
[...] opposto: di converso, egli si era limitato a riferire dei periodi da lui trascorsi presso i poligoni di e e, in missione, in Afghanistan, nonché ad allegare una serie Persona_2 Persona_3 di concorrenti circostanze generiche e indimostrate (la mancata dotazione di protezioni, la carente informazione, la costante esposizione a “esalazioni e residui tossici”, la sottoposizione ad una profilassi vaccinale che ne avrebbe indebolito il sistema immunitario).
La sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25 ha, quindi, escluso che fosse stata raggiunta la prova della sussistenza delle “particolari condizioni ambientali e operative che avrebbero reso possibile una sua esposizione, in misura significativa, alle radiazioni derivanti dall'uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti disperse nell'ambiente e quindi giustificato, anche solo in termini probabilistici, l'insorgere della patologia” (pag. 10). La menzionata pronuncia ha persino sostenuto – condividendo le osservazioni del Collegio dei verificatori della Direzione centrale di sanità del – non solo che Controparte_9
“non sia possibile accertare il nesso causale tra la supposta esposizione e la neoplasia intestinale diagnosticata al ricorrente”, ma addirittura che “al contrario il rapporto di causalità possa essere ragionevolmente escluso”.
Nell'illustrare i fattori posti alla base di tale fondamentale conclusione, il Consiglio di
Stato ha sottolineato come:
- non risultasse che i siti frequentati dall'appellante nel corso del servizio fossero stati effettivamente contaminati da uranio impoverito, e che fosse stato Parte_1 impegnato in mansioni comportanti il contatto, sia pure eccezionale, con munizionamento, mezzi e/o altri residui di esplosioni connesse a combattimenti avvenuti, ivi compreso il munizionamento all'uranio impoverito, il che portava ad escludere «un'esposizione diretta», mentre un eventuale «esposizione indiretta», per ingestione di cibi o inalazione, «risulterebbe trascurabile» (i virgolettati sono tratti dalla documentazione di servizio del militare esaminata dal Consiglio di Stato, v. pag.
12 della citata decisione);
- i fattori di rischio della neoplasia diagnosticata all'appellante (tumore del colon-retto) fossero molto comuni, perlopiù «legati alla dieta, ai geni e ad altre cause di tipo non ereditario»;
- non fosse dato riscontrare nella popolazione afghana una particolare incidenza di tale patologia, correlata a «malattie infiammatorie croniche intestinali» (virgolettati tratti da pag. 11 e 12 della sentenza, quindi dalla relazione tecnica e dalla successiva integrazione formate dal collegio dei verificatori), come sarebbe stato invece logico attendersi se il Paese fosse stato effettivamente inquinato da contaminanti ambientali con potenziale effetto cancerogeno.
Le conclusioni fatte proprie dal Consiglio di Stato sono, peraltro, sostanzialmente in linea con quelle della sentenza del TAR Lazio n. 13601/21 pubblicata il 29 dicembre 2021 (vedasi pag. 25 e ss. di tale ultimo provvedimento).
Alla stregua di quanto appena riportato, è palese che il Giudice amministrativo abbia ritenuto – all'esito di un puntuale esame delle specifiche risultanze degli atti, delle produzioni di parte e del parere formulato dal Comitato di verifica (alla base anche dell'odierno giudizio), nonché in forza di un percorso logico-giuridico esente da vizi – che nel caso analizzato non sussistessero né un rischio qualificato, né le particolari condizioni ambientali od operative di missione.
12 L'accertamento definitivo, insuscettibile di riesame in questa sede, racchiuso nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25 invero riguarda – escludendone l'integrazione – proprio quell'elemento della fattispecie astratta di cui, nell'odierno giudizio, Parte_1 sostiene la sussistenza.
Il meccanismo presuntivo, stabilito dagli artt. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005, e 603
D.lgs. n. 66/2010, peraltro, non preclude all'Amministrazione la prova contraria (vedasi sul punto Cass. Civ., Sez. Lav., sentenza n. 12595 del 08/05/2024, Rv. 670906 - 01) e, nel caso concreto, l'accertamento inoppugnabile compiuto dal Giudice amministrativo si estende anche alla considerazione, contenuta a pag. 11 della predetta decisione, che “possa essere ragionevolmente escluso” il rapporto eziologico fra la patologia contratta dall'appellante e le cause che, nella sua prospettazione, le avrebbero cagionate.
Il Collegio intende quindi dare applicazione al condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione, la quale, nel confermare la sentenza n. 276/2019 di questa Corte d'Appello, ha chiarito come la portata preclusiva del giudicato (in quel caso, della Corte dei Conti) possa estendersi alle particolari condizioni ambientali od operative che, sole, possono far sorgere il diritto alla speciale tutela indennitaria prevista dalla legge (vedasi in proposito Cass. Civ.,
Sez. IV, sentenza n. 17589 del 17.01.2024, pag. 9).
Tali coordinate interpretative erano già state delineate, sia pure in senso inverso, dalla sentenza della Corte d'Appello di Cagliari n. 135/2025 del 24.07.2025 (pag. 22 e ss.) – qui richiamata anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – la quale aveva ritenuto che, qualora il giudicato formatosi nel giudizio amministrativo abbia investito l'elemento specializzante delle “particolari condizioni ambientali o operative”, l'accertamento cristallizzato nella sentenza irrevocabile debba inevitabilmente vincolare, sul punto, la successiva valutazione del
Giudice adito (nella fattispecie oggetto di quel processo, l'accoglimento dell'impugnazione era derivata, appunto, dal riconoscimento della portata vincolante del giudicato amministrativo in ordine al perfezionamento del requisito previsto dalla legge).
In definitiva, lo scrutinio circa l'integrazione, nel caso concreto, dello specifico elemento della fattispecie costituito dalle particolari condizioni ambientali od operative è inderogabilmente sottratto all'odierno giudizio, siccome coperto dall'intervenuto giudicato fra e il (sentenza del Consiglio di Stato n. 2210/25), che ne Parte_1 Controparte_1 ha argomentatamente escluso la sussistenza.
In difetto dei presupposti per il perfezionamento dell'invocata fattispecie, il proposto gravame deve dunque essere rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
13 Le spese della presente fase di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti in ragione della complessità della materia, della perdurante esistenza di plurimi indirizzi giurisprudenziali e del sopravvenire, rispetto alla presentazione del ricorso in appello, del giudicato amministrativo.
Deve anche dichiararsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta l'appello proposto da in confronto del Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di Giudice del lavoro, n. 220/2022 del 14.10.2022, che, per l'effetto, conferma;
2. dispone l'integrale compensazione delle spese di lite per la presente fase di giudizio;
3. dichiara che sussistono i presupposti processuali per ritenere tenuto l'appellante al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115 del 30.05.2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228 del 24.12.2012.
Così deciso in Cagliari il 25.11.2025.
L'estensore…… ……………… ……………………………….La Presidente dott. Francesco Parodo………………… ………………………dott. Maria Luisa Scarpa
14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Consiglio di Stato, sentenza n. 2210/25, pubblicata il 18 marzo 2025, pp. 8 e 9.
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