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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 13/02/2026, n. 1481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1481 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1481/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1895/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 719/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2024 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento 02020080008647701000 relativa al mancato pagamento Iva ed Irpef 2001, riportata nell'intimazione di pagamento in atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta evidenziando che era intervenuto provvedimento di sgravio in relazione alla predetta cartella e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Corte di 1° grado, con sentenza 299/2025, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese del giudizio di primo grado
Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente lamentando l'indebita compensazione delle spese mentre l'Agenzia delle Entrate interponeva appello incidentale in quanto la cessazione della materia del contendere doveva vertere solo sulla cartella oggetto di sgravio
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2026 decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che la difesa dell'Agenzia delle Entrate non contiene un vero e proprio appello incidentale quanto una richiesta a questa Corte di precisare che la materia del contendere era cessata solo in relazione alla cartella 02020080008647701000: il dato è pacifico in quanto nel ricorso di primo grado il contribuente aveva limitato espressamente la propria impugnazione a quella cartella e non alle altre contenute nell'intimazione, sicchè il giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia limitatamente alla cartella impugnata.
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento.
In tema di regolamentazione delle spese, costituisce principio generale che esse di norma seguono la soccombenza a meno che non esistano gravi ed eccezionali motivi.
Nella specie il giudice di primo grado ha compensato le spese del giudizio senza specifica argomentazione e non emergono motivi che integrino i gravi ed eccezionali motivi.
Le spese si attestano sui minimi edittali stante la natura del giudizio e la circostanza che l'Agenzia delle
Entrate ha comunque prontamente annullato l'atto.
P.Q.M.
a) Conferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla sola cartella
02020080008647701000; b) condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori con attribuzione. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente e Relatore
ALVINO FEDERICO, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1895/2025 depositato il 10/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
10 e pubblicata il 27/01/2025
Atti impositivi:
- SPESE DI LITE SPESE DI LITE a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 719/2026 depositato il
12/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28 settembre 2024 presso la Corte di Giustizia tributaria di 1° grado di Napoli, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento 02020080008647701000 relativa al mancato pagamento Iva ed Irpef 2001, riportata nell'intimazione di pagamento in atti.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta evidenziando che era intervenuto provvedimento di sgravio in relazione alla predetta cartella e chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere.
La Corte di 1° grado, con sentenza 299/2025, dichiarava cessata la materia del contendere e compensava le spese del giudizio di primo grado
Avverso tale sentenza interponeva appello il contribuente lamentando l'indebita compensazione delle spese mentre l'Agenzia delle Entrate interponeva appello incidentale in quanto la cessazione della materia del contendere doveva vertere solo sulla cartella oggetto di sgravio
La Corte, all'esito dell'udienza del 12 febbraio 2026 decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare si osserva che la difesa dell'Agenzia delle Entrate non contiene un vero e proprio appello incidentale quanto una richiesta a questa Corte di precisare che la materia del contendere era cessata solo in relazione alla cartella 02020080008647701000: il dato è pacifico in quanto nel ricorso di primo grado il contribuente aveva limitato espressamente la propria impugnazione a quella cartella e non alle altre contenute nell'intimazione, sicchè il giudice di primo grado ha dichiarato la cessazione della materia limitatamente alla cartella impugnata.
L'appello in ordine alle spese merita accoglimento.
In tema di regolamentazione delle spese, costituisce principio generale che esse di norma seguono la soccombenza a meno che non esistano gravi ed eccezionali motivi.
Nella specie il giudice di primo grado ha compensato le spese del giudizio senza specifica argomentazione e non emergono motivi che integrino i gravi ed eccezionali motivi.
Le spese si attestano sui minimi edittali stante la natura del giudizio e la circostanza che l'Agenzia delle
Entrate ha comunque prontamente annullato l'atto.
P.Q.M.
a) Conferma la declaratoria di cessazione della materia del contendere in relazione alla sola cartella
02020080008647701000; b) condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese del doppio grado che liquida in complessivi euro 2.000,00 oltre accessori con attribuzione. Così deciso in Napoli nella camera di consiglio