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Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 04/02/2026, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05366/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00931 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05366/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5366 del 2024, proposto dalla sig.ra
EP AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Agropoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Botti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2998/2023, pubblicata in data 20 dicembre
2023. N. 05366/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. BR NO;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR Campania – Sezione staccata di Salerno, la sig.ra EP AR ha impugnato l'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 10/2020 del 29 maggio 2020, adottata dal Comune di Agropoli, nonché i connessi atti presupposti, ivi inclusi i verbali di sopralluogo del 4 e del 21 ottobre 2019
e l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 34/2019.
1.1. Con il provvedimento sanzionatorio sopra indicato, l'amministrazione comunale ha contestato la realizzazione di una pluralità di opere edilizie in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, consistenti, in particolare:
˗ nell'esecuzione di un locale garage con altezza pari a m. 3,00, superiore di circa m. 0,60 rispetto a quella assentita, con conseguente allineamento del solaio del garage a quello del sottotetto;
˗ nella realizzazione di un massetto di circa m. 0,20 al di sopra del piano di campagna;
˗ nella costruzione, sul lato sinistro del prospetto nord, di un pilastro in calcestruzzo armato non previsto nel progetto approvato, ritenuto funzionale al sostegno di un possibile solaio non edificato;
˗ nell'innalzamento della copertura, con altezza sotto trave al bordo pari a m. 0,75, anziché m. 0,50 come assentito; N. 05366/2024 REG.RIC.
˗ nell'aumento dell'altezza del torrino scala di circa m. 0,50 rispetto a quanto autorizzato.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il ricorso è stato respinto. Il primo giudice, in sintesi, ha affermato che la qualificazione giuridica delle opere non potesse essere condotta in modo atomistico, bensì attraverso una valutazione complessiva dell'intervento edilizio. In tale prospettiva, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'insieme delle opere accertate – e, segnatamente, la realizzazione del pilastro in calcestruzzo armato, valutato idoneo ad alterare lo stato dei luoghi e a richiedere autonomo permesso di costruire – fosse riconducibile a una fattispecie di modifiche sostanziali dell'opera, tali da integrare una totale difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato. L'intervento realizzato avrebbe comportato la creazione di un organismo edilizio del tutto diverso da quello assentito, giustificando pertanto l'adozione del provvedimento demolitorio. Ne è conseguita l'affermazione del carattere vincolato e doveroso dell'ordine di demolizione, con esclusione della necessità di una motivazione ulteriore in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese dal primo giudice e contestando la qualificazione giuridica degli abusi alla base della pronuncia.
4. Il Comune di Agropoli si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in appello.
5. Successivamente, l'appellante ha prodotto memorie, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate; inoltre, con atto depositato in data 16 gennaio 2026, ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza previa discussione in udienza.
6. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è infondato e va respinto, seppure con una parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata. N. 05366/2024 REG.RIC.
8. Nella fattispecie vengono in rilievo un complesso di opere sanzionate, in relazione alle quali il primo giudice ha ritenuto di svolgere un apprezzamento complessivo e unitario, avuto riguardo al risultato finale dell'attività costruttiva rispetto al progetto assentito.
8.1. Il Collegio ritiene di non condividere integralmente l'impostazione seguita dal giudice di primo grado nella parte in cui ha ricondotto l'insieme delle opere contestate alla nozione di totale difformità di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 (TUE). E, invero, ad eccezione della realizzazione del pilastro in calcestruzzo armato – opera strutturale non prevista in progetto e autonomamente rilevante sotto il profilo edilizio
– le ulteriori difformità accertate (incremento delle altezze, allineamento dei solai, innalzamento della copertura e del torrino scala, realizzazione del massetto sul piano di campagna) non appaiono, singolarmente considerate, riconducibili alle ipotesi tipizzate di cui all'art. 32, comma 1, del TUE.
8.2. Deve, tuttavia, rilevarsi che anche prescindendo dalla configurabilità di una qualificazione delle opere in termini di difformità totale, dall'ordinanza di demolizione impugnata, che reca espresso riferimento al d. lgs. n. 42 del 2004, emerge che gli interventi in contestazione sono stati eseguiti in area non solo soggetta a rischio sismico ma anche sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, nonché inclusa nella zona D del Piano del Parco Nazionale del Cilento, come accertato nel corso dell'istruttoria e specificamente attestato nel verbale di sopralluogo del 4 ottobre 2019, anch'esso richiamato nel provvedimento demolitorio e, precedentemente, nell'ordinanza di sospensione dei lavori adottata in pari data (4 ottobre 2019).
8.3. Alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, dunque, l'amministrazione comunale ha legittimamente e doverosamente irrogato la sanzione demolitoria, trovando applicazione le previsioni dell'art. 32, comma 3 del TUE, che, nella formulazione vigente sino al 27 luglio 2024, dispone(va) che gli interventi “di cui al comma 1”, ove «[…] effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, N. 05366/2024 REG.RIC.
architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali».
8.4. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla normativa e alla situazione di fatto e di diritto, sussistenti al momento della sua adozione.
8.5. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. II, n. 2814 del 2025): «le difformità riscontrate, quale che ne sia la consistenza, devono dunque essere ricondotte a quest'ultima ipotesi. In altre parole, ove gli interventi non costituiscano ex se variazioni essenziali, per le quali trova applicazione il regime sanzionatorio di cui agli artt. 31 e 44 del T.u.ed., essi vengono comunque equiparati alle stesse per così dire ope legis (sul punto, v. anche
Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2022, n. 5421; id., 30 ottobre 2020, n. 6651). Deve dunque precisarsi come non costituiscano in nessun caso ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 le opere eseguite su immobili soggetti a vincoli di tutela oppure su aree vincolate (come nel caso di specie). In tali ipotesi, l'art. 27, comma 2, prevede sempre la demolizione, senza acconsentire a forme alternative di sanzione (come quella pecuniaria di cui all'art. 34)».
9. Esulano dal presente giudizio i profili riferiti all'eventuale sanabilità delle opere, venendo in rilievo l'irrogazione della sanzione demolitoria con provvedimento che costituisce atto vincolato e doveroso una volta accertato l'abuso.
10. Né possono trovare accoglimento le deduzioni con le quali l'appellante invoca l'applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In presenza di interventi edilizi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'interesse N. 05366/2024 REG.RIC.
pubblico assume carattere prevalente e non consente margini di discrezionalità nella scelta della misura repressiva, essendo questa direttamente imposta dal legislatore.
11. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere confermata, sebbene con motivazione parzialmente diversa.
12. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 5366 del 2024) come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CH, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
BR NO, Consigliere, Estensore N. 05366/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
BR NO
IL PRESIDENTE
ER CH
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 04/02/2026
N. 00931 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05366/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5366 del 2024, proposto dalla sig.ra
EP AR, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Agropoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Luciano Botti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) n. 2998/2023, pubblicata in data 20 dicembre
2023. N. 05366/2024 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Agropoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. BR NO;
Viste le conclusioni della parte appellante, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR Campania – Sezione staccata di Salerno, la sig.ra EP AR ha impugnato l'ordinanza di demolizione e rimessione in pristino n. 10/2020 del 29 maggio 2020, adottata dal Comune di Agropoli, nonché i connessi atti presupposti, ivi inclusi i verbali di sopralluogo del 4 e del 21 ottobre 2019
e l'ordinanza di sospensione dei lavori n. 34/2019.
1.1. Con il provvedimento sanzionatorio sopra indicato, l'amministrazione comunale ha contestato la realizzazione di una pluralità di opere edilizie in difformità dai titoli abilitativi rilasciati, consistenti, in particolare:
˗ nell'esecuzione di un locale garage con altezza pari a m. 3,00, superiore di circa m. 0,60 rispetto a quella assentita, con conseguente allineamento del solaio del garage a quello del sottotetto;
˗ nella realizzazione di un massetto di circa m. 0,20 al di sopra del piano di campagna;
˗ nella costruzione, sul lato sinistro del prospetto nord, di un pilastro in calcestruzzo armato non previsto nel progetto approvato, ritenuto funzionale al sostegno di un possibile solaio non edificato;
˗ nell'innalzamento della copertura, con altezza sotto trave al bordo pari a m. 0,75, anziché m. 0,50 come assentito; N. 05366/2024 REG.RIC.
˗ nell'aumento dell'altezza del torrino scala di circa m. 0,50 rispetto a quanto autorizzato.
2. Con la sentenza indicata in epigrafe, il ricorso è stato respinto. Il primo giudice, in sintesi, ha affermato che la qualificazione giuridica delle opere non potesse essere condotta in modo atomistico, bensì attraverso una valutazione complessiva dell'intervento edilizio. In tale prospettiva, il giudice di primo grado ha ritenuto che l'insieme delle opere accertate – e, segnatamente, la realizzazione del pilastro in calcestruzzo armato, valutato idoneo ad alterare lo stato dei luoghi e a richiedere autonomo permesso di costruire – fosse riconducibile a una fattispecie di modifiche sostanziali dell'opera, tali da integrare una totale difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato. L'intervento realizzato avrebbe comportato la creazione di un organismo edilizio del tutto diverso da quello assentito, giustificando pertanto l'adozione del provvedimento demolitorio. Ne è conseguita l'affermazione del carattere vincolato e doveroso dell'ordine di demolizione, con esclusione della necessità di una motivazione ulteriore in ordine alle ragioni di pubblico interesse diverse dal ripristino della legalità violata.
3. L'appellante critica la sentenza impugnata, riproponendo le censure disattese dal primo giudice e contestando la qualificazione giuridica degli abusi alla base della pronuncia.
4. Il Comune di Agropoli si è costituito in giudizio, concludendo, con articolate argomentazioni, per il rigetto del ricorso in appello.
5. Successivamente, l'appellante ha prodotto memorie, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate; inoltre, con atto depositato in data 16 gennaio 2026, ha richiesto il passaggio in decisione della causa senza previa discussione in udienza.
6. All'udienza pubblica del 20 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L'appello è infondato e va respinto, seppure con una parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata. N. 05366/2024 REG.RIC.
8. Nella fattispecie vengono in rilievo un complesso di opere sanzionate, in relazione alle quali il primo giudice ha ritenuto di svolgere un apprezzamento complessivo e unitario, avuto riguardo al risultato finale dell'attività costruttiva rispetto al progetto assentito.
8.1. Il Collegio ritiene di non condividere integralmente l'impostazione seguita dal giudice di primo grado nella parte in cui ha ricondotto l'insieme delle opere contestate alla nozione di totale difformità di cui all'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 (TUE). E, invero, ad eccezione della realizzazione del pilastro in calcestruzzo armato – opera strutturale non prevista in progetto e autonomamente rilevante sotto il profilo edilizio
– le ulteriori difformità accertate (incremento delle altezze, allineamento dei solai, innalzamento della copertura e del torrino scala, realizzazione del massetto sul piano di campagna) non appaiono, singolarmente considerate, riconducibili alle ipotesi tipizzate di cui all'art. 32, comma 1, del TUE.
8.2. Deve, tuttavia, rilevarsi che anche prescindendo dalla configurabilità di una qualificazione delle opere in termini di difformità totale, dall'ordinanza di demolizione impugnata, che reca espresso riferimento al d. lgs. n. 42 del 2004, emerge che gli interventi in contestazione sono stati eseguiti in area non solo soggetta a rischio sismico ma anche sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, nonché inclusa nella zona D del Piano del Parco Nazionale del Cilento, come accertato nel corso dell'istruttoria e specificamente attestato nel verbale di sopralluogo del 4 ottobre 2019, anch'esso richiamato nel provvedimento demolitorio e, precedentemente, nell'ordinanza di sospensione dei lavori adottata in pari data (4 ottobre 2019).
8.3. Alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, dunque, l'amministrazione comunale ha legittimamente e doverosamente irrogato la sanzione demolitoria, trovando applicazione le previsioni dell'art. 32, comma 3 del TUE, che, nella formulazione vigente sino al 27 luglio 2024, dispone(va) che gli interventi “di cui al comma 1”, ove «[…] effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, N. 05366/2024 REG.RIC.
architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali».
8.4. In applicazione del principio tempus regit actum, la legittimità del provvedimento deve essere valutata con riferimento alla normativa e alla situazione di fatto e di diritto, sussistenti al momento della sua adozione.
8.5. Come chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. II, n. 2814 del 2025): «le difformità riscontrate, quale che ne sia la consistenza, devono dunque essere ricondotte a quest'ultima ipotesi. In altre parole, ove gli interventi non costituiscano ex se variazioni essenziali, per le quali trova applicazione il regime sanzionatorio di cui agli artt. 31 e 44 del T.u.ed., essi vengono comunque equiparati alle stesse per così dire ope legis (sul punto, v. anche
Cons. Stato, sez. VI, 30 giugno 2022, n. 5421; id., 30 ottobre 2020, n. 6651). Deve dunque precisarsi come non costituiscano in nessun caso ipotesi di parziale difformità dal permesso di costruire ai sensi dell'art. 34 del d.P.R. n. 380 del 2001 le opere eseguite su immobili soggetti a vincoli di tutela oppure su aree vincolate (come nel caso di specie). In tali ipotesi, l'art. 27, comma 2, prevede sempre la demolizione, senza acconsentire a forme alternative di sanzione (come quella pecuniaria di cui all'art. 34)».
9. Esulano dal presente giudizio i profili riferiti all'eventuale sanabilità delle opere, venendo in rilievo l'irrogazione della sanzione demolitoria con provvedimento che costituisce atto vincolato e doveroso una volta accertato l'abuso.
10. Né possono trovare accoglimento le deduzioni con le quali l'appellante invoca l'applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. In presenza di interventi edilizi realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico, l'interesse N. 05366/2024 REG.RIC.
pubblico assume carattere prevalente e non consente margini di discrezionalità nella scelta della misura repressiva, essendo questa direttamente imposta dal legislatore.
11. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere confermata, sebbene con motivazione parzialmente diversa.
12. In considerazione delle peculiarità della fattispecie, come emergenti dalla documentazione in atti, il Collegio valuta sussistenti i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello (RG n. 5366 del 2024) come in epigrafe proposto, lo respinge e conferma, con motivazione parzialmente diversa, la sentenza di primo grado.
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER CH, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
BR NO, Consigliere, Estensore N. 05366/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE
BR NO
IL PRESIDENTE
ER CH
IL SEGRETARIO