CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 134
CGARS
Sentenza 3 marzo 2026

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  • Accolto
    Illegittimità delle conseguenze pregiudizievoli ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione

    La sentenza di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che l'art. 4-ter del DL 44/2021 sia una norma speciale di stretta interpretazione, che non consente all'Amministrazione di imporre conseguenze ulteriori rispetto alla privazione della retribuzione.

  • Rigettato
    Erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittima qualunque ulteriore conseguenza della sospensione diversa dalla privazione della retribuzione, quali la decurtazione, in quota parte, dell’anzianità di servizio

    Il Collegio ha ritenuto inapplicabile il DPCM 12 ottobre 2021 alla fattispecie, poiché non autorizzato da una norma primaria per la disciplina dell'obbligo vaccinale per il personale della difesa. Pertanto, la detrazione dell'anzianità, non essendo espressamente prevista dall'art. 4-ter del DL 44/2021, non può essere disposta in via amministrativa. Il Collegio ha condiviso il canone esegetico del giudice di prime cure, secondo cui la norma è di stretta interpretazione e non consente conseguenze ulteriori.

  • Rigettato
    Mancata impugnazione del dPCM 12 ottobre 2021

    Il Collegio ha ritenuto infondata tale eccezione, poiché il dPCM 12 ottobre 2021 non era invocabile nella fattispecie in esame, essendo stato previsto dalla fonte primaria solo per la disciplina di attuazione di una fattispecie diversa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 134
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 134
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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