CASS
Sentenza 22 luglio 2020
Sentenza 22 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/07/2020, n. 21911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21911 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2020 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DELA) PLLUMB nato il [...] AL IR nato il [...] avverso la sentenza del 04/07/2019 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BUSTO ARSIZIO udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21911 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 25/06/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a LA UM la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed 12.800,0 euro di multa, e a LI IR la pena di quattro anni mesi undici di reclusione e 20.000,00 euro di multa, per entrambi in relazione a reati di cui all'art. 73 T.U. Stup. 2. Il LA ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Raffaele Della Valle, denunciando il vizio della motivazione, in relazione alla insussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito dell'imputato. 3. L'LI ha proposto ricorso, a mezzo del difensore avv. Davide Toscani, lamentando la violazione della legge penale e processuale, in relazione alla confisca dei beni in sequestro perché disposta con provvedimento adottato fuori udienza, ad integrazione della sentenza di applicazione della pena e quindi in assenza di contraddittorio. Inoltre, censura nel merito il provvedimento, asserendo che il denaro confiscato, trovato nell'abitazione dell'LI, non costituisce provento, prezzo o profitto del reato, rappresentando il frutto della regolare attività lavorativa della coniuge NR SP e dei risparmi familiari. Il giudice di merito ha omesso ogni motivazione sul punto. 4. Il 1.4.2020 è pervenuta 'Memoria nell'interesse dell'imputato' LI, a firma dell'avv. Davide Toscani, con la quale si ribadiscono i rilievi già formulati con il ricorso e si indica documentazione che viene allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso proposto da LA UM è inammissibile. 1.1. In data 21 febbraio 2020 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione formulata dal difensore del ricorrente, avv. Raffaele Della Valle;
tale dichiarazione non può conseguire l'effetto ad essa sotteso. Come statuito dal S.C., il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 26624401). Nel caso di specie è in atti la procura speciale rilasciata al difensore per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tale procura non contempla il diritto di rinunciare all'impugnazione. 1.2. Ciò non di meno il ricorso è inammissibile giacché la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082). Tanto implica che l'accertamento della sussistenza del fatto e dell'attribuibilità all'imputato risulta compiuto non già quando venga possa affermarsi avvenuto l'accertamento della ricorrenza di tali elementi di reità da condurre alla dichiarazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, bensì quando non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Nel caso che occupa, a fronte dell'esplicito richiamo al contenuto degli atti del fascicolo processuale (comunicazione di notizia di reato e ordinanza di adozione della misura cautelare) come alle fonti del giudizio di insussistenza di causa di non punibilità, il ricorrente non può legittimamente dolersi del vizio motivazionale e in ogni caso avrebbe dovuto indicare gli specifici elementi non considerati dal giudice, ancorché decisivi per la loro idoneità a dare corpo all'evidenza dell'innocenza, nella già rammentata prospettiva dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende. 2. Il ricorso proposto dall'LI è fondato. 2.1. 1115.7.2019 il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha adottato, in calce alla richiesta del funzionario giudiziario di provvedere in ordine alla somma di denaro in sequestro nell'ambito del procedimento che aveva visto la pronuncia della sentenza del 4.7.2019 nei confronti dell'LI, un provvedimento del seguente tenore: "Letti gli artt. 676 e 240 c.p.p. Letto quanto sopra, così dispone in ordine ai beni in sequestro: confisca della somma di denaro e devoluzione al FUG ex art. 85 bis T.U. Stup. 309/90". Successivamente però, in data 24.7.2019, in calce alla sentenza sopra menzionata viene vergata la seguente annotazione: "Il Giudice, con provvedimento del 15.7.19 integra il dispositivo della sentenza e dispone la confisca della somma in sequestro ad LI IR e devoluzione al FUG ex art 85 bis T.U. Stup. 309/90". 3 2.2. La prima questione attiene, pertanto, alla qualificazione della statuizione della confisca, ovvero se si tratti di un provvedimento adottato dal G.i.p. quale giudice dell'esecuzione, come lascerebbe intendere il richiamo all'art. 676 cod. proc. pen. ovvero di un provvedimento di correzione di errore materiale, come indiziato dal fatto che in calce alla sentenza è stata apposta annotazione e che questa menziona una integrazione del dispositivo. Ritiene questa Corte che il provvedimento non possa essere ritenuto adottato dal Giudice dell'esecuzione, non foss'altro perché alla data del 15.7.2019 la sentenza in parola non era ancora passata in giudicato, essendo stata emessa il 4.7.2019 ed essendo quindi pendenti i termini per la sua impugnazione. Da ciò consegue che la confisca del denaro è stata adottata a correzione del dispositivo della sentenza medesima, sia pure con procedura invero difforme dallo schema legale. 2.3. Occorre rilevare che il tema proposto con il ricorso ha dato luogo a diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Per un primo, il giudice della cognizione non può disporre la confisca di un bene quando non lo abbia fatto con la sentenza;
il provvedimento con il quale la si dispone in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza è abnorme, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014 - dep. 05/03/2014, Laklaa, Rv. 26188601; (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018 - dep. 16/11/2018, Ammerti, Rv. 27457801). Per altro indirizzo, nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali (Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017 - dep. 10/08/2017, De Giudice, Rv. 27079301). Questa Corte ritiene di dover aderire a tal ultima posizione, in ragione delle persuasive osservazioni che le Sezioni Unite hanno espresso in ordine all'ambito concettuale e applicativo dell'errore materiale. Con la sentenza Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, De Falco, Rv. 27776001 il S.C., ribadendo l'insegnamento impartito da Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426, ha aderito alla ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale secondo la quale vanno ricondotte alla nozione di 'errore materiale': l'ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione, quali l'errore linguistico e l'errore evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto; gli analoghi errori emergenti sulla base di atti diversi da quello da correggere;
l'errore omissivo nei quali la divergenza è tra 'espressione usata dal giudice e 4 quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo. In sostanza, rammentano le Sezioni Unite, «il dato peculiare è che quello che si 'ricostruisce' non è la volontà 'soggettiva' del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà 'oggettiva', da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale». Posto che l'art. 130 cod. proc. pen. richiede esclusivamente che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, è ammissibile la procedura di correzione purché l'integrazione dell'atto sia realizzabile mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale. Nel caso che occupa, la confisca del denaro, qualificato come provento del reato di cui al capo 11) (illecita cessione di stupefacenti per un valore di 9.500,00), risulta obbligatoria, ai sensi dell'art. 73, co.
7-bis T.U. Stup., già vigente al tempo della commissione del reato in argomento, in forza del quale "Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". 2.4. Ricondotto il provvedimento in questione nell'alveo di cui all'art. 130 cod. proc. pen. risulta evidente che la censura proposta dal ricorrente è fondata, non essendo stato garantito il contraddittorio tra le parti, avendo il giudice adottato il provvedimento 'de plano' e non all'esito dell'udienza in camera di consiglio, prevista dall'art. 130, co. 2 cod. proc. pen. Poiché si tratta di statuizione che accede alla sentenza di patteggiamento, che può essere specifico oggetto di ricorso per cassazione e che determina, ove viziata, l'annullamento di quest'ultima sia pure limitatamente a tale statuizione (si veda, da ultimo SU 26.9.2019, in proc. VI e altri, informazione provvisoria n. 19/2019), la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LA UMe e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. 5 Gio o Fumu 1j jLli Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI DI limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/6/2020. Il Consigliere estensore '113'y Sidente
Penale Sent. Sez. 4 Num. 21911 Anno 2020 Presidente: FUMU GIACOMO Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 25/06/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il G.u.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a LA UM la pena di tre anni e otto mesi di reclusione ed 12.800,0 euro di multa, e a LI IR la pena di quattro anni mesi undici di reclusione e 20.000,00 euro di multa, per entrambi in relazione a reati di cui all'art. 73 T.U. Stup. 2. Il LA ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia avv. Raffaele Della Valle, denunciando il vizio della motivazione, in relazione alla insussistenza delle condizioni per il proscioglimento nel merito dell'imputato. 3. L'LI ha proposto ricorso, a mezzo del difensore avv. Davide Toscani, lamentando la violazione della legge penale e processuale, in relazione alla confisca dei beni in sequestro perché disposta con provvedimento adottato fuori udienza, ad integrazione della sentenza di applicazione della pena e quindi in assenza di contraddittorio. Inoltre, censura nel merito il provvedimento, asserendo che il denaro confiscato, trovato nell'abitazione dell'LI, non costituisce provento, prezzo o profitto del reato, rappresentando il frutto della regolare attività lavorativa della coniuge NR SP e dei risparmi familiari. Il giudice di merito ha omesso ogni motivazione sul punto. 4. Il 1.4.2020 è pervenuta 'Memoria nell'interesse dell'imputato' LI, a firma dell'avv. Davide Toscani, con la quale si ribadiscono i rilievi già formulati con il ricorso e si indica documentazione che viene allegata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1 Il ricorso proposto da LA UM è inammissibile. 1.1. In data 21 febbraio 2020 è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione formulata dal difensore del ricorrente, avv. Raffaele Della Valle;
tale dichiarazione non può conseguire l'effetto ad essa sotteso. Come statuito dal S.C., il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 26624401). Nel caso di specie è in atti la procura speciale rilasciata al difensore per la definizione del procedimento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Tale procura non contempla il diritto di rinunciare all'impugnazione. 1.2. Ciò non di meno il ricorso è inammissibile giacché la consolidata giurisprudenza di questa Corte insegna che nella motivazione della sentenza di patteggiamento il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. è sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al riguardo (Sez. 6, n. 15927 del 01/04/2015 - dep. 16/04/2015, Benedetti, Rv. 263082). Tanto implica che l'accertamento della sussistenza del fatto e dell'attribuibilità all'imputato risulta compiuto non già quando venga possa affermarsi avvenuto l'accertamento della ricorrenza di tali elementi di reità da condurre alla dichiarazione di responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio, bensì quando non risulti evidente la prova dell'innocenza dell'imputato. Nel caso che occupa, a fronte dell'esplicito richiamo al contenuto degli atti del fascicolo processuale (comunicazione di notizia di reato e ordinanza di adozione della misura cautelare) come alle fonti del giudizio di insussistenza di causa di non punibilità, il ricorrente non può legittimamente dolersi del vizio motivazionale e in ogni caso avrebbe dovuto indicare gli specifici elementi non considerati dal giudice, ancorché decisivi per la loro idoneità a dare corpo all'evidenza dell'innocenza, nella già rammentata prospettiva dell'art. 129 cod. proc. pen. 1.3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di duemila euro alla cassa delle ammende. 2. Il ricorso proposto dall'LI è fondato. 2.1. 1115.7.2019 il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio ha adottato, in calce alla richiesta del funzionario giudiziario di provvedere in ordine alla somma di denaro in sequestro nell'ambito del procedimento che aveva visto la pronuncia della sentenza del 4.7.2019 nei confronti dell'LI, un provvedimento del seguente tenore: "Letti gli artt. 676 e 240 c.p.p. Letto quanto sopra, così dispone in ordine ai beni in sequestro: confisca della somma di denaro e devoluzione al FUG ex art. 85 bis T.U. Stup. 309/90". Successivamente però, in data 24.7.2019, in calce alla sentenza sopra menzionata viene vergata la seguente annotazione: "Il Giudice, con provvedimento del 15.7.19 integra il dispositivo della sentenza e dispone la confisca della somma in sequestro ad LI IR e devoluzione al FUG ex art 85 bis T.U. Stup. 309/90". 3 2.2. La prima questione attiene, pertanto, alla qualificazione della statuizione della confisca, ovvero se si tratti di un provvedimento adottato dal G.i.p. quale giudice dell'esecuzione, come lascerebbe intendere il richiamo all'art. 676 cod. proc. pen. ovvero di un provvedimento di correzione di errore materiale, come indiziato dal fatto che in calce alla sentenza è stata apposta annotazione e che questa menziona una integrazione del dispositivo. Ritiene questa Corte che il provvedimento non possa essere ritenuto adottato dal Giudice dell'esecuzione, non foss'altro perché alla data del 15.7.2019 la sentenza in parola non era ancora passata in giudicato, essendo stata emessa il 4.7.2019 ed essendo quindi pendenti i termini per la sua impugnazione. Da ciò consegue che la confisca del denaro è stata adottata a correzione del dispositivo della sentenza medesima, sia pure con procedura invero difforme dallo schema legale. 2.3. Occorre rilevare che il tema proposto con il ricorso ha dato luogo a diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità. Per un primo, il giudice della cognizione non può disporre la confisca di un bene quando non lo abbia fatto con la sentenza;
il provvedimento con il quale la si dispone in un momento successivo a quello della pronuncia della sentenza è abnorme, perché alle eventuali omissioni di questa è possibile porre rimedio solo con l'impugnazione, o, in caso di formazione del giudicato, con lo strumento previsto dall'art. 676 cod. proc. pen., specificamente dettato per l'ipotesi di beni oggetto di ablazione obbligatoria (Sez. 6, n. 10623 del 19/02/2014 - dep. 05/03/2014, Laklaa, Rv. 26188601; (Sez. 6, n. 52007 del 16/10/2018 - dep. 16/11/2018, Ammerti, Rv. 27457801). Per altro indirizzo, nel caso in cui la sentenza abbia omesso statuizioni obbligatorie per legge e di natura accessoria è applicabile la procedura di correzione degli errori materiali (Sez. 3, n. 39081 del 17/05/2017 - dep. 10/08/2017, De Giudice, Rv. 27079301). Questa Corte ritiene di dover aderire a tal ultima posizione, in ragione delle persuasive osservazioni che le Sezioni Unite hanno espresso in ordine all'ambito concettuale e applicativo dell'errore materiale. Con la sentenza Sez. U, n. 5464 del 26/09/2019 - dep. 2020, De Falco, Rv. 27776001 il S.C., ribadendo l'insegnamento impartito da Sez. U, n. 7945 del 31/01/2008, Boccia, Rv. 238426, ha aderito alla ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale secondo la quale vanno ricondotte alla nozione di 'errore materiale': l'ipotesi di divergenza manifesta e casuale tra la volontà del giudice e il correlativo mezzo di espressione, quali l'errore linguistico e l'errore evidenziabile immediatamente dal contesto interno dell'atto; gli analoghi errori emergenti sulla base di atti diversi da quello da correggere;
l'errore omissivo nei quali la divergenza è tra 'espressione usata dal giudice e 4 quanto egli, pur nell'assenza di dirette risultanze della sua volontà in tal senso, avrebbe comunque dovuto univocamente esprimere in forza di un obbligo normativo. In sostanza, rammentano le Sezioni Unite, «il dato peculiare è che quello che si 'ricostruisce' non è la volontà 'soggettiva' del giudice emergente dallo stesso atto (o da atti allo stesso collegati), bensì la sua volontà 'oggettiva', da considerarsi (necessariamente) immanente nell'atto per dettato ordinamentale». Posto che l'art. 130 cod. proc. pen. richiede esclusivamente che dall'errore non derivi la nullità dell'atto e che la sua rimozione non ne determini una modificazione essenziale, è ammissibile la procedura di correzione purché l'integrazione dell'atto sia realizzabile mediante operazioni meccaniche di carattere obbligatorio e conseguenziale. Nel caso che occupa, la confisca del denaro, qualificato come provento del reato di cui al capo 11) (illecita cessione di stupefacenti per un valore di 9.500,00), risulta obbligatoria, ai sensi dell'art. 73, co.
7-bis T.U. Stup., già vigente al tempo della commissione del reato in argomento, in forza del quale "Nel caso di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, è ordinata la confisca delle cose che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto". 2.4. Ricondotto il provvedimento in questione nell'alveo di cui all'art. 130 cod. proc. pen. risulta evidente che la censura proposta dal ricorrente è fondata, non essendo stato garantito il contraddittorio tra le parti, avendo il giudice adottato il provvedimento 'de plano' e non all'esito dell'udienza in camera di consiglio, prevista dall'art. 130, co. 2 cod. proc. pen. Poiché si tratta di statuizione che accede alla sentenza di patteggiamento, che può essere specifico oggetto di ricorso per cassazione e che determina, ove viziata, l'annullamento di quest'ultima sia pure limitatamente a tale statuizione (si veda, da ultimo SU 26.9.2019, in proc. VI e altri, informazione provvisoria n. 19/2019), la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso. Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di LA UMe e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. 5 Gio o Fumu 1j jLli Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LI DI limitatamente alla statuizione concernente la confisca del denaro e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Busto Arsizio per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/6/2020. Il Consigliere estensore '113'y Sidente