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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/07/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025 , nella causa iscritta al n. 4527 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata il [...] in [...], , rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv.to Domenico Rossi, nel cui studio, sito in Benevento, al Viale Mellusi n. 36, si elegge domicilio;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Garibaldi n. 38,, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Parisi e Gabriele Morreale Agnello giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
La ricorrente identificata in epigrafe ha esposto:
- di essere titolare del sussidio del reddito di cittadinanza, a decorrere dal mese di febbraio 2023, pari ad € 145,10; CP_
- che l' con lettera-raccomandata del 23.09.23 ha comunicato la decadenza dal reddito di cittadinanza con decorrenza da agosto 2023, con le seguenti testuali motivazioni: “Comunicazione dal comune della perdita del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2), L.26/2019)”(All.2) - ossia il non aver risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo;
- di essere residente, in modo continuativo, dal 1991, nel comune di Apice. Tanto premesso ha chiesto di: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. CP_1 26/2019;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento di di decadenza emesso dall' e comunicato con lettera RK2 CP_1 n.66491300076-3, datata 23.09.23 e ricevuta il 12.10.23, prodotta in atti sub doc.2; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di CP_1 eventuali restituzione del Reddito di Cittadinanza finora percepito;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al ripristino della prestazione chiesta in data 31.01.23 con domanda n. e, per Parte_2 l'effetto, condannare l' al pagamento, a favore della ricorrente, dell'importo CP_1 mensile del Reddito di cittadinanza previsto per tutti i mesi successivi a quelli dell'intervenuta decadenza e fino alla scadenza del beneficio così come prevista dalla domanda, con interessi e rivalutazione monetaria”. CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 25.3.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne. In punto di diritto ai sensi dell'art. 2 d.l. 4/2019 “
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita', come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”. CP_ Nella specie l' ha esposto che la procedura di decadenza in questione è stata posta in essere a seguito di comunicazione PEC ricevuta dal del Parte_3 04.09.23 con cui tale Ente comunicava un inadempimento del coniuge della ricorrente da indicare nella procedura in uso ai comuni (Ge.P.I.). CP_ È evidente che l' in tale sede non fornisce alcuna motivazione della decadenza dal momento che l' revocava il beneficio alla sig.ra con le CP_1 Pt_1 seguenti testuali motivazioni: “Comunicazione dal comune della perdita del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2), L.26/2019)”. Di contro parte ricorrente ha provato di essere residente in modo continuativo, dal 1991, nel comune di Apice (vd. certificato di residenza storico all.3). La decadenza, pertanto, è illegittima avendo la parte provato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per potere beneficiare del reddito di cittadinanza Il ricorso va conseguentemente accolto, dichiarandosi l'illegittimità della decadenza disposta dall' con provvedimento del 23.9.2023 e il diritto della CP_1 ricorrente di percepire il reddito di cittadinanza, con conseguente condanna dell' al pagamento del beneficio a far data dalla sospensione, oltre interessi CP_1 legali come per legge
* CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente di percepire il reddito di cittadinanza con conseguente condanna dell' al ripristino del CP_1 beneficio a far data dalla sospensione, oltre interessi legali come per legge;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese che liquida in €1.769,00 oltre spese generali, iva e cpa. Benevento, 5.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.7.2025 , nella causa iscritta al n. 4527 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023
TRA
, nata il [...] in [...], , rappresentata e difesa, in Parte_1 virtù di mandato in calce al ricorso, dall'avv.to Domenico Rossi, nel cui studio, sito in Benevento, al Viale Mellusi n. 36, si elegge domicilio;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Salerno, Via Garibaldi n. 38,, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Tommaso Parisi e Gabriele Morreale Agnello giusta procura generale alle liti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
OGGETTO: reddito di cittadinanza
La ricorrente identificata in epigrafe ha esposto:
- di essere titolare del sussidio del reddito di cittadinanza, a decorrere dal mese di febbraio 2023, pari ad € 145,10; CP_
- che l' con lettera-raccomandata del 23.09.23 ha comunicato la decadenza dal reddito di cittadinanza con decorrenza da agosto 2023, con le seguenti testuali motivazioni: “Comunicazione dal comune della perdita del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2), L.26/2019)”(All.2) - ossia il non aver risieduto in Italia gli ultimi due anni in modo continuativo;
- di essere residente, in modo continuativo, dal 1991, nel comune di Apice. Tanto premesso ha chiesto di: “- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire da il Reddito di cittadinanza di cui al d.l. 4/2019 conv. in L. CP_1 26/2019;
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del provvedimento di di decadenza emesso dall' e comunicato con lettera RK2 CP_1 n.66491300076-3, datata 23.09.23 e ricevuta il 12.10.23, prodotta in atti sub doc.2; - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dalla ricorrente all' a titolo di CP_1 eventuali restituzione del Reddito di Cittadinanza finora percepito;
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al ripristino della prestazione chiesta in data 31.01.23 con domanda n. e, per Parte_2 l'effetto, condannare l' al pagamento, a favore della ricorrente, dell'importo CP_1 mensile del Reddito di cittadinanza previsto per tutti i mesi successivi a quelli dell'intervenuta decadenza e fino alla scadenza del beneficio così come prevista dalla domanda, con interessi e rivalutazione monetaria”. CP_ L' costituitosi con memoria depositata il 25.3.2024 ha chiesto il rigetto del ricorso. La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
* Occorre considerare, per quanto attiene la ripartizione degli oneri probatori nel presente giudizio, che in tema di reddito di cittadinanza spetta all'interessato che ne abbia fatto istanza l'onere di dimostrare il possesso dei requisiti per fruirne. In punto di diritto ai sensi dell'art. 2 d.l. 4/2019 “
1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:
1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
2) un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilita', come definita a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE”. CP_ Nella specie l' ha esposto che la procedura di decadenza in questione è stata posta in essere a seguito di comunicazione PEC ricevuta dal del Parte_3 04.09.23 con cui tale Ente comunicava un inadempimento del coniuge della ricorrente da indicare nella procedura in uso ai comuni (Ge.P.I.). CP_ È evidente che l' in tale sede non fornisce alcuna motivazione della decadenza dal momento che l' revocava il beneficio alla sig.ra con le CP_1 Pt_1 seguenti testuali motivazioni: “Comunicazione dal comune della perdita del requisito di residenza (art.2, co.1, a), 2), L.26/2019)”. Di contro parte ricorrente ha provato di essere residente in modo continuativo, dal 1991, nel comune di Apice (vd. certificato di residenza storico all.3). La decadenza, pertanto, è illegittima avendo la parte provato il possesso dei requisiti previsti dalla legge per potere beneficiare del reddito di cittadinanza Il ricorso va conseguentemente accolto, dichiarandosi l'illegittimità della decadenza disposta dall' con provvedimento del 23.9.2023 e il diritto della CP_1 ricorrente di percepire il reddito di cittadinanza, con conseguente condanna dell' al pagamento del beneficio a far data dalla sospensione, oltre interessi CP_1 legali come per legge
* CP_ Le spese seguono la soccombenza dell' e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della ricorrente di percepire il reddito di cittadinanza con conseguente condanna dell' al ripristino del CP_1 beneficio a far data dalla sospensione, oltre interessi legali come per legge;
CP_
2) condanna l' al pagamento delle spese che liquida in €1.769,00 oltre spese generali, iva e cpa. Benevento, 5.7.2025 Il Giudice del lavoro Dott.ssa Adriana Mari