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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 04/02/2026, n. 989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 989 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 989/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2516/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 554 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 12.12.2023, depositato il 24.3.2024, presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 554/2023, notificata il 18.11.2023, con la quale il Comune di Scordia ha intimato il pagamento della complessiva somma di €.
1.634,79 per omesso pagamento TARSU, per gli anni 2009 e 2012, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, quindi,
l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Scordia, costituito in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente in quanto contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, il Comune di Scordia, in data
17.10.2017 ha notificato l'ingiunzione di pagamento n. 720 per TARSU anno 2009, e, in data 21.05.2019, ha notificato l'ingiunzione di pagamento n. 3918 per TARSU anno 2012, atto che però il ricorrente ha RIFIUTATO di ritirare. Ha contestato, altresì, l'eccezione di prescrizione in quanto l'intimazione è stata notificata ancor prima che maturasse il termine decennale.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati. Lo è l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti in quanto il Comune ha provato, con i documenti n. 1 e 2 in atti, l'avvenuta notifica, in data 17.10.2017 e 21.5.2019, delle ingiunzioni di pagamento n. 720 e 3918, richiamate nell'intimazione impugnata, avvenute a mezzo raccomandata diretta A.R., la prima mediante consegna a mani del destinatario, la seconda per rifiuto a ricevere l'atto, con le quali veniva ingiunto il pagamento degli importi risultanti dalle posizioni debitorie n. 948 e 805. Tali ingiunzioni di pagamento non sono state oggetto di impugnazione, per cui qualsiasi vizio pregresso è stato sanato e, conseguentemente, il credito del Comune, a quella data, si è cristallizzato.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione in quanto tra la data di notifica delle ingiunzioni sopra indicate (17.10.2017 e 21.5.2019) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (18.11.2023) è decorso un tempo inferiore a cinque anni
(termine entro il quale si prescrivono i tributi locali), considerata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizioni per “COVID”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di
Scordia, liquidate in complessivi €. 300,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026.
Giudice
NZ CA
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CACCIATO NUNZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2516/2024 depositato il 24/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia - Casa Comunale 95048 Scordia CT
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 - Difensore_3 CF_Difensore_3 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 554 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, notificato il 12.12.2023, depositato il 24.3.2024, presso la Corte di Giustizia
Ricorrente_1Tributaria di Primo Grado di Catania, il sig. , come rappresentato e difeso in atti, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 554/2023, notificata il 18.11.2023, con la quale il Comune di Scordia ha intimato il pagamento della complessiva somma di €.
1.634,79 per omesso pagamento TARSU, per gli anni 2009 e 2012, eccependo l'omessa notifica degli atti presupposti, e l'intervenuta prescrizione. Ha chiesto, quindi,
l'annullamento dell'atto impugnato.
Il Comune di Scordia, costituito in giudizio, ha contestato le eccezioni di parte ricorrente in quanto contrariamente a quanto sostenuto dal contribuente, il Comune di Scordia, in data
17.10.2017 ha notificato l'ingiunzione di pagamento n. 720 per TARSU anno 2009, e, in data 21.05.2019, ha notificato l'ingiunzione di pagamento n. 3918 per TARSU anno 2012, atto che però il ricorrente ha RIFIUTATO di ritirare. Ha contestato, altresì, l'eccezione di prescrizione in quanto l'intimazione è stata notificata ancor prima che maturasse il termine decennale.
All'udienza del 27 gennaio 2026 la causa è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di impugnazione sono infondati. Lo è l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti in quanto il Comune ha provato, con i documenti n. 1 e 2 in atti, l'avvenuta notifica, in data 17.10.2017 e 21.5.2019, delle ingiunzioni di pagamento n. 720 e 3918, richiamate nell'intimazione impugnata, avvenute a mezzo raccomandata diretta A.R., la prima mediante consegna a mani del destinatario, la seconda per rifiuto a ricevere l'atto, con le quali veniva ingiunto il pagamento degli importi risultanti dalle posizioni debitorie n. 948 e 805. Tali ingiunzioni di pagamento non sono state oggetto di impugnazione, per cui qualsiasi vizio pregresso è stato sanato e, conseguentemente, il credito del Comune, a quella data, si è cristallizzato.
Non coglie nel segno neppure l'eccezione di prescrizione in quanto tra la data di notifica delle ingiunzioni sopra indicate (17.10.2017 e 21.5.2019) e la data di notifica dell'intimazione impugnata (18.11.2023) è decorso un tempo inferiore a cinque anni
(termine entro il quale si prescrivono i tributi locali), considerata la sospensione dei termini di decadenza e prescrizioni per “COVID”.
Il ricorso, pertanto, va rigettato con conferma dell'atto impugnato
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° Grado di Catania, sezione ottava, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di
Scordia, liquidate in complessivi €. 300,00 oltre oneri come per legge, se dovuti, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi distrattario.
Così deciso in Catania il 27 gennaio 2026.
Giudice
NZ CA