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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 07/11/2025, n. 1589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1589 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del Giudice Dott. TR AO NA, all'udienza del 07/11/2025
, ha pronunciato, ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1348 /2023 R.G., promossa da: Con
, nato a [...] il [...] cf: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. COSI SAVERIO , giusta procura in atti;
C.F._1
- ricorrente -
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CUBEDDU CP_2
AN , elettivamente domiciliato presso VIA NIZZA, 35 00198 ROMA L.GO ESCRIVA'
DE BALAGUER 11 ROMA IT;
- resistente –
in persona del dirigente pro tempore, P. Controparte_3
Iva , con l'avv. Livio Calabrò; P.IVA_1
- resistente -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 15/03/2023 , proponeva opposizione Parte_2 avverso il pignoramento di crediti presso terzi ex art 72 bis D.P.R. 602/73, codice identificativo fascicolo 97/2023/1507 – codice identificativo della procedura esecutiva 09784202300001043001, in riferimento all'avviso di addebito n. 39720130004540935000.
Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione della pretesa contributiva e la decadenza ai sensi dell'art. 25, co. 1 lett. B) del D.Lgs.
46/1999.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi la nullità dell'atto impugnato e degli atti impositivi presupposti, con vittoria di spese e compensi.
Resisteva in giudizio l e l' contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito, CP_2 CP_3
e chiedevano il rigetto del ricorso. Veniva espletata istruttoria documentale quindi, all'udienza odierna, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva decisa con la presente sentenza.
propone opposizione recuperatoria avverso l'avviso di addebito n. Parte_2
39720130004540935000, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali.
In premessa, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno ricordare che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.).
Svolta questa necessaria premessa, l'odierna opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, da proporsi entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato, per quanto riguarda i motivi di opposizione relativi alla denunciata nullità dell'intimazione per omessa notifica degli atti presupposti, nonché per decadenza dell' dal poter iscrivere a ruolo i CP_2 contributi previdenziali per decorso del termine di cui all'art. 25 del D.P.R. 602/1973, essendo tali vizi di tipo formale.
Proprio in relazione alla notifica dell'AVA n. 39720130004540935000, di cui parte opponente nega di aver mai ricevuto la notifica, l' non offre una idonea prova documentale della regolarità CP_2 della stessa.
Difatti, la cartolina A/R versata in atti dall'Isituto non appare sottoscritta dal destinatario e, nel frontespizio, pare leggersi che la stessa è stata restituita al mittente per compiuta giacenza. Va, sul punto, osservato che le notifiche di atti impositivi esitate solo con la compiuta giacenza
( senza prova della raccomandata informativa o CAD), non possono che essere ritenute invalide. Tale valutazione costituisce applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione a sezioni Unite con la sentenza n. 10112/2021: “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza-inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica
l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”. Di recente è poi intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione n. 9125/2024 che ha espressamente confermato la valenza di detti principi ( elaborati dalle sezioni unite in materia di notifica di atti tributari) anche per gli AVA.
Quanto alle conseguenze della valutazione appena espressa, non appare superfluo richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte che ha chiarito, riguardo agli effetti della mancata notificazione di un avviso di addebito, che 'l'omessa notifica (così come gli altri vizi formali dedotti) non determina affatto l'illegittimità dell'avviso di addebito e dell'iscrizione a ruolo nè tantomeno la cancellazione di crediti che esistono in ragione di una propria autonoma vicenda costitutiva e che non sono stati oggetto di alcuna specifica contestazione. La notifica della cartella/avviso di addebito serve solo a portare a conoscenza del contribuente l'esistenza del debito al fine di consentirgli di provvedere al pagamento oppure di sollevare nel termine prescritto le sue contestazioni di merito. L'"omessa notifica" non potrebbe mai determinare la "nullità" dell'avviso di addebito e la conseguente inesigibilità del credito azionato, bensì esclusivamente la non decorrenza (in pratica il termine decorre solo dal momento in cui il debitore è venuto a conoscenza dell'esistenza della cartella/avviso di addebito) del termine perentorio di cui all'art. 24 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass. n.
19366/2013; cfr. anche Cass. n. 26395/2013 v. anche Cass. n. 2373/2013 e Cass. Sez. Un. N.
11722/2010).
Va pertanto ribadito che l'omessa notifica ovvero la nullità della notifica dell' avviso di addebito di cui si sta trattando sposta il termine dei 40 giorni previsto dalla legge per fare opposizione che, come tale, inizia a decorrere solo dal momento in cui il contribuente è venuto a conoscenza della pretesa. A tal proposito, ha dimostrato documentalmente di aver regolarmente notificato, in CP_3 data 24/03/2017, mediante affissione nella Casa comunale e contestuale invio della raccomandata informativa, una intimazione di pagamento n. 09720169062785062000 (cfr. all. 4 . CP_3
Ebbene, a tale intimazione di pagamento il contribuente avrebbe dovuto tempestivamente reagire in funzione recuperatoria per far valere i vizi di forma (tra cui quello di omessa notifica, quello di presunta illegittimità delle sanzioni) dell'AVA sottostante, nonché dedurne l'eventuale prescrizione e/o la non dovutezza dei contributi ivi richiesti, eppure ciò non ha fatto, andando incontro alla irretrattabilità del credito previdenziale portato dall'intimazione che tale AVA richiamava.
Ancora, a tale intimazione hanno fatto seguito gli ulteriori, seguenti, atti interruttivi della prescrizione: l'avviso di intimazione n. 09720179065307466000, notificato in data 11/05/2019, a mezzo posta, con avviso di deposito degli atti nella casa comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c., 26 ultimo comma D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., e con restituzione al mittente per compiuta giacenza (v. doc. 5 ; l'avviso di intimazione n. CP_3
09720199025586425000, notificato in data 16/01/2020, a mezzo posta, con avviso di deposito degli atti nella casa comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c., 26 ultimo comma
D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., e con restituzione al mittente per compiuta giacenza(v. doc. 6 ; l'avviso di intimazione n. 09720229003183575000, notificato in data 04/04/2022, a CP_3 mezzo posta, con avviso di deposito degli atti nella casa comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c., 26 ultimo comma D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., e con restituzione al mittente per compiuta giacenza(v. doc. 7 . CP_3
Ora, anche se non si considerasse dimostrata la regolare notifica dell'ulteriore avviso di intimazione n. 09720239000023275000, che assume esser stato notificato in data 07/03/2023, CP_3
a mezzo posta, con avviso di deposito degli atti nella casa comunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 139 c.p.c., 26 ultimo comma D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73 e 140 c.p.c., nessuna prescrizione quinquennale della pretesa contributiva potrebbe dirsi ad oggi maturata.
L'opposizione va pertanto rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex D.M. n.
55/2014, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro e l' in persona del rispettivo Parte_2 CP_2 CP_3 legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il giorno 15/03/2023 , disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione; - Condanna al pagamento, in favore dell' e dell' delle spese Parte_2 CP_2 CP_3 processuali che liquida in euro 2.697,00 ciascuno, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Velletri, 07/11/2025 .
Il Giudice
TR AO NA