Rigetto
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 9261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9261 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09261/2025REG.PROV.COLL.
N. 01224/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1224 del 2024, proposto da TO TT, TA NA LI, rappresentati e difesi dagli avvocati ZO Latorraca e Michela Luraghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
CE RL, EL IN, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Murgia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
nei confronti
Comune di Bulgarograsso, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Thomas Mambrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Giovanni Sul Muro 18.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2516 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CE RL, di EL IN e del Comune di Bulgarograsso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il Cons. MA NT e uditi per le parti gli avvocati;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I signori CE RL ed EL IN hanno impugnato il permesso di costruire n. 145/2017 rilasciato in data 3 aprile 2018 dal Comune di Bulgarograsso (CO) ai signori TT TO e LI TA NA per la realizzazione di lavori di “demolizione e ricostruzione di box deposito” su un terreno di proprietà di questi ultimi, sito in via Ferloni, censito in catasto fabbricati al foglio 4 mappale n. 149.
I ricorrenti in primo grado hanno, altresì, impugnato il provvedimento dello stesso Comune n. 1906 del 28 marzo 2018 con cui, prima del rilascio del permesso di costruire, è stata irrogata ai signori TT e LI la sanzione amministrativa pecuniaria di € 516,00, ai sensi dell’art. 37 d.P.R. n. 380 del 2001.
Il T.a.r., con sentenza n. 2516 del 2023 ha accolto il ricorso e ha annullato il citato permesso di costruire.
2. TT TO e LI TA NA hanno, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. Violazione dell’art. 3 c.p.a. Carenza di motivazione. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto in relazione all’eccezione di difetto di legittimazione e di interesse al ricorso.
Gli appellanti hanno reiterato l’eccezione di difetto di interesse ad agire dei ricorrenti in primo grado che non avrebbero provato un concreto pregiudizio derivante dall’intervento edilizio contestato.
II. Erroneità della sentenza in relazione alla pretesa violazione dell’art.3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001 e degli artt. 25 e 42 delle norme di attuazione del P.d.R. del Comune di Bulgarograsso .
L’intervento sarebbe qualificabile come di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione, non essendovi, come dimostrerebbero le tavole di progetto e la mappa catastale allegata, alcun incremento di superficie o di volume.
Non si applicherebbero, quindi, gli artt. 21, 25 e 42 e ss. del Piano delle Regole del PGT del Comune, non trattandosi di un intervento di nuova costruzione. Il manufatto interessato è un’autorimessa, di modeste dimensioni, per cui dovrebbero applicarsi le esclusioni previste dall’art. 23.
Inoltre, il sottotetto non costituisce in alcun modo un espediente per aggirare la normativa, ma un vano impraticabile (avendo un’altezza media certamente inferiore a m. 1,50) che non influisce sul carico urbanistico.
Il Comune di Bulgarograsso, CE RL ed EL IN si sono costituiti regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto. Questi ultimi con la memoria di costituzione, depositata in data 28 marzo 2024, hanno riproposto alcuni motivi del ricorso di primo grado non esaminati dal T.a.r.
3. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il T.a.r., nell’accogliere il ricorso proposto dai signori RL CE e IN EL, ha, da un lato, respinto l’eccezione di difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti in primo grado sollevata dagli odierni appellanti, e, dall’altro, evidenziato che l’originario rudere è stato demolito e sostituito da due locali con una superficie e un volume complessivamente raddoppiati, se si effettua il calcolo, come prevede l’art. 25 del Piano delle Regole del PGT del Comune, dal piano terra fino al colmo, senza considerare il controsoffitto realizzato all’altezza di 2,40 mt., che rappresenta un mero espediente posto in essere dagli odierni appellanti per aggirare la normativa applicabile al caso di specie. Per questi motivi il T.a.r. ha, quindi, accolto il ricorso e ha annullato il permesso di costruire n. 145 del 2017, unitamente alla sua variante (non essenziale) n. 150 del 2018.
5. Con un primo motivo di appello gli odierni appellanti hanno contestato il difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti in primo grado che non avrebbero provato la sussistenza di un effettivo pregiudizio, nonostante la sussistenza della vicinitas tra i fondi.
Questa Sezione ha chiarito che la vicinitas , quale criterio di individuazione della legittimazione ad agire, esprime lo stabile collegamento tra un determinato soggetto e il territorio o l'area sul quale sono destinati a prodursi gli effetti dell'atto contestato; lo stabile collegamento deve quindi essere valutato — nella prospettiva della legittimazione — in considerazione degli effetti che il provvedimento è suscettibile di produrre nella sfera giuridica del ricorrente e non può essere ristretto al mero confine tra fondi; è pertanto inammissibile per carenza di interesse il ricorso promosso dal confinante avverso il provvedimento che nulla dispone in merito agli abusi edilizi segnalati mediante esposto, non essendo sufficiente a fondare l'interesse al ricorso la mera vicinitas, ma incombendo, per converso, sul ricorrente la dimostrazione dello stabile collegamento con il luogo in cui è stata realizzata l'opera che si afferma essere abusiva, unitamente alla puntuale allegazione e alla prova della lesione subita, anche se in termini solamente eventuali o potenziali (cfr., Cons. Stato sez. IV, 05/09/2024, n. 7433).
Nel caso di specie, anche dai rilievi fotografici prodotti da parte appellante (e trasfusi nell’atto di appello), emerge che la nuova costruzione, come si vedrà nei punti successivi, si caratterizza per un notevole aumento di superficie e di volume rispetto alla precedente e ciò ha comportato un concreto pregiudizio nei confronti degli odierni appellati in relazione alla concreta godibilità dell’area di proprietà di questi ultimi che è confinante con quella degli appellanti.
Ne consegue che il primo motivo di appello è infondato, non sussistendo il dedotto difetto di legittimazione ad agire dei ricorrenti in primo grado.
6. Con un secondo motivo di appello, gli odierni appellanti contestano l’erroneità della sentenza impugnata laddove qualifica come “nuovo intervento” quanto realizzato dagli appellanti, in quanto l’intervento realizzato sarebbe da qualificarsi come «ristrutturazione edilizia, non essendovi, come dimostrerebbero le tavole di progetto e la mappa catastale allegata, alcun incremento di superficie e di volume» (cfr. appello pag. 13).
Precisano le parti appellanti che da un raffronto delle tavole relative ai due manufatti emerge che nel nuovo manufatto diminuiscono altezza e volume a fronte di un esiguo incremento della superficie.
7. Anche tale motivo di appello è infondato, perché le parti appellanti hanno calcolato il volume moltiplicando la superficie per l’altezza di 2,40 mt., in cui è stato realizzato il controsoffitto, e senza considerare tutte l’altezza dell’edificio fino al colmo.
Ai sensi dell’art. 21 delle Norme di Governo del Territorio di Bulgarograsso, “ Il volume degli edifici viene determinato considerando il vuoto per pieno fuori terra con riferimento al parametro dell’altezza (art. 25) come previsto dalle presenti norme, fermo restando le esclusioni di cui all’art. 23 ”.
L’art. 25 delle medesime Norme di Governo del Territorio, poi, stabilisce che l’altezza di un edificio è « espressa in metri, a partire dalla quota dello spiccato del marciapiede stradale esistente o previsto, o dalla quota naturale del terreno, fino alla maggior quota dell'intradosso dell'ultimo solaio di copertura di locali abitabili, oppure alla quota di colmo nei casi di copertura con pendenza superiore al 40%, con esclusione dei volumi tecnici (corpo scala, torrette di ascensori, camini e simili) .
Nel caso di specie il manufatto realizzato dalle parti appellanti ha una pendenza del 49% e quindi il volume va calcolato fino a tutta la quota di colmo che è, dunque, di mt. 4,70.
Calcolando la superficie dei due fabbricati con l’altezza indicata si giunge ad una volumetria pari a 333 mc a fronte della precedente volumetria pari a 159,17.
8. Né può sostenersi che la parte relativa al sottotetto non vada computata, in quanto ai sensi degli artt. 21 e 25 delle Norme di Governo del Territorio di Bulgarograsso, ai fini del calcolo del volume, nei casi di copertura a falde con pendenza superiore al 40%, come nella specie, la superficie deve essere moltiplicata per l’altezza corrispondente alla quota di colmo, pari a 4,70 ml, indipendentemente dalla circostanza, riferita dalle parti appellanti, che il sottotetto non sarebbe praticabile né abitabile o che il manufatto in questione rappresenterebbe un’autorimessa rientrante nell’art. 8.
8. In relazione a quest’ultimo profilo, va precisato che l’art. 8 delle Norme di Governo del Territorio riguarda comunque autorimesse che sorgono per essere poste a servizio dei proprietari e dei visitatori di determinati edifici e devono avere un’altezza non superiore a ml 2,50, circostanze che nella fattispecie comunque non ricorrono o, specie la prima, non è stata comprovata dalle parti appellanti, come, peraltro, hanno evidenziato gli appellati nei motivi riproposti nella memoria di costituzione (motivo 3.4).
9. Appurato che, quindi, il nuovo intervento ha comportato un notevole aumento di volume, deve applicarsi l’articolo 3, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 380 del 2001 che - nel testo applicabile ratione temporis alla controversia in esame, in vigore fino al 16 luglio 2020, prima delle modifiche apportate dal d.l. 16 luglio 2020, n. 76 – dispone che “Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente (…)”.
L’intervento oggetto del permesso di costruire deve, quindi, essere correttamente qualificato come di nuova costruzione non potendo rientrare nella ristrutturazione edilizia, né, per le caratteristiche sopra evidenziate, può essere ritenuto un manufatto di modeste dimensioni, rientrante nelle esclusioni previste dall’art. 23 delle Norme di Governo del Territorio.
10. Ne consegue che l’intervento assentito dal Comune, costituendo invece un intervento di “nuova costruzione”, non era consentito all’interno dei N.A.F. (nuclei di antica formazione) in forza dell’espresso disposto di cui agli articoli 42 e ss. del Piano delle Regole del PGT, che all’interno di tale ambito ammette interventi finalizzati alla conservazione e al recupero delle caratteristiche architettoniche e ambientali, dei materiali e delle tecniche tradizionali , ma non certo interventi du nuova costruzione.
L’appello va, pertanto, respinto.
11. La reiezione dell’appello conduce alla improcedibilità dei motivi di ricorso riproposti dalle parti appellate.
In ogni caso, in relazione ai citati motivi il Collegio osserva quanto segue.
Rileva il Collegio che, con i motivi di ricorso (individuati nell’atto di appello ai numeri 3.1 e 3.2.), le parti appellate hanno evidenziato che il Comune, in applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, avrebbe dovuto ingiungere la demolizione e il ripristino della situazione preesistente e non irrogare una sanzione pecuniaria, alla luce della sussistenza di abusi edilizi realizzati dagli appellanti.
Ritiene il Collegio che in relazione all’applicazione dell’art. 31 del d.P.R. sarà il Comune a rideterminarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza del T.a.r. che ha disposto l’annullamento del permesso di costruire, non potendo il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 31, comma 2, c.p.a., pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
12. Le parti appellate hanno poi riproposto i motivi del ricorso di primo grado (3.5) tesi a contestare la legittimità del permesso di costruire per ulteriori motivi come il difetto di istruttoria. Tale motivo di appello è in realtà stato già accolto dal T.a.r. in relazione alla accertata violazione delle norme di governo del Piano delle Regole del PGT del Comune.
13. Con l’ultimo motivo riproposto (3.6.) le parti appellate hanno contestato il permesso di costruire per la violazione dell’art. 35, comma 1 del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), secondo cui nel territorio regionale tutti progetti che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi «devono essere preceduti dall’esame di impatto paesistico».
Anche tale doglianza è strettamente legata ai motivi di ricorso con cui i ricorrenti in primo grado hanno contestato il permesso di costruire e hanno evidenziato il difetto di istruttoria e l’errato calcolo delle altezze e dei volumi ad opera del Comune che, comunque, dovrà adottare i provvedimenti conseguenziali al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
14. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna TO TT e TA NA LI al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 8.000,00 (ottomila/00), oltre accessori come per legge, da corrispondere per metà in favore di CE RL e di EL IN e, per la restante metà, in favore del Comune di Bulgarograsso.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZO RI, Presidente
CE Gambato Spisani, Consigliere
Michele Conforti, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
MA NT, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NT | ZO RI |
IL SEGRETARIO