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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/07/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3334/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3334 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Meconi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Petrilli, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.49 c.p.c., depositato in data 28.06.2024, Parte_1 avanzava cumulativamente domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio contratto con in Roma il 23.02.2019. Controparte_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a proseguire la vita di separati, con obbligo di mutuo rispetto alle seguenti condizioni: 2) affidare la minore ad ambedue coniugi, con collocazione della stessa Per_1 prevalentemente presso la madre che attualmente vive in Roma alla via di Torre Nova 120 a, in prosecuzione della situazione di fatto cosi' come individuata nel piano genitoriale di cui sopra e cioe' stabilire l'esercizio del diritto di visita del padre di nelle medesime modalita' di Per_1 fatto oggi attuate ed indicate nel premesso piano genitoriale ossia con la possibilita' di prendere la figlia il sabato dalle ore 12,00 dopo la palestra e riportarla a casa della madre la domenica entro le ore 20,00, con l'unica differenza di procedure ad un fine settimana alternativo fra i due genitori, per consentire alla madre di avere anch'essa con se la figlia durante il weekend.
3) Confermare il piano vacanze consentendo alla minore di andare nel centro Per_1 estivo e poi presso l'abitazione al mare dei nonni materni di Torvaianica via Svezia n. 40, cosi' come fatto negli anni precedenti consentendo al padre di avere anch'esso con se la figlia durante il peridodo estivo in un tempo da concordare.
4) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per la figlia minore non CP_1 inferior ad euro 500,00, o nella somma che sara' ritenuta di giustizia in ragione della documentazione della capacita' economica del padre, con rivalutazione istat, da pagarsi entro il
5 di ogni mese, nonche' meta' delle spese straordinarie, mediche, sportive, scolastiche, recreative e di abbigliamento, cosi' come da protocollo di intesa del Tribunale di Velletri da intendersi qui integralmente trascritto.
[…] che decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, previa comparizione delle parti, si pronunci sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) affidare o confermare l'affidamento della minore ad congiuntamente ad Per_1 ambedue I coniugi, con collocazione della stessa prevalentemente presso la madre che attualmente vive in Roma alla via di Torre Nova 120 a, in prosecuzione della situazione di fatto cosi' come individuata nel piano genitoriale di cui sopra.
2) stabilire l'esercizio del diritto di visita del padre di nelle medesime modalita' di Per_1 fatto oggi attuate ed indicate nel premesso piano genitoriale ossia con la possibilita' di prendere la figlia il sabato dalle ore 12,00 dopo la palestra e riportarla a casa della madre la domenica entro le ore 20,00, in modalita' alternativa per consentire alla madre di avere anch'essa la figlia con se per un intero weekend.
3) Confermare il piano vacanze consentendo alla minore di andare nel centro Per_1 estivo e poi presso l'abitazione al mare dei nonni materni sita in Torvaianica via Svezia n. 40
4) Confermare o stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per la figlia CP_1 minore non inferior ad euro 500,00, o nella somma che sara' ritenuta di giustizia in ragione della documentazione della capacita' economica del padre, con rivalutazione istat, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, nonche' meta' delle spese straordinarie, mediche, sportive, scolastiche, recreative e di abbigliamento, cosi' come da protocollo di intesa del Tribunale di Velletri da intendersi qui integralmente trascritto.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.06.2025 si costituiva in giudizio il quale formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente e ordinare al Comune di Roma di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione e Persona_2 convivenza prevalente con la madre onerando la stessa a comunicare ogni eventuale cambio di residenza e domicilio della minore;
- disporre la regolamentazione degli incontri padre-figlia in aderenza a quanto proposto in ricorso da parte ricorrente, ed in particolare nel piano genitoriale, ad eccezione della possibilità del sig. Ferrazza, compatibilmente con le esigenze della minore, in primis, e con quelle lavorative dei genitori, di frequentare la minore anche una volta a settimana, previo accordo tra le parti e comunque riconoscere allo stesso diritto di visita alla figlia liberamente previo accordo tra le parti;
- rigettare la richiesta economica a titolo di assegno di mantenimento a favore della minore nella misura di € 500,00 per i motivi sopra esposti in premessa e disporre assegno di mantenimento a favore della minore da parte del sig. nella misura di € 250,00 oltre CP_1 spese straordinarie nella misura del 50% o nella misura che il Tribunale riterrà più opportuna;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
, ordinando al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alle
[...] dovute annotazioni di rito, alle condizioni già formulate in sede di separazione personale dei coniugi e qui di seguito ribadite:
- disporre o confermare l'affidamento condiviso della minore con Persona_2 collocazione e convivenza prevalente con la madre onerando la stessa a comunicare ogni eventuale cambio di residenza e domicilio della minore;
- disporre o confermare la regolamentazione degli incontri padre-figlia in aderenza a quanto proposto in ricorso da parte ricorrente, ed in particolare nel piano genitoriale, ad eccezione della possibilità del sig. , compatibilmente con le esigenze della minore, in primis, e con CP_1 quelle lavorative dei genitori, di frequentare la minore anche una volta a settimana, previo accordo tra le parti e comunque riconoscere allo stesso diritto di visita alla figlia liberamente previo accordo tra le parti;
- rigettare la richiesta economica a titolo di assegno di mantenimento a favore della minore nella misura di € 500,00 per i motivi sopra esposti in premessa e disporre assegno di mantenimento a favore della minore da parte del sig. nella misura di € 250,00 oltre CP_1 spese straordinarie nella misura del 50% o nella misura che il Tribunale riterrà più opportuna.”.
All'udienza del 7.07.2025 le parti personalmente dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“i. In merito alla casa familiare le parti dichiarano che non vi è luogo a provvedere e continueranno a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. Le parti concordano l'obbligo di comunicare le variazioni di domicilio o della residenza nell'interesse di conservare i rapporti con la figlia;
ii. Le parti concordano che nessuno dei due coniugi dovrà emettere alcun assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e reciprocamente rinunciano ad ulteriori pretese, in quanto entrambi svolgono una attività lavorativa e sono autosufficienti;
iii. In merito al regime di affidamento, le parti concordano che la figlia minore Per_1 venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che per l'effetto dovranno adottare tutte le decisioni nell'interesse della figlia minore. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia
, relative all'istruzione, all'educazione scolastica, alla salute, alle cure mediche sono Per_1 assunte di comune accordo tra i genitori. Le decisioni attinenti a questioni di ordinaria amministrazione posso essere prese separatamente dai genitori;
iv. Viene concordato il collocamento prevalente della minore alla madre presso la casa ove vivono attualmente e abitualmente in Roma, Via Pietro Cardella n. 17;
v. In merito alla regolamentazione degli incontri padre-figlia, nell'interesse della minore e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della stessa e delle sue esigenze nonché nel rispetto degli impegni lavorativi del padre della minore, la stessa frequenterà il padre nel fine settimana quando il sig. prenderà sua figlia il sabato alle ore 12.00 all'uscita Controparte_1 della stessa dalla palestra per poi riportarla a casa dalla madre la domenica entro le 20.00 a week-end alterni al fine di consentire anche alla madre la possibilità di essere con la figlia il fine settimana;
vi. Si concorda il diritto di visita del padre nei confronti della figlia almeno una volta a settimana, che potrà essere esercitato nel rispetto degli impegni della minore e delle esigenze lavorative delle parti e comunque previo accordo tra queste ultime;
vii. La figlia trascorrerà almeno 15 giorni anche non consecutivi del periodo estivo con il padre nel rispetto delle abitudini e degli impegni della minore e previo accordo con la madre;
viii. Per il periodo natalizio si fissano due periodi ossia i giorni 24, 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre e 1 gennaio che verranno goduti rispettando il principio dell'alternanza; durante le festività pasquali, alternativamente un anno comprensivi del giorno di Pasqua, dunque dalle ore 18:00 del venerdì precedente la Pasqua sino alle ore 21:00 del lunedì dell'Angelo; ix. In merito all'assegno di mantenimento il sig. corrisponderà l'assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia minore per la somma complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00,) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra (IBAN: Parte_1
[...]) che gestisce le spese a partire dal mese di luglio. L'assegno suddetto è stabilito a titolo di spese ordinarie;
le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente e per iscritto tra i genitori e saranno suddivise tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno in aderenza a quanto previsto dal protocollo di intesa del Tribunale di
Velletri sulle spese ordinarie e straordinarie del 30.03.2015 di cui dichiarano di conoscere il contenuto e di averne copia;
x. Il sig. si impegna altresì a versare a favore della minore sul conto Controparte_1 intestato alla sig.ra (IBAN: [...]) la somma Parte_1 complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecentoeuro,00) con consegna banco judicis in pari data a titolo di mantenimento della minore relativo di tutte le precedenti mensilità, comprensivo di tutte le spese ordinarie e straordinarie pregresse;
xi. La sig.ra accetta l'importo complessivo di € 1.500,00 a titolo di Parte_1 mantenimento di tutte le precedenti mensilità, comprensivo di tutte le spese ordinarie e straordinarie pregresse;
xii. Le parti prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della figlia;
Per_1 xiii. Relativamente alla contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. le parti di comune accordo confermano sin da ora le condizioni già formulate in sede di separazione personale con la presente scrittura privata qui da intendersi richiamate e trascritte;
xiv. Le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti.”.
In ragione di ciò, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse risultano conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio cumulativamente proposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, nella causa avente R.G. n.
3334/2024, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
17.04.1994 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.05.1991 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il C.F._2
23.02.2019, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 00033, P.
1, Serie 04, Anno 2019;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Riccardo Massera Presidente dott. Marco Valecchi Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3334 del ruolo generale della volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Meconi, giusta procura in atti Parte_1
RICORRENTE
e rappresentato e difeso dall'Avv. Deborah Petrilli, giusta procura in atti Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da verbale di udienza del 7.07.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.49 c.p.c., depositato in data 28.06.2024, Parte_1 avanzava cumulativamente domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio contratto con in Roma il 23.02.2019. Controparte_1
In particolare, la ricorrente chiedeva di:
“1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a proseguire la vita di separati, con obbligo di mutuo rispetto alle seguenti condizioni: 2) affidare la minore ad ambedue coniugi, con collocazione della stessa Per_1 prevalentemente presso la madre che attualmente vive in Roma alla via di Torre Nova 120 a, in prosecuzione della situazione di fatto cosi' come individuata nel piano genitoriale di cui sopra e cioe' stabilire l'esercizio del diritto di visita del padre di nelle medesime modalita' di Per_1 fatto oggi attuate ed indicate nel premesso piano genitoriale ossia con la possibilita' di prendere la figlia il sabato dalle ore 12,00 dopo la palestra e riportarla a casa della madre la domenica entro le ore 20,00, con l'unica differenza di procedure ad un fine settimana alternativo fra i due genitori, per consentire alla madre di avere anch'essa con se la figlia durante il weekend.
3) Confermare il piano vacanze consentendo alla minore di andare nel centro Per_1 estivo e poi presso l'abitazione al mare dei nonni materni di Torvaianica via Svezia n. 40, cosi' come fatto negli anni precedenti consentendo al padre di avere anch'esso con se la figlia durante il peridodo estivo in un tempo da concordare.
4) Stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per la figlia minore non CP_1 inferior ad euro 500,00, o nella somma che sara' ritenuta di giustizia in ragione della documentazione della capacita' economica del padre, con rivalutazione istat, da pagarsi entro il
5 di ogni mese, nonche' meta' delle spese straordinarie, mediche, sportive, scolastiche, recreative e di abbigliamento, cosi' come da protocollo di intesa del Tribunale di Velletri da intendersi qui integralmente trascritto.
[…] che decorsi i termini di legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, previa comparizione delle parti, si pronunci sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
1) affidare o confermare l'affidamento della minore ad congiuntamente ad Per_1 ambedue I coniugi, con collocazione della stessa prevalentemente presso la madre che attualmente vive in Roma alla via di Torre Nova 120 a, in prosecuzione della situazione di fatto cosi' come individuata nel piano genitoriale di cui sopra.
2) stabilire l'esercizio del diritto di visita del padre di nelle medesime modalita' di Per_1 fatto oggi attuate ed indicate nel premesso piano genitoriale ossia con la possibilita' di prendere la figlia il sabato dalle ore 12,00 dopo la palestra e riportarla a casa della madre la domenica entro le ore 20,00, in modalita' alternativa per consentire alla madre di avere anch'essa la figlia con se per un intero weekend.
3) Confermare il piano vacanze consentendo alla minore di andare nel centro Per_1 estivo e poi presso l'abitazione al mare dei nonni materni sita in Torvaianica via Svezia n. 40
4) Confermare o stabilire a carico del sig. un assegno di mantenimento per la figlia CP_1 minore non inferior ad euro 500,00, o nella somma che sara' ritenuta di giustizia in ragione della documentazione della capacita' economica del padre, con rivalutazione istat, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, nonche' meta' delle spese straordinarie, mediche, sportive, scolastiche, recreative e di abbigliamento, cosi' come da protocollo di intesa del Tribunale di Velletri da intendersi qui integralmente trascritto.”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6.06.2025 si costituiva in giudizio il quale formulava le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- Pronunciare la separazione personale dei coniugi ed autorizzare i coniugi a vivere separatamente e ordinare al Comune di Roma di annotare la sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- disporre l'affidamento condiviso della minore con collocazione e Persona_2 convivenza prevalente con la madre onerando la stessa a comunicare ogni eventuale cambio di residenza e domicilio della minore;
- disporre la regolamentazione degli incontri padre-figlia in aderenza a quanto proposto in ricorso da parte ricorrente, ed in particolare nel piano genitoriale, ad eccezione della possibilità del sig. Ferrazza, compatibilmente con le esigenze della minore, in primis, e con quelle lavorative dei genitori, di frequentare la minore anche una volta a settimana, previo accordo tra le parti e comunque riconoscere allo stesso diritto di visita alla figlia liberamente previo accordo tra le parti;
- rigettare la richiesta economica a titolo di assegno di mantenimento a favore della minore nella misura di € 500,00 per i motivi sopra esposti in premessa e disporre assegno di mantenimento a favore della minore da parte del sig. nella misura di € 250,00 oltre CP_1 spese straordinarie nella misura del 50% o nella misura che il Tribunale riterrà più opportuna;
- una volta passata in giudicato la sentenza nel capo avente ad oggetto la separazione, pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i sig.ri e Controparte_1 Pt_1
, ordinando al competente Ufficiale di stato civile del Comune di Roma di procedere alle
[...] dovute annotazioni di rito, alle condizioni già formulate in sede di separazione personale dei coniugi e qui di seguito ribadite:
- disporre o confermare l'affidamento condiviso della minore con Persona_2 collocazione e convivenza prevalente con la madre onerando la stessa a comunicare ogni eventuale cambio di residenza e domicilio della minore;
- disporre o confermare la regolamentazione degli incontri padre-figlia in aderenza a quanto proposto in ricorso da parte ricorrente, ed in particolare nel piano genitoriale, ad eccezione della possibilità del sig. , compatibilmente con le esigenze della minore, in primis, e con CP_1 quelle lavorative dei genitori, di frequentare la minore anche una volta a settimana, previo accordo tra le parti e comunque riconoscere allo stesso diritto di visita alla figlia liberamente previo accordo tra le parti;
- rigettare la richiesta economica a titolo di assegno di mantenimento a favore della minore nella misura di € 500,00 per i motivi sopra esposti in premessa e disporre assegno di mantenimento a favore della minore da parte del sig. nella misura di € 250,00 oltre CP_1 spese straordinarie nella misura del 50% o nella misura che il Tribunale riterrà più opportuna.”.
All'udienza del 7.07.2025 le parti personalmente dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“i. In merito alla casa familiare le parti dichiarano che non vi è luogo a provvedere e continueranno a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto. Le parti concordano l'obbligo di comunicare le variazioni di domicilio o della residenza nell'interesse di conservare i rapporti con la figlia;
ii. Le parti concordano che nessuno dei due coniugi dovrà emettere alcun assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge e reciprocamente rinunciano ad ulteriori pretese, in quanto entrambi svolgono una attività lavorativa e sono autosufficienti;
iii. In merito al regime di affidamento, le parti concordano che la figlia minore Per_1 venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori che per l'effetto dovranno adottare tutte le decisioni nell'interesse della figlia minore. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia
, relative all'istruzione, all'educazione scolastica, alla salute, alle cure mediche sono Per_1 assunte di comune accordo tra i genitori. Le decisioni attinenti a questioni di ordinaria amministrazione posso essere prese separatamente dai genitori;
iv. Viene concordato il collocamento prevalente della minore alla madre presso la casa ove vivono attualmente e abitualmente in Roma, Via Pietro Cardella n. 17;
v. In merito alla regolamentazione degli incontri padre-figlia, nell'interesse della minore e nel rispetto degli impegni scolastici e sportivi della stessa e delle sue esigenze nonché nel rispetto degli impegni lavorativi del padre della minore, la stessa frequenterà il padre nel fine settimana quando il sig. prenderà sua figlia il sabato alle ore 12.00 all'uscita Controparte_1 della stessa dalla palestra per poi riportarla a casa dalla madre la domenica entro le 20.00 a week-end alterni al fine di consentire anche alla madre la possibilità di essere con la figlia il fine settimana;
vi. Si concorda il diritto di visita del padre nei confronti della figlia almeno una volta a settimana, che potrà essere esercitato nel rispetto degli impegni della minore e delle esigenze lavorative delle parti e comunque previo accordo tra queste ultime;
vii. La figlia trascorrerà almeno 15 giorni anche non consecutivi del periodo estivo con il padre nel rispetto delle abitudini e degli impegni della minore e previo accordo con la madre;
viii. Per il periodo natalizio si fissano due periodi ossia i giorni 24, 25 e 26 dicembre e i giorni 31 dicembre e 1 gennaio che verranno goduti rispettando il principio dell'alternanza; durante le festività pasquali, alternativamente un anno comprensivi del giorno di Pasqua, dunque dalle ore 18:00 del venerdì precedente la Pasqua sino alle ore 21:00 del lunedì dell'Angelo; ix. In merito all'assegno di mantenimento il sig. corrisponderà l'assegno di Controparte_1 mantenimento in favore della figlia minore per la somma complessiva di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00,) rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra (IBAN: Parte_1
[...]) che gestisce le spese a partire dal mese di luglio. L'assegno suddetto è stabilito a titolo di spese ordinarie;
le spese straordinarie dovranno essere concordate preventivamente e per iscritto tra i genitori e saranno suddivise tra gli stessi nella misura del 50% ciascuno in aderenza a quanto previsto dal protocollo di intesa del Tribunale di
Velletri sulle spese ordinarie e straordinarie del 30.03.2015 di cui dichiarano di conoscere il contenuto e di averne copia;
x. Il sig. si impegna altresì a versare a favore della minore sul conto Controparte_1 intestato alla sig.ra (IBAN: [...]) la somma Parte_1 complessiva di € 1.500,00 (euro millecinquecentoeuro,00) con consegna banco judicis in pari data a titolo di mantenimento della minore relativo di tutte le precedenti mensilità, comprensivo di tutte le spese ordinarie e straordinarie pregresse;
xi. La sig.ra accetta l'importo complessivo di € 1.500,00 a titolo di Parte_1 mantenimento di tutte le precedenti mensilità, comprensivo di tutte le spese ordinarie e straordinarie pregresse;
xii. Le parti prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto della figlia;
Per_1 xiii. Relativamente alla contestuale richiesta di scioglimento del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c. le parti di comune accordo confermano sin da ora le condizioni già formulate in sede di separazione personale con la presente scrittura privata qui da intendersi richiamate e trascritte;
xiv. Le spese del presente giudizio sono compensate fra le parti.”.
In ragione di ciò, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni nei termini di cui all'accordo e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione personale deve essere accolta, atteso che non vi è contestazione alcuna sull'impossibilità di ricostruire il consorzio familiare. Invero, manca il benché minimo elemento che possa portare a ritenere ipotizzabile la riconciliazione tra i coniugi, stante l'allontanamento materiale e spirituale degli stessi l'uno dall'altro, le deduzioni mosse in relazione alle cause della fine dell'affectio coniugalis, nonché l'indisponibilità delle stesse alla riconciliazione per il tempo in cui il processo si è protratto;
talchè deve riconoscersi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
In ordine alle rassegnate conclusioni, ritiene il Collegio che le stesse risultano conformi all'interesse delle parti e della prole e che, non presentando profili di contrarietà alle norme imperative e all'ordine pubblico, possono essere poste a fondamento della chiesta pronuncia.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere differita alla pronuncia definitiva.
Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo per la trattazione della domanda di divorzio cumulativamente proposta.
P. Q. M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale che precede, nella causa avente R.G. n.
3334/2024, non definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
17.04.1994 (C.F.: ), e nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
29.05.1991 (C.F.: ), i quali hanno contratto matrimonio in Roma il C.F._2
23.02.2019, iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 00033, P.
1, Serie 04, Anno 2019;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69,
D.P.R. n. 396/2000;
c) omologa l'accordo intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone che il rapporto di separazione personale sia regolato come da condizioni concordate e indicate in motivazione;
d) provvede come da separata ordinanza per l'ulteriore corso del giudizio;
e) spese al definitivo.
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
dott.ssa Sonia Piccinni dott. Riccardo Massera