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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 335/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA OZ DI TO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 335/2017, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1
Via Idria, n. 19, elettivamente domiciliato in Pace del Mela, Via Nazionale, n. 362, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Sciotto, come da procura in atti
APPELLANTE in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, C.F. e P.IVA , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via XXVII Luglio, n. 34 is. 195, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Zioni e Francesco Micali, giusta procura in atti
APPELLATA
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Filippo Superiore
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
San Filippo Superiore
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato il 21/02/2017 interponeva appello avverso Parte_1
sentenza n. 337 del 16/12/2016 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva parzialmente rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in relazione al sinistro occorso in data 4/3/2010, intorno alle ore 18:30, allorquando Controparte_4
“alla guida dell'autovettura GE 206 tg. CA234XR di proprietà del signor
[...]
, procedeva regolarmente lungo la Via Nazionale del Comune di Pace del Mela – Pt_1 frazione Giammoro. Giunto all'incrocio con la Via Pace Giammoro, il signor
[...]
rallentava la propria andatura poiché le macchine che lo precedevano sul CP_4
medesimo tratto di strada arrestavano la marcia per effettuare manovra di svolta a sinistra.
All'improvviso l'autovettura condotta dal signor veniva violentemente CP_4
tamponata dal veicolo che la seguiva nel medesimo tratto di strada, un autocarro IA Iveco tg. ME 590232, condotto dal signor . A causa del notevole impatto Persona_1
l'autovettura GE 206 tg. CA234XR andava, a sua volta, ad urtare il veicolo IA PA tg. AX750HS che lo precedeva sul medesimo tratto di strada […]” (pag. 2 atto di citazione).
Aggiungeva che, in conseguenza del sinistro suddetto, l'autovettura di proprietà di
[...]
aveva subito danni per l'importo di € 4.693,20, oltre al danno da fermo tecnico. Pt_1
si doleva, pertanto, dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il primo giudice aveva ritenuto non provata l'esistenza del danno patrimoniale subito, posta l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro, anche alla luce delle prove testimoniali escusse e della mancata comparizione delle parti convenute alla prova di interrogatorio formale, oltre che nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio, da porre interamente a carico di parte soccombente. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/4/2018 si costituiva la Parte_2
la quale contestava la fondatezza dei motivi di appello proposti e ne chiedeva il
[...]
rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e seppur regolarmente citati non si costituivano in Controparte_3 Controparte_2
giudizio rimanendo contumaci.
Alla luce dell'attività assertiva e probatorio svolta l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 7 Giova in diritto premettere che “Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Cass. civ., sez. VI, 05/12/2017, n. 28995; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 23/02/2022, n. 5956, secondo cui “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”). Grava, dunque, sull'attore che ne invoca il risarcimento l'onere di provare – oltre che il nesso di causalità tra la condotta illecita e il fatto lesivo, anche – il c.d. danno conseguenza, cioè i pregiudizi eziologicamente riconducibili al fatto illecito, ovvero gli unici passibili di ristoro ai sensi dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.).
Orbene, nella specie occorre, anzitutto, evidenziare la non rilevanza ai presenti fini delle doglianze espresse in seno all'atto di appello relativamente alla responsabilità esclusiva degli odierni convenuti per il sinistro per cui è causa. La sentenza appellata, infatti, ha riconosciuto la ridetta responsabilità; da ciò, nondimeno, non è possibile inferire la prova dei danni dei quali è chiesto il ristoro, posto che l'accoglimento della pretesa risarcitoria in parte qua postula la necessaria dimostrazione del nesso di causalità tra il primo e i secondi, nella specie dal primo giudice ritenuta non adeguatamente fornita alla luce della disamina delle risultanze istruttorie (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
Sotto tale profilo la statuizione appellata non appare meritevole di censure, come già anticipato.
In primo luogo, rileva a tal fine l'assenza di una specifica attività assertiva svolta da Pt_1
pagina 3 di 7 . Dalla lettura dell'atto di citazione del 27/2/2012 si evince l'assenza di una Pt_1
compiuta e dettagliata descrizione della dinamica del sinistro, invero rappresentato come un urto violento tra l'autocarro IA e l'auto GE e, a sua volta e come conseguenza del primo, tra quest'ultima e una IA PA, ma senza l'indicazione dei punti d'urto e delle parti effettivamente interessate dallo scontro. Ciò refluisce senz'altro, alla luce della parimenti carente in parte qua attività istruttoria svolta, sulla dimostrazione (e, quindi, sull'assolvimento del relativo onere) dei danni all'automobile per effetto degli scontri in parola.
Sul piano probatorio, in secondo luogo, si rileva in primis l'assenza di prove fotografiche raffiguranti le auto in occasione del sinistro o in ogni caso idonee a fornire una compiuta rappresentazione dello stato della GE di proprietà dell'appellante prima e dopo l'incidente nel quale avrebbe subito i danni lamentati. Sotto tale profilo, allora, rimangono altresì irrilevanti i preventivi allegati e confermati in sede testimoniale, posto che questi non forniscono riscontro alla dedotta riconducibilità delle riparazioni ivi indicate e stimate ai danni subiti nel sinistro per cui è causa, sia perché del danneggiamento di tali parti dell'auto non è data specifica prova (documentale o testimoniale: su tale ultimo punto, cfr. infra) sia perché, pur volendo trascurare tale profilo, in ogni caso non v'è prova che l'ammaloramento di tali parti dell'auto sia da ascrivere agli effetti del sinistro in cui è rimasta coinvolta in data
4/3/2010, in assenza di ulteriori elementi.
Ancora, insufficiente ai presenti fini è senz'altro la prova per interrogatorio formale: a prescindere dall'eventuale tacita conferma che l'odierno attore pretende di desumere dalla mancata comparizione delle parti convenute all'udienza di assunzione della prova in questione, è nella specie assorbente il fatto che i capitoli formulati non hanno riguardato la dinamica del sinistro nei termini supra evidenziati e, dunque, dalla conferma di essi non è possibile trarre la prova del fatto che le parti danneggiate della GE di Parte_1
siano quelle indicate nei preventivi in atti.
Insufficienti allo scopo – e, per vero, in parte altresì contraddittorie – appaiono altresì le prove testimoniali escusse nel corso del giudizio di primo grado.
TO , sentito all'udienza del 23/7/2011, carabiniere intervenuto sui luoghi a Tes_1 seguito del sinistro, ha dichiarato di non aver potuto rilevare “nulla poiché i mezzi coinvolti
pagina 4 di 7 nel sinistro erano stati spostati ed il conducente del veicolo GE era già stato portato in
Ospedale prima del nostro arrivo per un presunto colpo di frusta […]”. La testimonianza rimane, quindi, irrilevante ai fini attorei, non fornendo alcun supporto all'allegazione dei danni preventivati dei quali è chiesto il risarcimento;
piuttosto, essa offre uno spunto che, in assenza di ulteriori elementi di prova allo scopo offerti, sembra collidere con le risultanze documentali suddette: mentre, infatti, tra i danni oggetto dei preventivi ci sono anche quelli al motore e al radiatore (cfr. preventivi dell'autofficina ) – ciò che sembra Persona_2 implicare il non funzionamento dell'auto e, quindi, l'impossibilità di manovrarla a seguito del sinistro –, il teste ha riferito che, una volta intervenuto, i mezzi “erano stati Tes_2 spostati”, di tal guisa ponendosi la sua rappresentazione in (quantomeno apparente) contrasto con quanto desumibile dai preventivi.
Allo stesso modo il teste conducente della IA PA urtata dalla GE Tes_3 dell'attore a seguito dello scontro con l'autocarro IA, ha dichiarato all'udienza del
23/7/2011 di non avere “riportato lesioni personali né danni al mezzo”, oltre che di essersi allontanato “subito dopo il sinistro ma prima mi sono accertato delle condizioni degli altri conducenti […]”, ciò che se non altro non appare del tutto coerente con la descrizione dell'urto offerta in citazione come un violento impatto tra l'autocarro e la GE: trattandosi, cioè, di un tamponamento a catena, è ragionevole ritenere che la violenza dell'urto tra i primi due mezzi abbia avuto effetti anche rispetto all'urto conseguente al primo e, segnatamente, realizzatosi ai danni del mezzo posto di seguito alla GE (nel caso di specie, appunto, la IA PA), sub specie di possibili danni al conducente (l'attore ha rappresentato di avere subito “gravi lesioni personali” – cfr. pag. 2 appello – a causa del sinistro) o al più all'auto. Il fatto che, invece, il primo urto non abbia avuto alcuna incidenza sulla IA PA, nonostante si sia trattato di un violento tamponamento e nonostante l'ulteriore urto tra la GE e la IA PA, rivela l'insufficienza delle prove escusse a fornire un'adeguata dimostrazione dello sviluppo del sinistro e, per quanto qui di interesse, delle conseguenze pregiudizievoli di tipo patrimoniale ad esso riconducibili, tanto più ove si consideri che tra i danni oggetto di preventivo vi sono anche quelli che sarebbero dovuti derivare dall'urto della GE con la PA, ovvero i danni alla parte anteriore dell'auto
(cfr. preventivo del 16/12/2010 della carrozzeria . Persona_3
pagina 5 di 7 Anche la testimonianza di assunta all'udienza del 18/11/2015, conduce alle Testimone_4
conclusioni sopra delineate. Il teste ha sì confermato il sinistro (invero genericamente: il teste ha, infatti, dichiarato, pur avendo assistito all'incidente, che “Non posso riferire se fosse coinvolto nel sinistro un terzo mezzo ma posso dire che sono intervenuti i Carabinieri.
Non ricordo se sia intervenuta l'ambulanza in quanto mi sono allontanato subito dopo”), ma non ha offerto alcun elemento utile a riprova dei danni allegati. Allo stesso modo, il teste e il teste si sono limitati a confermare i preventivi di Persona_3 Persona_2
riparazione versati in atti, ciò che – per le ragioni esposte – rimane in sé irrilevante ai fini della prova della riconducibilità dei danni oggetto delle riparazioni preventivate al sinistro controverso.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, l'appello è infondato e va respinto.
Stante, dunque, la parziale soccombenza conseguente al rigetto della domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale suddetto, oltre che al rigetto della domanda del risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico – invero solo genericamente allegato e non dimostrato (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 17/12/2024, n. 32946, secondo cui “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo”) –, appare del pari corretta e non meritevole di riforma la statuizione del primo giudice di compensazione delle spese del giudizio, donde il rigetto anche in parte qua del gravame proposto.
Le spese, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto, in particolare, del valore della causa (come indicato in citazione), della non complessità della lite e dell'identità delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente grado di giudizio, al netto della fase istruttoria non espletata, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 335/2017 disattesa ogni contraria istanza:
pagina 6 di 7 Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 5/3/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA OZ DI TO
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 335/2017, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, promossa da:
nato il [...] a [...] e residente in [...], Parte_1
Via Idria, n. 19, elettivamente domiciliato in Pace del Mela, Via Nazionale, n. 362, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Sciotto, come da procura in atti
APPELLANTE in persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1
sede in San Cesario sul Panaro (MO), Corso Libertà n. 53, C.F. e P.IVA , P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Messina, Via XXVII Luglio, n. 34 is. 195, rappresentata e difesa dagli avv.ti Carlo Zioni e Francesco Micali, giusta procura in atti
APPELLATA
nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
Filippo Superiore
nata il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
San Filippo Superiore
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 7 Con atto di citazione notificato il 21/02/2017 interponeva appello avverso Parte_1
sentenza n. 337 del 16/12/2016 con la quale il Giudice di Pace di Barcellona Pozzo di Gotto aveva parzialmente rigettato la domanda risarcitoria dallo stesso proposta in relazione al sinistro occorso in data 4/3/2010, intorno alle ore 18:30, allorquando Controparte_4
“alla guida dell'autovettura GE 206 tg. CA234XR di proprietà del signor
[...]
, procedeva regolarmente lungo la Via Nazionale del Comune di Pace del Mela – Pt_1 frazione Giammoro. Giunto all'incrocio con la Via Pace Giammoro, il signor
[...]
rallentava la propria andatura poiché le macchine che lo precedevano sul CP_4
medesimo tratto di strada arrestavano la marcia per effettuare manovra di svolta a sinistra.
All'improvviso l'autovettura condotta dal signor veniva violentemente CP_4
tamponata dal veicolo che la seguiva nel medesimo tratto di strada, un autocarro IA Iveco tg. ME 590232, condotto dal signor . A causa del notevole impatto Persona_1
l'autovettura GE 206 tg. CA234XR andava, a sua volta, ad urtare il veicolo IA PA tg. AX750HS che lo precedeva sul medesimo tratto di strada […]” (pag. 2 atto di citazione).
Aggiungeva che, in conseguenza del sinistro suddetto, l'autovettura di proprietà di
[...]
aveva subito danni per l'importo di € 4.693,20, oltre al danno da fermo tecnico. Pt_1
si doleva, pertanto, dell'erroneità della sentenza impugnata nella parte in Parte_1
cui il primo giudice aveva ritenuto non provata l'esistenza del danno patrimoniale subito, posta l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autocarro nella causazione del sinistro, anche alla luce delle prove testimoniali escusse e della mancata comparizione delle parti convenute alla prova di interrogatorio formale, oltre che nella parte in cui aveva compensato le spese del giudizio, da porre interamente a carico di parte soccombente. Chiedeva, dunque, la riforma della sentenza, con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta del 3/4/2018 si costituiva la Parte_2
la quale contestava la fondatezza dei motivi di appello proposti e ne chiedeva il
[...]
rigetto, con vittoria di spese e compensi.
e seppur regolarmente citati non si costituivano in Controparte_3 Controparte_2
giudizio rimanendo contumaci.
Alla luce dell'attività assertiva e probatorio svolta l'appello è infondato e va rigettato per le ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 7 Giova in diritto premettere che “Ai fini dell'affermazione della responsabilità, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, si richiede il nesso di causalità tra l'inadempimento o il fatto illecito e il danno e l'onere della dimostrazione di tale nesso, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, è a carico di colui che agisce per il risarcimento” (Cass. civ., sez. VI, 05/12/2017, n. 28995; cfr. anche Cass. civ., sez. VI, 23/02/2022, n. 5956, secondo cui “L'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte;
può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'articolo 1226 del codice civile, solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione e che la liquidazione equitativa del danno presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto”). Grava, dunque, sull'attore che ne invoca il risarcimento l'onere di provare – oltre che il nesso di causalità tra la condotta illecita e il fatto lesivo, anche – il c.d. danno conseguenza, cioè i pregiudizi eziologicamente riconducibili al fatto illecito, ovvero gli unici passibili di ristoro ai sensi dell'art. 1223 c.c. (richiamato dall'art. 2056 c.c.).
Orbene, nella specie occorre, anzitutto, evidenziare la non rilevanza ai presenti fini delle doglianze espresse in seno all'atto di appello relativamente alla responsabilità esclusiva degli odierni convenuti per il sinistro per cui è causa. La sentenza appellata, infatti, ha riconosciuto la ridetta responsabilità; da ciò, nondimeno, non è possibile inferire la prova dei danni dei quali è chiesto il ristoro, posto che l'accoglimento della pretesa risarcitoria in parte qua postula la necessaria dimostrazione del nesso di causalità tra il primo e i secondi, nella specie dal primo giudice ritenuta non adeguatamente fornita alla luce della disamina delle risultanze istruttorie (cfr. pag. 3 sentenza impugnata).
Sotto tale profilo la statuizione appellata non appare meritevole di censure, come già anticipato.
In primo luogo, rileva a tal fine l'assenza di una specifica attività assertiva svolta da Pt_1
pagina 3 di 7 . Dalla lettura dell'atto di citazione del 27/2/2012 si evince l'assenza di una Pt_1
compiuta e dettagliata descrizione della dinamica del sinistro, invero rappresentato come un urto violento tra l'autocarro IA e l'auto GE e, a sua volta e come conseguenza del primo, tra quest'ultima e una IA PA, ma senza l'indicazione dei punti d'urto e delle parti effettivamente interessate dallo scontro. Ciò refluisce senz'altro, alla luce della parimenti carente in parte qua attività istruttoria svolta, sulla dimostrazione (e, quindi, sull'assolvimento del relativo onere) dei danni all'automobile per effetto degli scontri in parola.
Sul piano probatorio, in secondo luogo, si rileva in primis l'assenza di prove fotografiche raffiguranti le auto in occasione del sinistro o in ogni caso idonee a fornire una compiuta rappresentazione dello stato della GE di proprietà dell'appellante prima e dopo l'incidente nel quale avrebbe subito i danni lamentati. Sotto tale profilo, allora, rimangono altresì irrilevanti i preventivi allegati e confermati in sede testimoniale, posto che questi non forniscono riscontro alla dedotta riconducibilità delle riparazioni ivi indicate e stimate ai danni subiti nel sinistro per cui è causa, sia perché del danneggiamento di tali parti dell'auto non è data specifica prova (documentale o testimoniale: su tale ultimo punto, cfr. infra) sia perché, pur volendo trascurare tale profilo, in ogni caso non v'è prova che l'ammaloramento di tali parti dell'auto sia da ascrivere agli effetti del sinistro in cui è rimasta coinvolta in data
4/3/2010, in assenza di ulteriori elementi.
Ancora, insufficiente ai presenti fini è senz'altro la prova per interrogatorio formale: a prescindere dall'eventuale tacita conferma che l'odierno attore pretende di desumere dalla mancata comparizione delle parti convenute all'udienza di assunzione della prova in questione, è nella specie assorbente il fatto che i capitoli formulati non hanno riguardato la dinamica del sinistro nei termini supra evidenziati e, dunque, dalla conferma di essi non è possibile trarre la prova del fatto che le parti danneggiate della GE di Parte_1
siano quelle indicate nei preventivi in atti.
Insufficienti allo scopo – e, per vero, in parte altresì contraddittorie – appaiono altresì le prove testimoniali escusse nel corso del giudizio di primo grado.
TO , sentito all'udienza del 23/7/2011, carabiniere intervenuto sui luoghi a Tes_1 seguito del sinistro, ha dichiarato di non aver potuto rilevare “nulla poiché i mezzi coinvolti
pagina 4 di 7 nel sinistro erano stati spostati ed il conducente del veicolo GE era già stato portato in
Ospedale prima del nostro arrivo per un presunto colpo di frusta […]”. La testimonianza rimane, quindi, irrilevante ai fini attorei, non fornendo alcun supporto all'allegazione dei danni preventivati dei quali è chiesto il risarcimento;
piuttosto, essa offre uno spunto che, in assenza di ulteriori elementi di prova allo scopo offerti, sembra collidere con le risultanze documentali suddette: mentre, infatti, tra i danni oggetto dei preventivi ci sono anche quelli al motore e al radiatore (cfr. preventivi dell'autofficina ) – ciò che sembra Persona_2 implicare il non funzionamento dell'auto e, quindi, l'impossibilità di manovrarla a seguito del sinistro –, il teste ha riferito che, una volta intervenuto, i mezzi “erano stati Tes_2 spostati”, di tal guisa ponendosi la sua rappresentazione in (quantomeno apparente) contrasto con quanto desumibile dai preventivi.
Allo stesso modo il teste conducente della IA PA urtata dalla GE Tes_3 dell'attore a seguito dello scontro con l'autocarro IA, ha dichiarato all'udienza del
23/7/2011 di non avere “riportato lesioni personali né danni al mezzo”, oltre che di essersi allontanato “subito dopo il sinistro ma prima mi sono accertato delle condizioni degli altri conducenti […]”, ciò che se non altro non appare del tutto coerente con la descrizione dell'urto offerta in citazione come un violento impatto tra l'autocarro e la GE: trattandosi, cioè, di un tamponamento a catena, è ragionevole ritenere che la violenza dell'urto tra i primi due mezzi abbia avuto effetti anche rispetto all'urto conseguente al primo e, segnatamente, realizzatosi ai danni del mezzo posto di seguito alla GE (nel caso di specie, appunto, la IA PA), sub specie di possibili danni al conducente (l'attore ha rappresentato di avere subito “gravi lesioni personali” – cfr. pag. 2 appello – a causa del sinistro) o al più all'auto. Il fatto che, invece, il primo urto non abbia avuto alcuna incidenza sulla IA PA, nonostante si sia trattato di un violento tamponamento e nonostante l'ulteriore urto tra la GE e la IA PA, rivela l'insufficienza delle prove escusse a fornire un'adeguata dimostrazione dello sviluppo del sinistro e, per quanto qui di interesse, delle conseguenze pregiudizievoli di tipo patrimoniale ad esso riconducibili, tanto più ove si consideri che tra i danni oggetto di preventivo vi sono anche quelli che sarebbero dovuti derivare dall'urto della GE con la PA, ovvero i danni alla parte anteriore dell'auto
(cfr. preventivo del 16/12/2010 della carrozzeria . Persona_3
pagina 5 di 7 Anche la testimonianza di assunta all'udienza del 18/11/2015, conduce alle Testimone_4
conclusioni sopra delineate. Il teste ha sì confermato il sinistro (invero genericamente: il teste ha, infatti, dichiarato, pur avendo assistito all'incidente, che “Non posso riferire se fosse coinvolto nel sinistro un terzo mezzo ma posso dire che sono intervenuti i Carabinieri.
Non ricordo se sia intervenuta l'ambulanza in quanto mi sono allontanato subito dopo”), ma non ha offerto alcun elemento utile a riprova dei danni allegati. Allo stesso modo, il teste e il teste si sono limitati a confermare i preventivi di Persona_3 Persona_2
riparazione versati in atti, ciò che – per le ragioni esposte – rimane in sé irrilevante ai fini della prova della riconducibilità dei danni oggetto delle riparazioni preventivate al sinistro controverso.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, l'appello è infondato e va respinto.
Stante, dunque, la parziale soccombenza conseguente al rigetto della domanda risarcitoria relativa al danno patrimoniale suddetto, oltre che al rigetto della domanda del risarcimento del c.d. danno da fermo tecnico – invero solo genericamente allegato e non dimostrato (cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. II, 17/12/2024, n. 32946, secondo cui “Il danno da fermo tecnico di veicolo non è "in re ipsa", ma dev'essere provato, non identificandosi con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo”) –, appare del pari corretta e non meritevole di riforma la statuizione del primo giudice di compensazione delle spese del giudizio, donde il rigetto anche in parte qua del gravame proposto.
Le spese, liquidate in dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 tenuto conto, in particolare, del valore della causa (come indicato in citazione), della non complessità della lite e dell'identità delle questioni in fatto e in diritto affrontate nel presente grado di giudizio, al netto della fase istruttoria non espletata, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 335/2017 disattesa ogni contraria istanza:
pagina 6 di 7 Rigetta l'appello.
Condanna al pagamento nei confronti della controparte delle spese di lite, Parte_1 che si liquidano in € 852,00 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali, come per legge.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 5/3/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
pagina 7 di 7