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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/11/2025, n. 5185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5185 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10150/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10150 dell'anno 2023
TRA
, C.F. , con l'Avv. BATTAGLIA MARA Parte_1 C.F._1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. , con l'avv. NOVARA Controparte_1 P.IVA_1
CO
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2530/2023; appalto rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex artt. 127 ter e 189 c.p.c. per l'udienza a trattazione scritta del 30.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 14.5.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2530/2023, fondato sulle fatture n. 55 del 21/10/2022 e n. 56 del 21/10/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 29.03.2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della impresa individuale , della Controparte_1
Pagina 1 somma di € 16.650,82, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per alcuni interventi di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile sito in Moncalieri (TO), Strada Tagliaferro n. 9/1.
In particolare, ha esposto che:
- in data 25.03.2022 commissionava all'opposta opere di decorazione della facciata, rifacimento balconi e basso fabbricato - con data inizio lavori il 19.4.2022 e data fine lavori il 20.5.2022 - per un corrispettivo di € 29.387,76 IVA inclusa, come da contratto di appalto
(doc. 2, fasc. opponente);
- ha effettuato alcuni interventi di ristrutturazione presso l'immobile della CP_1 committente, la quale ha già corrisposto alla convenuta la somma complessiva di euro
21.175,72 (doc. 3, fasc. opponente);
- in data 21.10.2022, la ha emesso due fatture: la n. 55 per € 10.137,11 + IVA CP_1
e la n. 56 per € 5.000 + IVA, relative, rispettivamente, a lavori pattuiti nel contratto e a lavori extra contratto. Tali fatture presentavano errori di calcolo e duplicazioni di voci già comprese nel contratto;
- si era assunta, altresì, l'onere di curare la pratica CILA-S per consentire alla CP_1 committente l'accesso al “bonus facciata”, ma le due istanze presentate al Comune dalla geom. incaricata dalla convenuta, venivano rigettate (doc. 5 e 6 fasc. opponente) CP_2 con la seguente motivazione: “in quanto le opere in progetto non rientrano fra gli interventi realizzabili con , con conseguente perdita per la committente del beneficio fiscale CP_3 quantificato in € 16.029,69;
- nel corso dello svolgimento dei lavori, la committente denunciava verbalmente la presenza di vizi e la denuncia veniva reiterata nel corso di un sopralluogo, svoltosi in data 8.5.2023, alla presenza della committente e del titolare dell'impresa individuale SR Opere Edili, geom. il quale riconosceva verbalmente la presenza di vizi, riservandosi di fornire CP_4 risposta dopo aver interloquito con il proprio difensore.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, che venga dichiarata la nullità della notifica del ricorso per DI, in quanto effettuata all'indirizzo PEC aziendale e non personale dell'opponente, pur trattandosi di vicenda estranea all'esercizio della sua attività di impresa.
Nel merito, ha contestato la debenza delle somme ingiunte e, per l'effetto, ha chiesto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, respingere la domanda di pagamento indicata nello stesso e limitarla al minore importo di € 7665,50, oltre Iva al 10%; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di €. 15.000,00, a titolo di CP_1 risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere, nonché al pagamento di € 16.029,69, a titolo di
Pagina 2 risarcimento del danno da mancato ottenimento del bonus fiscale, oltre alla restituzione di € 400,00 versati per la pratica
[...]
Si è costituita in giudizio contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e Parte_2 precisando, in via preliminare, che la fattura n. 55 del 21.10.2022 era stata erroneamente determinata nel suo importo che doveva, quindi, essere correttamente ricalcolato in € 8.212,04 (IVA inclusa), somma dovuta per saldo lavori contrattuali, oltre € 5.500 (IVA inclusa), come risultante dalla fattura n. 56 del 21.10.2022, per i lavori concordati extra contratto.
Con particolare riferimento a tale ultima fattura, ha dedotto che non vi è stata alcuna duplicazione delle voci di fatturazione, esponendo che la voce “rimozione parti ammalorate e successiva rasatura magazzino attrezzi” e la voce “rimozione intonaco ammalorato basso fabbricato (box)” erano state sì previste nel contratto d'appalto, ma poi non conteggiate nell'importo complessivamente pattuito per i lavori effettuati.
Ha rilevato, in via preliminare, la piena validità della notifica del ricorso per DI, effettuata all'indirizzo PEC dell'opponente, in quanto soggetto munito di indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi (INI-PEC), come previsto dall'art. 3 ter della legge 53/94, introdotto dalla Riforma
Cartabia.
Nel merito, ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi non avendoli la stessa denunciati entro il termine di sessanta giorni dalla consegna dell'opera – coincidente con il
21.10.2022, data di ultimazione dei lavori - o dalla loro scoperta, secondo quanto previsto dall'art. 1667 c.c. Ha dedotto, inoltre, con riferimento a tali vizi, che gli stessi non erano imputabili alla non esatta esecuzione delle opere da parte della convenuta. L'unico vizio denunciato riguardante l'intervento eseguito dalla ossia quello attinente alla lavorazione dei coppi (posa CP_1 delle tegole sul muretto del basso fabbricato), era stato scomputato dalla somma dovuta dalla committente in forza di fattura n. 56 del 21.10.2023 (doc. 8, fasc. opposta).
Ha contestato anche la richiesta di risarcimento della somma di € 16.029,69, non avendo l'opposta assunto l'incarico - per conto della committente - di presentare la pratica per la e ha CP_3 eccepito, altresì, la nullità dell'atto di citazione con riferimento a tale domanda per omessa o insufficiente determinazione della causa petendi ex art. 164 c.p.c.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo con correzione dell'importo nella misura di € 13.712,04, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; in subordine, condannare comunque l'opponente al pagamento di quanto dovuto, con vittoria di spese.
***
Sull'eccezione di nullità della notifica
Pagina 3 In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione, sollevata da parte opponente, di nullità della notifica del ricorso per DI, poiché effettuata all'indirizzo PEC aziendale e non personale, pur vertendosi in una fattispecie estranea all'esercizio della sua attività professionale.
L'art. 3 bis legge n. 53/94 dispone che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. domicilio digitale, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile sono ritualmente eseguite presso un indirizzo PEC estratto dai pubblici registri INI-
PEC e REGINDE.
Da quanto sopra, discende che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (così, Cass. civ. n. 12134/2024, con riferimento all'ipotesi in cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo PEC, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita e, da ultimo, in senso conforme, Cass. civ. n. 1615/2025).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato correttamente notificato all'indirizzo PEC della , estratto dal pubblico registro INI-PEC, Pt_1 come indicato dal difensore nella relata di notifica, sebbene attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma comunque utilizzabile, ai sensi dell'art. 3 bis, co.
1, L. n. 53/94 anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Peraltro, la proposizione di tempestiva opposizione da parte dell'ingiunta e la puntuale esposizione di ogni difesa, eccezione, deduzione e domanda connesse alla pretesa creditoria avanzata ha senza dubbio sanato eventuali vizi di irregolarità della notifica, con conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità in conformità del principio di cui all'art. 156 c.p.c. di conservazione degli atti giuridici in caso di raggiungimento dello scopo.
Sulla qualificazione del contratto
Nel merito, non sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
Pagina 4 - in forza di contratto d'appalto, stipulato in data 25.03.2022, l'opponente incaricava la convenuta di eseguire alcuni interventi di ristrutturazione presso l'immobile sito in
Moncalieri (TO), Strada Tagliaferro n. 9/1;
- per lo svolgimento di tali lavori le parti concordavano il corrispettivo di € 29.387,76 IVA inclusa;
- l'opponente ha corrisposto all'opposta il solo importo di € 21.175,72, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei predetti lavori;
- i lavori sono stati ultimati nell'ottobre dell'anno 2022.
Le parti controvertono sulla debenza degli importi di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo
(n. 55 del 21/10/2022 e n. 56 del 21/10/2022), sulla pattuizione di ulteriori compensi per lavori extra-contratto, sull'assunzione, da parte della dell'incarico di presentare la pratica CP_1 per la sui vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla convenuta, sulla decadenza dell'opponente CP_3 dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c.
Occorre premettere che il contratto intervenuto tra parti nel gennaio del 2022 deve essere qualificato come contratto d'appalto con conseguente applicabilità della relativa disciplina (artt. 1655 e ss.
c.c.).
Parte opponente non ha contestato la debenza della somma di € 7.665,50, oltre Iva quale saldo degli importi inizialmente concordati;
ha, tuttavia, eccepito la sussistenza di vizi e difetti delle opere eseguite che non solo sarebbero stati tempestivamente contestati e denunciati già in corso d'opera ma anche espressamente riconosciuti dal geom. in occasione di un sopralluogo svoltosi CP_1
l'8.5.2023, a seguito dell'avvio della procedura di negoziazione assistita e della notifica del decreto ingiuntivo.
Sull'eccezione di decadenza
L'eccezione di decadenza deve essere respinta.
Dalla documentazione prodotta in atti, e segnatamente dai file audio e dalle trascrizioni dei messaggi scambiati tra le parti nel corso dell'esecuzione dei lavori, emerge che i vizi lamentati da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio erano stati già denunciati alla ditta appaltatrice in corso d'opera che aveva anche promesso di intervenire per provvedere all'eliminazione degli stessi, così implicitamente riconoscendoli. A titolo esemplificativo:
- dal messaggio vocale prodotto sub doc. n. 28 si evince l'avvenuta denuncia (e riconoscimento) di problematiche di infiltrazione afferenti il box e il pregresso invio di documentazione fotografica a sostegno di quanto riscontrato dalla committenza;
Pagina 5 - con messaggio del 6.9.2022 veniva espressamente richiesto il “ripristino del battuto” e contestata la lavorazione svolta e il manifestarsi dei primi segni di cedimento con distacco delle tegole dai muretti (doc. n. 18);
- con messaggio del 30.7.2022 la committente ribadiva la persistenza del problema dello sversamento dei pluviali chiedendo un intervento risolutivo (doc. n. 18);
- con messaggio del 21.7.2022 veniva lamentata la presenza di macchie e richiesto un intervento di pulizia per “togliere le macchie” (doc. n. 18);
- con messaggio vocale del 9.9.2022 riferiva di quanto accaduto con la madre di Tes_1 Pt_1 che aveva lamentato la sussistenza di problematiche relative allo scivolo finale della rampa del garage e, in generale, a una incompetenza e inadeguatezza dell'impresa a eseguire i lavori, a conferma dell'avvenuta denuncia dei vizi per cui è causa, ciò a prescindere da quale fosse la tipologia di lavorazioni effettivamente concordate, con particolare riguardo alla rampa (doc. n. 30).
A fronte della segnalazione delle suddette e altre problematiche relative ai lavori svolti avvenuta allorquando i lavori erano ancora in corso, sarebbe stato onere della parte convenuta in opposizione dimostrare che al momento della consegna dell'opera, o comunque a lavori ultimati, tali vizi fossero stati eliminati;
tuttavia, tale prova non è stata fornita.
Sulla sussistenza dei vizi
Anzi, all'esito della CTU disposta per verificare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati e il valore delle opere realizzate anche extra contratto, sono stati riscontrati i seguenti vizi imputabili all'impresa:
- “Tutte le spallette a distanza di SEI mesi dall'esecuzione del lavoro mostrano crepe”: il vizio lamentato è riferibile alle “signature/cavillature” della decorazione rilevate in più parti della muratura di confine durante il sopralluogo” e “la causa è riconducibile alla non corretta posa a regola d'arte”;
- “decorazione incompleta della parte bassa (fascione grigio)”: “la decorazione è risultata completa, bensì la causa della differente colorazione è riconducibile ad una decisione di parte convenuta”;
- : E' indicata una misura errata mq 31 invece che metri lineari 15,5 (ml), i lati Per_1 del BOX misurano 5,20 +5+5,20 m”: “il vizio è di carattere tecnico formale sull'utilizzo dell'unità di misura e dimensionamento delle attività poste in essere… La causa è riconducibile ad un errore di valutazione dell'opera di parte convenuta”;
- le “...macchie su parti intonacatura grigia…” sono visibili e presenti: “la causa del difetto
…è una non corretta protezione durante la lavorazione e/o una non corretta decorazione a posteriori”;
Pagina 6 - quanto alla faldaleria in rame “risultano piccole macchie a goccia di diversa pigmentazione, di cui molte riconducibili a decorazioni effettuate o per facciata o per parapetto, tuttavia sono presenti anche altri tipi di macchie non riconducibili ad una verniciatura…La causa è la non corretta protezione della faldaleria durante le lavorazioni;
- “rampa bucherellata da trivellatura”: “l'impresa nella realizzazione dell'opera ha effettuato delle lavorazioni non completando l'opera …La causa è un'opera non realizzata ad arte”;
- “coppi: le tegole sono state fissate in modo inadeguato pertanto un numero consistente delle stesse non è più ancorato al muretto. Inoltre non vi alcuna regolarità nell'apposizione delle stesse né rispetto al cemento utilizzato per fissarle, rendendole esteticamente sgradevoli.”: presenza di “un distaccamento in più punti dei coppi posti in opera, nonché una mancanza di cura nella linearità e nella messa in opera…La causa è imperizia nella posa di parte convenuta”;
- “terrazzo: nonostante sia stato completamente rifatto (demolizione vecchia copertura impermeabilizzazione, battuto di cemento, posa piastrelle da 1 cm) la parte frontale presenta alcune crepe da infiltrazione acqua”: “sono presenti infiltrazioni d'acqua sul frontalino del terrazzo verso strada, per un tratto corrispondente a circa tre copertine
(apposite pietre poste a contorno della pavimentazione prospicienti l'esterno del terrazzo) per circa 2/3 metri…La causa, per quanto … deducibile senza verifiche invasive, è la cattiva posa in opera nel giunto delle copertine e/o imperfetta impermeabilizzazione nel tratto”;
- “Parte del muro tra il faldale ed il balcone non è stata imbiancata”: “parte del muro tra faldale e copertina risulta tinteggiato con coloriture differenti, presentando un frontespizio di due coloriture;
su parte del frontalino del terrazzo, lato perpendicolare alla facciata interna lato sud sono presenti rigonfiamenti del frontalino poiché l'intonaco arriva all'interno del rompi‐goccia….La causa è la non corretta preparazione dei supporti prima della decorazione”;
- “ BOX: L'impermeabilizzazione della parte superiore tramite catramatura presenta già due punti di rottura in cui si infiltra l'acqua”: “La scossalina non è stata messa ad opera
d'arte (angoli siliconati invece che ripiegati) pertanto si infiltra l'acqua piovana e i muri presentano alcune crepe e l'intonaco si sta staccando”; “i messicani(n°2) non sono stati riposizionati/sigillati in modo adeguato, causando in corrispondenza dei pluviali dei distacchi di intonaco evidenti sulla superficie verticale…La causa è l'errata sigillatura per
Pagina 7 corretta posa in opera d'arte dei messicani discolo… Non si rilevano problematiche sulla scossalina, tuttavia il faldale presente risulta sigillato mediate silicone, in modo abbondante
e grossolano, mentre la lamiera dovrebbe sormontare altra lamiera angolare a piega sovrapposta della dovuta dimensione e sigillato nell'interstizio con silicone non visibile..La causa è la non corretta posa ad opera d'arte”;
- “c'è un problema di pendenza per cui trattandosi di tetto piano delimitato da un bordo, quando piove l'acqua piovana ristagna, in quanto i pluviali non riescono a scaricare adeguatamente a terra “: è stato rilevato il “possibile ristagno in alcuni punti della copertura di detto BOX. …per un corretto e perfetto defluire delle acque meteoriche si necessitava di una propedeutica lavorazione quale il rifacimento completo del piano sottostante, con eliminazione vecchie guaine e/o creazione di pendenza congrua. Tali ristagni non hanno comportato un ammaloramento sulle superfici interne dei box né sulle superfici esterne….La causa è la mancata realizzazione/predisposizione del piano di posa sottostante”;
- “La parte bassa dei muri (per circa50 cm) è imbiancata con pittura inidonea all'uso perché già distaccata in più punti.”: “la decorazione è effettuata in modo completo ed uniforme, bensì presenta distaccamenti sporadici in più punti, in corrispondenza della parte bassa (coloritura grigia) delle pareti del BOX…La causa è l'utilizzo di pittura non idonea per umidità”;
- “materiali: tinteggiatura effettuata con prodotto differente da quanto indicato del contratto.
Parte bianca utilizza di Alpha Sylfarbe by Sikkens solo per la parete fronte ingresso principale. Utilizzo di Quarzite Kerakoll per le altre pareti”: i due materiali “Alpha
Sylfarbe by Sikkens” e “Quarzite Kerakoll” sono pressoché analoghi per tipologia di utilizzo ma “la resa “litro al mq” della “ LATTA “ KEREAKOLL è inferiore ed il totale latte è superiore”, con conseguente “costo di fornitura lievemente differente”; “la causa è il non utilizzo di materiale a contratto”.
Il CTU, le cui valutazioni e conclusioni sono integralmente condivise da questo Tribunale poiché lineari e immuni da vizi logici nonché conformi alla documentazione prodotta ed elaborate a seguito di sopralluogo e disamina dell'immobile nonché degli atti e dei documenti di causa, ha quantificato in € 6.178,98€ + IVA i costi necessari per le opere di ripristino e di eliminazione dei vizi, come meglio dettagliati alle pag. 27 e ss. della relazione.
Gli altri vizi e difetti lamentati da parte attrice non sono stati ritenuti insussistenti dal CTU, ovvero non verificabili sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze raccolte.
Pagina 8 Con riguardo alla asserita rottura dello scalino esterno in pietra, non vertendosi in un'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, ossia di un vizio dell'opera, bensì di un danno asseritamente cagionato dall'impresa presumibilmente nel corso dei lavori, sarebbe stato onere della parte attrice dimostrare che lo stesso è stato causato dalle maestranze della convenuta, ma tale prova non è stata dedotta né è emersa dalle testimonianze acquisite, stante la versione totalmente contrapposta fornita dai due testimoni escussi dul punto. In particolare, ha Tes_2 dichiarato che lo scalino esterno non era rotto al momento del suo arrivo e di non sapere come si sia rotto, mentre ha dichiarato il contrario, ossia che “lo scalino delle scale esterne era Persona_2 fessurato già prima che noi iniziassimo a fare i lavori, c'era una fessura in un pezzo”. Non vi è prova certa, pertanto, né di quali fossero le condizioni dello scalino prima dell'inizio dei lavori, né se la rottura sia effettivamente stata causata dall'impresa convenuta;
ne consegue che la relativa voce di danno non può essere riconosciuta.
Analogamente, non è stata fornita prova che il danneggiamento del citofono sia avvenuto dopo l'esecuzione dei lavori e che sia stato cagionato dall'impresa opposta, risultando (dal messaggio audio prodotto del 13.5.2022) solo che non sono stati richiesti né accettati dalla committenza l'acquisto e l'installazione di un video citofono della tipologia proposta, ma esclusivamente la predisposizione elettrica per un'eventuale futura successiva installazione con altra ditta (doc. n. 27).
Anche tale voce di danno, pertanto, non può essere riconosciuta, come ritenuto dal CTU.
Le su esposte considerazioni sul difetto di prova valgono anche per la asserita rottura di una
“piastrella ceramica Albissola”.
Quanto, infine, all'uso di pittura “Zoccali” in luogo della “Sikkens”, benchè la circostanza non sia contestata essendosi limitata la parte convenuta ad affermare che i materiali Zoccali sono migliori rispetto a quelli indicati nel preventivo (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione) e benchè risulti dal contratto che il materiale utilizzato avrebbe dovuto essere Sikkens, non vi è prova della effettiva sussistenza di un danno connessa a tale inesatto adempimento della prestazione, non risultando prodotte in atti le schede dei due prodotti da cui desumere una diversa qualità o resa dell'uno e dell'altro (come evidenziato anche dal CTU), e non essendo stato allegato un pregiudizio economico connesso al diverso (minor) costo della tinta Zoccali rispetto alla Sikkens. Ne consegue che, benchè risulti provato l'inadempimento, non vi è prova del danno.
Il CTU ha, poi, verificato l'esecuzione delle opere già previste in contratto e di quelle extra contratto, quantificando l'importo del corrispettivo complessivamente dovuto a Controparte_1
nell'ammontare di € 32.516,15, di cui € 26.716,15 per le opere dedotte in contratto
[...] ed € 5.800 per le opere extra contratto, da cui dedurre l'importo di € 6.178,98 per l'eliminazione dei
Pagina 9 vizi e l'importo di € 19.250,65 già versato (al netto dell'Iva) con un importo totale a credito dell'opposta di € 7.086,52, oltre Iva.
Sulla inammissibilità dell'eccezione di compensazione
L'eccezione, formulata da parte opposta in comparsa conclusionale, deve essere respinta.
Pare opportuno premettere che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'esecuzione forzata degli obblighi di fare (art. 2931 cod. civ.), oppure che il corrispettivo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. (cfr. Cass. n.
24305/2017 che richiama Cass. n. n. 2346 del 1995, n. 289 del 1999, n. 6181 del 2011)
Il committente, pertanto, può chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che sia disposta la riduzione del prezzo (azione quanti minoris), riservandosi di eseguire per proprio conto le correzioni o riparazioni necessarie.
“In tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità” (cfr. Cass. n. 3051/2025 che richiama Cass. Sez.
2, Sentenza n. 11409 del 08/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994; Sez. 3, Sentenza n.
2236 del 15/06/1976).
La finalità della riduzione è, difatti, quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché
l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni.
Nella fattispecie in esame, pur tenuto conto della modifica delle conclusioni formulate da parte opponente nei diversi atti e della confusione con essa ingenerata, ritiene questo Tribunale che la parte opponente abbia azionato la garanzia per vizi proponendo un'azione di riduzione del prezzo, da commisurarsi al costo necessario per l'eliminazione dei vizi.
Sul punto va rilevato che con l'atto di citazione ha tempestivamente allegato e Parte_1 dedotto la sussistenza dei vizi dell'opera e ne ha chiesto il risarcimento per “poter provvedere personalmente all'eliminazione dei vizi” (pag. 7), formulando espressa domanda, anche nelle conclusioni, di riconoscimento di un risarcimento danni pari a € 15.000 o a quanto “sarà ritenuto di giustizia”.
Pagina 10 Tuttavia, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. la domanda di risarcimento non è stata riproposta nelle conclusioni ma, da un lato, in narrativa, si legge: “6) Sulla quantificazione di € 15.000,00. Si tratta di un errore materiale che viene corretto in questa sede;
l'importo è stato erroneamente inserito” e dall'altro, nelle conclusioni, la domanda formulata in via preliminare è la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e, comunque, di “respingere la richiesta di pagamento indicata nel decreto ingiuntivo opposto e limitarla al residuo pagamento pari ad € 7.665,50 + IVA 10% per i motivi espressi in narrativa”. Ne consegue che, sotto il primo profilo, l'emendatio parrebbe riferita solo alla quantificazione dei costi di ripristino e non anche alla domanda di riduzione del prezzo (o risarcimento) formulata che non è stata oggetto di espressa rinuncia, avendo anzi la parte opponente reiterato le contestazioni relative alla sussistenza dei vizi;
sotto il secondo profilo, l'opponente ha ribadito in tutti gli atti la non debenza della somma ingiunta e, solo in via subordinata, ha indicato come dovuta la minor somma di € 7.665,50, oltre Iva, così implicitamente ritenendo di non dover pagare alcunchè per le opere ritenute viziate.
In ogni caso con le successive note scritte di udienza del 28.11.2023 e in sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha nuovamente riformulato le conclusioni e l'originaria domanda di riduzione del prezzo, pur sotto forma di eccezione di compensazione: “Nel merito: • respingere la richiesta di pagamento indicata nel decreto ingiuntivo opposto e limitarla al residuo pagamento pari ad € 7.665,50 + IVA 10% per i motivi espressi in narrativa;
• considerare la somma di €
7.665,50 + IVA 10% interamente compensata dai danni provocati nell'esecuzione dei lavori…”.
In sintesi, dal tenore complessivo degli atti, delle domande e delle eccezioni e difese svolte e, segnatamente, dall'ampia trattazione in tutti gli atti di causa dei vizi e difetti contestati, evidentemente finalizzata a dimostrare la non debenza delle somme ingiunte, l'eccezione di compensazione non può ritenersi tardivamente proposta poiché, da un lato, implicitamente inclusa nella domanda di riduzione del prezzo originariamente formulata, dall'altro, nell'espressa e reiterata contestazione dei vizi dell'opera e non debenza della somma ingiunta, se non nel minor importo indicato in via subordinata.
Peraltro, anche laddove la domanda si volesse qualificare come risarcitoria, non potrebbe intendersi come implicitamente rinunciata per le ragioni già esposte, avendo la parte opponente coltivato la domanda volta ad accertare la sussistenza ed entità dei vizi lamentati e a dimostrare la non debenza delle somme ingiunte, anche in ragione dei suddetti vizi, nel corso dell'intero processo.
In altri termini, in ragione delle difese, eccezioni, argomentazioni e conclusioni svolte è certo che la parte abbia inteso ottenere l'accertamento della sussistenza dei vizi lamentati e ottenere la riduzione del prezzo con lo scomputo dei costi necessari per l'eliminazione degli stessi, alla quale ha dichiarato sin dall'atto introduttivo del giudizio di voler provvedere in proprio.
Pagina 11 Sulla sussistenza ed entità del credito della Controparte_1
In definitiva, pertanto, in relazione alle fatture azionate in via monitoria- fattura n. 55‐2022 e n.
56‐2022 - risulta accertato un credito residuo in favore di per le Controparte_1 opere complessivamente svolte, incluse quelle extra contratto, pari a € 7.086,52, oltre Iva.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e va condannata Parte_1 al pagamento in favore di del suddetto importo, già operata la Controparte_1 compensazione con le somme dovute all'attrice per l'eliminazione dei vizi dell'opera.
Difatti, venendo in rilievo crediti nascenti dal medesimo rapporto, risulta integrato il fenomeno della compensazione impropria che sfugge al regime delle preclusioni e decadenze (cfr. Cass.
10798/2018 che richiama Cass. n. 8971 del 2011, secondo cui "la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale").
Quanto agli interessi, non può essere accolta la domanda di parte opposta di condanna al pagamento degli interessi moratori previsti dal Dlgs. n. 231/2002 applicandosi gli stessi solo alle “transazioni commerciali” ossia ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni”, essendone, pertanto, esclusi i contratti con i consumatori, quale quello in esame.
Ne consegue che gli interessi sono dovuti nella misura legale dalla domanda al saldo.
Sulla domanda di risarcimento del danno per mancato accoglimento della CP_3
La domanda deve essere respinta.
Sul punto la parte opponente ha allegato che la pratica per accedere al bonus facciate avrebbe dovuto essere presentata dalla che sarebbe stata inadempiente Controparte_1 rispetto all'obbligazione professionale assunta o sarebbe comunque responsabile per “culpa in eligendo” nella scelta del professionista cui l'incarico è stato affidato, con conseguente imputabilità alla stessa del danno derivato dall'impossibilità di fruire del beneficio fiscale, per un importo totale di € 16.029,69.
Dal quadro probatorio formatosi in corso di causa non risulta, tuttavia, dimostrato che la
[...]
abbia assunto l'obbligo di occuparsi in proprio della presentazione della Controparte_1 pratica né che abbia garantito in alcun modo l'esito positivo della stessa o che abbia condizionato o subordinato l'efficacia del contratto o la debenza del corrispettivo all'esito positivo della pratica e all'ottenimento del bonus.
Pagina 12 In particolare, nel contratto di appalto stipulato tra le parti il 25.3.2022 non vi è alcun riferimento alla pratica CILA-S in oggetto né a qualsiasi altro tipo di bonus o detrazione fiscale di cui la committenza avrebbe potuto fruire, e ciò sia sotto il profilo della validità ed efficacia del contratto, sia dell'entità e del pagamento del corrispettivo;
semplicemente non vi è alcuna menzione della suddetta pratica neanche tra i costi indicati analiticamente per ciascuna lavorazione (doc. n. 2).
Dai file audio prodotti da parte opponente emerge che le parti hanno interloquito sulla possibilità di portare in detrazione i costi per ottenere il cd. “bonus facciata” e che la CP_1 CP_1
abbia offerto di fare da intermediaria tra la committente e la professionista da incaricare,
[...] agendo, però, in nome e per conto della committenza stessa e mai assumendo in proprio l'obbligo di presentazione della pratica (che, tra l'altro non avrebbe potuto assumere essendo di CP_3 spettanza della proprietà) o garantendo l'ottenimento del bonus. Più precisamente, la CP_1
in persona del geom.
[...] CP_1
- con messaggi vocali del 7.4.2022 comunicava alla proprietà la possibilità di accedere al bonus e di portare in detrazione il 90% circa dei costi con il bonus facciata, specificando che il basso fabbricato non sarebbe rientrato nel bonus e che, pertanto, si sarebbe potuto rifare il computo metrico suddividendo i costi in modo diverso ossia aumentando (fittiziamente) i costi per le opere che sarebbero potute rientrare nel bonus e riducendoli per le opere che non vi sarebbero rientrate, peraltro proponendo un'operazione evidentemente quanto meno in frode alla legge (doc. n. 19, 20,
21);
- con ulteriori messaggi in pari data indicava alla committenza che i costi del professionista per la redazione della pratica, applicato uno sconto in considerazione della personale conoscenza della stessa e di rapporti di collaborazione, sarebbero stati di circa € 1.200,00, somma interamente detraibile, e che la parcella avrebbe dovuto essere pagata dalla committenza stessa;
precisava, altresì, che la committente avrebbe potuto informarsi anche tramite altri canali e chiedeva, dunque, di “fargli sapere” se procedere o meno (doc. n. 21). Dal tenore della predetta comunicazione si evince chiaramente che la si è limitata a segnalare a Controparte_1 [...]
che la pratica avrebbe potuto essere affidata a una professionista di sua conoscenza e che, Pt_1 solo per agevolare la committenza nel disbrigo della pratica, si è proposta come intermediaria, lasciando la proprietà libera di scegliere eventualmente altri professionisti o di procedere nel modo ritenuto più opportuno, senza che vi sia stata l'assunzione di alcun obbligo a riguardo;
- con successivo messaggio del 14.4.2022, difatti, il geom comunicava di aver contattato la CP_1 professionista alla quale sarebbero serviti i dati di entrambe le parti committenti (doc. n. 21);
- con messaggio del 27.7.2022 comunicava, altresì, che la pratica per accedere al bonus era in corso
(doc. 23), precisando espressamente che l'incarico formale era stato da lui conferito alla geom.
Pagina 13 in nome e per conto della proprietà, solo al fine di “fare un favore” alla cliente, di venire CP_2 incontro alla committenza e di renderle un servizio e che, tuttavia, la pratica era stata respinta (doc.
n. 24); aggiungeva che l'arch. era andato a fondo alla questione e aveva riferito che la Per_3 domanda presentata dalla geom. era sbagliata e che quindi non avrebbe potuto essere CP_2 riproposta (doc. n. 25).
Ebbene, è evidente dal contenuto dei riportati messaggi, che la non ha mai assunto CP_1 in proprio alcuna obbligazione avente ad oggetto la presentazione della pratica né ha garantito il risultato, ossia la fruizione del bonus facciate o altra detrazione fiscale per le lavorazioni oggetto dell'appalto, avendo agito, in nome e per conto della proprietà, conferendo mandato alla geom. per la presentazione della relativa domanda. Il contratto con la professionista, pertanto, CP_2 deve intendersi concluso con la committenza, benchè l'incarico sia stato conferito dalla
[...]
che ha evidentemente agito in nome e per conto della proprietà. Controparte_1
La circostanza è stata confermata anche dalla stessa professionista, , che Testimone_3 escussa in qualità di testimone ha confermato di aver ricevuto l'incarico dalla Controparte_1
ma per conto di .
[...] Parte_1
Inoltre, diversamente da quanto allegato dall'opponente, non risulta alcun pagamento dell'importo di € 400,00 in favore della a titolo di corrispettivo per l'attività Controparte_1 svolta dalla professionista incaricata di presentare la pratica per il bonus facciate.
In definitiva, dunque, l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato la fonte negoziale dell'obbligazione di cui lamenta l'inadempimento per il quale ha avanzato la domanda risarcitoria.
Pertanto, sebbene il CTU abbia ritenuto che “Le lavorazioni poste in opera non sono in alcun modo opere utili ad usufruire delle suddette agevolazioni (cd. ECO BONUS e cd. SISMABONUS), pertanto il tipo di istanza non è corretta rispetto al tipo di intervento”, l'eventuale inesatto adempimento della prestazione avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della professionista incaricata con la quale è intercorso il relativo rapporto contrattuale, benchè intermediato dalla “S” o concluso da quest'ultima in nome e per conto della proprietà. Come, peraltro, precisato dal CTU “le istanze edilizie vengono presentate dal professionista abilitato su esplicita procura speciale della committenza. …gli errori e/o carenze nella predisposizione e definizione dell'iter amministrativo non possono imputarsi alla convenuta”.
Per mera completezza espositiva, va, infine, rilevato che, come evidenziato dal CTU, previo richiamo della normativa di riferimento, “gli errori nella predisposizione e definizione delle pratiche edilizie non hanno determinato l'impossibilità per la committenza di accedere alle
Pagina 14 detrazioni del cd. “ ” all'epoca dell'intervento”, con conseguente insussistenza Parte_3 di aggravi di spesa inerenti.
Dunque, la domanda risarcitoria è infondata anche sotto tale profilo, attesa l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'inadempienza contestata, tenuto conto della permanenza della possibilità per la parte opponente di accedere ugualmente al beneficio anche a seguito degli errori nella predisposizione della pratica.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, stante l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (sotto forma di compensazione) e dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento del prezzo, sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, tenuto conto della necessità della stessa per la determinazione del corrispettivo ancora dovuto, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte.
(cfr. Cass. n. n. 28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2530/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 29.3.2023.
• Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.086,52, oltre Iva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da dell'importo di € Parte_1
16.029,69.
• Compensa integralmente le spese di lite.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte.
Torino, 27 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
Pagina 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO sezione III CIVILE
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G. 10150 dell'anno 2023
TRA
, C.F. , con l'Avv. BATTAGLIA MARA Parte_1 C.F._1
ATTRICE IN OPPOSIZIONE
E
(C.F. , con l'avv. NOVARA Controparte_1 P.IVA_1
CO
CONVENUTO IN OPPOSIZIONE
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2530/2023; appalto rassegnate dalle parti le seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate ex artt. 127 ter e 189 c.p.c. per l'udienza a trattazione scritta del 30.10.2025
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 14.5.2023, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2530/2023, fondato sulle fatture n. 55 del 21/10/2022 e n. 56 del 21/10/2022, emesso dal Tribunale di Torino in data 29.03.2023, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in favore della impresa individuale , della Controparte_1
Pagina 1 somma di € 16.650,82, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo per alcuni interventi di ristrutturazione eseguiti presso l'immobile sito in Moncalieri (TO), Strada Tagliaferro n. 9/1.
In particolare, ha esposto che:
- in data 25.03.2022 commissionava all'opposta opere di decorazione della facciata, rifacimento balconi e basso fabbricato - con data inizio lavori il 19.4.2022 e data fine lavori il 20.5.2022 - per un corrispettivo di € 29.387,76 IVA inclusa, come da contratto di appalto
(doc. 2, fasc. opponente);
- ha effettuato alcuni interventi di ristrutturazione presso l'immobile della CP_1 committente, la quale ha già corrisposto alla convenuta la somma complessiva di euro
21.175,72 (doc. 3, fasc. opponente);
- in data 21.10.2022, la ha emesso due fatture: la n. 55 per € 10.137,11 + IVA CP_1
e la n. 56 per € 5.000 + IVA, relative, rispettivamente, a lavori pattuiti nel contratto e a lavori extra contratto. Tali fatture presentavano errori di calcolo e duplicazioni di voci già comprese nel contratto;
- si era assunta, altresì, l'onere di curare la pratica CILA-S per consentire alla CP_1 committente l'accesso al “bonus facciata”, ma le due istanze presentate al Comune dalla geom. incaricata dalla convenuta, venivano rigettate (doc. 5 e 6 fasc. opponente) CP_2 con la seguente motivazione: “in quanto le opere in progetto non rientrano fra gli interventi realizzabili con , con conseguente perdita per la committente del beneficio fiscale CP_3 quantificato in € 16.029,69;
- nel corso dello svolgimento dei lavori, la committente denunciava verbalmente la presenza di vizi e la denuncia veniva reiterata nel corso di un sopralluogo, svoltosi in data 8.5.2023, alla presenza della committente e del titolare dell'impresa individuale SR Opere Edili, geom. il quale riconosceva verbalmente la presenza di vizi, riservandosi di fornire CP_4 risposta dopo aver interloquito con il proprio difensore.
Tanto premesso, l'opponente ha chiesto, in via preliminare, che venga dichiarata la nullità della notifica del ricorso per DI, in quanto effettuata all'indirizzo PEC aziendale e non personale dell'opponente, pur trattandosi di vicenda estranea all'esercizio della sua attività di impresa.
Nel merito, ha contestato la debenza delle somme ingiunte e, per l'effetto, ha chiesto dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e, in ogni caso, respingere la domanda di pagamento indicata nello stesso e limitarla al minore importo di € 7665,50, oltre Iva al 10%; in via riconvenzionale, ha chiesto la condanna della al pagamento della somma di €. 15.000,00, a titolo di CP_1 risarcimento dei danni derivanti dai vizi delle opere, nonché al pagamento di € 16.029,69, a titolo di
Pagina 2 risarcimento del danno da mancato ottenimento del bonus fiscale, oltre alla restituzione di € 400,00 versati per la pratica
[...]
Si è costituita in giudizio contestando l'avversaria ricostruzione dei fatti e Parte_2 precisando, in via preliminare, che la fattura n. 55 del 21.10.2022 era stata erroneamente determinata nel suo importo che doveva, quindi, essere correttamente ricalcolato in € 8.212,04 (IVA inclusa), somma dovuta per saldo lavori contrattuali, oltre € 5.500 (IVA inclusa), come risultante dalla fattura n. 56 del 21.10.2022, per i lavori concordati extra contratto.
Con particolare riferimento a tale ultima fattura, ha dedotto che non vi è stata alcuna duplicazione delle voci di fatturazione, esponendo che la voce “rimozione parti ammalorate e successiva rasatura magazzino attrezzi” e la voce “rimozione intonaco ammalorato basso fabbricato (box)” erano state sì previste nel contratto d'appalto, ma poi non conteggiate nell'importo complessivamente pattuito per i lavori effettuati.
Ha rilevato, in via preliminare, la piena validità della notifica del ricorso per DI, effettuata all'indirizzo PEC dell'opponente, in quanto soggetto munito di indirizzo PEC risultante dai pubblici elenchi (INI-PEC), come previsto dall'art. 3 ter della legge 53/94, introdotto dalla Riforma
Cartabia.
Nel merito, ha eccepito la decadenza dell'opponente dalla garanzia per vizi non avendoli la stessa denunciati entro il termine di sessanta giorni dalla consegna dell'opera – coincidente con il
21.10.2022, data di ultimazione dei lavori - o dalla loro scoperta, secondo quanto previsto dall'art. 1667 c.c. Ha dedotto, inoltre, con riferimento a tali vizi, che gli stessi non erano imputabili alla non esatta esecuzione delle opere da parte della convenuta. L'unico vizio denunciato riguardante l'intervento eseguito dalla ossia quello attinente alla lavorazione dei coppi (posa CP_1 delle tegole sul muretto del basso fabbricato), era stato scomputato dalla somma dovuta dalla committente in forza di fattura n. 56 del 21.10.2023 (doc. 8, fasc. opposta).
Ha contestato anche la richiesta di risarcimento della somma di € 16.029,69, non avendo l'opposta assunto l'incarico - per conto della committente - di presentare la pratica per la e ha CP_3 eccepito, altresì, la nullità dell'atto di citazione con riferimento a tale domanda per omessa o insufficiente determinazione della causa petendi ex art. 164 c.p.c.
Tanto premesso, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma CP_1 del decreto ingiuntivo con correzione dell'importo nella misura di € 13.712,04, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c.; in subordine, condannare comunque l'opponente al pagamento di quanto dovuto, con vittoria di spese.
***
Sull'eccezione di nullità della notifica
Pagina 3 In via preliminare, occorre rigettare l'eccezione, sollevata da parte opponente, di nullità della notifica del ricorso per DI, poiché effettuata all'indirizzo PEC aziendale e non personale, pur vertendosi in una fattispecie estranea all'esercizio della sua attività professionale.
L'art. 3 bis legge n. 53/94 dispone che: “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
Sulla scorta di tale disposizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, a seguito dell'istituzione del cd. domicilio digitale, le notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari in materia civile sono ritualmente eseguite presso un indirizzo PEC estratto dai pubblici registri INI-
PEC e REGINDE.
Da quanto sopra, discende che l'indirizzo risultante dal registro INI-PEC, che sia stato attivato dal destinatario con riferimento ad una specifica attività professionale, può essere utilizzato anche per la notificazione di atti ad essa estranei, poiché nei confronti dei soggetti, obbligati per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica si ha per perfezionata con la ricevuta di avvenuta consegna, non essendovi un domicilio digitale diverso per ogni singolo atto (così, Cass. civ. n. 12134/2024, con riferimento all'ipotesi in cui il ricorso per l'estensione del fallimento al socio occulto era stato validamente notificato presso il suo indirizzo PEC, seppur attivato in relazione all'attività professionale di medico, estranea all'impresa fallita e, da ultimo, in senso conforme, Cass. civ. n. 1615/2025).
Nel caso di specie, pertanto, deve ritenersi che il ricorso per decreto ingiuntivo sia stato correttamente notificato all'indirizzo PEC della , estratto dal pubblico registro INI-PEC, Pt_1 come indicato dal difensore nella relata di notifica, sebbene attivato dalla destinataria con riferimento alla propria attività professionale, ma comunque utilizzabile, ai sensi dell'art. 3 bis, co.
1, L. n. 53/94 anche per la notificazione di atti ad essa estranei.
Peraltro, la proposizione di tempestiva opposizione da parte dell'ingiunta e la puntuale esposizione di ogni difesa, eccezione, deduzione e domanda connesse alla pretesa creditoria avanzata ha senza dubbio sanato eventuali vizi di irregolarità della notifica, con conseguente insussistenza dei presupposti per la declaratoria di nullità in conformità del principio di cui all'art. 156 c.p.c. di conservazione degli atti giuridici in caso di raggiungimento dello scopo.
Sulla qualificazione del contratto
Nel merito, non sono oggetto di contestazione tra le parti le seguenti circostanze:
Pagina 4 - in forza di contratto d'appalto, stipulato in data 25.03.2022, l'opponente incaricava la convenuta di eseguire alcuni interventi di ristrutturazione presso l'immobile sito in
Moncalieri (TO), Strada Tagliaferro n. 9/1;
- per lo svolgimento di tali lavori le parti concordavano il corrispettivo di € 29.387,76 IVA inclusa;
- l'opponente ha corrisposto all'opposta il solo importo di € 21.175,72, a titolo di corrispettivo per l'esecuzione dei predetti lavori;
- i lavori sono stati ultimati nell'ottobre dell'anno 2022.
Le parti controvertono sulla debenza degli importi di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo
(n. 55 del 21/10/2022 e n. 56 del 21/10/2022), sulla pattuizione di ulteriori compensi per lavori extra-contratto, sull'assunzione, da parte della dell'incarico di presentare la pratica CP_1 per la sui vizi e difetti dei lavori eseguiti dalla convenuta, sulla decadenza dell'opponente CP_3 dall'azione di garanzia per vizi ex art. 1667 c.c.
Occorre premettere che il contratto intervenuto tra parti nel gennaio del 2022 deve essere qualificato come contratto d'appalto con conseguente applicabilità della relativa disciplina (artt. 1655 e ss.
c.c.).
Parte opponente non ha contestato la debenza della somma di € 7.665,50, oltre Iva quale saldo degli importi inizialmente concordati;
ha, tuttavia, eccepito la sussistenza di vizi e difetti delle opere eseguite che non solo sarebbero stati tempestivamente contestati e denunciati già in corso d'opera ma anche espressamente riconosciuti dal geom. in occasione di un sopralluogo svoltosi CP_1
l'8.5.2023, a seguito dell'avvio della procedura di negoziazione assistita e della notifica del decreto ingiuntivo.
Sull'eccezione di decadenza
L'eccezione di decadenza deve essere respinta.
Dalla documentazione prodotta in atti, e segnatamente dai file audio e dalle trascrizioni dei messaggi scambiati tra le parti nel corso dell'esecuzione dei lavori, emerge che i vizi lamentati da parte opponente nell'atto introduttivo del giudizio erano stati già denunciati alla ditta appaltatrice in corso d'opera che aveva anche promesso di intervenire per provvedere all'eliminazione degli stessi, così implicitamente riconoscendoli. A titolo esemplificativo:
- dal messaggio vocale prodotto sub doc. n. 28 si evince l'avvenuta denuncia (e riconoscimento) di problematiche di infiltrazione afferenti il box e il pregresso invio di documentazione fotografica a sostegno di quanto riscontrato dalla committenza;
Pagina 5 - con messaggio del 6.9.2022 veniva espressamente richiesto il “ripristino del battuto” e contestata la lavorazione svolta e il manifestarsi dei primi segni di cedimento con distacco delle tegole dai muretti (doc. n. 18);
- con messaggio del 30.7.2022 la committente ribadiva la persistenza del problema dello sversamento dei pluviali chiedendo un intervento risolutivo (doc. n. 18);
- con messaggio del 21.7.2022 veniva lamentata la presenza di macchie e richiesto un intervento di pulizia per “togliere le macchie” (doc. n. 18);
- con messaggio vocale del 9.9.2022 riferiva di quanto accaduto con la madre di Tes_1 Pt_1 che aveva lamentato la sussistenza di problematiche relative allo scivolo finale della rampa del garage e, in generale, a una incompetenza e inadeguatezza dell'impresa a eseguire i lavori, a conferma dell'avvenuta denuncia dei vizi per cui è causa, ciò a prescindere da quale fosse la tipologia di lavorazioni effettivamente concordate, con particolare riguardo alla rampa (doc. n. 30).
A fronte della segnalazione delle suddette e altre problematiche relative ai lavori svolti avvenuta allorquando i lavori erano ancora in corso, sarebbe stato onere della parte convenuta in opposizione dimostrare che al momento della consegna dell'opera, o comunque a lavori ultimati, tali vizi fossero stati eliminati;
tuttavia, tale prova non è stata fornita.
Sulla sussistenza dei vizi
Anzi, all'esito della CTU disposta per verificare la sussistenza dei vizi e difetti lamentati e il valore delle opere realizzate anche extra contratto, sono stati riscontrati i seguenti vizi imputabili all'impresa:
- “Tutte le spallette a distanza di SEI mesi dall'esecuzione del lavoro mostrano crepe”: il vizio lamentato è riferibile alle “signature/cavillature” della decorazione rilevate in più parti della muratura di confine durante il sopralluogo” e “la causa è riconducibile alla non corretta posa a regola d'arte”;
- “decorazione incompleta della parte bassa (fascione grigio)”: “la decorazione è risultata completa, bensì la causa della differente colorazione è riconducibile ad una decisione di parte convenuta”;
- : E' indicata una misura errata mq 31 invece che metri lineari 15,5 (ml), i lati Per_1 del BOX misurano 5,20 +5+5,20 m”: “il vizio è di carattere tecnico formale sull'utilizzo dell'unità di misura e dimensionamento delle attività poste in essere… La causa è riconducibile ad un errore di valutazione dell'opera di parte convenuta”;
- le “...macchie su parti intonacatura grigia…” sono visibili e presenti: “la causa del difetto
…è una non corretta protezione durante la lavorazione e/o una non corretta decorazione a posteriori”;
Pagina 6 - quanto alla faldaleria in rame “risultano piccole macchie a goccia di diversa pigmentazione, di cui molte riconducibili a decorazioni effettuate o per facciata o per parapetto, tuttavia sono presenti anche altri tipi di macchie non riconducibili ad una verniciatura…La causa è la non corretta protezione della faldaleria durante le lavorazioni;
- “rampa bucherellata da trivellatura”: “l'impresa nella realizzazione dell'opera ha effettuato delle lavorazioni non completando l'opera …La causa è un'opera non realizzata ad arte”;
- “coppi: le tegole sono state fissate in modo inadeguato pertanto un numero consistente delle stesse non è più ancorato al muretto. Inoltre non vi alcuna regolarità nell'apposizione delle stesse né rispetto al cemento utilizzato per fissarle, rendendole esteticamente sgradevoli.”: presenza di “un distaccamento in più punti dei coppi posti in opera, nonché una mancanza di cura nella linearità e nella messa in opera…La causa è imperizia nella posa di parte convenuta”;
- “terrazzo: nonostante sia stato completamente rifatto (demolizione vecchia copertura impermeabilizzazione, battuto di cemento, posa piastrelle da 1 cm) la parte frontale presenta alcune crepe da infiltrazione acqua”: “sono presenti infiltrazioni d'acqua sul frontalino del terrazzo verso strada, per un tratto corrispondente a circa tre copertine
(apposite pietre poste a contorno della pavimentazione prospicienti l'esterno del terrazzo) per circa 2/3 metri…La causa, per quanto … deducibile senza verifiche invasive, è la cattiva posa in opera nel giunto delle copertine e/o imperfetta impermeabilizzazione nel tratto”;
- “Parte del muro tra il faldale ed il balcone non è stata imbiancata”: “parte del muro tra faldale e copertina risulta tinteggiato con coloriture differenti, presentando un frontespizio di due coloriture;
su parte del frontalino del terrazzo, lato perpendicolare alla facciata interna lato sud sono presenti rigonfiamenti del frontalino poiché l'intonaco arriva all'interno del rompi‐goccia….La causa è la non corretta preparazione dei supporti prima della decorazione”;
- “ BOX: L'impermeabilizzazione della parte superiore tramite catramatura presenta già due punti di rottura in cui si infiltra l'acqua”: “La scossalina non è stata messa ad opera
d'arte (angoli siliconati invece che ripiegati) pertanto si infiltra l'acqua piovana e i muri presentano alcune crepe e l'intonaco si sta staccando”; “i messicani(n°2) non sono stati riposizionati/sigillati in modo adeguato, causando in corrispondenza dei pluviali dei distacchi di intonaco evidenti sulla superficie verticale…La causa è l'errata sigillatura per
Pagina 7 corretta posa in opera d'arte dei messicani discolo… Non si rilevano problematiche sulla scossalina, tuttavia il faldale presente risulta sigillato mediate silicone, in modo abbondante
e grossolano, mentre la lamiera dovrebbe sormontare altra lamiera angolare a piega sovrapposta della dovuta dimensione e sigillato nell'interstizio con silicone non visibile..La causa è la non corretta posa ad opera d'arte”;
- “c'è un problema di pendenza per cui trattandosi di tetto piano delimitato da un bordo, quando piove l'acqua piovana ristagna, in quanto i pluviali non riescono a scaricare adeguatamente a terra “: è stato rilevato il “possibile ristagno in alcuni punti della copertura di detto BOX. …per un corretto e perfetto defluire delle acque meteoriche si necessitava di una propedeutica lavorazione quale il rifacimento completo del piano sottostante, con eliminazione vecchie guaine e/o creazione di pendenza congrua. Tali ristagni non hanno comportato un ammaloramento sulle superfici interne dei box né sulle superfici esterne….La causa è la mancata realizzazione/predisposizione del piano di posa sottostante”;
- “La parte bassa dei muri (per circa50 cm) è imbiancata con pittura inidonea all'uso perché già distaccata in più punti.”: “la decorazione è effettuata in modo completo ed uniforme, bensì presenta distaccamenti sporadici in più punti, in corrispondenza della parte bassa (coloritura grigia) delle pareti del BOX…La causa è l'utilizzo di pittura non idonea per umidità”;
- “materiali: tinteggiatura effettuata con prodotto differente da quanto indicato del contratto.
Parte bianca utilizza di Alpha Sylfarbe by Sikkens solo per la parete fronte ingresso principale. Utilizzo di Quarzite Kerakoll per le altre pareti”: i due materiali “Alpha
Sylfarbe by Sikkens” e “Quarzite Kerakoll” sono pressoché analoghi per tipologia di utilizzo ma “la resa “litro al mq” della “ LATTA “ KEREAKOLL è inferiore ed il totale latte è superiore”, con conseguente “costo di fornitura lievemente differente”; “la causa è il non utilizzo di materiale a contratto”.
Il CTU, le cui valutazioni e conclusioni sono integralmente condivise da questo Tribunale poiché lineari e immuni da vizi logici nonché conformi alla documentazione prodotta ed elaborate a seguito di sopralluogo e disamina dell'immobile nonché degli atti e dei documenti di causa, ha quantificato in € 6.178,98€ + IVA i costi necessari per le opere di ripristino e di eliminazione dei vizi, come meglio dettagliati alle pag. 27 e ss. della relazione.
Gli altri vizi e difetti lamentati da parte attrice non sono stati ritenuti insussistenti dal CTU, ovvero non verificabili sulla base della documentazione prodotta e delle testimonianze raccolte.
Pagina 8 Con riguardo alla asserita rottura dello scalino esterno in pietra, non vertendosi in un'ipotesi di inadempimento delle obbligazioni oggetto del contratto, ossia di un vizio dell'opera, bensì di un danno asseritamente cagionato dall'impresa presumibilmente nel corso dei lavori, sarebbe stato onere della parte attrice dimostrare che lo stesso è stato causato dalle maestranze della convenuta, ma tale prova non è stata dedotta né è emersa dalle testimonianze acquisite, stante la versione totalmente contrapposta fornita dai due testimoni escussi dul punto. In particolare, ha Tes_2 dichiarato che lo scalino esterno non era rotto al momento del suo arrivo e di non sapere come si sia rotto, mentre ha dichiarato il contrario, ossia che “lo scalino delle scale esterne era Persona_2 fessurato già prima che noi iniziassimo a fare i lavori, c'era una fessura in un pezzo”. Non vi è prova certa, pertanto, né di quali fossero le condizioni dello scalino prima dell'inizio dei lavori, né se la rottura sia effettivamente stata causata dall'impresa convenuta;
ne consegue che la relativa voce di danno non può essere riconosciuta.
Analogamente, non è stata fornita prova che il danneggiamento del citofono sia avvenuto dopo l'esecuzione dei lavori e che sia stato cagionato dall'impresa opposta, risultando (dal messaggio audio prodotto del 13.5.2022) solo che non sono stati richiesti né accettati dalla committenza l'acquisto e l'installazione di un video citofono della tipologia proposta, ma esclusivamente la predisposizione elettrica per un'eventuale futura successiva installazione con altra ditta (doc. n. 27).
Anche tale voce di danno, pertanto, non può essere riconosciuta, come ritenuto dal CTU.
Le su esposte considerazioni sul difetto di prova valgono anche per la asserita rottura di una
“piastrella ceramica Albissola”.
Quanto, infine, all'uso di pittura “Zoccali” in luogo della “Sikkens”, benchè la circostanza non sia contestata essendosi limitata la parte convenuta ad affermare che i materiali Zoccali sono migliori rispetto a quelli indicati nel preventivo (cfr. pag. 10 della comparsa di costituzione) e benchè risulti dal contratto che il materiale utilizzato avrebbe dovuto essere Sikkens, non vi è prova della effettiva sussistenza di un danno connessa a tale inesatto adempimento della prestazione, non risultando prodotte in atti le schede dei due prodotti da cui desumere una diversa qualità o resa dell'uno e dell'altro (come evidenziato anche dal CTU), e non essendo stato allegato un pregiudizio economico connesso al diverso (minor) costo della tinta Zoccali rispetto alla Sikkens. Ne consegue che, benchè risulti provato l'inadempimento, non vi è prova del danno.
Il CTU ha, poi, verificato l'esecuzione delle opere già previste in contratto e di quelle extra contratto, quantificando l'importo del corrispettivo complessivamente dovuto a Controparte_1
nell'ammontare di € 32.516,15, di cui € 26.716,15 per le opere dedotte in contratto
[...] ed € 5.800 per le opere extra contratto, da cui dedurre l'importo di € 6.178,98 per l'eliminazione dei
Pagina 9 vizi e l'importo di € 19.250,65 già versato (al netto dell'Iva) con un importo totale a credito dell'opposta di € 7.086,52, oltre Iva.
Sulla inammissibilità dell'eccezione di compensazione
L'eccezione, formulata da parte opposta in comparsa conclusionale, deve essere respinta.
Pare opportuno premettere che secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità nel contratto di appalto il committente, che lamenti difformità o difetti dell'opera, può richiedere, a norma dell'art. 1668, primo comma, cod. civ., che le difformità o i difetti siano eliminati a spese dell'appaltatore mediante condanna da eseguirsi nelle forme previste dall'esecuzione forzata degli obblighi di fare (art. 2931 cod. civ.), oppure che il corrispettivo sia ridotto e, in aggiunta o in alternativa, che gli venga risarcito il danno derivante dalle difformità o dai vizi. (cfr. Cass. n.
24305/2017 che richiama Cass. n. n. 2346 del 1995, n. 289 del 1999, n. 6181 del 2011)
Il committente, pertanto, può chiedere che le difformità e i vizi siano eliminati a spese dell'appaltatore oppure che sia disposta la riduzione del prezzo (azione quanti minoris), riservandosi di eseguire per proprio conto le correzioni o riparazioni necessarie.
“In tema di riduzione del prezzo d'appalto ex art. 1668 c.c., l'accertamento del giudice di merito deve fondarsi su criteri obiettivi, consistenti nel raffronto tra il valore e il rendimento dell'opera pattuita con quello dell'opera eseguita in modo viziato, non potendosi escludere che, in base ad un motivato apprezzamento, la differenza tra valore e rendimento possa coincidere con il costo delle opere necessarie per eliminare vizi e difformità” (cfr. Cass. n. 3051/2025 che richiama Cass. Sez.
2, Sentenza n. 11409 del 08/05/2008; Sez. 1, Sentenza n. 8043 del 04/10/1994; Sez. 3, Sentenza n.
2236 del 15/06/1976).
La finalità della riduzione è, difatti, quella di porre il committente nella stessa condizione economica in cui si sarebbe trovato se avesse stipulato l'appalto per un'opera corrispondente a quella effettivamente realizzata, comprensiva dei difetti, ad un prezzo inferiore, cosicché
l'esperimento dell'azione è atto a ristabilire il nesso di corrispettività tra le prestazioni.
Nella fattispecie in esame, pur tenuto conto della modifica delle conclusioni formulate da parte opponente nei diversi atti e della confusione con essa ingenerata, ritiene questo Tribunale che la parte opponente abbia azionato la garanzia per vizi proponendo un'azione di riduzione del prezzo, da commisurarsi al costo necessario per l'eliminazione dei vizi.
Sul punto va rilevato che con l'atto di citazione ha tempestivamente allegato e Parte_1 dedotto la sussistenza dei vizi dell'opera e ne ha chiesto il risarcimento per “poter provvedere personalmente all'eliminazione dei vizi” (pag. 7), formulando espressa domanda, anche nelle conclusioni, di riconoscimento di un risarcimento danni pari a € 15.000 o a quanto “sarà ritenuto di giustizia”.
Pagina 10 Tuttavia, nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. la domanda di risarcimento non è stata riproposta nelle conclusioni ma, da un lato, in narrativa, si legge: “6) Sulla quantificazione di € 15.000,00. Si tratta di un errore materiale che viene corretto in questa sede;
l'importo è stato erroneamente inserito” e dall'altro, nelle conclusioni, la domanda formulata in via preliminare è la declaratoria di nullità del decreto ingiuntivo e, comunque, di “respingere la richiesta di pagamento indicata nel decreto ingiuntivo opposto e limitarla al residuo pagamento pari ad € 7.665,50 + IVA 10% per i motivi espressi in narrativa”. Ne consegue che, sotto il primo profilo, l'emendatio parrebbe riferita solo alla quantificazione dei costi di ripristino e non anche alla domanda di riduzione del prezzo (o risarcimento) formulata che non è stata oggetto di espressa rinuncia, avendo anzi la parte opponente reiterato le contestazioni relative alla sussistenza dei vizi;
sotto il secondo profilo, l'opponente ha ribadito in tutti gli atti la non debenza della somma ingiunta e, solo in via subordinata, ha indicato come dovuta la minor somma di € 7.665,50, oltre Iva, così implicitamente ritenendo di non dover pagare alcunchè per le opere ritenute viziate.
In ogni caso con le successive note scritte di udienza del 28.11.2023 e in sede di precisazione delle conclusioni, l'opponente ha nuovamente riformulato le conclusioni e l'originaria domanda di riduzione del prezzo, pur sotto forma di eccezione di compensazione: “Nel merito: • respingere la richiesta di pagamento indicata nel decreto ingiuntivo opposto e limitarla al residuo pagamento pari ad € 7.665,50 + IVA 10% per i motivi espressi in narrativa;
• considerare la somma di €
7.665,50 + IVA 10% interamente compensata dai danni provocati nell'esecuzione dei lavori…”.
In sintesi, dal tenore complessivo degli atti, delle domande e delle eccezioni e difese svolte e, segnatamente, dall'ampia trattazione in tutti gli atti di causa dei vizi e difetti contestati, evidentemente finalizzata a dimostrare la non debenza delle somme ingiunte, l'eccezione di compensazione non può ritenersi tardivamente proposta poiché, da un lato, implicitamente inclusa nella domanda di riduzione del prezzo originariamente formulata, dall'altro, nell'espressa e reiterata contestazione dei vizi dell'opera e non debenza della somma ingiunta, se non nel minor importo indicato in via subordinata.
Peraltro, anche laddove la domanda si volesse qualificare come risarcitoria, non potrebbe intendersi come implicitamente rinunciata per le ragioni già esposte, avendo la parte opponente coltivato la domanda volta ad accertare la sussistenza ed entità dei vizi lamentati e a dimostrare la non debenza delle somme ingiunte, anche in ragione dei suddetti vizi, nel corso dell'intero processo.
In altri termini, in ragione delle difese, eccezioni, argomentazioni e conclusioni svolte è certo che la parte abbia inteso ottenere l'accertamento della sussistenza dei vizi lamentati e ottenere la riduzione del prezzo con lo scomputo dei costi necessari per l'eliminazione degli stessi, alla quale ha dichiarato sin dall'atto introduttivo del giudizio di voler provvedere in proprio.
Pagina 11 Sulla sussistenza ed entità del credito della Controparte_1
In definitiva, pertanto, in relazione alle fatture azionate in via monitoria- fattura n. 55‐2022 e n.
56‐2022 - risulta accertato un credito residuo in favore di per le Controparte_1 opere complessivamente svolte, incluse quelle extra contratto, pari a € 7.086,52, oltre Iva.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e va condannata Parte_1 al pagamento in favore di del suddetto importo, già operata la Controparte_1 compensazione con le somme dovute all'attrice per l'eliminazione dei vizi dell'opera.
Difatti, venendo in rilievo crediti nascenti dal medesimo rapporto, risulta integrato il fenomeno della compensazione impropria che sfugge al regime delle preclusioni e decadenze (cfr. Cass.
10798/2018 che richiama Cass. n. 8971 del 2011, secondo cui "la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle relative eccezioni, poiché in tal caso la valutazione delle reciproche pretese importa soltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere, al quale il giudice può procedere anche in assenza di eccezione di parte o della proposizione di domanda riconvenzionale").
Quanto agli interessi, non può essere accolta la domanda di parte opposta di condanna al pagamento degli interessi moratori previsti dal Dlgs. n. 231/2002 applicandosi gli stessi solo alle “transazioni commerciali” ossia ai “contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni”, essendone, pertanto, esclusi i contratti con i consumatori, quale quello in esame.
Ne consegue che gli interessi sono dovuti nella misura legale dalla domanda al saldo.
Sulla domanda di risarcimento del danno per mancato accoglimento della CP_3
La domanda deve essere respinta.
Sul punto la parte opponente ha allegato che la pratica per accedere al bonus facciate avrebbe dovuto essere presentata dalla che sarebbe stata inadempiente Controparte_1 rispetto all'obbligazione professionale assunta o sarebbe comunque responsabile per “culpa in eligendo” nella scelta del professionista cui l'incarico è stato affidato, con conseguente imputabilità alla stessa del danno derivato dall'impossibilità di fruire del beneficio fiscale, per un importo totale di € 16.029,69.
Dal quadro probatorio formatosi in corso di causa non risulta, tuttavia, dimostrato che la
[...]
abbia assunto l'obbligo di occuparsi in proprio della presentazione della Controparte_1 pratica né che abbia garantito in alcun modo l'esito positivo della stessa o che abbia condizionato o subordinato l'efficacia del contratto o la debenza del corrispettivo all'esito positivo della pratica e all'ottenimento del bonus.
Pagina 12 In particolare, nel contratto di appalto stipulato tra le parti il 25.3.2022 non vi è alcun riferimento alla pratica CILA-S in oggetto né a qualsiasi altro tipo di bonus o detrazione fiscale di cui la committenza avrebbe potuto fruire, e ciò sia sotto il profilo della validità ed efficacia del contratto, sia dell'entità e del pagamento del corrispettivo;
semplicemente non vi è alcuna menzione della suddetta pratica neanche tra i costi indicati analiticamente per ciascuna lavorazione (doc. n. 2).
Dai file audio prodotti da parte opponente emerge che le parti hanno interloquito sulla possibilità di portare in detrazione i costi per ottenere il cd. “bonus facciata” e che la CP_1 CP_1
abbia offerto di fare da intermediaria tra la committente e la professionista da incaricare,
[...] agendo, però, in nome e per conto della committenza stessa e mai assumendo in proprio l'obbligo di presentazione della pratica (che, tra l'altro non avrebbe potuto assumere essendo di CP_3 spettanza della proprietà) o garantendo l'ottenimento del bonus. Più precisamente, la CP_1
in persona del geom.
[...] CP_1
- con messaggi vocali del 7.4.2022 comunicava alla proprietà la possibilità di accedere al bonus e di portare in detrazione il 90% circa dei costi con il bonus facciata, specificando che il basso fabbricato non sarebbe rientrato nel bonus e che, pertanto, si sarebbe potuto rifare il computo metrico suddividendo i costi in modo diverso ossia aumentando (fittiziamente) i costi per le opere che sarebbero potute rientrare nel bonus e riducendoli per le opere che non vi sarebbero rientrate, peraltro proponendo un'operazione evidentemente quanto meno in frode alla legge (doc. n. 19, 20,
21);
- con ulteriori messaggi in pari data indicava alla committenza che i costi del professionista per la redazione della pratica, applicato uno sconto in considerazione della personale conoscenza della stessa e di rapporti di collaborazione, sarebbero stati di circa € 1.200,00, somma interamente detraibile, e che la parcella avrebbe dovuto essere pagata dalla committenza stessa;
precisava, altresì, che la committente avrebbe potuto informarsi anche tramite altri canali e chiedeva, dunque, di “fargli sapere” se procedere o meno (doc. n. 21). Dal tenore della predetta comunicazione si evince chiaramente che la si è limitata a segnalare a Controparte_1 [...]
che la pratica avrebbe potuto essere affidata a una professionista di sua conoscenza e che, Pt_1 solo per agevolare la committenza nel disbrigo della pratica, si è proposta come intermediaria, lasciando la proprietà libera di scegliere eventualmente altri professionisti o di procedere nel modo ritenuto più opportuno, senza che vi sia stata l'assunzione di alcun obbligo a riguardo;
- con successivo messaggio del 14.4.2022, difatti, il geom comunicava di aver contattato la CP_1 professionista alla quale sarebbero serviti i dati di entrambe le parti committenti (doc. n. 21);
- con messaggio del 27.7.2022 comunicava, altresì, che la pratica per accedere al bonus era in corso
(doc. 23), precisando espressamente che l'incarico formale era stato da lui conferito alla geom.
Pagina 13 in nome e per conto della proprietà, solo al fine di “fare un favore” alla cliente, di venire CP_2 incontro alla committenza e di renderle un servizio e che, tuttavia, la pratica era stata respinta (doc.
n. 24); aggiungeva che l'arch. era andato a fondo alla questione e aveva riferito che la Per_3 domanda presentata dalla geom. era sbagliata e che quindi non avrebbe potuto essere CP_2 riproposta (doc. n. 25).
Ebbene, è evidente dal contenuto dei riportati messaggi, che la non ha mai assunto CP_1 in proprio alcuna obbligazione avente ad oggetto la presentazione della pratica né ha garantito il risultato, ossia la fruizione del bonus facciate o altra detrazione fiscale per le lavorazioni oggetto dell'appalto, avendo agito, in nome e per conto della proprietà, conferendo mandato alla geom. per la presentazione della relativa domanda. Il contratto con la professionista, pertanto, CP_2 deve intendersi concluso con la committenza, benchè l'incarico sia stato conferito dalla
[...]
che ha evidentemente agito in nome e per conto della proprietà. Controparte_1
La circostanza è stata confermata anche dalla stessa professionista, , che Testimone_3 escussa in qualità di testimone ha confermato di aver ricevuto l'incarico dalla Controparte_1
ma per conto di .
[...] Parte_1
Inoltre, diversamente da quanto allegato dall'opponente, non risulta alcun pagamento dell'importo di € 400,00 in favore della a titolo di corrispettivo per l'attività Controparte_1 svolta dalla professionista incaricata di presentare la pratica per il bonus facciate.
In definitiva, dunque, l'opponente non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo dimostrato la fonte negoziale dell'obbligazione di cui lamenta l'inadempimento per il quale ha avanzato la domanda risarcitoria.
Pertanto, sebbene il CTU abbia ritenuto che “Le lavorazioni poste in opera non sono in alcun modo opere utili ad usufruire delle suddette agevolazioni (cd. ECO BONUS e cd. SISMABONUS), pertanto il tipo di istanza non è corretta rispetto al tipo di intervento”, l'eventuale inesatto adempimento della prestazione avrebbe dovuto essere fatto valere nei confronti della professionista incaricata con la quale è intercorso il relativo rapporto contrattuale, benchè intermediato dalla “S” o concluso da quest'ultima in nome e per conto della proprietà. Come, peraltro, precisato dal CTU “le istanze edilizie vengono presentate dal professionista abilitato su esplicita procura speciale della committenza. …gli errori e/o carenze nella predisposizione e definizione dell'iter amministrativo non possono imputarsi alla convenuta”.
Per mera completezza espositiva, va, infine, rilevato che, come evidenziato dal CTU, previo richiamo della normativa di riferimento, “gli errori nella predisposizione e definizione delle pratiche edilizie non hanno determinato l'impossibilità per la committenza di accedere alle
Pagina 14 detrazioni del cd. “ ” all'epoca dell'intervento”, con conseguente insussistenza Parte_3 di aggravi di spesa inerenti.
Dunque, la domanda risarcitoria è infondata anche sotto tale profilo, attesa l'insussistenza del nesso causale tra i danni lamentati e l'inadempienza contestata, tenuto conto della permanenza della possibilità per la parte opponente di accedere ugualmente al beneficio anche a seguito degli errori nella predisposizione della pratica.
Sulle spese di lite
Le spese di lite, tenuto conto della reciproca soccombenza delle parti, stante l'accoglimento della domanda di riduzione del prezzo (sotto forma di compensazione) e dell'accoglimento della domanda di condanna al pagamento del prezzo, sono integralmente compensate tra le parti.
Le spese di CTU, tenuto conto della necessità della stessa per la determinazione del corrispettivo ancora dovuto, sono poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte.
(cfr. Cass. n. n. 28849/2019; n. 17739/2016; "poichè le spese di c.t.u. rientrano fra tutti gli altri costi del processo suscettibili di regolamento ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c., il giudice di merito che statuisca su di esse, compensandole in tutto o in parte separatamente dal resto, adotta null'altro che una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero ai sensi dell'art. 92 c.p.c., ammissibile anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa").
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
2530/2023 emesso dal Tribunale di Torino il 29.3.2023.
• Condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1 somma di € 7.086,52, oltre Iva, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
• Respinge la domanda di risarcimento del danno proposta da dell'importo di € Parte_1
16.029,69.
• Compensa integralmente le spese di lite.
• Pone le spese di CTU definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% per ciascuna parte.
Torino, 27 novembre 2025
La giudice dr.ssa Valeria Di Donato
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