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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11775 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9954/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9954/24 promosso con ricorso depositato in data 7/5/2024 da:
(nome da nubile ), nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_1
Connecticut (USA), cittadina statunitense, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso, sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 – 00193 Roma, C.F.
, indirizzo PEC , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 2.12.2025 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di , nata il [...] a Persona_1
Foglianise, provincia di Benevento e sposata con il 24 novembre 1901 nella stessa città. Persona_2
I due sposi emigravano negli Stati Uniti e non si è mai naturalizzata cittadina statunitense (all.3 in atti). Per_1
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
1 Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Foglianise (BN), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che la ricorrente è discendente diretta di
[...]
, nata il [...] a [...], provincia di Benevento e sposata con Persona_1 [...] il 24 novembre 1901 nella stessa città. I due sposi emigravano negli Stati Uniti e non si è Persona_2 Per_1 mai naturalizzata cittadina statunitense, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati
Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) (all.3 in atti).
Dal suddetto matrimonio nasceva il 24 febbraio 1913 a New Haven, Connecticut, la Persona_3 quale sposava l'8 luglio 1935 a New Haven, Connecticut. Persona_4
Dalla loro unione nasceva il 2 settembre 1942 a New Haven, Connecticut. sposava Persona_5 Per_5 il 6 settembre 1965 a West Haven, Connecticut, ma successivamente i due sposi Persona_6 divorziavano il 20 giugno 1973. Tuttavia, dal loro matrimonio, nasceva nato l'[...] a Persona_7
New Haven, Connecticut (all.9), il quale sposava il 27 novembre 1993 a Branford, Connectic. Persona_8
In seguito, nasceva l'attuale ricorrente il 4 giugno 1996 a New Haven, Connecticut. Parte_1
La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
2 Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948. Dunque, l'ava , nata il Persona_1
21 gennaio 1877 a Foglianise, provincia di Benevento, emigrata negli U.S.A., mai si naturalizzava cittadina statunitense per cui, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che, poi l'ha trasmessa ai propri discendenti.
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di CP_1 CP_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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TRIBUNALE DI NAPOLI –
XIII SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
nel procedimento iscritto al n. R.G. 9954/24 promosso con ricorso depositato in data 7/5/2024 da:
(nome da nubile ), nata il [...] a [...], Parte_1 Parte_1
Connecticut (USA), cittadina statunitense, elettivamente domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio dell'Avv. Arturo Grasso, sito in Lungotevere dei Mellini, n. 44 – 00193 Roma, C.F.
, indirizzo PEC , che la rappresenta e difende C.F._1 Email_1 giusta procura in atti;
contro
, in persona del Ministro prò tempore, Controparte_1 nonché con
Controparte_2
ex lege
[...]
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del GOP Dott.ssa Ivana Capone, all'esito dell'udienza del 2.12.2025 (svolta a trattazione scritta), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies cpc la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendente diretta di , nata il [...] a Persona_1
Foglianise, provincia di Benevento e sposata con il 24 novembre 1901 nella stessa città. Persona_2
I due sposi emigravano negli Stati Uniti e non si è mai naturalizzata cittadina statunitense (all.3 in atti). Per_1
Il nonostante la regolare notifica risulta contumace. Controparte_1
Il P.M. ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
1 Circa la competenza del Tribunale di Napoli, va premesso che la Legge Delega n. 206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»".
Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'ava era nata in
Foglianise (BN), da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992, e relativi regolamenti di esecuzione. L'art. 1 della citata legge stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini. Per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare con certificati di registro civile la linea diretta con l'antenato italiano nato in [...] fino al richiedente.
Alla luce della documentazione in atti, va acclarato che la linea di discendenza rappresentata ed elencata nel ricorso trova esatto riscontro nella documentazione allegata.
Dalla documentazione allegata agli atti risulta infatti che la ricorrente è discendente diretta di
[...]
, nata il [...] a [...], provincia di Benevento e sposata con Persona_1 [...] il 24 novembre 1901 nella stessa città. I due sposi emigravano negli Stati Uniti e non si è Persona_2 Per_1 mai naturalizzata cittadina statunitense, come attestato dalla dichiarazione rilasciata dal Dipartimento degli Stati
Uniti di Sicurezza Nazionale e dei Servizi di Cittadinanza e Immigrazione (U.S.C.I.S.) (all.3 in atti).
Dal suddetto matrimonio nasceva il 24 febbraio 1913 a New Haven, Connecticut, la Persona_3 quale sposava l'8 luglio 1935 a New Haven, Connecticut. Persona_4
Dalla loro unione nasceva il 2 settembre 1942 a New Haven, Connecticut. sposava Persona_5 Per_5 il 6 settembre 1965 a West Haven, Connecticut, ma successivamente i due sposi Persona_6 divorziavano il 20 giugno 1973. Tuttavia, dal loro matrimonio, nasceva nato l'[...] a Persona_7
New Haven, Connecticut (all.9), il quale sposava il 27 novembre 1993 a Branford, Connectic. Persona_8
In seguito, nasceva l'attuale ricorrente il 4 giugno 1996 a New Haven, Connecticut. Parte_1
La Corte Costituzionale con sentenza n. 30 del 28.01.1983 ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
2 Tale sentenza ha riconosciuto ai figli di cittadina italiana nati dopo l'entrata in vigore della
Costituzione (01.01.1948) il diritto alla cittadinanza italiana fino ad allora non riconosciuta.
La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.4466 del 25.02.2009 ha successivamente riconosciuto l'efficacia retroattiva della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 - così come quella della sentenza n. 87 del 1975 - riconoscendo così il diritto alla cittadinanza italiana anche ai figli di cittadina italiana nati prima del 01.01.1948. Dunque, l'ava , nata il Persona_1
21 gennaio 1877 a Foglianise, provincia di Benevento, emigrata negli U.S.A., mai si naturalizzava cittadina statunitense per cui, ha trasmesso iure sanguinis la cittadinanza italiana alla figlia che, poi l'ha trasmessa ai propri discendenti.
Pertanto, in accoglimento della domanda della ricorrente, deve essere dichiarato che la stessa è cittadina italiana, disponendosi l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi, considerato che la decisione deriva dall'applicazione di principi di carattere giurisprudenziale, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamentepronunciando, così decide:
-accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana
-ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di CP_1 CP_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
-dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Napoli, in data 12.12.2025
Il GOP
Dott.ssa Ivana Capone
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