Sentenza 27 gennaio 2016
Massime • 1
Ai fini del giudizio sulla personalità e della prognosi di recidiva richiesto in materia cautelare dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sono utilizzabili le denunce all'Autorità Giudiziaria per fatti analoghi a quello per cui si procede, posto che gli elementi per la valutazione di pericolosità possono trarsi anche da atti o comportamenti concreti non necessariamente oggetto di accertamento giudiziario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/01/2016, n. 6274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6274 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2016 |
Testo completo
1 6274/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE (65) Composta da Sent. n. sez. 129 M Giacomo Paoloni - Presidente - CC 27/01/2016 Andrea Tronci Giorgio Fidelbo R.G.N. 50109/2015 Massimo Ricciarelli Relatore - Antonio Corbo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da LL EL, nato il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2015 del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa il 4/11 novembre 2015, il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del riesame, ha confermato, nei confronti di EL LL, il provvedimento di applicazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G. adottato dal G.i.p. del Tribunale di Roma in relazione ai delitti di cui agli artt. 110, 112, 336 e 339 cod. pen., e di cui all'art. 582 cod. pen., commessi in Roma il 16 ottobre 2015, per aver usato violenza, in concorso con circa cinquanta 2 altre persone, in danno degli agenti di Polizia che avevano formato un cordone di protezione per la sicurezza di un'area destinata ad una esposizione internazionale, colpendo gli stessi con percosse ed oggetti contundenti, e per avere, nell'occasione, cagionato lesioni personali ad uno degli appartenenti alle forze dell'ordine.
2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la precisata ordinanza del Tribunale di Roma, l'avvocato Flavio Rossi Albertini, quale difensore di fiducia del LL, formulando due motivi.
2.1. Nel primo motivo, l'impugnante lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione dovuta al cd. "travisamento della prova". La censura deduce che il Tribunale avrebbe affermato la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza omettendo di prendere in considerazione gli elementi di prova prodotti dalla Difesa già in sede di udienza di convalida precisamente due video, - tratti dai siti "repubblica.it" e "ilfattoquotidiano.it", nonché numerose riproduzioni fotografiche al fine di dimostrare non solo la dinamica con cui si sono svolti i fatti, ma anche e in maniera precipua la condotta serbata dal GA. Per l'esattezza, la motivazione dell'ordinanza impugnata, pur dando formalmente atto della produzione difensiva, dimostrerebbe «sostanzialmente» che il Tribunale non avrebbe esaminato affatto i video de quibus nonché e soprattutto le riproduzioni fotografiche»: le immagini, infatti, evidenzierebbero che il LL, all'atto della carica della Polizia, era in posizione arretrata ed intento ad usare il megafono, per poi cadere a terra e restare così immobile fino al momento dell'arresto. Si sarebbe, pertanto, verificata una ipotesi di "travisamento della prova", come tale rilevabile nel giudizio di legittimità, in quanto concernente «l'esistenza di una palese difformità ed incompatibilità tra i risultati obiettivamente derivanti dall'assunzione della prova [...] e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto [...] >>. Inoltre, l'osservazione contenuta nel provvedimento impugnato, secondo cui le osservazioni difensive sul punto sono pertanto destituite di ogni fondamento con riferimento alle imputazioni», integrerebbe una fattispecie di motivazione materialmente assente [...] mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti».
2.2. Nel secondo motivo, l'impugnante lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche in relazione al combinato disposto dell'art. 274 lett. c) cod. proc. pen. e 133 cod. pen., nonché la violazione dell'art. 606, m comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. 2 La censura deduce che il provvedimento impugnato avrebbe ravvisato le esigenze cautelari sulla base di mere iscrizioni risultanti dal Registro Generale della Procura e di osservazioni di tipo moralistico, concernenti la doverosità di un atteggiamento diverso da parte di persona ben inserita nell'ambiente universitario. Si osserva, innanzitutto, che le iscrizioni al Registro Generale della Procura non costituiscono nemmeno precedenti giudiziari, poiché attengono a notizie di reato per le quali non è stata ancora esercitata l'azione penale, e che, anzi, potrebbero benissimo essere archiviate. Si aggiunge, poi, che non sono state valorizzate l'incensuratezza, l'assenza di carichi pendenti, la giovane età e la positiva personalità dell'indagato, il quale, tra l'altro, ha conseguito una laurea specialistica e frequenta un dottorato di ricerca. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo censura la motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento all'affermata sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, perché nel testo del provvedimento non sarebbero stati esaminati gli atti prodotti dalla Difesa, o, comunque, si sarebbe verificata una ipotesi di cd. "travisamento della prova", o, ancora, e in ogni caso, sarebbe mancata l'espresso apprezzamento delle critiche mosse alla ricostruzione dei fatti nell'ordinanza genetica.
2.1. Per quanto attiene al primo profilo della doglianza, deve osservarsi che i giudici del riesame, sia pur succintamente, ma con chiarezza, danno atto dell'avvenuto esame del materiale documentale in questione, consistito in due video, tratti dai siti "repubblica.it" e "ilfattoquotidiano.it", nonché in immagini fotografiche, e della valutazione dello stesso ai fini della decisione. Il tribunale collegiale, infatti, dopo aver premesso che identica censura era stata prospettata avverso l'ordinanza genetica, rappresenta di aver formato così il suo convincimento: «Invero, dagli atti del procedimento (annotazioni di PG, verbali di arresto e perquisizione, referti medici, materiale fotografico e filmati) risultano inequivocabilmente le condotte poste in essere dal LL, il suo protagonismo in occasione della manifestazione non autorizzata, coma la sua presenza in occasione della protesta del 13.10.2015, nonché l'azione violenta descritta nei capi di incolpazione. Le osservazioni difensive sul punto sono pertanto destituite di ogni fondamento con riferimento alle imputazioni».
2.2. Non può, poi, essere lamentato un vizio di travisamento della prova procedendo dal rilievo secondo cui «i video de quibus nonché e soprattutto le riproduzioni fotografiche» documenterebbero senza necessità di qualsivoglia 3 operazione interpretativa [...] l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» del ricorrente. In linea generale, vizio di travisamento della prova configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (così, per tutte, Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499), ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato distorto o pretermesso (cfr., tra le tante, Sez. 6, 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, e Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Rv. 237207). Ciò posto, e in disparte da ogni altra considerazione, le riproduzioni fotografiche, indicate come principale elemento dimostrativo dell'avvenuto travisamento della prova, non possono avere, in sé, una valenza auto-evidente con riferimento ad una condotta articolata, quale quella contestata nel caso di specie: tali immagini, infatti, possono offrire solo la rappresentazione di segmenti parziali della complessiva azione del LL, e degli accadimenti che hanno interessato il medesimo. In altri termini, le immagini fotografiche, quando attengono ad un comportamento che si assume essere strutturato e di qualche durata, forniscono elementi di conoscenza da rielaborare e valutare congiuntamente, e criticamente, con tutte le altre evidenze acquisite al procedimento (o al processo), e, quindi, non sono sufficienti, da sole, a disarticolare l'intero ragionamento probatorio addotto a fondamento della decisione impugnata.
2.3. Non può, infine, ravvisarsi un'ipotesi di motivazione «materialmente assente», per mancato esame delle critiche formulate dalla difesa nell'istanza di riesame. Queste ultime, per quanto è dato rilevare dal ricorso per cassazione e dall'ordinanza del riesame, attengono all'interpretazione del materiale fotografico e dei filmati. Tale documentazione, però, è indicata dal Tribunale come fondamento evidente della decisione di conferma del provvedimento genetico dagli atti del - procedimento [...] risultano inequivocabilmente le condotte poste in essere dal LL» -, e che, proprio perciò, «Le osservazioni difensive sul punto sono pertanto destituite di ogni fondamento con riferimento alle imputazioni>>.
3. secondo motivo censura la motivazione dell'ordinanza impugnata in riferimento all'affermata sussistenza delle esigenze cautelari. La decisione del Tribunale del riesame, a tal fine, valorizza posizione siocio- culturale del ricorrente, gravità dei fatti in contestazione (in quanto caratterizzati da violenza nei confronti delle forze dell'ordine nel corso di pubbliche manifestazioni 4 con numerose persone, alcune delle quali solo involontariamente coinvolte), precedenti iscrizioni al Re.Ge., cioè i "carichi pendenti"», precedenti denunce per fatti analoghi in occasione di manifestazioni non autorizzate. Tale valutazione risulta corretta. Invero, quanto all'utilizzabilità del contenuto di denunce per fatti analoghi ai fini della prognosi di recidiva, deve premettersi che non solo costituisce principio consolidato quello secondo cui occorre tenere conto, a tal proposito, anche delle eventuali pendenze penali, in quanto riferibili a «comportamenti o atti concreti»>, specificamente rilevanti secondo l'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nonostante l'assenza di «precedenti penali» (così, tra le tante, da ultimo Sez. 6, n. 45934 del 22/10/2015, Perricciolo, Rv. 265069), ma che, secondo la condivisibile puntualizzazione di ulteriore decisione, gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi pure solo da comportamenti o atti concreti non necessariamente aventi natura processuale (così Sez. 5, n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212). Se, però, nel rispetto della lettera della legge, è possibile attribuire rilievo, ai fini della configurabilità del pericolo di recidivanza, anche a comportamenti o atti concreti» non oggetto di accertamento giudiziario, è ammissibile pure che questi, in assenza di specifiche prescrizioni ostative, siano eventualmente desunti da denunce presentate all'Autorità Giudiziaria. Tenuto conto di ciò, l'insieme degli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata - precisamente: le gravi modalità dei fatti in contestazione, poste in essere nonostante il significativo livello socio-culturale del ricorrente, e le denunce per condotte analoghe. rende non illogico o viziato il giudizio sull'esistenza del - pericolo di reiterazione di reati della stessa specie di quello per cui si procede.
4. All'infondatezza dei motivi esposti nel ricorso, segue il rigetto dello stesso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 27 gennaio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Antonio Corbo Giacomo Paoloni DEPOSITATO IN CANCELLERIA 15 FEB 2016 IL IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO TI O N E