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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 17/09/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7845/2024 r.g.v.g., promosso da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Laudonia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e nata a Parte_2
Bologna il 1° aprile 1968 (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Lorenza Errani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i coniugi confermano di non volersi riconciliare e insistono affinchè venga sancita la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso come attualizzate nel foglio di PC congiunto che oggi si allega e che tiene conto della già avvenuta spontanea esecuzione degli accordi separativi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
1 Il Tribunale, rilevato che con ricorso congiunto depositato il 21 giugno 2024, e Parte_1
hanno formulato contestuali domande di separazione e cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis. 49, co. 1, e 473 bis. 51 c.p.c.; osservato che all'udienza del 10 dicembre 2024 i coniugi hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale, sulle cui condizioni il Collegio si è pronunciato con sentenza n. 9/2025 resa il 18 dicembre 2024
e pubblicata il 4 gennaio 2025, con la quale ha accolto la domanda;
osservato che con separata ordinanza emessa in data 18 dicembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore per la trattazione della domanda di divorzio;
rilevato che con note scritte in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate, i ricorrenti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni di cui al ricorso formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed aggiornate a seguito della pronuncia della separazione nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note scritte;
preso atto che il Pubblico Ministero è intervenuto con atto in data 6 marzo 2025; rilevato che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
ritenuto che
la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
ritenuto dunque che debba trovare accoglimento la domanda congiunta dei ricorrenti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate e che si riportano in dispositivo;
2 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OL DO
(Bologna) l'11 settembre 1994 da nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il 1° aprile 1968, trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del suddetto Comune al n. 40, parte 2, serie A, anno 1994, alle seguenti condizioni:
1) “nulla disporre in merito alla figlia maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, a parte quanto previsto al successivo capo 8”;
2) i ricorrenti danno atto che “i coniugi, in adempimento a quanto disposto ai capi da
3 a 6 della sentenza di separazione, con riferimento alle unità immobiliari di proprietà di entrambi in regime di comunione dei beni in costanza di matrimonio seguito da scioglimento di tale regime di proprietà al 50% ciascuno pro-indiviso in seguito a separazione, in data 24/02/2025, con atto a Rogito Notaio Rep 50017 Persona_2
Racc. 32159, sono addivenuti a permuta con conguaglio ex art.1552 c.c. in virtù della quale è divenuta piena proprietaria della villetta unifamiliare e relative Parte_2
pertinenze sita in OL DO -Bologna, Via Belvedere 80 distinta al catasto fabbricati del Comune di OL DO al foglio 26 con i mappali: 1249 sub 11 P. S1-T-1-2 Cat.
A/3 cl. 3 vani 6, R.C. 650,74 1249 sub 12 P.S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq.17 R.C. Euro 142,23, mentre è divenuto pieno proprietario delle due unità immobiliari site Parte_1
in OL DO Via Giacomo Matteotti n. 2/2 distinto al Catasto Fabbricati – del
Comune di OL DO al Foglio 26 con il mappale 1342 sub 1 cat A/3, classe 04 vani
4 R,C.€.506,13 e Alto Reno Terme Loc. Le Croci 17 distinto al Catasto Fabbricati – del Comune di Alto Reno Terme, sezione di Porretta Terme al Foglio 18 con il mappale
430 sub 1 e 430 sub 2 graffati – Località Le Croci n. 17 P.T-1-2 Cat A/3 cl. 1 vani 3
Rendita €.193,67”; i ricorrenti danno altresì atto che “la corresponsione del pattuito
3 conguaglio di euro 60.000,00 (capo 6 della sentenza di separazione) in favore del
è già stato interamente versato al marito da;
Parte_1 Parte_2
3) i ricorrenti danno atto che “per accordo dei coniugi, le spese relative al godimento degli immobili (utenze, TARI ed ogni altra), a partire dalla sottoscrizione del ricorso per separazione, sono state ripartite come segue: spettano per intero a Parte_2
le spese legate al godimento dell'immobile di OL DO Via Belvedere 80 mentre spettano per intero a le spese relative al godimento dei due immobili Parte_1
di OL DO Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (BO), Frazione
Capugnano, Località Le Croci n. 17. Per quanto attiene all'IMU, sino alla stipula notarile della permuta, sarà come per legge sostenuta al 50% mentre dalla permuta in poi, ognuno dei coniugi farà interamente fronte all'IMU afferente alla proprietà degli immobili dei quali risulta intestatario esclusivo. In merito alle spese condominiali relative ai tre immobili oggetto di permuta, le parti hanno stabilito di comune accordo e messo in pratica che sino al dicembre 2023 le spese sono state ripartite e sostenute al
50% da ciascuno di essi mentre, a partire dal mese di gennaio 2024, spettano a Pt_2
le spese condominiali relative al solo immobile di OL DO Via Belvedere
[...]
80 mentre spettano a le spese condominiali relative ai soli due Parte_1
immobili di OL DO Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (Bologna),
Frazione Capugnano, Località Le Croci n. 17. Per espresso accordo tra i coniugi, a partire dalla separazione di fatto, avvenuta nel luglio 2023, tutte le spese (sia quelle già sostenute che quelle da sostenersi, sia necessarie che voluttuarie) per tecnici, artigiani, imprese edili, fornitori, materiali, opere (edili, idrauliche, elettriche ed ogni altra), qualsivoglia ristrutturazione, innovazione, intervento, riparazione (edili, idrauliche, elettriche ed ogni altra) ed interventi e/o abbellimenti e/o migliorie di qualsivoglia tipo, anche di arredamento, sugli immobili/impianti ed infissi oggetto di permuta e qualunque intervento e/o compenso professionale anche finalizzato all'ottenimento di certificazioni, pratiche urbanistiche e/o catastali di qualsivoglia genere anche se finalizzate e/o necessarie alla stipula della permuta, sono state ripartite come segue: -
a spettano per intero le spese relative all'immobile di OL DO Via Parte_2
4 Belvedere 80 – a spettano per intero le spese relative ai due immobili Parte_1
di OL DO Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (BO), Frazione
Capugnano, Località Le Croci n. 17. Si dà altresì atto che le detrazioni/deduzioni e qualsivoglia beneficio fiscale per intervenute ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico (ivi compresi pannelli solari) bonus edilizi ed ogni altro relativo agli immobili oggetto di permuta saranno posti ad integrale favore di chi risulterà pieno proprietario in forza della permuta. Pertanto nell'atto notarile di permuta è stato pattuito che ogni beneficio fiscale relativo all'unità immobiliare di OL DO Via Belvedere
80 dalla stipula notarile è integralmente in favore di (a prescindere dal Parte_2
fatto che in precedenza possa averne beneficiato in tutto od in parte il marito) e che ogni beneficio fiscale relativo alle unità immobiliari di OL DO Via Giacomo
Matteotti n. 1 e Alto Reno Terme Loc. Le Croci 17 dalla stipula notarile è integralmente in favore di (a prescindere dal fatto che in precedenza possa averne Parte_1
beneficiato in tutto o in parte la moglie)”;
4) i ricorrenti danno atto che “i coniugi si sono già ripartiti nel mese di luglio 2024 le consistenze patrimoniali e finanziarie – sia cointestate che intestate al singolo coniuge
- (ossia c/c, investimenti, polizze assicurative, prodotti finanziari, ecc... ) tenendo conto dei seguenti criteri che hanno stabilito di comune accordo:
-gli importi non caduti in comunione dei beni ed in ogni caso derivanti da donazione e/o successione ereditaria (e quindi di proprietà esclusiva dell'una e/o dell'altra parte) sono rimasti di pertinenza esclusiva del coniuge avente diritto;
-le due polizze n. 089/004060921 intestata a e quella n. Parte_3 Pt_2 Pt_3
89/4031447 intestata a sono rimaste di pertinenza esclusiva dei due Parte_1
intestatari così come le relative consistenze patrimoniali;
-gli importi di pertinenza comune dei coniugi sono stati ripartiti al 50%;
-nella ripartizione si è altresì tenuto conto del conguaglio pattuito in ragione della permuta di cui al capo che precede, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto al capo
6 della sentenza di separazione, a è stato già elargito dalla moglie Parte_1
5 l'importo di euro 60.000,00 a titolo di conguaglio di permuta null'altro Parte_2
più dovendo avere a tale titolo il marito;
-nella ripartizione si è tenuto in ogni caso conto dei reciproci crediti/debiti al fine di regolamentare definitivamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi e sciogliere la comunione.
Di seguito, nello specifico, la ripartizione delle consistenze patrimoniali frutto dell'applicazione dei criteri suindicati (ripartizione che, come si è detto, contempla già la dazione della moglie in favore di dell'importo a conguaglio della permuta di Pt_1
cui al capo 6 della sentenza di separazione) ripartizione che è già stata materialmente realizzata nel mese di luglio 2024:
A) -spettanza di euro 223.989,34: Assicurazioni già intestate a Parte_1
156.210,00, c/c 4.472,86, Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
presso 20.291,73, 3% 26 presso
[...] CP_1 CP_3 CP_1
9.935,10, presso 3.299,43, Controparte_4 CP_1 [...]
presso 1.895,02, presso CP_4 CP_1 Controparte_5
15.170,22, presso 5.197,23, CP_1 Controparte_6 CP_1 [...]
presso 7.517,76. Controparte_7 CP_1
-spettanza euro 420.350,24: Assicurazioni già intestate a Parte_2
139.737,00, c/c 2.043,41, TOTALE Pt_2 Controparte_1 P.IVA_1
liquidità e tutti gli investimenti in NT AN PA (c/c n. e CodiceFiscale_3
tutti gli investimenti in NT AN PA sia intestati a che cointestati tra i Pt_2
coniugi che intestati al 134.688,71, presso Unicredit Pt_1 Controparte_8
19.738,68, presso Unicredit 20.560,81, Controparte_9 Controparte_10
presso 19.707,00, presso 4.838,10, CP_1 Controparte_11 CP_1
presso 9.506,44, Controparte_12 CP_1 CP_13
presso 9.590,90, presso
[...] CP_1 Controparte_14
7.972,31, presso 2.105,86, CP_1 Controparte_15 CP_1
presso 18.913,47, Controparte_16 CP_1 CP_17
presso , presso
[...] Controparte_18 Controparte_19 CP_20
6 10.572,71, presso 9.532,25, CP_1 Controparte_21 CP_1
. resso 5.015,93, Controparte_19 CP_22 CP_1 CP_23
presso 5.138,44.
[...] CP_1
Le parti danno atto che per quanto attiene alla ripartizione sopra riportata la liquidità del c/c 000001637030 è quella al 16/04/2023, mentre le valorizzazioni degli CP_1
investimenti e del c/c NT AN PA sono quelle comunicate dagli Istituti di Credito
i primi giorni di dicembre 2023 già oggetto di comunicazioni via email tra legali.
B) Le consistenze patrimoniali del conto corrente n. 000106697237 intestato CP_1
a sono rimaste di esclusiva pertinenza della moglie mentre le Parte_2
consistenze patrimoniali del conto corrente n. 000106882859 intestato a CP_1
sono rimaste di esclusiva pertinenza del marito. Parte_1
C) Le due polizze n. 089/004060921 intestata a e quella n. Parte_3 Pt_2 Pt_3
89/4031447 intestata a restano di pertinenza esclusiva dei due Parte_1
intestatari così come le relative consistenze patrimoniali;
D) Il c/c cointestato c/c è stato estinto e definitivamente CP_1 P.IVA_2
chiuso nel mese di luglio 2024 e la consistenza patrimoniale residua è stata ripartita al
50% tra i coniugi.
I coniugi si sono adoperati affinché fosse realizzata l'intestazione dei rapporti finanziari all'avente diritto secondo la ripartizione sopra riprodotta, ossia che siano intestati e di pertinenza del solo quelli denominati “spettanza ed intestati e di Pt_1 Pt_1
pertinenza alla quelli denominati “spettanza . Con la Parte_4 Pt_2
precisazione che la dicitura “Assicurazioni già intestate a e “Assicurazioni già Pt_1
intestate a costituiscono rapporti assicurativi già intestati esclusivamente Pt_2
all'uno ed all'altro coniuge e che restano tali.
Resta inteso che stante il già avvenuto riconoscimento nella realizzazione della ripartizione di cui al presente capo del conguaglio di euro 60.000,00 (con denaro di pertinenza esclusiva di ) in favore del marito, la ripartizione di cui al Parte_2
presente ha realizzato una dazione anticipata del conguaglio rispetto all'atto di permuta successivamente stipulato;
pertanto nell'atto di stipula notarile della permuta degli
7 immobili si è dato atto che l'importo dovuto da a conguaglio in favore Parte_2
di era “già stato versato in forza della avvenuta ripartizione di Parte_1
consistenze finanziarie cui al presente capo”.
5) “Mobilio ed arredo dell'abitazione familiare” rimangono “interamente in proprietà della moglie avendo già in precedenza il marito asportato quanto di sua proprietà, ivi compresi beni ed effetti personali”; “resteranno invece in esclusiva proprietà del marito mobili ed arredi contenuti negli immobili di OL DO Via Matteotti 2/2 e Alto
Reno Terme Loc. Le Croci 17 avendo già in precedenza la moglie asportato quanto di sua proprietà, ivi compresi beni ed effetti personali”;
6) i ricorrenti danno atto che “i coniugi hanno prelevato e si sono ripartiti tutti i beni contenuti nella cassetta di sicurezza già cointestata presso Filiale di OL CP_1
DO che è già stata chiusa e disdetta”;
7) “i coniugi hanno dichiarato di aver definito e regolato con i presenti accordi ogni e qualsivoglia pendenza e rapporto, sia di natura personale che patrimoniale, dichiarando espressamente di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, anche di natura risarcitoria, dedotto e/o deducibile, connesso e/o dipendente dal rapporto coniugale e dal rapporto tra le stesse intercorso rinunciando a qualsivoglia futura pretesa reciproca di qualsivoglia titolo e natura.
Con la precisazione che nella ripartizione dei beni come indicata nei capitoli precedenti si è inteso ripartire tutti i beni, liquidità e consistenze patrimoniali di qualsivoglia natura acquisiti anche in costanza di matrimonio, ivi compresi quelli in regime di comunione dei beni, tenendo conto dei rapporti patrimoniali intercorsi durante la vita matrimoniale (ivi compresi reciproci debiti e crediti) e ritenendo così di definire tombalmente e definitivamente ogni pendenza. Con espressa rinuncia ad ogni futura reciproca pretesa su beni, somme, immobili e consistenze patrimoniali di qualsivoglia tipo”.
8) “I genitori” continueranno “a fare fronte al 50% al versamento mensile di euro
100,00 (euro 50,00 cadauno) per assicurazione/fondo pensione acceso in favore della figlia presso;
Per_1 CP_1
8 9) le “spese sia del procedimento di separazione che del presente procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio si intendono a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno ed ognuna delle parti farà fronte al compenso del proprio procuratore con rinuncia alla solidarietà da parte dei legali”;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OL DO di procedere all'annotazione del capo a) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, in data 9 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
9
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Alessandra Villecco Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7845/2024 r.g.v.g., promosso da
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Rosanna Laudonia del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore e nata a Parte_2
Bologna il 1° aprile 1968 (c.f. ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. Lorenza Errani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti:
“i coniugi confermano di non volersi riconciliare e insistono affinchè venga sancita la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso come attualizzate nel foglio di PC congiunto che oggi si allega e che tiene conto della già avvenuta spontanea esecuzione degli accordi separativi”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
1 Il Tribunale, rilevato che con ricorso congiunto depositato il 21 giugno 2024, e Parte_1
hanno formulato contestuali domande di separazione e cessazione Parte_2
degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis. 49, co. 1, e 473 bis. 51 c.p.c.; osservato che all'udienza del 10 dicembre 2024 i coniugi hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale, sulle cui condizioni il Collegio si è pronunciato con sentenza n. 9/2025 resa il 18 dicembre 2024
e pubblicata il 4 gennaio 2025, con la quale ha accolto la domanda;
osservato che con separata ordinanza emessa in data 18 dicembre 2024, la causa è stata rimessa sul ruolo del Presidente relatore per la trattazione della domanda di divorzio;
rilevato che con note scritte in sostituzione dell'udienza ritualmente depositate, i ricorrenti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, come pure le condizioni di cui al ricorso formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio ed aggiornate a seguito della pronuncia della separazione nel foglio di precisazione delle conclusioni allegato alle note scritte;
preso atto che il Pubblico Ministero è intervenuto con atto in data 6 marzo 2025; rilevato che la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la decorrenza del termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della legge
1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni;
ritenuto che
la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non possa essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni del divorzio concordate dai ricorrenti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
ritenuto dunque che debba trovare accoglimento la domanda congiunta dei ricorrenti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni dagli stessi concordate e che si riportano in dispositivo;
2 ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto, e l'accordo raggiunto dai ricorrenti anche in relazione alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a OL DO
(Bologna) l'11 settembre 1994 da nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il 1° aprile 1968, trascritto nel registro degli atti di Parte_2
matrimonio del suddetto Comune al n. 40, parte 2, serie A, anno 1994, alle seguenti condizioni:
1) “nulla disporre in merito alla figlia maggiorenne ed economicamente Persona_1
autosufficiente, a parte quanto previsto al successivo capo 8”;
2) i ricorrenti danno atto che “i coniugi, in adempimento a quanto disposto ai capi da
3 a 6 della sentenza di separazione, con riferimento alle unità immobiliari di proprietà di entrambi in regime di comunione dei beni in costanza di matrimonio seguito da scioglimento di tale regime di proprietà al 50% ciascuno pro-indiviso in seguito a separazione, in data 24/02/2025, con atto a Rogito Notaio Rep 50017 Persona_2
Racc. 32159, sono addivenuti a permuta con conguaglio ex art.1552 c.c. in virtù della quale è divenuta piena proprietaria della villetta unifamiliare e relative Parte_2
pertinenze sita in OL DO -Bologna, Via Belvedere 80 distinta al catasto fabbricati del Comune di OL DO al foglio 26 con i mappali: 1249 sub 11 P. S1-T-1-2 Cat.
A/3 cl. 3 vani 6, R.C. 650,74 1249 sub 12 P.S1 Cat. C/6 Cl. 3 mq.17 R.C. Euro 142,23, mentre è divenuto pieno proprietario delle due unità immobiliari site Parte_1
in OL DO Via Giacomo Matteotti n. 2/2 distinto al Catasto Fabbricati – del
Comune di OL DO al Foglio 26 con il mappale 1342 sub 1 cat A/3, classe 04 vani
4 R,C.€.506,13 e Alto Reno Terme Loc. Le Croci 17 distinto al Catasto Fabbricati – del Comune di Alto Reno Terme, sezione di Porretta Terme al Foglio 18 con il mappale
430 sub 1 e 430 sub 2 graffati – Località Le Croci n. 17 P.T-1-2 Cat A/3 cl. 1 vani 3
Rendita €.193,67”; i ricorrenti danno altresì atto che “la corresponsione del pattuito
3 conguaglio di euro 60.000,00 (capo 6 della sentenza di separazione) in favore del
è già stato interamente versato al marito da;
Parte_1 Parte_2
3) i ricorrenti danno atto che “per accordo dei coniugi, le spese relative al godimento degli immobili (utenze, TARI ed ogni altra), a partire dalla sottoscrizione del ricorso per separazione, sono state ripartite come segue: spettano per intero a Parte_2
le spese legate al godimento dell'immobile di OL DO Via Belvedere 80 mentre spettano per intero a le spese relative al godimento dei due immobili Parte_1
di OL DO Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (BO), Frazione
Capugnano, Località Le Croci n. 17. Per quanto attiene all'IMU, sino alla stipula notarile della permuta, sarà come per legge sostenuta al 50% mentre dalla permuta in poi, ognuno dei coniugi farà interamente fronte all'IMU afferente alla proprietà degli immobili dei quali risulta intestatario esclusivo. In merito alle spese condominiali relative ai tre immobili oggetto di permuta, le parti hanno stabilito di comune accordo e messo in pratica che sino al dicembre 2023 le spese sono state ripartite e sostenute al
50% da ciascuno di essi mentre, a partire dal mese di gennaio 2024, spettano a Pt_2
le spese condominiali relative al solo immobile di OL DO Via Belvedere
[...]
80 mentre spettano a le spese condominiali relative ai soli due Parte_1
immobili di OL DO Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (Bologna),
Frazione Capugnano, Località Le Croci n. 17. Per espresso accordo tra i coniugi, a partire dalla separazione di fatto, avvenuta nel luglio 2023, tutte le spese (sia quelle già sostenute che quelle da sostenersi, sia necessarie che voluttuarie) per tecnici, artigiani, imprese edili, fornitori, materiali, opere (edili, idrauliche, elettriche ed ogni altra), qualsivoglia ristrutturazione, innovazione, intervento, riparazione (edili, idrauliche, elettriche ed ogni altra) ed interventi e/o abbellimenti e/o migliorie di qualsivoglia tipo, anche di arredamento, sugli immobili/impianti ed infissi oggetto di permuta e qualunque intervento e/o compenso professionale anche finalizzato all'ottenimento di certificazioni, pratiche urbanistiche e/o catastali di qualsivoglia genere anche se finalizzate e/o necessarie alla stipula della permuta, sono state ripartite come segue: -
a spettano per intero le spese relative all'immobile di OL DO Via Parte_2
4 Belvedere 80 – a spettano per intero le spese relative ai due immobili Parte_1
di OL DO Via Giacomo Matteotti n. 2/2 e Alto Reno Terme (BO), Frazione
Capugnano, Località Le Croci n. 17. Si dà altresì atto che le detrazioni/deduzioni e qualsivoglia beneficio fiscale per intervenute ristrutturazioni edilizie, risparmio energetico (ivi compresi pannelli solari) bonus edilizi ed ogni altro relativo agli immobili oggetto di permuta saranno posti ad integrale favore di chi risulterà pieno proprietario in forza della permuta. Pertanto nell'atto notarile di permuta è stato pattuito che ogni beneficio fiscale relativo all'unità immobiliare di OL DO Via Belvedere
80 dalla stipula notarile è integralmente in favore di (a prescindere dal Parte_2
fatto che in precedenza possa averne beneficiato in tutto od in parte il marito) e che ogni beneficio fiscale relativo alle unità immobiliari di OL DO Via Giacomo
Matteotti n. 1 e Alto Reno Terme Loc. Le Croci 17 dalla stipula notarile è integralmente in favore di (a prescindere dal fatto che in precedenza possa averne Parte_1
beneficiato in tutto o in parte la moglie)”;
4) i ricorrenti danno atto che “i coniugi si sono già ripartiti nel mese di luglio 2024 le consistenze patrimoniali e finanziarie – sia cointestate che intestate al singolo coniuge
- (ossia c/c, investimenti, polizze assicurative, prodotti finanziari, ecc... ) tenendo conto dei seguenti criteri che hanno stabilito di comune accordo:
-gli importi non caduti in comunione dei beni ed in ogni caso derivanti da donazione e/o successione ereditaria (e quindi di proprietà esclusiva dell'una e/o dell'altra parte) sono rimasti di pertinenza esclusiva del coniuge avente diritto;
-le due polizze n. 089/004060921 intestata a e quella n. Parte_3 Pt_2 Pt_3
89/4031447 intestata a sono rimaste di pertinenza esclusiva dei due Parte_1
intestatari così come le relative consistenze patrimoniali;
-gli importi di pertinenza comune dei coniugi sono stati ripartiti al 50%;
-nella ripartizione si è altresì tenuto conto del conguaglio pattuito in ragione della permuta di cui al capo che precede, pertanto, in ottemperanza a quanto previsto al capo
6 della sentenza di separazione, a è stato già elargito dalla moglie Parte_1
5 l'importo di euro 60.000,00 a titolo di conguaglio di permuta null'altro Parte_2
più dovendo avere a tale titolo il marito;
-nella ripartizione si è tenuto in ogni caso conto dei reciproci crediti/debiti al fine di regolamentare definitivamente i rapporti patrimoniali tra i coniugi e sciogliere la comunione.
Di seguito, nello specifico, la ripartizione delle consistenze patrimoniali frutto dell'applicazione dei criteri suindicati (ripartizione che, come si è detto, contempla già la dazione della moglie in favore di dell'importo a conguaglio della permuta di Pt_1
cui al capo 6 della sentenza di separazione) ripartizione che è già stata materialmente realizzata nel mese di luglio 2024:
A) -spettanza di euro 223.989,34: Assicurazioni già intestate a Parte_1
156.210,00, c/c 4.472,86, Pt_1 Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
presso 20.291,73, 3% 26 presso
[...] CP_1 CP_3 CP_1
9.935,10, presso 3.299,43, Controparte_4 CP_1 [...]
presso 1.895,02, presso CP_4 CP_1 Controparte_5
15.170,22, presso 5.197,23, CP_1 Controparte_6 CP_1 [...]
presso 7.517,76. Controparte_7 CP_1
-spettanza euro 420.350,24: Assicurazioni già intestate a Parte_2
139.737,00, c/c 2.043,41, TOTALE Pt_2 Controparte_1 P.IVA_1
liquidità e tutti gli investimenti in NT AN PA (c/c n. e CodiceFiscale_3
tutti gli investimenti in NT AN PA sia intestati a che cointestati tra i Pt_2
coniugi che intestati al 134.688,71, presso Unicredit Pt_1 Controparte_8
19.738,68, presso Unicredit 20.560,81, Controparte_9 Controparte_10
presso 19.707,00, presso 4.838,10, CP_1 Controparte_11 CP_1
presso 9.506,44, Controparte_12 CP_1 CP_13
presso 9.590,90, presso
[...] CP_1 Controparte_14
7.972,31, presso 2.105,86, CP_1 Controparte_15 CP_1
presso 18.913,47, Controparte_16 CP_1 CP_17
presso , presso
[...] Controparte_18 Controparte_19 CP_20
6 10.572,71, presso 9.532,25, CP_1 Controparte_21 CP_1
. resso 5.015,93, Controparte_19 CP_22 CP_1 CP_23
presso 5.138,44.
[...] CP_1
Le parti danno atto che per quanto attiene alla ripartizione sopra riportata la liquidità del c/c 000001637030 è quella al 16/04/2023, mentre le valorizzazioni degli CP_1
investimenti e del c/c NT AN PA sono quelle comunicate dagli Istituti di Credito
i primi giorni di dicembre 2023 già oggetto di comunicazioni via email tra legali.
B) Le consistenze patrimoniali del conto corrente n. 000106697237 intestato CP_1
a sono rimaste di esclusiva pertinenza della moglie mentre le Parte_2
consistenze patrimoniali del conto corrente n. 000106882859 intestato a CP_1
sono rimaste di esclusiva pertinenza del marito. Parte_1
C) Le due polizze n. 089/004060921 intestata a e quella n. Parte_3 Pt_2 Pt_3
89/4031447 intestata a restano di pertinenza esclusiva dei due Parte_1
intestatari così come le relative consistenze patrimoniali;
D) Il c/c cointestato c/c è stato estinto e definitivamente CP_1 P.IVA_2
chiuso nel mese di luglio 2024 e la consistenza patrimoniale residua è stata ripartita al
50% tra i coniugi.
I coniugi si sono adoperati affinché fosse realizzata l'intestazione dei rapporti finanziari all'avente diritto secondo la ripartizione sopra riprodotta, ossia che siano intestati e di pertinenza del solo quelli denominati “spettanza ed intestati e di Pt_1 Pt_1
pertinenza alla quelli denominati “spettanza . Con la Parte_4 Pt_2
precisazione che la dicitura “Assicurazioni già intestate a e “Assicurazioni già Pt_1
intestate a costituiscono rapporti assicurativi già intestati esclusivamente Pt_2
all'uno ed all'altro coniuge e che restano tali.
Resta inteso che stante il già avvenuto riconoscimento nella realizzazione della ripartizione di cui al presente capo del conguaglio di euro 60.000,00 (con denaro di pertinenza esclusiva di ) in favore del marito, la ripartizione di cui al Parte_2
presente ha realizzato una dazione anticipata del conguaglio rispetto all'atto di permuta successivamente stipulato;
pertanto nell'atto di stipula notarile della permuta degli
7 immobili si è dato atto che l'importo dovuto da a conguaglio in favore Parte_2
di era “già stato versato in forza della avvenuta ripartizione di Parte_1
consistenze finanziarie cui al presente capo”.
5) “Mobilio ed arredo dell'abitazione familiare” rimangono “interamente in proprietà della moglie avendo già in precedenza il marito asportato quanto di sua proprietà, ivi compresi beni ed effetti personali”; “resteranno invece in esclusiva proprietà del marito mobili ed arredi contenuti negli immobili di OL DO Via Matteotti 2/2 e Alto
Reno Terme Loc. Le Croci 17 avendo già in precedenza la moglie asportato quanto di sua proprietà, ivi compresi beni ed effetti personali”;
6) i ricorrenti danno atto che “i coniugi hanno prelevato e si sono ripartiti tutti i beni contenuti nella cassetta di sicurezza già cointestata presso Filiale di OL CP_1
DO che è già stata chiusa e disdetta”;
7) “i coniugi hanno dichiarato di aver definito e regolato con i presenti accordi ogni e qualsivoglia pendenza e rapporto, sia di natura personale che patrimoniale, dichiarando espressamente di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo o ragione, anche di natura risarcitoria, dedotto e/o deducibile, connesso e/o dipendente dal rapporto coniugale e dal rapporto tra le stesse intercorso rinunciando a qualsivoglia futura pretesa reciproca di qualsivoglia titolo e natura.
Con la precisazione che nella ripartizione dei beni come indicata nei capitoli precedenti si è inteso ripartire tutti i beni, liquidità e consistenze patrimoniali di qualsivoglia natura acquisiti anche in costanza di matrimonio, ivi compresi quelli in regime di comunione dei beni, tenendo conto dei rapporti patrimoniali intercorsi durante la vita matrimoniale (ivi compresi reciproci debiti e crediti) e ritenendo così di definire tombalmente e definitivamente ogni pendenza. Con espressa rinuncia ad ogni futura reciproca pretesa su beni, somme, immobili e consistenze patrimoniali di qualsivoglia tipo”.
8) “I genitori” continueranno “a fare fronte al 50% al versamento mensile di euro
100,00 (euro 50,00 cadauno) per assicurazione/fondo pensione acceso in favore della figlia presso;
Per_1 CP_1
8 9) le “spese sia del procedimento di separazione che del presente procedimento per cessazione degli effetti civili del matrimonio si intendono a carico di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno ed ognuna delle parti farà fronte al compenso del proprio procuratore con rinuncia alla solidarietà da parte dei legali”;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OL DO di procedere all'annotazione del capo a) del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, in data 9 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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