Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 20/02/2026, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00433/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2025, proposto da
AR CA, rappresentato e difeso dagli avvocati Nicola D'Onofrio, Giovanna Schiavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Verona - Sezione Lavoro, n. 528/2024 pubblicata il 19.9.2024, notificata in data 20.9.2024, non appellata, e passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 la dott.ssa Ida IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 26/06/2025 e depositato in data 21/07/2025, il ricorrente deduceva:
-che il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, con la sentenza del giorno 19/09/2024 n.528, aveva accolto il ricorso proposto da esso ricorrente contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e aveva così statuito: “1) In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della Legge n. 107/2015 per l’anno scolastico 2023/24; 2) Condanna il Ministero convenuto ad erogare alla parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata sulla Carta Docente, oltre alla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione; 3) Condanna il Ministero convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente, liquidate in complessivi € 258,00 per compensi professionali, € 21,50 per contributo unificato, oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA con distrazione in favore del procuratore antistatario”;
-che l’anzidetta sentenza non era stata impugnata e su di essa si era formato il giudicato;
-che la stessa era stata notificata in data 20/09/2024 in forma esecutiva al Ministero dell’Istruzione e del Merito;
-che era decorso il termine di centoventi giorni considerato dall’art.14 del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. dalla L. 28 febbraio 1997 n. 30:
-che il Ministero dell’Istruzione e del Merito non aveva ottemperato a quanto statuito nella sentenza in parola.
Il Ministero dell’istruzione e del merito, pur ritualmente evocato in giudizio, non ha provveduto a costituirsi.
Con nota depositata in data 15 ottobre 2025, la difesa del ricorrente chiedeva che la causa fosse cancellata dal ruolo, atteso che, per mero disguido, il ricorso era stato deposito oltre il termine di cui al combinato disposto di cui agli artt. 45 e 87 c.p.a.
All’esito dell’udienza camerale del giorno 12 febbraio 2026 il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
Il Collegio rileva preliminarmente che non può accogliersi la domanda di cancellazione della causa dal ruolo, in ragione dell’espresso divieto, da ritenersi applicabile anche al rito camerale, di disporre la cancellazione della causa dal ruolo (v. art.73, comma 1- bis , c.p.a.).
Ciò premesso, il Collegio osserva che, in base al combinato disposto del comma 2, lett. d), e del comma 3 dell’art. 87 cod. proc. amm., nei giudizi di ottemperanza sono dimezzati tutti i termini processuali rispetto a quelli del processo ordinario, fatta eccezione per i termini relativi alla notifica del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e di quello per motivi aggiunti
Tra i termini espressamente esclusi dalla dimidiazione non figura, quindi, quello per il deposito del ricorso. Ne consegue che il termine per l’assolvimento di tale incombente, necessario all’instaurazione del giudizio, è di quindici giorni dalla notifica del ricorso per l’ottemperanza al giudicato, a pena di irricevibilità dell’atto introduttivo quando, come nel caso di specie, tale termine non sia rispettato (cfr. ex plurimis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 18 ottobre 2024, n. 18136, T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 3 gennaio 2022, n. 1; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 gennaio 2019, n. 51);
Il ricorso va, dunque, dichiarato irricevibile ai sensi dell’art, 35, comma 1, lett. a), in quanto tardivamente depositato.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a)dichiara irricevibile il ricorso;
b)nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente, Estensore
Massimo Zampicinini, Primo Referendario
Francesco Avino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Ida IO |
IL SEGRETARIO