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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 2165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2165 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio e con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5878/2022 RG discussa all'udienza del 09/09/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
TOMMASI FABRIZIO
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
PERRONE GIANCARLO e dall'avv. CONTINO SERGIO
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
1) accertare o dichiarare che tra le parti in causa è intercorso rapporto lavorativo dal 01/06/2020 al
17/10/2020 e riconoscere che la prestazione lavorativa conferita si inquadra nel 3 livello contributivo del CCNL dipendenti di aziende alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti imprese di viaggio e turismo, campeggi e villaggi turistici.
2) riconoscere che durante il rapporto lavorativo è stato effettuato lavoro straordinario, domenicale, mai retribuito né sono stati concessi, riposti, permessi e ferie il tutto, né è stata integralmente corrisposta la busta paga, il TFR e gli altri emolumenti spettanti per legge, come meglio indicato in narrativa.
1 3) per lo effetto condannare Controparte_2
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. SEDE LEGALE: VIA
S. PELLICO ANGOLO VIA MONTI, 13, 73010, PORTO CESAREO , LECCE
P.IVA N. , in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento della P.IVA_1 complessiva somma di €. 13.051,29 o di quell'altra maggiore o minore risulterà in corso di causa oltre interessi e rivalutazione dal maturato al soddisfo ex art. 429 cpc e comunque in quanto trattasi di debito di valore, oltre alla rifusione delle spese, competenze, ed onorari del giudizio oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge.
In punto di fatto ha rappresentato che:
1. il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato, con contratto a tempo pieno e determinato, con qualifica di Barman Livello 3, alle dipendenze della Controparte_2
società esercente attività di ricezione turistica, dal 01/06/2020 al
[...]
11/08/2020 data in cui è intervenuto il licenziamento (all.2).
2. La prestazione lavorativa, pur avendo avuto inizio il 01/06/2020 è stata formalizzata solo in data 25/06/2020 con decorrenza 04/07/2020 come da contratto (all.1), successivamente al lavoratore
è stato fatto firmare un secondo contratto di assunzione ove, fermo restando il contenuto del precedente, la data di decorrenza della prestazione era indicata nel 11/07/2020 in entrambi i casi il rapporto lavorativo, a tempo determinato, doveva concludersi in data 17/10/2020.
3. La prestazione lavorativa si è svolta presso il locale tavola calda con servizio al tavolo, pizzeria
,cocktail bar, friggitoria, lounge bar, cucina tipica Salentina con insegna ” e Controparte_2 doveva svolgersi per ore 40 settimanali con applicazione del CCNL per i dipendenti di aziende alberghiere, pubblici esercizi, stabilimenti imprese di viaggio e turismo, campeggi e villaggi turistici (all.4).
Parte ricorrente ha allegato tabella relativa agli orari di lavoro svolti nel tempo e ha quindi chiesto il pagamento delle maggiori somme per come nelle conclusioni sopra riportate.
Parte resistente si è costituita ribadendo la correttezza della propria condotta. Ha fatto presente che il ricorrente avrebbe iniziato a lavorare solo nel luglio del 2020. Ha eccepito la tardività del licenziamento impugnato.
***
2 Orbene, va premesso che il contratto di lavoro stipulato dal ricorrente era un contratto a tempo determinato e pertanto le conseguenze della presunta illegittimità del licenziamento
(che ha decorrenza 11.8.2020, come da C2 storico in atti) sarebbero quelle del diritto alle retribuzioni sino al termine del contratto, per come originariamente stabilito.
Ciò precisato, deve farsi presente che la raccomandata contenente il citato licenziamento risulta restituita con la dicitura dell'Ufficiale postale “sconosciuto” relativamente al destinatario.
Orbene, tale dicitura appartiene all'incaricato postale e essa implica che non vi sia stata consegna dell'avviso di giacenza. Quindi non si può neppure presumere una conoscenza dell'atto da parte del ricorrente. Inoltre, la questione, oggetto anche di capitolo di prova, che la lettera fosse stata preannunciata via whatsapp dalla moglie dell'RC non rileva.
Infatti, da un lato al ricorrente non è stata inviata la lettera ma il mero preannuncio dell'invio di una lettera non coincide con la trasmissione della lettera in sé. Infatti, il capitolo di prova dedotto è il seguente: 12) “se vero che il sig. è stato informato dell'invio della Parte_1 lettera di licenziamento a mezzo raccomandata a/r, da parte della moglie dell'A.U. della società resistente, sig.ra , a mezzo whatsapp”; … anche laddove provata, la circostanza non Per_1 proverebbe che il ricorrente ha avuto comunicazione del licenziamento ma solo che gli è stata preannunciata la spedizione della lettera. Questo annuncio non ha valore di licenziamento e in ogni caso – a priori – non risulta documentalmente provata (per provare la ricezione del messaggio servirebbe un supporto informatico).
Ulteriormente, non vi è prova documentale di questa trasmissione.
Ciò detto, la domanda relativa alla mancata comunicazione del licenziamento e quindi alla illegittima anticipata conclusione del contratto a tempo determinato appare fondata. Ciò comporta il diritto del ricorrente alla erogazione della retribuzione contrattualmente prevista per il periodo dalla data di decorrenza della cessazione del rapporto sino alla data di termine del contratto a tempo determinato. Infatti, in caso di licenziamento mai comunicato nessuna decadenza decorre.
Più complesso il discorso per quanto riguarda le differenze retributive.
Parte ricorrente rimarca un periodo di lavoro in smart working di cui non vi è effettiva prova.
3 Le testimonianze rese sono così sintetizzabili. Il teste rammenta di aver fatto i Tes_1 colloqui con il ricorrente e che ciò è avvenuto prima dell'apertura del locale (una settimana e mezzo o due prima dell'apertura). Per il resto il teste non appare apportare altri elementi utili rispetto alla tesi attorea.
Le dichiarazioni della teste moglie del resistente, invero appare imprecisa rispetto a Per_1 chiare indicazioni contrarie derivanti da numerose altre testimonianze e non appare attendibile.
Il teste , addirittura minorenne all'epoca dei fatti, appare anche egli un po' impreciso Tes_2 ma anche egli ammette di aver fatto i colloqui con il ricorrente (e con il resistente).
Il teste non apporta alcun utile elemento. Tes_3
Il teste afferma di aver fatto anche lui i colloqui con il E sebbene Tes_4 Pt_1 qualche imprecisione nell'anno, che però è irrilevante dato che anche le note autorizzate omettono correttamente di enfatizzare l'incertezza sull'anno di riferimento, non può certamente omettersi come anche questo teste che il era presente ai Tes_5 Pt_1 colloqui. Il fatto che il si sia qualificato come responsabile in sede di colloquio Pt_1 non è mera circostanza de relato actoris ma invero è qualifica che è avvenuta in presenza dello stesso RC (ed è questione non irrilevante).
Anche il teste ammette di aver fatto il colloquio con il ricorrente. Tes_6
Orbene, la teste è inattendibile in quanto la stessa qualifica il come mero Per_1 Pt_1 barman (la stessa si riferisce alla qualifica formale del contratto di lavoro, evidentemente) mentre i testi sopra riportati indicano di aver svolto i colloqui con il ricorrente. i testi affermano che egli svolgesse anche un ruolo di coordinamento del personale. Orbene, tali imprecisioni e la posizione della stessa, coniuge del resistente (che richiede un particolare vaglio di attendibilità), fanno sì che le dichiarazioni della stessa siano recessive rispetto a quanto altrimenti emerso in sede istruttoria.
Ciò detto, malgrado la presenza di alcune imprecisioni – sottolineate anche dal resistente nelle note autorizzate - va rilevato come esista un nucleo certo di affermazioni non smentibili e coerenti tra loro (e la testimonianza del è confermata) che indicano: Tes_4
4 il ricorrente ha tenuto i colloqui coi dipendenti futuri nel mese di giugno alla presenza dell'RC;
il ricorrente ha avuto un ruolo di riferimento e coordinamento anche rispetto ad altri colleghi e non di mero barman (si precisa che comunque la qualifica contrattuale assegnata non è contestata).
In sintesi, effettivamente manca qualsiasi prova di questo asserito lavoro in smart working del ricorrente, ma è certo che a giugno egli abbia svolto colloqui coi dipendenti (e la selezione dei dipendenti non si fa in pochi minuti o pochi giorni prima della partenza di un locale, ancor meno in epoca Covid, come era il 2020).
Ulteriormente, deve quindi rilevarsi che la data del 26.6.2020 sia data coerente con le risultanze istruttorie per l'inizio del rapporto di lavoro (i testi hanno tutti indicato giugno come data dei colloqui). Il contratto con firma disconosciuta presentava 25.6. come data e, se la firma è disconosciuta, il fatto che a quella data vi fossero rapporti tra le parti è certo.
Non si sta quindi dando valore al contratto firmato ma si sta utilizzando la circostanza dell'esistenza di quel documento per confermare quanto detto dai testi (ossia che tra il
[...]
e il resistente i contatti lavorativi esistevano anche a giugno). Anche per questo Pt_1 utilizzo il disconoscimento non è rilevante dato che si vuole utilizzare un elemento non disconosciuto come la data apposta che prova non una conclusione di contratto ma la sussistenza di rapporti tra le parti.
Inoltre, va detto che anche al momento dei colloqui dovesse ritenersi una posizione di subordinazione del Infatti, l'essere presente ai colloqui lo inquadra all'interno Pt_1 della struttura aziendale (non avrebbe avuto altrimenti senso la presenza) e questa posizione
è collocata all'interno dell'azienda e in favore della stessa e dell'imprenditore (l'RC).
Esso ricorrente è quindi in posizione di sottordinazione rispetto allo stesso imprenditore e agisce, nell'ambito della realtà aziendale, in favore della stessa.
Non vi è bisogno di ricercare indici secondari di subordinazione allorquando vi è prova dell'eterodirezione (i colloqui erano fatti alla presenza dell'imprenditore e in favore della struttura imprenditoriale) e dell'inserimento nella compagine aziendale (operare in favore dell'attività di ristorazione per la sua partenza) e dell'utilizzo dei mezzi aziendali e in funzione degli stessi (i dipendenti selezionati venivano assunti dall'RC).
5 Ed è ovvio che un inizio di rapporto prima della partenza dell'attività è coerente con il ruolo non meramente esecutivo svolto successivamente. Vi è una coerenza logica nel ruolo del che appare evidente. Pt_1
Appare quindi possibile anticipare la decorrenza di inizio del rapporto per come sopra.
Questo assorbe il disconoscimento del contratto n. 1 prodotto dal ricorrente in quanto irrilevante.
Sul maggiore orario di lavoro richiesto (perché anche indicando un ruolo diverso da mero barman il livello riportato nei conteggi, terzo, è uguale a quello del contratto individuale) va ribadito come per il periodo di smart working telelavoro non vi sia prova del maggior impegno.
Per il periodo antecedente l'apertura non appare provato alcun maggior lavoro e non trova quindi riscontro alcuno la tabella indicata in ricorso. Anche perché – a locale chiuso – non avrebbe trovato riscontro una prestazione così temporalmente estesa, peraltro non confermata da alcun teste.
Per gli altri periodi va detto che la tabella orari prodotta in atti riguarda il periodo dal 10 agosto al 15 agosto;
10 agosto che è anche il penultimo giorno di lavoro del ricorrente.
Deve però ribadirsi come il prospetto prodotto inatti riporti di per sé orari diversi da quelli allegati in ricorso. Il che non si pone quale elemento favorevole alla tesi attorea.
Inoltre, sul punto dei maggiori orari i testi appaiono incerti ed estremamente imprecisi tanto che ipotizzare la sussistenza di un maggiore orario rispetto alle 40 ore contrattuali è impossibile anche presuntivamente.
Inoltre, quanto riportato nelle buste paga di parte resistente appare essere stato saldato e riguarda il rapporto di lavoro riconosciuto anche dal ricorrente sia per quota 14ma sia per
TFR sia per ferie residue e 13ma.
Orbene, va calcolata la differenza dovuta. Tenuto conto del maggior rapporto di lavoro riconosciuto e della non validità del licenziamento (e quindi del fatto che il rapporto va considerato proseguito ai fini di causa sino al 17.10.2020, ultimo giorno da contratto individuale), si ritiene di dare solo le indicazioni in quanto – dato che il livello non è
6 contestato e date le buste paga in atti – il calcolo del dovuto costituisce mera operazione aritmetica e si può applicare il principio di integrazione extratestuale del titolo.
Pertanto, è accertato che il rapporto di lavoro vada considerato come decorrente dal
26.6.2020 al 17.10.2020.
Vanno pagate le differenze stipendiali (con l'inquadramento nel livello di cui al contratto individuale e per 40 ore settimanali) per il periodo 26.6.2020 sino al giorno della regolare instaurazione del rapporto. Dopodichè, vanno pagate le ulteriori differenze per il periodo dal licenziamento sino al 17.10.2020.
Per tale periodo vanno calcolati anche differenziale per 13ma, 14ma, ferie non godute, permessi non goduti e TFR (tutti istituti menzionati nelle buste paga prodotte dal resistente) in quanto da calcolarsi sull'effettiva durata del rapporto di lavoro.
Per inciso, si precisa, che ferie e permessi risultano non goduti per via del maggior riconoscimento della durata del rapporto, perché le ferie non godute sono indicate e liquidate nell'ultima busta paga e perché vi è stata una risoluzione anticipata del rapporto.
Tutto ciò prova una spettanza anche di queste somme.
Mentre per la parte che risulta regolare le somme risultano già erogate e quindi spetta la differenza tra quanto teoricamente spettante e l'effettivamente erogato.
Come detto la presenza di buste paga, di un orario pari a quello contrattuale e la non contestazione del livello rendo la quantificazione mera operazione matematica.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice,
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso n. 5878/2022, così provvede: accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno inquadrabile nel 3° livello ccnl Turismo pubblici esercizi di 40 ore settimanali avente durata dal 26.6.2020 al
17.10.2020, condanna parte resistente al pagamento delle retribuzioni per il periodo dal
26.6.2020 all'inizio del rapporto di lavoro per come registrato nel c2 storico e per il periodo dal licenziamento al 17.10.2020, oltre accessori di legge;
7 condanna altresì il datore di lavoro al pagamento delle differenze su 13ma, 14ma, ferie non godute, permessi non goduti e TFR tra quanto spettante per un rapporto di lavoro per come sopra ricostruito e quanto erogato alla luce delle buste paga in atti;
tutte le somme di cui sopra vanno maggiorate di interessi e rivalutazione ex art. 429 cpc. le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 2630,00 oltre spese forfettarie
(15%), iva e cpa.
Lecce, 09/09/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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