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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 14/11/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n.76/2021 R.G.
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “danno biologico_indennizzo ”, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
, rappr. e dif. da avv. Daniela Bottazzo e Gaetano Sabato Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Bianco CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 11 settembre 2020 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto – sulla domanda del il quale chiedeva il riconoscimento delle patologie di etiologia assertivamente Pt_1 professionale “gonartrosi bilaterale, ernie lombosacrali multiple, tunnel carpale destro, rizoartrosi, tendinopatia piede destro e sinistro, coxartrosi bilateriale”, affezioni assertivamente contratte in conseguenza dell'attività lavorativa di operaio manutentore elettrico svolta dal 2002 presso il centro siderurgico di Taranto, disimpegnando le mansioni specificatamente descritte nel ricorso introduttivo, comportanti spostamenti con trasporto manuale della borsa attrezzi, movimentazione manuale di cavi elettrici e tubazioni, passaggi da ambienti climatizzati ad ambienti roventi, utilizzo di attrezzature vibranti, assunzione di posture incongrue – istruita la causa e disposta CTU, riconosceva la fondatezza della domanda del ricorrente per quanto di ragione, nel senso di ritenere etiologicamente ricollegate alla suddetta attività lavorativa solo le patologie tunnel carpale destro ed ernie lombari, ravvisando un danno biologico pari al 7% con decorrenza 21.2.2018.
Si è costituito l'appellato . CP_1
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
1 ---§§ooo§§---
Lamenta l'appellante la parziale nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda attorea nella sola misura del 7% e nella parte motivazionale ove recepisce integralmente le conclusioni del CTU operando rinvio ad esse.
Ritiene questa Corte che il censurato rinvio alle conclusioni del CTU da parte del Giudicante di primo grado non integri alcun vizio: intanto perché, a ben leggere la sentenza, il Giudice dà atto in ampi brani le osservazioni e valutazioni cliniche del CTU, e comunque essendo pacificamente consentita dalla costante giurisprudenza il rinvio motivazionale per relationem: ora, lungi dal poter ravvisare una acritica adesione alle conclusioni del CTU, ravvisa questa Corte che l'opera dell'ausiliario è stata accuratamente delibata dal Giudice a quo, e solo dopo tale delibazione si è addivenuto al motivato convincimento coincidente con le conclusioni del Consulente.
Esaminando analiticamente la relazione medico-legale ritiene questa Corte infondata la censura secondo cui il consulente avrebbe omesso di considerare tutte le attività lavorative svolte così come indicate nel ricorso introduttivo di primo grado: si legge infatti, in relazione alle varie patologie lamentate, che:
“(il ricorrente) ha iniziato la sua esperienza professionale come addetto alla manutenzione programmata degli impianti elettrici svolgendo questa mansione dal 2000 al 2006. In seguito ha svolto la stessa mansione nella squadra di pronto intervento e successivamente, dal 2013 al 2018 circa, ha ricoperto la mansione di capo squadra operativo, ma sempre addetto alla manutenzione elettrica nel reparto colata continua. Dalla cartella sanitaria e di rischio, si evince che il medesimo risulta essere stato esposto ai seguenti rischi: microclima, rumore, polveri per tutto il periodo lavorativo;
il rischio vibrazioni trasmesse al corpo intero sembra essersi configurato negli ultimi anni di attività. Va precisato che la mansione si avvale dell'utilizzo di utensileria vibrante come trapani, avvitatori, flex e mole. Sulla scorta dei rischi specifici, si procede alla valutazione delle malattie denunciate.
1.gonartrosi, rizoartrosi e coxartrosi: sono malattie degenerative dell'osso a causa specifica sconosciuta. Le stesse patologie non sono tabellate e i rischi specifici delle mansioni svolte non sono correlabili con l'insorgenza delle stesse, che avrebbero con elevata probabilità avuto luogo anche se il periziato avesse svolto un lavoro differente. In letteratura scientifica non ci sono elementi sufficienti a poter correlare le suddette patologie con l'attività lavorativa esercitata dal periziato;
2. patologia tendinosica bilaterale: “non è possibile correlarla in modo specifico all'attività lavorativa svolta, in quanto si tratta di patologia a rischio generico, che nel caso in specie troverebbe come principale agente causale l'eccesso ponderale del periziato”;
3. discopatie cervico-dorsali: non sono correlabili ai rischi specifici delle mansioni svolte;
ad essere precisi, anche in questa patologia specifica non risultano essere stati ancora individuati chiari rischi specifici, in grado di essere identificati come agenti causali di origine professionale per le discopatie cervicali e del tratto dorsale alto;
4. sindrome del tunnel carpale: si ritiene correlabile ai rischi specifici della mansione svolta: l'insorgenza può essere stata causata dall'utilizzo dell'utensileria vibrante, manovrata con l'arto
2 dominante, che risulta essere stato nello specifico più sollecitato rispetto al controlaterale. L'entità della patologia è molto lieve e sulla scorta delle tabelle in vigore, si ritiene adeguato riportarsi al codice 163 (Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità – fino a 7%). Nel caso in specie si osserva un quadro funzionale di lieve entità, monolaterale potenzialmente migliorabile mediante trattamento chirurgico, motivo per il quale si assegna la percentuale minima dell'01%, che decorre dalla data di denuncia, ovverosia dal 14\02\2018.
5. discopatie lombari: si ritiene correlabile la patologia, sia con l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero, sia con la natura dell'attività che esponeva a posture incongrue. Il quadro funzionale è di lieve entità e si ritiene di poter quantificare la menomazione riportandosi al codice 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al 12%). Nel caso in esame si riscontra una condizione di protrusioni a carico di L4-L5 ed L5-S1, ovverosia una condizione funzionalmente meno grave di un'ernia conclamata, inoltre gli effetti clinici risultano essere contenuti. Per tale motivo, si ritiene adeguato assegnare una percentuale del 06%, ovverosia la metà del valore massimo consentito dal codice, in ragione degli effetti funzionali clinicamente contenuti e a carattere prevalentemente episodico. La percentuale assegnata decorre dalla data di denuncia, ovverosia dal 21\02\2018.
Ne deriva che il danno biologico complessivo correlabile all'esposizione professionale risulta essere del 07%”.
---§§ooo§§---
Per scelta specifica questa Corte ha ritenuto doveroso, a fronte delle censure dell'appellante, ripercorrere integralmente la relazione di CTU: come agevolmente rilevabile, essa è completa, tiene conto dell'attività disimpegnata dall'appellante, analitica, immune da visi logico-giuridici.
La valutazione del Giudice di prime cure, che più che evidentemente ha delibato l'opera dell'ausiliario pervenendo a proprie motivate conclusioni, è pienamente condivisa da questa Corte e immune dalle insistenti censure dell'appellante, tantomeno di quanto afferma allorquando sostiene (pag. 6 dell'atto di appello) che la sentenza impugnata “compie un vero e proprio travisamento dei fatti”, laddove i fatti sono stati più che accuratamente esaminati, con l'ausilio medico-legale, resosi evidentemente necessario;
ed immune dalle censure vòlte al consulente tecnico, il quale “non ha considerato le mansioni tutte effettivamente svolte dal lavoratore”: si assiste invece, come sopra integralmente esposto, alle valutazioni, una per una, delle patologie lamentate e delle relative etiologie.
Per tali motivi la sentenza di primo grado va confermata, e l'infondato appello va rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1 Quanto al computo delle stesse, prendendo a base l'indennizzo in capitale in relazione al 7% CP_1 ed all'età dell'appellante (anni 38), pari a € 10.125,54, tale importo rientra nello scaglione da € 5.201 a € 26.000. Applicando in base a tale scaglione i minimi, considerata la non particolare complessità e la serialità della controversia, si perviene al seguente computo:
fase di studio: € 567,00
fase introduttiva: € 461,00
fase di trattazione: € 922,00
fase decisionale: € 956,00,
3 così pervenendosi al totale onorario di € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Va dichiarata la la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado CP_1 di giudizio, che liquida in € 2.906,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
4
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Lecce _ Sezione Distaccata di Taranto
Composta dai seguenti Magistrati:
- dr. Annamaria Lastella Presidente relatore
- dr. Monica Sgarro Consigliere
- dr. Rossella Di Todaro Consigliere all'esito della discussione orale tenutasi all'udienza del 12 novembre 2025, nella causa avente ad oggetto “danno biologico_indennizzo ”, ha pronunciato la seguente CP_1
SENTENZA
nella controversia di previdenza ed assistenza sociale tra
, rappr. e dif. da avv. Daniela Bottazzo e Gaetano Sabato Appellante Parte_1
contro
, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. Francesco Bianco CP_1
Appellato
Motivi della decisione
Con ricorso in appello depositato in Cancelleria in data 11 marzo 2021 impugnava la Parte_1 sentenza resa in data 11 settembre 2020 con cui il Giudice del Lavoro di Taranto – sulla domanda del il quale chiedeva il riconoscimento delle patologie di etiologia assertivamente Pt_1 professionale “gonartrosi bilaterale, ernie lombosacrali multiple, tunnel carpale destro, rizoartrosi, tendinopatia piede destro e sinistro, coxartrosi bilateriale”, affezioni assertivamente contratte in conseguenza dell'attività lavorativa di operaio manutentore elettrico svolta dal 2002 presso il centro siderurgico di Taranto, disimpegnando le mansioni specificatamente descritte nel ricorso introduttivo, comportanti spostamenti con trasporto manuale della borsa attrezzi, movimentazione manuale di cavi elettrici e tubazioni, passaggi da ambienti climatizzati ad ambienti roventi, utilizzo di attrezzature vibranti, assunzione di posture incongrue – istruita la causa e disposta CTU, riconosceva la fondatezza della domanda del ricorrente per quanto di ragione, nel senso di ritenere etiologicamente ricollegate alla suddetta attività lavorativa solo le patologie tunnel carpale destro ed ernie lombari, ravvisando un danno biologico pari al 7% con decorrenza 21.2.2018.
Si è costituito l'appellato . CP_1
La causa, all'udienza del 12 novembre 2025, è stata discussa e decisa con lettura in udienza del dispositivo.
1 ---§§ooo§§---
Lamenta l'appellante la parziale nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui accoglie la domanda attorea nella sola misura del 7% e nella parte motivazionale ove recepisce integralmente le conclusioni del CTU operando rinvio ad esse.
Ritiene questa Corte che il censurato rinvio alle conclusioni del CTU da parte del Giudicante di primo grado non integri alcun vizio: intanto perché, a ben leggere la sentenza, il Giudice dà atto in ampi brani le osservazioni e valutazioni cliniche del CTU, e comunque essendo pacificamente consentita dalla costante giurisprudenza il rinvio motivazionale per relationem: ora, lungi dal poter ravvisare una acritica adesione alle conclusioni del CTU, ravvisa questa Corte che l'opera dell'ausiliario è stata accuratamente delibata dal Giudice a quo, e solo dopo tale delibazione si è addivenuto al motivato convincimento coincidente con le conclusioni del Consulente.
Esaminando analiticamente la relazione medico-legale ritiene questa Corte infondata la censura secondo cui il consulente avrebbe omesso di considerare tutte le attività lavorative svolte così come indicate nel ricorso introduttivo di primo grado: si legge infatti, in relazione alle varie patologie lamentate, che:
“(il ricorrente) ha iniziato la sua esperienza professionale come addetto alla manutenzione programmata degli impianti elettrici svolgendo questa mansione dal 2000 al 2006. In seguito ha svolto la stessa mansione nella squadra di pronto intervento e successivamente, dal 2013 al 2018 circa, ha ricoperto la mansione di capo squadra operativo, ma sempre addetto alla manutenzione elettrica nel reparto colata continua. Dalla cartella sanitaria e di rischio, si evince che il medesimo risulta essere stato esposto ai seguenti rischi: microclima, rumore, polveri per tutto il periodo lavorativo;
il rischio vibrazioni trasmesse al corpo intero sembra essersi configurato negli ultimi anni di attività. Va precisato che la mansione si avvale dell'utilizzo di utensileria vibrante come trapani, avvitatori, flex e mole. Sulla scorta dei rischi specifici, si procede alla valutazione delle malattie denunciate.
1.gonartrosi, rizoartrosi e coxartrosi: sono malattie degenerative dell'osso a causa specifica sconosciuta. Le stesse patologie non sono tabellate e i rischi specifici delle mansioni svolte non sono correlabili con l'insorgenza delle stesse, che avrebbero con elevata probabilità avuto luogo anche se il periziato avesse svolto un lavoro differente. In letteratura scientifica non ci sono elementi sufficienti a poter correlare le suddette patologie con l'attività lavorativa esercitata dal periziato;
2. patologia tendinosica bilaterale: “non è possibile correlarla in modo specifico all'attività lavorativa svolta, in quanto si tratta di patologia a rischio generico, che nel caso in specie troverebbe come principale agente causale l'eccesso ponderale del periziato”;
3. discopatie cervico-dorsali: non sono correlabili ai rischi specifici delle mansioni svolte;
ad essere precisi, anche in questa patologia specifica non risultano essere stati ancora individuati chiari rischi specifici, in grado di essere identificati come agenti causali di origine professionale per le discopatie cervicali e del tratto dorsale alto;
4. sindrome del tunnel carpale: si ritiene correlabile ai rischi specifici della mansione svolta: l'insorgenza può essere stata causata dall'utilizzo dell'utensileria vibrante, manovrata con l'arto
2 dominante, che risulta essere stato nello specifico più sollecitato rispetto al controlaterale. L'entità della patologia è molto lieve e sulla scorta delle tabelle in vigore, si ritiene adeguato riportarsi al codice 163 (Esiti neurologici di sindromi canalicolari (a tipo tunnel carpale) con sfumata compromissione funzionale, a seconda dell'efficacia del trattamento e della mono o bilateralità – fino a 7%). Nel caso in specie si osserva un quadro funzionale di lieve entità, monolaterale potenzialmente migliorabile mediante trattamento chirurgico, motivo per il quale si assegna la percentuale minima dell'01%, che decorre dalla data di denuncia, ovverosia dal 14\02\2018.
5. discopatie lombari: si ritiene correlabile la patologia, sia con l'esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero, sia con la natura dell'attività che esponeva a posture incongrue. Il quadro funzionale è di lieve entità e si ritiene di poter quantificare la menomazione riportandosi al codice 213 (Ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti – fino al 12%). Nel caso in esame si riscontra una condizione di protrusioni a carico di L4-L5 ed L5-S1, ovverosia una condizione funzionalmente meno grave di un'ernia conclamata, inoltre gli effetti clinici risultano essere contenuti. Per tale motivo, si ritiene adeguato assegnare una percentuale del 06%, ovverosia la metà del valore massimo consentito dal codice, in ragione degli effetti funzionali clinicamente contenuti e a carattere prevalentemente episodico. La percentuale assegnata decorre dalla data di denuncia, ovverosia dal 21\02\2018.
Ne deriva che il danno biologico complessivo correlabile all'esposizione professionale risulta essere del 07%”.
---§§ooo§§---
Per scelta specifica questa Corte ha ritenuto doveroso, a fronte delle censure dell'appellante, ripercorrere integralmente la relazione di CTU: come agevolmente rilevabile, essa è completa, tiene conto dell'attività disimpegnata dall'appellante, analitica, immune da visi logico-giuridici.
La valutazione del Giudice di prime cure, che più che evidentemente ha delibato l'opera dell'ausiliario pervenendo a proprie motivate conclusioni, è pienamente condivisa da questa Corte e immune dalle insistenti censure dell'appellante, tantomeno di quanto afferma allorquando sostiene (pag. 6 dell'atto di appello) che la sentenza impugnata “compie un vero e proprio travisamento dei fatti”, laddove i fatti sono stati più che accuratamente esaminati, con l'ausilio medico-legale, resosi evidentemente necessario;
ed immune dalle censure vòlte al consulente tecnico, il quale “non ha considerato le mansioni tutte effettivamente svolte dal lavoratore”: si assiste invece, come sopra integralmente esposto, alle valutazioni, una per una, delle patologie lamentate e delle relative etiologie.
Per tali motivi la sentenza di primo grado va confermata, e l'infondato appello va rigettato.
Le spese di questo grado di giudizio seguono la soccombenza, e liquidate come da dispositivo vanno poste a carico dell'appellante ed in favore dell' . CP_1 Quanto al computo delle stesse, prendendo a base l'indennizzo in capitale in relazione al 7% CP_1 ed all'età dell'appellante (anni 38), pari a € 10.125,54, tale importo rientra nello scaglione da € 5.201 a € 26.000. Applicando in base a tale scaglione i minimi, considerata la non particolare complessità e la serialità della controversia, si perviene al seguente computo:
fase di studio: € 567,00
fase introduttiva: € 461,00
fase di trattazione: € 922,00
fase decisionale: € 956,00,
3 così pervenendosi al totale onorario di € 2.906,00, oltre accessori di legge.
Va dichiarata la la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
p.q.m.
Rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del presente grado CP_1 di giudizio, che liquida in € 2.906,00 oltre accessori di legge.
Dichiara la sussistenza delle condizioni per il pagamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore contributo unificato, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Taranto, 12 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dr. Annamaria Lastella
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