Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 4966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4966 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04966/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15764/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15764 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bastianini e Riccardo Benvenuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, non costituita in giudizio;
per l'ottemperanza
- del giudicato formatosi sulla Sentenza della Corte di Appello di Roma - Sez. I Civile - n. 6788/2019 pubbl. il 07/11/2019, Repert. n. 7608/2019 del 07/11/2019 all'esito del giudizio n.ro 1735/2011 R.G.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. TO GO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che , con ricorso notificato in data 22 dicembre 2025, la dott.ssa -OMISSIS-ha introdotto il presente giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6788/2019, rep. n. 7608/2019, del 7 novembre 2019 della Corte di Appello di Roma, che ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri ad eseguire in suo favore il “ pagamento di euro complessivi 20.142,00 oltre agli interessi al saggio legale ex art. 1284 c.c., decorrenti dal 16 aprile 2008 sino al soddisfo ”;
Premesso che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonostante la regolarità della notifica del ricorso, non si è costituita in giudizio;
Rilevato che , con memoria del 5 marzo 2026, la ricorrente ha dichiarato che “ pendente il presente giudizio, in data 27.02.2026 da parte della resistente è stata corrisposta la somma pari ad € 25.501,27 alla Sig.ra -OMISSIS-che corrisponde al capitale dovuto alla ricorrente oltre gli interessi ”;
Rilevato che la causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026;
Ritenuto che l’avvenuto pagamento delle somme dovute in forza del giudicato di cui si è chiesta l’ottemperanza comporta la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto , quanto alle spese di lite, che le stesse debbano essere poste in capo all’Amministrazione in quanto l’esecuzione del giudicato è avvenuta solo dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere liquidate nella misura indicata in dispositivo considerati i caratteri della controversia e l’attività processuale concretamente posta in essere dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese e competenze del presente giudizio che si liquidano in euro 1.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali nella misura del 15%, nonché oltre a IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT OL, Presidente
TO GO, Primo Referendario, Estensore
Silvia IM, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO GO | RT OL |
IL SEGRETARIO