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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 12/05/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A TRIBUNALE DI PARMA PRIMA SEZIONE CIVILE I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3506/2023 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Mariasole Vannucci di Gallidoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Controparte_1
Migliardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 6 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
* * *
Con ricorso presentato il 16 ottobre 2023 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare sentenza di separazione da (proponendo cumulativamente domanda di Controparte_1 divorzio) con la quale ha celebrato matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR), il 31 maggio 2008, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento dei loro tre figli minorenni, alle loro frequentazioni con entrambi i genitori, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare,
nonché a questioni a queste accessorie. A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha dato allegazione di una crisi matrimoniale iniziata nell'anno 2020 e progressivamente esasperatasi nel periodo a seguire, fino a culminare, nel maggio 2022, nella cessazione del legame di coabitazione.
Intervenuto il Pubblico Ministero, si è costituita in giudizio depositando comparsa il Controparte_1
giorno 11 gennaio 2024, senza opporsi alla domanda di separazione proposta da controparte.
Fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, ha chiesto addebitarsi al marito la responsabilità della separazione e ha proposto, a propria volta, domande alternative in merito alla determinazione dei tempi di permanenza dei figli con l'uno e con l'altro genitore e al loro mantenimento.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 13 febbraio 2024 le parti personalmente hanno escluso possibilità di conciliazione.
Con ordinanza del 20-28 febbraio 2024 sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti e sono stati disposti accertamenti tecnici mediante CTU dall'oggetto latamente psicodiagnostico.
Esaurite le attività peritali, le parti hanno tentato senza esito un percorso di Coordinazione Genitoriale.
Il ricorrente ha poi proposto incidentalmente domande ex art. 473 bis.39 c.p.c.
All'udienza del 6 maggio 2025, costituito il contraddittorio su tali domande (il cui sub-procedimento è stato riunito al presente), la stessa parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha emesso ordinanza ex artt. 473
bis.23 e 473 bis.39 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
* * *
La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce della cessazione del legame di coabitazione, della nuova relazione sentimentale intrapresa da e delle stesse Parte_1
volontà non conciliative delle parti, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del processo.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR), il 31 maggio 2008, trascritto nel Registro
[...]
Atti di Matrimonio dello stesso Comune al Numero 6, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2008. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 12 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
Il Collegio, composto dai Magistrati:
dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel.
dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 3506/2023 del ruolo generale dell'anno 2023 vertente tra
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'Avv. Mariasole Vannucci di Gallidoro del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso il medesimo difensore
RICORRENTE
e
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Valentina Controparte_1
Migliardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
con
Pubblico Ministero
intervenuto avente per oggetto: separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: all'udienza del 6 maggio 2025 parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
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Con ricorso presentato il 16 ottobre 2023 ha chiesto al Tribunale di Parte_1
pronunciare sentenza di separazione da (proponendo cumulativamente domanda di Controparte_1 divorzio) con la quale ha celebrato matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR), il 31 maggio 2008, formulando ulteriori domande con particolare riguardo all'affidamento dei loro tre figli minorenni, alle loro frequentazioni con entrambi i genitori, al loro mantenimento, al godimento della casa familiare,
nonché a questioni a queste accessorie. A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha dato allegazione di una crisi matrimoniale iniziata nell'anno 2020 e progressivamente esasperatasi nel periodo a seguire, fino a culminare, nel maggio 2022, nella cessazione del legame di coabitazione.
Intervenuto il Pubblico Ministero, si è costituita in giudizio depositando comparsa il Controparte_1
giorno 11 gennaio 2024, senza opporsi alla domanda di separazione proposta da controparte.
Fornendo, tuttavia, una diversa ricostruzione delle cause della crisi matrimoniale, ha chiesto addebitarsi al marito la responsabilità della separazione e ha proposto, a propria volta, domande alternative in merito alla determinazione dei tempi di permanenza dei figli con l'uno e con l'altro genitore e al loro mantenimento.
Depositate le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione del 13 febbraio 2024 le parti personalmente hanno escluso possibilità di conciliazione.
Con ordinanza del 20-28 febbraio 2024 sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti e sono stati disposti accertamenti tecnici mediante CTU dall'oggetto latamente psicodiagnostico.
Esaurite le attività peritali, le parti hanno tentato senza esito un percorso di Coordinazione Genitoriale.
Il ricorrente ha poi proposto incidentalmente domande ex art. 473 bis.39 c.p.c.
All'udienza del 6 maggio 2025, costituito il contraddittorio su tali domande (il cui sub-procedimento è stato riunito al presente), la stessa parte ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi e parte resistente nulla ha osservato in contrario.
Il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha emesso ordinanza ex artt. 473
bis.23 e 473 bis.39 c.p.c. e ha ad un tempo trattenuto la causa per la decisione del Collegio in ordine alla domanda intesa alla pronuncia non definitiva di separazione.
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La domanda in oggetto merita accoglimento giacché, alla luce della cessazione del legame di coabitazione, della nuova relazione sentimentale intrapresa da e delle stesse Parte_1
volontà non conciliative delle parti, non vi è dubbio alcuno in ordine all'attuale irreversibilità della crisi del rapporto coniugale e, così, all'intollerabilità della prosecuzione (o, meglio, del ripristino) della convivenza matrimoniale ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione dei coniugi.
La liquidazione delle spese di lite è rimessa alla definizione del giudizio.
Per altro verso, si pronuncia separata ordinanza per l'ulteriore prosecuzione del processo.
P.Q.M.
Pronunciando non definitivamente:
dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, uniti in matrimonio in Lesignano de' Bagni (PR), il 31 maggio 2008, trascritto nel Registro
[...]
Atti di Matrimonio dello stesso Comune al Numero 6, Parte 2, Serie A, Uff. 1, Anno 2008. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Spese alla sentenza definitiva.
Dispone in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Così deciso in Parma il 12 maggio 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto