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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 11/12/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ASTI RG 405 del 2025
Il Tribunale di Asti, in persona di: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore
ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, nata a [...], il [...], residente in [...] 13 (C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di mandato speciale alle C.F._1 liti allegato alla busta informatica, inviato telematicamente e formato ai sensi dell'art. 83, 3° co. ultima parte cpc, dall'avv. Maria Ribaldone (C.F. ), domiciliatario C.F._2 in Torino, via Avigliana, 14, avverso
, nato a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Poirino (To), Piazza Italia n. 3 presso lo studio dell' Avv. Anna Gariglio (c.f. ) che CodiceFiscale_4 lo rappresenta e difende per delega redatta su foglio a parte
Oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale sui figli, nati a Chieri,
, il 25.07.2017, e il 03.04.2019, riconosciuti da entrambi i genitori (doc. 3). Per_1 Per_2
OSSERVATO
Nonostante il procedimento avesse principio alla stregua di giudizio contenzioso, le parti addivenivano ad accordo, depositando le seguenti
“CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia codesto Ill.mo Tribunale AFFIDARE i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 Per_2 residenza presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e comunque secondo il seguente regime:
- durante la settimana: nella prima settimana il martedì dall'uscita da scuola sino a dopo cena e il mercoledì dall'uscita da scuola seguito da pernotto;
nella seconda settimana: il mercoledì dall'uscita da scuola seguito dal pernotto ed il venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina, sempre riaccompagnandoli scuola.
- durante le vacanze natalizie, alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre al 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di pasquetta;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con la madre e tenuto conto dei di lei turni di lavoro.
- il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- due settimane durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. PORRE a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli di Controparte_1 totali € 560,00 (€ 280,00 per ciascun figlio), con decorrenza ottobre 2025, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ad ottobre 2026), da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario Pt_1 alle coordinate bancarie già note, oltre al 60% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessarie e sempre successivamente documentate, facendo espresso richiamo al Protocollo d'Intesa sulle spese sottoscritto il 07.07.2017 dal Tribunale di Asti e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti. Le spese per il Centro Estivo verranno suddivise tra i genitori al 50%. DISPORRE che l'assegno unico o strumenti equipollenti venga attribuito nella misura del 100% in favore della madre sig.ra e ciò con decorrenza ottobre 2025, dando Parte_1 atto dell'impegno del sig. attuale percettore dell'assegno unico, di attivare, Controparte_1 entro e non oltre il 15 novembre 2025, la pratica necessaria per l'intestazione dell'assegno unico alla sola sig.ra e di corrispondere a costei quanto da egli percepito dal mese di Pt_1 ottobre 2025. DARE ATTO che le parti hanno risolto ogni questione patrimoniale tra essi pendente e dichiarano di non aver più nulla a pretendere, fatta eccezione per gli impegni ed obblighi sopra indicati.
- Con compensazione delle spese di lite tra le parti.” Lette le conclusioni come sopra, ai sensi del n. 51 art. 473 bis cpc, la concorde proposta delle parti pare meritevole di ratifica. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate per esteso e da intendere come parte integrante della sentenza e del dispositivo;
Compensa le spese di lite. Si comunichi. Asti, 3.12.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli
Il Tribunale di Asti, in persona di: dott. Gian Andrea Morbelli Presidente dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott. Pasquale Perfetti Relatore ed estensore
ha emesso SENTENZA sul ricorso di
, nata a [...], il [...], residente in [...] 13 (C.F. ), rappresentata e difesa, in forza di mandato speciale alle C.F._1 liti allegato alla busta informatica, inviato telematicamente e formato ai sensi dell'art. 83, 3° co. ultima parte cpc, dall'avv. Maria Ribaldone (C.F. ), domiciliatario C.F._2 in Torino, via Avigliana, 14, avverso
, nato a [...] il [...], (c.f. ), Controparte_1 C.F._3 residente in [...] ed elettivamente domiciliato in Poirino (To), Piazza Italia n. 3 presso lo studio dell' Avv. Anna Gariglio (c.f. ) che CodiceFiscale_4 lo rappresenta e difende per delega redatta su foglio a parte
Oggetto: Regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale sui figli, nati a Chieri,
, il 25.07.2017, e il 03.04.2019, riconosciuti da entrambi i genitori (doc. 3). Per_1 Per_2
OSSERVATO
Nonostante il procedimento avesse principio alla stregua di giudizio contenzioso, le parti addivenivano ad accordo, depositando le seguenti
“CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia codesto Ill.mo Tribunale AFFIDARE i minori e ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente e Per_1 Per_2 residenza presso la madre e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
DISPORRE che il padre possa vedere e tenere con sé i figli liberamente previo accordo con la madre e comunque secondo il seguente regime:
- durante la settimana: nella prima settimana il martedì dall'uscita da scuola sino a dopo cena e il mercoledì dall'uscita da scuola seguito da pernotto;
nella seconda settimana: il mercoledì dall'uscita da scuola seguito dal pernotto ed il venerdì dall'uscita di scuola sino al lunedì mattina, sempre riaccompagnandoli scuola.
- durante le vacanze natalizie, alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre al 31 dicembre al 6 gennaio;
- metà vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno di pasquetta;
- in occasione delle altre festività infrasettimanali (comprensive di eventuali “ponti”) alternandosi con la madre e tenuto conto dei di lei turni di lavoro.
- il giorno del compleanno dei figli, alternandosi con l'altro genitore;
- due settimane durante le vacanze estive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno. PORRE a carico del sig. un contributo mensile al mantenimento dei figli di Controparte_1 totali € 560,00 (€ 280,00 per ciascun figlio), con decorrenza ottobre 2025, importo annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat (prima rivalutazione ad ottobre 2026), da corrispondersi alla sig.ra entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico bancario Pt_1 alle coordinate bancarie già note, oltre al 60% delle spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessarie e sempre successivamente documentate, facendo espresso richiamo al Protocollo d'Intesa sulle spese sottoscritto il 07.07.2017 dal Tribunale di Asti e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Asti. Le spese per il Centro Estivo verranno suddivise tra i genitori al 50%. DISPORRE che l'assegno unico o strumenti equipollenti venga attribuito nella misura del 100% in favore della madre sig.ra e ciò con decorrenza ottobre 2025, dando Parte_1 atto dell'impegno del sig. attuale percettore dell'assegno unico, di attivare, Controparte_1 entro e non oltre il 15 novembre 2025, la pratica necessaria per l'intestazione dell'assegno unico alla sola sig.ra e di corrispondere a costei quanto da egli percepito dal mese di Pt_1 ottobre 2025. DARE ATTO che le parti hanno risolto ogni questione patrimoniale tra essi pendente e dichiarano di non aver più nulla a pretendere, fatta eccezione per gli impegni ed obblighi sopra indicati.
- Con compensazione delle spese di lite tra le parti.” Lette le conclusioni come sopra, ai sensi del n. 51 art. 473 bis cpc, la concorde proposta delle parti pare meritevole di ratifica. Spese compensate.
PQM
Il tribunale, definitivamente pronunziando, Dispone in piena conformità alle conclusioni congiunte delle parti come sopra riportate per esteso e da intendere come parte integrante della sentenza e del dispositivo;
Compensa le spese di lite. Si comunichi. Asti, 3.12.2025
Il relatore estensore dott. Perfetti
Il Presidente dott. Gian Andrea Morbelli