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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 05/11/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1190/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati
Dott.ssa IA CI, Presidente
Dott. Massimo CI, Giudice
Dott. LU UL, Giudice rel.
SENTENZA
Tra
.f. difeso dall'avv. GUARALDI Parte_1 C.F._1
BR
ATTORE
e c.f. , difesa dall'avv. MASOTTI Controparte_1 C.F._2
MONICA
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto querela di falso incidentale nel processo pendente Parte_1 avanti alla Corte d'appello (RG 2028/2021) della procura alle liti depositata nell'ambito del reclamo al Collegio, presentato avanti all'intestato Tribunale (RG 2326/2021), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della querela, dichiarare la falsità della “procura alle liti” a firma di e NI OT, depositata nel fascicolo RG Controparte_1
2326/2021 del Tribunale di Ravenna”.
A sostegno delle esposte conclusioni, il ha sostenuto che la procura tacciata Parte_1 di falsità era, in realtà, la medesima depositata nell'ambito di altro giudizio (RG
1 444/2020 avanti al Tribunale di Ravenna) opportunamente modificata dalla procuratrice della convenuta.
In particolare, la procura originale (RG 444/2020) riportava il seguente testo (si riportano soltanto le parti alterate):
Ed era stata così modificata (procura tacciata di falsità):
Si è costituita la convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: “si conclude affinché ogni iniziativa avversaria sia dichiarata inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in primis, per difetto di lealtà e di probità e per inammissibilità del mezzo, non avendo neppure dedotto la controparte il riempimento absque pactis della contestata procura alle liti. Spese oltre ad accessori rifuse, oltre alla condanna di controparte ex art. 96/1-3 c.p.c.”.
La convenuta, dopo aver dedicato 42 pagine a descrivere le controversie giudiziarie tra le parti, descrizione irrilevante ai fini del presente giudizio, deposita una dichiarazione a propria firma in cui dichiara di aver rilasciato regolare mandato prodessionale all'avv. OT relativamente al giudizio RG 2326/21, di talché la procura non è stata utilizza né contra pacta né absque pactis, e di fare propri gli effetti della procura oggetto di giudizio.
Essa, poi, contesta la dedotta falsità della procura e deduce la carenza di interesse del convenuto alla proposizione della querela, tenuto anche conto del fatto che
[...] ben potrebbe sanare il vizio della procura nell'ambito del giudizio a quo. CP_1
Si è costituito il PM, chiedendo l'espletamento di una CTU grafologica.
2 Con ordinanza del 7.5.24, la G.I. precedentemente titolare del fascicolo ha ordinato all'avv. OT l'esibizione della procura alle liti nel procedimento di reclamo n. 2326/2021 Tribunale di Ravenna e della procura alle liti per il procedimento n. 444/2020 del Tribunale di Ravenna, disposto l'acquisizione dei fasicoli relativi ai suddetti procedimenti e una CTU grafologica sui predetti documenti, nominando quale CTU la dott.ssa Persona_1
All'udienza del 7.5.2024, la convenuta ha depositato gli originali della procura rilasciata per il procedimento n. 2326/2021 e di due procure rilasciate per il procedimento n. 444/2020 (una delle quali soltanto, evidentemente, era stata depositata nel fascicolo), numerate come da ordinanza.
La G.I. ha quindi demandato al CTU la verifica:
“a) Della corrispondenza delle procure sub. 2 e 3 a quella depositata nel fascicolo telematico n. 444/2020 e prodotta dall'attore sub doc. B.
b) Se la procura sub 1 sia la modifica della procura prodotta quale doc. B nel procedimento 444/2020.
c) La verifica della datazione dell'inchiostro sia di stamp che delle manoscritture utilizzato nelle procure sub 2 e 3.”
La domanda di parte attrice è fondata.
Quanto alla dedotta inammissibilità della querela di falso proposta dal Parte_1 osserva il Collegio che la presente azione è stata ritenuta ammissibile e rilevante dalla Corte d'appello di Bologna nell'ambito dell'RG 2028/2021, in seno al quale è stata proposta la querela.
Non possono, quindi, che essere disattese le doglianze della convenuta relative a tali profili, e l'oggetto di questo giudizio deve essere strettamente limitato al profilo inerente alla falsità materiale dedotta dal relativamente al quale la convenuta Parte_1 si è limitata a contestare le allegazioni attoree.
Ciò posto, la CTU, con motivazione logica e condivisibile, senza peraltro che siano pervenute osservazioni tecniche da parte della convenuta nell'ambito del contraddittorio ex art. 195 c.p.c., ha così concluso: “La comparazione sistematica tra i campioni in esame ha inequivocabilmente dimostrato che: a) le procure sub 2 e 3 corrispondono, nel contenuto testuale, al documento B depositato nel fascicolo telematico n. 444/2020, divergono nella formattazione e nelle firme;
b) la procura sub 1 è una versione modificata della procura B nel procedimento 444/2020.”.
L'istruttoria consente perciò di affermare che la procura depositata dall'avv. NI OT nel fascicolo RG 2326/2021, Trib. Ravenna sia una versione alterata, e quindi falsificata, della procura depositata nel fascicolo RG 444/2020 (Trib. Ravenna). 3 Di conseguenza, va accertata la falsità materiale della procura depositata dall'avv. NI OT nel fascicolo RG 2326/2021, Trib. Ravenna, nelle seguenti parti:
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accerta la falsità della procura depositata dall'avv. NI OT nel fascicolo RG 2326/2021, Trib. Ravenna nelle parti indicate in motivazione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 7.616 oltre 15%, spese vive, iva e cpa se dovute e come per
[...] legge.
Si comunichi.
La Presidente
IA CI
Il Giudice
LU UL
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei magistrati
Dott.ssa IA CI, Presidente
Dott. Massimo CI, Giudice
Dott. LU UL, Giudice rel.
SENTENZA
Tra
.f. difeso dall'avv. GUARALDI Parte_1 C.F._1
BR
ATTORE
e c.f. , difesa dall'avv. MASOTTI Controparte_1 C.F._2
MONICA
CONVENUTO
Conclusioni: come da udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE ha proposto querela di falso incidentale nel processo pendente Parte_1 avanti alla Corte d'appello (RG 2028/2021) della procura alle liti depositata nell'ambito del reclamo al Collegio, presentato avanti all'intestato Tribunale (RG 2326/2021), chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Ravenna, in accoglimento della querela, dichiarare la falsità della “procura alle liti” a firma di e NI OT, depositata nel fascicolo RG Controparte_1
2326/2021 del Tribunale di Ravenna”.
A sostegno delle esposte conclusioni, il ha sostenuto che la procura tacciata Parte_1 di falsità era, in realtà, la medesima depositata nell'ambito di altro giudizio (RG
1 444/2020 avanti al Tribunale di Ravenna) opportunamente modificata dalla procuratrice della convenuta.
In particolare, la procura originale (RG 444/2020) riportava il seguente testo (si riportano soltanto le parti alterate):
Ed era stata così modificata (procura tacciata di falsità):
Si è costituita la convenuta, rassegnando le seguenti conclusioni: “si conclude affinché ogni iniziativa avversaria sia dichiarata inammissibile per difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. in primis, per difetto di lealtà e di probità e per inammissibilità del mezzo, non avendo neppure dedotto la controparte il riempimento absque pactis della contestata procura alle liti. Spese oltre ad accessori rifuse, oltre alla condanna di controparte ex art. 96/1-3 c.p.c.”.
La convenuta, dopo aver dedicato 42 pagine a descrivere le controversie giudiziarie tra le parti, descrizione irrilevante ai fini del presente giudizio, deposita una dichiarazione a propria firma in cui dichiara di aver rilasciato regolare mandato prodessionale all'avv. OT relativamente al giudizio RG 2326/21, di talché la procura non è stata utilizza né contra pacta né absque pactis, e di fare propri gli effetti della procura oggetto di giudizio.
Essa, poi, contesta la dedotta falsità della procura e deduce la carenza di interesse del convenuto alla proposizione della querela, tenuto anche conto del fatto che
[...] ben potrebbe sanare il vizio della procura nell'ambito del giudizio a quo. CP_1
Si è costituito il PM, chiedendo l'espletamento di una CTU grafologica.
2 Con ordinanza del 7.5.24, la G.I. precedentemente titolare del fascicolo ha ordinato all'avv. OT l'esibizione della procura alle liti nel procedimento di reclamo n. 2326/2021 Tribunale di Ravenna e della procura alle liti per il procedimento n. 444/2020 del Tribunale di Ravenna, disposto l'acquisizione dei fasicoli relativi ai suddetti procedimenti e una CTU grafologica sui predetti documenti, nominando quale CTU la dott.ssa Persona_1
All'udienza del 7.5.2024, la convenuta ha depositato gli originali della procura rilasciata per il procedimento n. 2326/2021 e di due procure rilasciate per il procedimento n. 444/2020 (una delle quali soltanto, evidentemente, era stata depositata nel fascicolo), numerate come da ordinanza.
La G.I. ha quindi demandato al CTU la verifica:
“a) Della corrispondenza delle procure sub. 2 e 3 a quella depositata nel fascicolo telematico n. 444/2020 e prodotta dall'attore sub doc. B.
b) Se la procura sub 1 sia la modifica della procura prodotta quale doc. B nel procedimento 444/2020.
c) La verifica della datazione dell'inchiostro sia di stamp che delle manoscritture utilizzato nelle procure sub 2 e 3.”
La domanda di parte attrice è fondata.
Quanto alla dedotta inammissibilità della querela di falso proposta dal Parte_1 osserva il Collegio che la presente azione è stata ritenuta ammissibile e rilevante dalla Corte d'appello di Bologna nell'ambito dell'RG 2028/2021, in seno al quale è stata proposta la querela.
Non possono, quindi, che essere disattese le doglianze della convenuta relative a tali profili, e l'oggetto di questo giudizio deve essere strettamente limitato al profilo inerente alla falsità materiale dedotta dal relativamente al quale la convenuta Parte_1 si è limitata a contestare le allegazioni attoree.
Ciò posto, la CTU, con motivazione logica e condivisibile, senza peraltro che siano pervenute osservazioni tecniche da parte della convenuta nell'ambito del contraddittorio ex art. 195 c.p.c., ha così concluso: “La comparazione sistematica tra i campioni in esame ha inequivocabilmente dimostrato che: a) le procure sub 2 e 3 corrispondono, nel contenuto testuale, al documento B depositato nel fascicolo telematico n. 444/2020, divergono nella formattazione e nelle firme;
b) la procura sub 1 è una versione modificata della procura B nel procedimento 444/2020.”.
L'istruttoria consente perciò di affermare che la procura depositata dall'avv. NI OT nel fascicolo RG 2326/2021, Trib. Ravenna sia una versione alterata, e quindi falsificata, della procura depositata nel fascicolo RG 444/2020 (Trib. Ravenna). 3 Di conseguenza, va accertata la falsità materiale della procura depositata dall'avv. NI OT nel fascicolo RG 2326/2021, Trib. Ravenna, nelle seguenti parti:
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
a) accerta la falsità della procura depositata dall'avv. NI OT nel fascicolo RG 2326/2021, Trib. Ravenna nelle parti indicate in motivazione;
b) condanna alla refusione delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 7.616 oltre 15%, spese vive, iva e cpa se dovute e come per
[...] legge.
Si comunichi.
La Presidente
IA CI
Il Giudice
LU UL
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