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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/12/2025, n. 5417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5417 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1851/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 1851/2025, promosso da:
nata in [...] l'[...] ( Parte_1 C.F._1 dell'avv. Paolo Archetti del RICORRENTE contro
Controparte_1 ra distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE In esito all'udienza del 6.11. 2025, tenutasi nei modi previsti dall'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
1. Con ricorso ex artt. 16 e/o 20 d.lgs. 150/2011 depositato il 24.2.2025, cittadina Parte_1 marocchina, ha impugnato il provvedimento della Questura di Brescia c stanza di rinnovo della carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario, emesso il 16.12.2024 e notificato il 24.1.2025.
2. La carta di soggiorno per familiare di cittadino UE era stata rilasciata ad il 4.9.2017, Parte_1 con scadenza al 4.6.2022, in quanto convivente con il genero turalizzato Persona_1 cittadino italiano), la figlia e le quattro nipoti, tutti residenti in [...].
3. Il decreto 16.12.2024 del Questore di Brescia ha rigettato l'istanza di rinnovo presentata il 20.2.2023 in quanto dal certificato di residenza rilasciato il 2.2.2023 dal Comune di Coccaglio risulta che Pt_1 isiede tuttora in Coccaglio ma presso un altro nucleo familiare, “con il quale si sconosce il rapporto
[...] a”, diverso da quello di , e che difetta dunque la condizione prevista Persona_1 dall'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 30/2007.
4. In ricorso l'opponente deduce che ella continua a dimorare (con il proprio marito Persona_3 invalido) presso il genero cittadino italiano e la figlia nella loro abitazione di via Persona_2 Miglioli n. 2, e afferma di avere tuttavia trasferito nel 20 agrafica in via Palazzolo 63, dove si era stabilita dapprima per assistere la figlia (deceduta nel 2022 dopo malattia) e Persona_4 Per per aiutare poi il genero e i p e ) orfani della Controparte_2 Per_5 Per_6 madre, e aggiunge che tuttora spesso si reca presso questi ultimi per aiutare il genero e occuparsi dei nipoti;
5. Fissata udienza “cartolare”, ex art. 127 ter c.p.c., per la discussione dell'istanza incidentale urgente di sospensione degli effetti del diniego, il si è costituito nel procedimento Controparte_1
Pag. 1 di 3 incidentale con memoria depositata il 3.4.2025 dall'avvocatura distrettuale dello Stato, con la quale è stato chiesto il rigetto dell'istanza richiamando il contenuto di allegata relazione dell'ufficio immigrazione della Questura di Brescia.
Con ordinanza depositata il 2.5.2025 l'istanza di sospensione è stata accolta.
6. Nel giudizio principale il , ricevuta rituale notifica a mezzo PEC presso Controparte_1
l'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, non si è costituito in giudizio, e all'udienza del 6.11.2025 la sola parte ricorrente ha depositato la nota ex art. 127 ter c.p.c., con allegati documenti (certificato di morte della figlia redditi dei familiari residenti in Italia, contratto di locazione intestato al Persona_4 figlio i di dichiarazioni testimoniali rese nel procedimento n. 2034/2025 RG), Persona_8
e ha insistito per l'accoglimento della domanda, senza formulare richieste istruttorie.
7. Tanto premesso, in assenza di deduzioni e produzioni contrarie successive alla comparsa depositata dal nel procedimento incidentale, è sufficiente richiamare quanto già osservato Controparte_1 nell e ha sospeso gli effetti del diniego del rinnovo di carta di soggiorno per familiare di cittadini UE, le cui conclusioni vanno confermate anche alla luce delle nuove produzioni documentali della parte ricorrente.
7.1. è ascendente (madre) della coniuge del cittadino italiano , il Parte_1 Persona_1 qual dichiarazione di mantenere la suocera la Parte_1 disponibilità di redditi adeguati (v. relazione 1.4.2025 della Questura di Brescia e documenti allegati, prodotti dal con la comparsa 3.4.2025; l'ospitalità e il mantenimento sono CP_1 CP_1 confermati nel verbale delle dichiarazioni testimoniali che lo stesso ha reso il Persona_1
6.6.2025 nel proc. n. 2034/2025 RG, ricorrente ddito dalla Persona_3 produzione, con la nota 3.11.2025, della CU 2025 attestante reddito imponibile di € 19.704,85, al quale si aggiunge il reddito della moglie di € 4.707,11). Persona_2
7.2. Il diniego del rinnovo è stato motivato con riferimento esclusivo al difetto del requisito di convivenza, in quanto ha residenza anagrafica in Coccaglio via Palazzolo 63 (dove abita Parte_1 il genero , vedovo di figlia di deceduta il 28.4.2022 ad Controparte_3 Persona_4 Parte_1 età di 38 inori: v. cer te doc. f residenza di Per_1
(e della moglie figlia della richiedente, e delle loro 4 figlie minori, cittadine
[...] Persona_2 italiane ex artt. 14 legge n. 91/1992 e 12 d.p.r.572/1993) in Coccaglio via Miglioli n. 2.
7.3. Premesso che, avendo richiesto il rinnovo della carta di soggiorno UE il 20.3.2023, Parte_1 e dunque in data anteriore t. 23 d.lgs. 30/2007 introdotta con d.l. n. 69/2023 in vigore dall'11.8.2023, vi è dubbio in ordine all'applicabilità nella fattispecie del d.lgs. n. 30/2007, indipendentemente dall'esercizio della libera circolazione in Europa da parte del cittadino italiano o dalla sua stanzialità in Italia;
la stessa questura ha fatto del resto riferimento a tale disciplina.
Ciò posto, sia o meno la residenza anagrafica in diversa via dello stesso Comune sufficiente - a fronte delle allegazioni della ricorrente sulla propria dimora effettiva e/o assidua frequentazione della casa della figlia e delle quattro nipoti minorenni, e nelle nuove allegazioni secondo cui la ricorrente e Per_2 il marito (di documentata grave invalidità a seguito di ictus occorso nel 2024: doc. e) vivono oggi alternativamente ospiti della figlia (e del genero italiano) a Coccaglio o del figlio (che Per_2 Per_5 dal 12.4.2025 ha autonoma disponibilità di abitazione a Rovato: v. contratto di locazione doc. m), in quanto in tal modo i figli concorrono al mantenimento dei genitori e all'assistenza al padre invalido (v. testimonianze rese nel giudizio n. 2034/2025 RG alle udienze del 6.6.2025 e 2.10.2025: doc. n) - ad escludere la nozione di convivenza rilevante ad es. ex artt. 19 o 30 TUI o 3 d.lgs n. 30/2007, nella fattispecie in esame ricorre l'ipotesi prevista dagli art. 2, lett. b) n. 4, 7 e 10 del d.lgs. n. 30/2007, e, indiscussi la qualità di ascendente diretto e il mantenimento da parte del genero cittadino italiano, la convivenza dell'ascendente a carico non costituisce requisito rilevante.
8. Il ricorso è dunque fondato, ed è superfluo approfondire il tema, pure dedotto dalla ricorrente, della mancata considerazione, in sede di rigetto della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari, dei profili di fatto ulteriori che ai sensi dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998, come integrato a seguito della pronuncia Corte Cost. n. 202/2013, possono apparire meritevoli di tutela a salvaguardia della
Pag. 2 di 3 situazione familiare e personale costituitasi nel territorio italiano in comparazione con i legami esistenti con il paese d'origine.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, non ricorrendo alcun giustificato motivo di compensazione in quanto gli elementi fondanti la domanda già esistevano ed erano valutabili in sede amministrativa. Tali spese si liquidano (facendo applicazione dei parametri minimi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per le cause di valore indeterminato, vista l'elementarità della causa, prontamente definita in unica udienza sulla sola base dei documenti prodotti dal ricorrente) in euro 2.906,00 (fasi studio, introduttiva e decisoria, nulla per fase istruttoria), oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso ex artt. 8 d.lgs. n. 30/2007 e 16 d.lgs. 150/2011,
- accerta il diritto di nata in [...] l'[...], al rinnovo della carta di Parte_1 soggiorno per familiare e Europea e, per l'effetto, ordina alla Questura di Brescia il rilascio del titolo di soggiorno in favore della ricorrente.
- condanna il al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese processuali, Controparte_1 che liquida in euro compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Brescia, il 5 dicembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
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