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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5618 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12672/2025
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12672 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Ilaria Maria Zanesi. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1) in via principale:
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in forma orale e/o in quanto ritorsivo e per l'effetto condannar
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 2 dlgs n. Controparte_1
23/15 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli tutte le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento sino a quella della riammissione in servizio, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR al tallone mensile di € 2.575,00 o altra somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 5 mensilità;
2) in via subordinata
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per
l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 3 Controparte_1 dlgs n. 23/15 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli tutte le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento sino a quella della riammissione in
1 servizio, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR al tallone mensile di € 2.575,00 o altra somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a
6 mensilità;
3) in via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione del requisito di motivazione e per i motivi di cui in ricorso e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 10.9.25 e condannar
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 4 DL Controparte_1
23/15 a corrispondere al ricorrente un'indennità di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione i riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 12 mensilità al tallone mensile di €
2.575,00 o altra somma ritenuta di giustizia, nonché del TFR maturato e pari ad € 2.491,10.
4) - accertare e dichiarare il diritto al pagamento delle retribuzioni dei mesi da luglio a settembre 2025 per la complessiva somma lorda di € 8.024,83 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
- Col favore delle competenze professionali di cui al DM 55/2014 da distrarsi a favore della procuratrice che si dichiara antistataria”.
La società convenuta, seppur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita rimanendo contumace.
All'udienza di discussione la parte attrice ha rinunciato alle domande di impugnativa del licenziamento per oralità e per ritorsività.
***
1. Le domande attoree così come proposte sono fondate e vanno accolte.
*
2. Con riferimento alla domanda di pagamento delle retribuzioni e competenze di fine rapporto, la stessa deve trovare accoglimento.
2.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
2 risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
2.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
2.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
*
3. Per ciò che concerne la domanda con cui è stato impugnato il licenziamento intimato, si osserva quanto segue.
3.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; nonché Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016,
24882/2017, 27792/2017).
Con particolare riferimento all'obbligo di repechage, è stato affermato che il datore di lavoro può fornire la prova del fatto negativo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di fatti e circostanze secondarie idonee a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato in ordine all'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018).
3 Ora, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di aderire al principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
(Cass. n. 10435/18; ma cfr. anche Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016, 20436/2016, 24882/2017,
27792/2017).
Vero è che i suesposti principi sono stati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla legge n.
92/2012, ma è altrettanto vero che l'art. 5 l. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
A tale conclusione non osta neppure la lettera dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, che si limita a stabilire che “Salvo quando disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro (…)”; con una formulazione legislativa che non allude ad alcuna inversione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del fatto sotteso al giustificato motivo oggettivo di licenziamento (cfr.
Trib. Roma n. 2503/2020).
I principi sopra esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova sono, quindi, applicabili anche al licenziamento intimato alla parte attrice e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro di causa sia disciplinato dalle norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.
3.2. Nel caso in esame, il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha allegato né provato la sussistenza di una qualsiasi ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda che abbia determinato l'esigenza di soppressione del posto di lavoro occupato dall'attore e neppure ha dimostrato l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni anche diverse da quelle precedentemente svolte.
L'esistenza dei presupposti dal giustificato motivo non può peraltro nemmeno desumersi dalla lettera di licenziamento.
Premesso che l'indicazione dei motivi del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) deve essere specifica e completa, in modo da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, e che pertanto non è sufficiente la mera affermazione della sussistenza di difficoltà o esigenze di carattere organizzativo, economico o produttivo, ma è necessaria l'individuazione di fatti specifici sottesi a dette difficoltà o esigenze, appare chiaro che il riferimento a
“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (cfr. all. n. 5
4 al ricorso introduttivo) non vale ex se a rappresentare l'esistenza di fatti fonte del giustiziato motivo oggettivo.
I presupposti del giustificato motivo oggettivo non emergono neppure dalle altre risultanze istruttorie: manca la prova dell'inutilità sopravvenuta della mansione svolta dall'attore e non vi è nemmeno riscontro in ordine all'insussistenza di posti di lavoro ove avrebbe potuto essere utilmente collocato l'attore, essendo rimaste sfornite di corroboro circostanze, di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione dell'organico aziendale, concernenti la struttura del personale della società.
3.3. Accertata dunque la totale carenza delle allegate ragioni d'impresa, il licenziamento risulta allora fondato su fatto insussistente, che è, nella sostanza, un licenziamento pretestuoso (senza causa) che, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 29/2024, rende applicabile la più estesa tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015.
Nella menzionata sentenza, invero, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
La Corte, in particolare, ha evidenziato: “È, però, la radicale irrilevanza, a questo fine, dell'insussistenza del fatto materiale nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a determinare un difetto di sistematicità che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Se il “fatto materiale”, allegato dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento non sussiste, è violato il principio della necessaria causalità del recesso datoriale. Il licenziamento regredisce a recesso senza causa, quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al “fatto insussistente”, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c'è stata, vuoi indicandolo come ragione di impresa che in realtà non sussiste (perché, ad esempio, il posto non è stato soppresso). Il “fatto insussistente” è neutro e la differenziazione secondo la qualificazione che ne dà il datore di lavoro è artificiosa;
in ogni caso manca radicalmente la causa del licenziamento, il quale è perciò illegittimo.
Come evidenziato nella sentenza n. 59 del 2021, «[l]'insussistenza del fatto, pur con le diverse gradazioni che presenta nelle singole fattispecie di licenziamento, denota il contrasto più stridente con il principio di necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro, che questa Corte ha enucleato sulla base degli artt. 4 e 35 Cost.».
La discrezionalità del legislatore nell'individuare le conseguenze di tale illegittimità – se la tutela reintegratoria o quella solo indennitaria – non può estendersi fino a consentire di rimettere questa alternativa ad una scelta del datore di lavoro che, intimando un licenziamento fondato su ‟un fatto insussistente”, lo qualifichi, come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare. La conseguenza, in termini di garanzia per il lavoratore illegittimamente licenziato, non può che essere la stessa: la tutela reintegratoria attenuata prevista per l'ipotesi del
5 licenziamento che si fondi su un “fatto materiale insussistente”, qualificato dal datore di lavoro come rilevante sul piano disciplinare”
3.4. Nel caso di specie, dunque, si viene ad integrare l'insussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente applicazione dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015.
La parte attrice deve quindi essere reintegrata nel proprio posto di lavoro e la convenuta va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Quanto all'aliunde perceptum, nessun importo deve detrarsi, non essendo emerso che la parte attrice abbia nel frattempo svolto altra attività.
La convenuta, infine, deve essere condannata al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
*
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
8.024,83, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- annulla il licenziamento intimato alla parte attrice;
- condanna la convenuta all'immediata reintegrazione della parte attrice nel posto di lavoro e al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
6 - condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore richiedente ex art. 93 c.p.c.
Milano, 16.12.2025
Il giudice
RA EO
7
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in persona del giudice RA EO, ha pronunciato in nome del popolo italiano la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12672 del Ruolo Generale per l'anno 2025
TRA
, con l'avv. Ilaria Maria Zanesi. Parte_1
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato e ritualmente notificato, la parte attrice ha evocato in giudizio la convenuta in epigrafe chiedendo al Tribunale:
“1) in via principale:
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del licenziamento intimato al ricorrente in forma orale e/o in quanto ritorsivo e per l'effetto condannar
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 2 dlgs n. Controparte_1
23/15 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli tutte le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento sino a quella della riammissione in servizio, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR al tallone mensile di € 2.575,00 o altra somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a 5 mensilità;
2) in via subordinata
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per
l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro e per l'effetto condannare in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 3 Controparte_1 dlgs n. 23/15 a reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro e a corrispondergli tutte le retribuzioni spettanti dalla data del licenziamento sino a quella della riammissione in
1 servizio, commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR al tallone mensile di € 2.575,00 o altra somma ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a
6 mensilità;
3) in via ulteriormente subordinata:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente per violazione del requisito di motivazione e per i motivi di cui in ricorso e per l'effetto dichiarare estinto il rapporto di lavoro alla data del 10.9.25 e condannar
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore ex art. 4 DL Controparte_1
23/15 a corrispondere al ricorrente un'indennità di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione i riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a 12 mensilità al tallone mensile di €
2.575,00 o altra somma ritenuta di giustizia, nonché del TFR maturato e pari ad € 2.491,10.
4) - accertare e dichiarare il diritto al pagamento delle retribuzioni dei mesi da luglio a settembre 2025 per la complessiva somma lorda di € 8.024,83 o altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia.
- Col favore delle competenze professionali di cui al DM 55/2014 da distrarsi a favore della procuratrice che si dichiara antistataria”.
La società convenuta, seppur regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita rimanendo contumace.
All'udienza di discussione la parte attrice ha rinunciato alle domande di impugnativa del licenziamento per oralità e per ritorsività.
***
1. Le domande attoree così come proposte sono fondate e vanno accolte.
*
2. Con riferimento alla domanda di pagamento delle retribuzioni e competenze di fine rapporto, la stessa deve trovare accoglimento.
2.1. Secondo l'insegnamento ormai consolidato della Suprema Corte in materia di azione di adempimento contrattuale esperita ex art. 1453 c.c., quale quella oggi in decisione, insegnamento consacrato nella nota pronunzia resa dalle Sezioni Unite n. 13533/2001 (cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva: cfr. a tal proposito Cass. n. 3373/2010), “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la
2 risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. anche
Cass. n. 6205/2010).
In questo senso, l'attore ha l'onere di provare esclusivamente il titolo e la sopravvenuta scadenza dell'obbligazione (di pagamento), asseritamente rimasta inadempiuta, e di allegare (meramente) il fatto dell'altrui inadempimento, incombendo poi sulla controparte l'onere di eccepire (e dimostrare) eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi dell'obbligazione in discorso.
2.2. Gli oneri di dimostrazione gravanti sulla parte attrice hanno incontrato sufficiente soddisfazione sulla scorta della documentazione in atti.
2.3. Con riferimento alla posizione allegativa della parte convenuta, spettava invece a questa dar prova di eventuali fatti impeditivi, estintivi o modificativi della prestazione oggetto di controversia.
Tuttavia, la parte datrice di lavoro, nel rimanere contumace, non ha evidentemente assolto al proprio onere.
2.4. Spetta quindi alla parte attrice la somma indicata in ricorso, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo, per differenze retributive, secondo i conteggi offerti che il Tribunale ritiene di condividere integralmente, in quanto tengono conto delle buste paga nonché delle previsioni del
CCNL.
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3. Per ciò che concerne la domanda con cui è stato impugnato il licenziamento intimato, si osserva quanto segue.
3.1. Costituisce principio consolidato quello secondo cui “la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo presuppone, da un lato, l'esigenza di soppressione di un posto di lavoro, dall'altro, la impossibilità di diversa collocazione del lavoratore licenziato (repechage), consideratane la professionalità raggiunta, in altra posizione lavorativa analoga a quella soppressa” (cfr. Cass. n. 10435/2018; nonché Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016,
24882/2017, 27792/2017).
Con particolare riferimento all'obbligo di repechage, è stato affermato che il datore di lavoro può fornire la prova del fatto negativo attraverso la dimostrazione dell'esistenza di fatti e circostanze secondarie idonee a persuadere il giudice della veridicità di quanto allegato in ordine all'impossibilità di una collocazione alternativa del lavoratore nel contesto aziendale (cfr. Cass. n. 10435/2018).
3 Ora, in materia di ripartizione dell'onere della prova, il Tribunale ritiene di aderire al principio secondo cui “sul datore di lavoro incombe l'onere di allegare e dimostrare il fatto che rende legittimo l'esercizio del potere di recesso, ossia l'effettiva sussistenza di una ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione o il funzionamento dell'azienda nonché l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte”
(Cass. n. 10435/18; ma cfr. anche Cass. nn. 5592/2016, 12101/2016, 20436/2016, 24882/2017,
27792/2017).
Vero è che i suesposti principi sono stati dalla giurisprudenza di legittimità elaborati con riguardo ai licenziamenti intimati in relazione a contratti di lavoro rientranti nella disciplina dettata dalla legge n.
92/2012, ma è altrettanto vero che l'art. 5 l. n. 604/1966, che regola l'onere della prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, si applica anche ai licenziamenti dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti.
La richiamata disposizione ha infatti portata generale e continua a prevedere che “L'onere della prova della sussistenza della giusta causa o dal giustificato motivo di licenziamento spetta al datore di lavoro”.
A tale conclusione non osta neppure la lettera dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, che si limita a stabilire che “Salvo quando disposto dal comma 2, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro (…)”; con una formulazione legislativa che non allude ad alcuna inversione dell'onere probatorio in ordine all'esistenza del fatto sotteso al giustificato motivo oggettivo di licenziamento (cfr.
Trib. Roma n. 2503/2020).
I principi sopra esposti in tema di ripartizione dell'onere della prova sono, quindi, applicabili anche al licenziamento intimato alla parte attrice e ciò indipendentemente dalla circostanza che il rapporto di lavoro di causa sia disciplinato dalle norme dettate dal d.lgs. n. 23/2015.
3.2. Nel caso in esame, il datore di lavoro, rimasto contumace, non ha allegato né provato la sussistenza di una qualsiasi ragione inerente all'attività produttiva, all'organizzazione o al funzionamento dell'azienda che abbia determinato l'esigenza di soppressione del posto di lavoro occupato dall'attore e neppure ha dimostrato l'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni anche diverse da quelle precedentemente svolte.
L'esistenza dei presupposti dal giustificato motivo non può peraltro nemmeno desumersi dalla lettera di licenziamento.
Premesso che l'indicazione dei motivi del licenziamento (per giustificato motivo oggettivo) deve essere specifica e completa, in modo da consentire al lavoratore di individuare con chiarezza e precisione la causa del suo licenziamento, e che pertanto non è sufficiente la mera affermazione della sussistenza di difficoltà o esigenze di carattere organizzativo, economico o produttivo, ma è necessaria l'individuazione di fatti specifici sottesi a dette difficoltà o esigenze, appare chiaro che il riferimento a
“ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” (cfr. all. n. 5
4 al ricorso introduttivo) non vale ex se a rappresentare l'esistenza di fatti fonte del giustiziato motivo oggettivo.
I presupposti del giustificato motivo oggettivo non emergono neppure dalle altre risultanze istruttorie: manca la prova dell'inutilità sopravvenuta della mansione svolta dall'attore e non vi è nemmeno riscontro in ordine all'insussistenza di posti di lavoro ove avrebbe potuto essere utilmente collocato l'attore, essendo rimaste sfornite di corroboro circostanze, di fondamentale importanza ai fini della ricostruzione dell'organico aziendale, concernenti la struttura del personale della società.
3.3. Accertata dunque la totale carenza delle allegate ragioni d'impresa, il licenziamento risulta allora fondato su fatto insussistente, che è, nella sostanza, un licenziamento pretestuoso (senza causa) che, come stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 29/2024, rende applicabile la più estesa tutela reintegratoria piena di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23 del 2015.
Nella menzionata sentenza, invero, la Corte Costituzionale, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, nella parte in cui non prevede che si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.
La Corte, in particolare, ha evidenziato: “È, però, la radicale irrilevanza, a questo fine, dell'insussistenza del fatto materiale nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo a determinare un difetto di sistematicità che ridonda in una irragionevolezza della differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Se il “fatto materiale”, allegato dal datore di lavoro a fondamento del licenziamento non sussiste, è violato il principio della necessaria causalità del recesso datoriale. Il licenziamento regredisce a recesso senza causa, quale che sia la qualificazione che il datore di lavoro dia al “fatto insussistente”, vuoi contestandolo al lavoratore come condotta inadempiente che in realtà non c'è stata, vuoi indicandolo come ragione di impresa che in realtà non sussiste (perché, ad esempio, il posto non è stato soppresso). Il “fatto insussistente” è neutro e la differenziazione secondo la qualificazione che ne dà il datore di lavoro è artificiosa;
in ogni caso manca radicalmente la causa del licenziamento, il quale è perciò illegittimo.
Come evidenziato nella sentenza n. 59 del 2021, «[l]'insussistenza del fatto, pur con le diverse gradazioni che presenta nelle singole fattispecie di licenziamento, denota il contrasto più stridente con il principio di necessaria giustificazione del recesso del datore di lavoro, che questa Corte ha enucleato sulla base degli artt. 4 e 35 Cost.».
La discrezionalità del legislatore nell'individuare le conseguenze di tale illegittimità – se la tutela reintegratoria o quella solo indennitaria – non può estendersi fino a consentire di rimettere questa alternativa ad una scelta del datore di lavoro che, intimando un licenziamento fondato su ‟un fatto insussistente”, lo qualifichi, come licenziamento per giustificato motivo oggettivo piuttosto che come licenziamento disciplinare. La conseguenza, in termini di garanzia per il lavoratore illegittimamente licenziato, non può che essere la stessa: la tutela reintegratoria attenuata prevista per l'ipotesi del
5 licenziamento che si fondi su un “fatto materiale insussistente”, qualificato dal datore di lavoro come rilevante sul piano disciplinare”
3.4. Nel caso di specie, dunque, si viene ad integrare l'insussistenza del fatto materiale contestato, con conseguente applicazione dell'art. 3, co. 2, d.lgs. n. 23/2015.
La parte attrice deve quindi essere reintegrata nel proprio posto di lavoro e la convenuta va condannata al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
Quanto all'aliunde perceptum, nessun importo deve detrarsi, non essendo emerso che la parte attrice abbia nel frattempo svolto altra attività.
La convenuta, infine, deve essere condannata al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.
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5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, della somma lorda di euro
8.024,83, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- annulla il licenziamento intimato alla parte attrice;
- condanna la convenuta all'immediata reintegrazione della parte attrice nel posto di lavoro e al pagamento, in favore della parte attrice, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna la convenuta al versamento, in favore della parte attrice, dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva;
6 - condanna la convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che determina in complessivi euro 4.000,00 per compensi di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso ex art. 2
d.m. n. 55/2014, da distrarsi in favore del difensore richiedente ex art. 93 c.p.c.
Milano, 16.12.2025
Il giudice
RA EO
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