Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione ed il relativo Protocollo di pari data.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione ed il relativo Protocollo di pari data.