Articolo 1 della Legge 7 febbraio 1958, n. 279
Articolo 2
Versione
26 aprile 1958
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso Regolamento di esecuzione ed il relativo Protocollo di pari data.
Entrata in vigore il 26 aprile 1958