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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado L'Aquila, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di L'Aquila |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barisciano - Piazza Trieste 16 67021 Barisciano AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 73 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente rappresenta che il Comune ha richiesto il pagamento della TASI
2019, senza considerare che gli immobili in questione sono destinati ad alloggio sociale e pertanto, rientrano nelle ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente. Il Comune individua i soggetti aventi diritto all'alloggio sociale e richiede ad ATER la disponibilità degli immobili da assegnare a canone sociale. Sebbene nei contratti di locazione, per motivi di privacy, non sia espressamente indicata la natura sociale del canone, tale qualificazione risulta desumibile dall'importo del canone, modulato in base al nucleo familiare. Ne consegue che il Comune è pienamente a conoscenza della destinazione sociale degli immobili e non può pretendere il pagamento del tributo. Pertanto, chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, l'ATER, in persona del l.r.p.t. e a ministero del Funzionario all'uopo delegato, impugnava l'avviso di accertamento n. 73 del 15/11/2024, emesso dal comune di Barisciano, per il mancato versamento della TASI, dovuta per l'annualità 2019, pari a € 628,00, comprensivi dei diritti di notifica.
La ricorrente eccepiva:
- la violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n.201, poiché gli immobili sottoposti al pagamento della
TASI sarebbero destinati ad “alloggi social” ai sensi del D.M. 22/4/2008, per cui con decorrenza dall'1/1/2014 sarebbero equiparati ad abitazione principale, come previsto dal D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 4, II periodo.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva il comune di Barisciano, in persona del Funzionario responsabile ed a ministero dello stesso, eccependo:
- l'obbligo dell'ATER di fornire la prova che gli immobili soggetti ad imposizione avessero le caratteristiche degli “alloggi sociali” poiché non ci sarebbe alcuna automatica corrispondenza tra le abitazioni dell'ATER e la particolare natura degli “alloggi sociali”, se non è specificatamente richiesto con la presentazione dell'apposita dichiarazione;
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Quindi, all'udienza del 19/1/2026, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'ATER è risultato infondato e, quindi, deve essere rigettato.
L'Azienda ricorrente si è difesa, sostenendo che gli appartamenti per i quali il comune di Barisciano ha preteso il versamento della TASI avrebbero tutti natura di “alloggi sociali”, come previsto dal D.M. Infrastrutture del 22/4/2008, avendo i relativi presupposti, poiché sarebbero stati assegnati agli aventi diritto, secondo la posizione dai medesimi rivestita nella apposita graduatoria gestita dallo stesso comune di Barisciano, mentre l'intervento dell'ATER si sarebbe limitato alla stipula dei relativi contratti di locazione “permanente”, determinando i canoni dovuti ed adeguandoli alle esigenze economiche degli assegnatari, come prevede la stessa normativa, “… nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato…
“.
Secondo l'ATER, l'Ente impositore era al corrente di questa situazione, avendo provveduto alla formazione delle graduatorie e, quindi, avendo piena cognizione dei bisogni delle famiglie cui si doveva andare incontro, senza, pertanto, che la stessa ATER dovesse dare prova della natura di “alloggi sociali” degli appartamenti che venivano assegnati.
Tuttavia, va osservato che l'Ente resistente non ha contestato tanto la natura degli immobili, quanto la circostanza che l'ATER non aveva mai provveduto ad inoltrare la dovuta dichiarazione annuale prevista dalla normativa di riferimento, con la quale avrebbe dovuto precisare, per ogni singolo immobile di sua proprietà, se fosse stato assegnato a quelle famiglie che versavano nelle condizioni di “disagio” previste dalla norma, per poter così avvantaggiarsi di ogni beneficio fiscale, derivante dalla natura di “alloggi sociali” degli appartamenti assegnati (redditi modesti, numero dei componenti della famiglia, che avrebbero potuto rendere problematico l'accesso al libero mercato delle locazioni).
L'obbligo della presentazione dell'apposita dichiarazione è previsto specificatamente, a pena di decadenza da ogni beneficio fiscale, dall'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, che testualmente recita: “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.“.
La legge istitutiva della TASI (L. n. 147/2013) all'art. 1, comma 687 ha previsto, inoltre, che: “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione
IMU”, che l'ATER, pertanto, avrebbe dovuto inoltrare proprio ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, D.L. n.
147/2013, come sopra riportato.
Il comune di Barisciano avrebbe potuto dunque rilevare, attraverso la dichiarazione presentata annualmente dall'ATER, quali immobili doveva ritenere esenti, perché aventi la natura di “alloggi sociali”, e per quali, invece, avrebbe potuto pretendere il pagamento dell'imposta dovuta, sebbene con la detrazione prevista dalla legge, perché non rientranti nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera. “i”, D.Lgs. n. 504/1992.
La presentazione della dichiarazione annuale da parte dell'ATER sarebbe stata dunque necessaria al comune di Barisciano per potere considerare esenti – o meno - dal pagamento della TASI, di volta in volta, gli immobili che rivestissero la natura di “alloggi sociali” o, in caso contrario, di pretenderne il pagamento.
Agli atti del presente giudizio non risulta che l'ATER abbia mai presentato la dichiarazione IMU / TASI, per cui, ai sensi della normativa di riferimento, è da considerarsi decaduto e, quindi, non può più pretendere l'applicazione, del beneficio dell'esenzione dal pagamento della TASI, fatta eccezione per la detrazione prevista dalla legge.
È la stessa normativa che prevede la decadenza dal beneficio dell'esenzione, in mancanza della dovuta dichiarazione, come, peraltro, è stato ribadito dalla stessa Corte di Cassazione con la pronuncia n.
24200/2024, richiamando anche sue precedenti sentenze conformi, n.ri 21465/2020 e 5190/2022, con le quali ha precisato che: “–Il riconoscimento del beneficio dell'esenzione IMU postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 5-bis, l. 31 agosto 2013, n.
102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma”; disposizione, da considerarsi ancora oggi vigente, pur dopo la riscrittura delle norme di disciplina dell'IMU, contenutete nella L. n. 160/2019 (Cass., n. 28806/2023).
Essendo, dunque, risultata legittima la pretesa tributaria del comune di Barisciano, il ricorso è da considerarsi infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, il giorno 19/1/2026 Il Giudice - Dott. Giovanni Fedele
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di L'AQUILA Sezione 1, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
FEDELE GIOVANNI, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 210/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P_IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Barisciano - Piazza Trieste 16 67021 Barisciano AQ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 73 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 35/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Il difensore di parte ricorrente rappresenta che il Comune ha richiesto il pagamento della TASI
2019, senza considerare che gli immobili in questione sono destinati ad alloggio sociale e pertanto, rientrano nelle ipotesi di esenzione previste dalla normativa vigente. Il Comune individua i soggetti aventi diritto all'alloggio sociale e richiede ad ATER la disponibilità degli immobili da assegnare a canone sociale. Sebbene nei contratti di locazione, per motivi di privacy, non sia espressamente indicata la natura sociale del canone, tale qualificazione risulta desumibile dall'importo del canone, modulato in base al nucleo familiare. Ne consegue che il Comune è pienamente a conoscenza della destinazione sociale degli immobili e non può pretendere il pagamento del tributo. Pertanto, chiede l'accoglimento del ricorso.
Resistente: nessuno è comparso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, l'ATER, in persona del l.r.p.t. e a ministero del Funzionario all'uopo delegato, impugnava l'avviso di accertamento n. 73 del 15/11/2024, emesso dal comune di Barisciano, per il mancato versamento della TASI, dovuta per l'annualità 2019, pari a € 628,00, comprensivi dei diritti di notifica.
La ricorrente eccepiva:
- la violazione dell'art. 13, comma 2, D.L. 6/12/2011, n.201, poiché gli immobili sottoposti al pagamento della
TASI sarebbero destinati ad “alloggi social” ai sensi del D.M. 22/4/2008, per cui con decorrenza dall'1/1/2014 sarebbero equiparati ad abitazione principale, come previsto dal D.L. n. 102/2013, art. 2, comma 4, II periodo.
Concludeva, chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.
Si costituiva il comune di Barisciano, in persona del Funzionario responsabile ed a ministero dello stesso, eccependo:
- l'obbligo dell'ATER di fornire la prova che gli immobili soggetti ad imposizione avessero le caratteristiche degli “alloggi sociali” poiché non ci sarebbe alcuna automatica corrispondenza tra le abitazioni dell'ATER e la particolare natura degli “alloggi sociali”, se non è specificatamente richiesto con la presentazione dell'apposita dichiarazione;
Concludeva, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Quindi, all'udienza del 19/1/2026, la causa veniva trattenuta a decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dall'ATER è risultato infondato e, quindi, deve essere rigettato.
L'Azienda ricorrente si è difesa, sostenendo che gli appartamenti per i quali il comune di Barisciano ha preteso il versamento della TASI avrebbero tutti natura di “alloggi sociali”, come previsto dal D.M. Infrastrutture del 22/4/2008, avendo i relativi presupposti, poiché sarebbero stati assegnati agli aventi diritto, secondo la posizione dai medesimi rivestita nella apposita graduatoria gestita dallo stesso comune di Barisciano, mentre l'intervento dell'ATER si sarebbe limitato alla stipula dei relativi contratti di locazione “permanente”, determinando i canoni dovuti ed adeguandoli alle esigenze economiche degli assegnatari, come prevede la stessa normativa, “… nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato…
“.
Secondo l'ATER, l'Ente impositore era al corrente di questa situazione, avendo provveduto alla formazione delle graduatorie e, quindi, avendo piena cognizione dei bisogni delle famiglie cui si doveva andare incontro, senza, pertanto, che la stessa ATER dovesse dare prova della natura di “alloggi sociali” degli appartamenti che venivano assegnati.
Tuttavia, va osservato che l'Ente resistente non ha contestato tanto la natura degli immobili, quanto la circostanza che l'ATER non aveva mai provveduto ad inoltrare la dovuta dichiarazione annuale prevista dalla normativa di riferimento, con la quale avrebbe dovuto precisare, per ogni singolo immobile di sua proprietà, se fosse stato assegnato a quelle famiglie che versavano nelle condizioni di “disagio” previste dalla norma, per poter così avvantaggiarsi di ogni beneficio fiscale, derivante dalla natura di “alloggi sociali” degli appartamenti assegnati (redditi modesti, numero dei componenti della famiglia, che avrebbero potuto rendere problematico l'accesso al libero mercato delle locazioni).
L'obbligo della presentazione dell'apposita dichiarazione è previsto specificatamente, a pena di decadenza da ogni beneficio fiscale, dall'art. 2, comma 5-bis, D.L. n. 102/2013, che testualmente recita: “Ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.“.
La legge istitutiva della TASI (L. n. 147/2013) all'art. 1, comma 687 ha previsto, inoltre, che: “Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione
IMU”, che l'ATER, pertanto, avrebbe dovuto inoltrare proprio ai sensi dell'art. 2, comma 5-bis, D.L. n.
147/2013, come sopra riportato.
Il comune di Barisciano avrebbe potuto dunque rilevare, attraverso la dichiarazione presentata annualmente dall'ATER, quali immobili doveva ritenere esenti, perché aventi la natura di “alloggi sociali”, e per quali, invece, avrebbe potuto pretendere il pagamento dell'imposta dovuta, sebbene con la detrazione prevista dalla legge, perché non rientranti nell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera. “i”, D.Lgs. n. 504/1992.
La presentazione della dichiarazione annuale da parte dell'ATER sarebbe stata dunque necessaria al comune di Barisciano per potere considerare esenti – o meno - dal pagamento della TASI, di volta in volta, gli immobili che rivestissero la natura di “alloggi sociali” o, in caso contrario, di pretenderne il pagamento.
Agli atti del presente giudizio non risulta che l'ATER abbia mai presentato la dichiarazione IMU / TASI, per cui, ai sensi della normativa di riferimento, è da considerarsi decaduto e, quindi, non può più pretendere l'applicazione, del beneficio dell'esenzione dal pagamento della TASI, fatta eccezione per la detrazione prevista dalla legge.
È la stessa normativa che prevede la decadenza dal beneficio dell'esenzione, in mancanza della dovuta dichiarazione, come, peraltro, è stato ribadito dalla stessa Corte di Cassazione con la pronuncia n.
24200/2024, richiamando anche sue precedenti sentenze conformi, n.ri 21465/2020 e 5190/2022, con le quali ha precisato che: “–Il riconoscimento del beneficio dell'esenzione IMU postula l'assolvimento di un obbligo dichiarativo entro un determinato limite temporale, che l'art. 2, comma 5-bis, l. 31 agosto 2013, n.
102 ha considerato avente natura decadenziale e che, in ogni caso, va considerato perentorio in ragione dello scopo perseguito e della funzione assolta, anche ove mancasse un'espressa indicazione della norma”; disposizione, da considerarsi ancora oggi vigente, pur dopo la riscrittura delle norme di disciplina dell'IMU, contenutete nella L. n. 160/2019 (Cass., n. 28806/2023).
Essendo, dunque, risultata legittima la pretesa tributaria del comune di Barisciano, il ricorso è da considerarsi infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado dell'Aquila, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 240,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in L'Aquila, il giorno 19/1/2026 Il Giudice - Dott. Giovanni Fedele