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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/12/2025, n. 2071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2071 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8384/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OR LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8384/2015 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Parte_1 C.F._1
IU ed AN NA, elettivamente domiciliata in Selargius, Via Dalmazia n. 4;
ATTRICE
contro
(C.F. P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Ospedale n. 54, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Luisa Sanna e CP_1
IO Caboni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Via CP_1
Donizetti n. 26, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo Email_1
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno ex artt. 1218 e ss. c.c. (responsabilità professionale)
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice, come precisate nelle note in sostituzione d'udienza 15/05/2025:
pagina 1 di 12 “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE • accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.,
l'inadempimento dell'azienda convenuta alle obbligazioni derivanti dal rapporto intercorso con la
paziente , per i motivi di cui alla superiore parte espositiva;
• conseguentemente Parte_1
condannare l'azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali accertati e accertandi, che si
quantificano nella somma complessiva di € 11'617,98 ovvero in quella diversa, maggiore o minore,
che dovesse emergere in corso di causa, nonché di tutti i danni non patrimoniali, da liquidarsi
nella somma che sarà ritenuta di giustizia secondo la valutazione equitativa del Giudice;
NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA • accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e per i motivi
di cui alla superiore parte espositiva, la responsabilità dell'azienda convenuta per tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attrice; • conseguentemente condannare l'azienda
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice
di tutti i danni patrimoniali accertati e accertandi, che si quantificano nella somma complessiva
di € 11'617,98 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di
causa, nonché di tutti i danni non patrimoniali, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di
giustizia secondo la valutazione equitativa del Giudice;
IN OGNI CASO • con vittoria di spese e
compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Nell'interesse della parte convenuta, come precisate in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: in via principale,
nel merito, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con
vittoria di spese e compensi del procedimento, oltre spese generali ed accessori di legge”.
pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 settembre 2015, ha convenuto in giudizio Parte_1
Contr l' (di seguito per brevità ) per chiedere Controparte_1
l'accertamento della responsabilità contrattuale – o, in subordine, extracontrattuale – della stessa azienda, e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto:
- di essere affetta da porfiria congenita acuta intermittente e da protoporfiria eritropoietica,
diagnosticate nel 2009; di essere stata curata presso la struttura complessa di nefrologia e dialisi della Casa Sollievo della Sofferenza, sita in San NI RO, e successivamente, a partire dal settembre 2012, dall'azienda convenuta, presso l'Ospedale
San NI di Dio di Cagliari;
- di essersi recata, in data 6 settembre 2013, al pronto soccorso del San NI di Dio,
unitamente al proprio compagno , e di avere informato i sanitari di trovarsi Persona_1
in uno stato di crisi porfirica, domandando con insistenza la somministrazione del farmaco
(normosang), prescritto a suo tempo dagli specialisti della Casa Sollievo della Sofferenza;
- nell'occasione, i medici del pronto soccorso non le hanno somministrato il farmaco, ma anzi l'avrebbero trattata come una paziente psichiatrica, costringendola su un letto nel corridoio del reparto, immobilizzandola con dei legacci e graffiandola sul corpo e sulle braccia;
in stato di shock l'attrice ha riferito di aver richiesto l'intervento della Polizia di
Stato e di essersi poi allontanata dal reparto;
pagina 3 di 12 - di avere organizzato, immediatamente dopo, il proprio ricovero presso l'Ospedale di San
NI RO (FG), dove le è stato somministrato il farmaco richiesto;
- l'azienda sanitaria di Cagliari è incorsa in un molteplice inadempimento, consistito nell'errore di diagnosi e nell'omissione delle prestazioni professionali correlate all'urgenza sottolineata dall'attrice, nonché nella mancata somministrazione del farmaco prescritto,
necessario per la cura della sua patologia;
- il diniego del farmaco è avvenuto sia in data 6 settembre 2013 sia successivamente,
nonostante la paziente fosse stata presa in carico, già dal settembre 2012, dai medici dell'azienda convenuta e le diffide inoltrate allo scopo.
L'attrice ha, quindi, domandato il risarcimento dei danni patrimoniali, rappresentati principalmente dalle spese sostenute per organizzare l'immediato ricovero e per poi trasferirsi a San NI
RO, quantificati nella somma di euro 11.617,98, oltre ai danni non patrimoniali patiti, quali le umiliazioni subite dai medici del pronto soccorso, la sofferenza correlata al fatto di dover
“fuggire dalla sua terra” per ricevere le cure, nonché per aver visto svanire il proprio sogno matrimoniale a causa del trasferimento.
Con comparsa depositata il 28 dicembre 2015 si è costituita in giudizio l'
[...]
contestando tutti gli avversi assunti e i documenti prodotti da parte attrice, Controparte_1
osservando ed eccependo quanto segue:
- le pretese dell'attrice sono totalmente infondate perché mosse dal presupposto, indimostrato ed anzi smentito dalla documentazione, della necessità di assunzione del farmaco nel momento dell'accesso al pronto soccorso;
pagina 4 di 12 - per tutto il tempo in cui la paziente era sotto l'osservazione dei sanitari dell'azienda convenuta, la stessa non aveva presentato sintomi, né i dati di laboratorio hanno indicato una crisi porfirica in atto;
non era pertanto necessaria la somministrazione del normosang;
- per il periodo successivo la struttura sanitaria non era tenuta a fornire il farmaco, perché
non era indicato nelle relative tabelle di legge;
in ogni caso, il farmaco è stato ordinato il
23 ottobre 2013 ed era nella disponibilità dell'azienda sin dal 28 ottobre 2013; in più
occasioni i sanitari hanno informato la e i suoi familiari della disponibilità del Pt_1
farmaco stesso;
- la paziente, in occasione dell'accesso al pronto soccorso del 6 settembre 2013, non è stata maltrattata, né tantomeno costretta su un letto nel corridoio del reparto, immobilizzata o graffiata, semmai fin dal primo momento lei stessa ha manifestato atteggiamenti oppositivi,
rifiutando la visita del medico di guardia con vari pretesti, pretendendo di essere visitata e di indicare ai medici quali farmaci dovessero esserle somministrati;
a causa di tali intemperanze sia dell'attrice sia del suo compagno, i medici sono stati costretti a chiedere l'intervento della polizia;
- pertanto, poiché i sanitari non sono incorsi in alcun errore od omissione difetta il presupposto stesso della responsabilità risarcitoria, nonché il nesso di causalità tra la condotta dell'azienda e l'evento lesivo.
La convenuta ha altresì contestato l'esistenza di tutti i danni allegati dall'attrice, anche sotto il profilo del quantum, della verosimiglianza e congruità degli stessi, e ha chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
pagina 5 di 12 La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità dell'ente ospedaliero è stata ricondotta allo schema della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto e specificamente del c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999;
Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004; Cass. n. 9085/2006).
In sintesi, il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura privata o l'ente ospedaliero
(come nella fattispecie) nasce da un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo: insorgono a carico dell'azienda ospedaliera, principalmente, gli obblighi di assistenza, cura e di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
La responsabilità, disciplinata dagli artt. 1218 e 1228 c.c., può anche conseguire all'inadempimento della prestazione medico-professionale che sia stata eseguita direttamente dal sanitario, quale ausiliario dell'ente ospedaliero, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale
(cfr. Cass., n. 13066/2004; Cass. n. 2042/2005).
pagina 6 di 12 Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite
(sentenza n. 13533/2001), è ormai pacifico che “il creditore di prestazione professionale che
alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze
pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica del “più probabile che non”), ma
deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra
quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di
inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare;
una volta
assolto tale onere probatorio, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o
l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui
non imputabile” (così ex multis Cass. n. 27142/2024).
Tanto premesso in diritto, l'istruttoria ha consentito di accertare le seguenti circostanze di fatto:
- la sussistenza del contratto di spedalità e del rapporto di assistenza intercorso tra l'attrice e l'azienda ospedaliera universitaria convenuta, per il tramite dei propri ausiliari: la Pt_1
era seguita dalla struttura complessa di medicina interna del P.O. San NI di Dio e ciò
in ragione delle patologie da cui è affetta, tra cui la porfiria eritropoietica, a suo tempo diagnosticata presso l'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” in San NI RO
(cfr. certificato in data 18/11/2013, a firma del Dott. e cartelle cliniche in Persona_2
atti, sub. 5 e documenti 2, 6 e 57 ss. di parte attrice);
- il contratto aveva ad oggetto, tra l'altro, la presa in carico della paziente e la somministrazione dei farmaci necessari per la cura della patologia da cui è affetta, compreso il normosang, come documentato in atti (cfr. documenti 5, 6, 15 e 16 di parte attrice e doc.
16E di parte convenuta);
pagina 7 di 12 - in data 06/09/2013, la è entrata al pronto soccorso dell'Ospedale “San NI di Pt_1
Dio” per «malessere generale con riferita difficoltà alla ventilazione in paziente affetta da
protoporfiria eritropoietica» (cfr. doc. 8);
- la paziente è stata trasferita al reparto di Medicina II dell'Ospedale San NI di Dio di ove ha richiesto la somministrazione del farmaco normosang;
i medici hanno CP_1
ritenuto, invece, che tale farmaco non fosse necessario, in assenza di una crisi porfirica acuta;
la ha, quindi, deciso di allontanarsi spontaneamente dal reparto (cfr. doc. 9, Pt_1
cartella clinica in atti e deposizione della teste all'udienza del 26/09/2019); Tes_1
- il giorno dopo la (unitamente al proprio compagno) ha raggiunto, in aereo e poi in Pt_1
taxi, l'Ospedale di San NI RO (FG), dove è stata ricoverata e dimessa il
16/09/2013, poi di nuovo ricoverata dal 01/10/2013 al 04/10/2013 (documenti 10 e 11 di parte attrice); in occasione del primo ricovero alla paziente è stato somministrato il farmaco
normosang;
- nel foglio di dimissioni del 04/10/2013 (doc. 11) è attestato: «in caso di crisi porfirica: [...]
5) infusione di emina (NORMOSANG: 3 mg / kg / 24 ore) [..] L'utilizzo del NORMOSANG
deve essere considerato in casi di assoluta necessità qualora la sintomatologia dolorosa
addominale non dovesse sedarsi con la somministrazione di glucosio così come in caso di
dispnea ingravescente ed importanti aspetti neurologici e psichiatrici. Si fa presente che i
pazienti affetti da porfiria devono avere a disposizione il farmaco specifico negli ospedali
competenti per territorio»;
Contr
- il farmaco normosang è stato ordinato dall' di per la in data CP_1 Pt_1
23/10/2013 e la circostanza è stata comunicata alla paziente (documenti 16 e 16H di parte convenuta e deposizione del teste all'udienza del 30/01/2020). Per_2
pagina 8 di 12 Premessa la pacifica sussistenza del rapporto di assistenza e del contratto di spedalità, in base alla ripartizione dell'onere probatorio come descritta dalla Corte di Cassazione, spettava alla parte attrice la dimostrazione della allegata sussistenza della crisi porfirica acuta in occasione dell'accesso al pronto soccorso del 06/09/2013.
Richiamati gli elementi di fatto emersi in giudizio, si deve rilevare:
- dalla documentazione in atti, in particolare documenti n. 16 di parte attrice e n. 16, 16A,
16D, 16E 16F di parte convenuta, è emerso pacificamente che il farmaco normosang
(principio attivo emina) è indicato per il trattamento delle crisi acute di porfiria epatica;
- tuttavia, la sussistenza della crisi porfirica acuta (nel momento in cui la è entrata al Pt_1
pronto soccorso il giorno 06/09/2013) è stata decisamente esclusa dai testimoni escussi sul punto nel corso dell'istruttoria: in particolare, la Dott.ssa in risposta Controparte_3
al capo 13) di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta,
ha sostenuto: “è vero che non c'era una crisi porfirica in atto, e ciò sia per quanto riportava
il certificato del pronto soccorso, sia per quanto avevo appurato io in reparto”;
ugualmente, il Prof. rispondendo sulla stessa circostanza, ha affermato: Persona_2
“Capo 13) assolutamente no. [Si precisa che il testimone risponde previa esibizione del
documento n. 3, produzioni convenuta, e così precisa:] dall'esame obiettivo, riportato sul
documento che mi viene esibito, devo escludere che ci fosse una crisi porfirica, preciso che
non era necessaria la somministrazione di “ . Capo 14) è vero. Preciso che tutti i Per_3
dosaggi che ha fatto con me e quelli eseguiti nei vari ricoveri fino al 2013 a San NI
RO, non hanno mai mostrato aumenti delle porfidine plasmatiche e urinarie, e, tanto
pagina 9 di 12 meno segni cutanei e danni epatici di tipo cronico che sono i due organi bersaglio di tale
malattia”;
- la precisione e completezza delle dichiarazioni testimoniali e l'assenza di contraddizioni inducono a ritenerne l'attendibilità alla stregua di elementi di natura oggettiva e, quindi, ad escludere inequivocabilmente la sussistenza della crisi porfirica acuta nel momento in cui la paziente è entrata all'Ospedale “San NI di Dio” di CP_1
- peraltro, la sussistenza di crisi porfirica in atto nel momento dell'accesso della Pt_1
all'Ospedale “San NI di Dio” di in data 06/09/2013, non appare CP_1
adeguatamente dimostrata neanche dall'esame della documentazione sanitaria dell'Ospedale di San NI RO, nei ricoveri dal 7/09/2013 al 16/09/2013 e dal
01/10/2013 al 04/10/2013: infatti, nel foglio di dimissioni del 16/09/2013 (doc. 10) viene riportato che: «il paziente giungeva alla nostra osservazione per protoporfiria
eritropoietica. Nel corso della degenza è stata sottoposta a somministrazione di emina
(NO) al dosaggio di 3 mg/kg/24 h nei giorni 7 e 8 settembre 2013 (lotto 20809 –
scadenza 08-2014)»; nel foglio di dimissioni del 04/10/2013 del successivo ricovero (doc.
11) è attestato: «In caso di crisi porfirica: [...] 5) infusione di emina (NORMOSANG: 3 mg
/ kg / 24 ore) [..] L'utilizzo del NORMOSANG deve essere considerato in casi di assoluta
necessità qualora la sintomatologia dolorosa addominale non dovesse sedarsi con la
somministrazione di glucosio così come in caso di dispnea ingravescente ed importanti
aspetti neurologici e psichiatrici. Si fa presente che i pazienti affetti da porfiria devono
avere a disposizione il farmaco specifico negli ospedali competenti per territorio»; infine,
nel foglio di dimissioni del 09/11/2013 (doc. 12) è attestato che: «Considerando il notevole
pagina 10 di 12 beneficio della somministrazione di NORMOSANG, si può pensare di somministrare tale
farmaco con ritmo mensile per i primi tre mesi»;
- anche la consulenza tecnica d'ufficio, espletata da dott. e dott. Persona_4 Persona_5
ha formulato le sue conclusioni in modo apodittico sul presupposto – non dimostrato - che sussistesse la crisi profirica (“in considerazione della situazione clinica e tenendo conto
della circostanza che la EN risultava affetta da porfiria congenita acuta intermittente
e protoporfiria eritropoietica, la terapia con NO era indicata nel caso in esame
(…) A non rimaneva altra scelta se non quella di recarsi presso l'Ospedale Parte_1
di San NI RO per le cure del caso”), sebbene l'accertamento di tale circostanza di fatto dovesse essere rimessa alla valutazione giudiziale;
- la dimostrazione di tale circostanza di fatto – in cui onere grava sulla parte attrice – anche a prescindere dalla prova di segno contrario offerta dalla convenuta, non potrebbe ritenersi raggiunta neanche per presunzione, in quanto è noto che le presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2727 cod. civ., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, cosicchè sarebbe inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto",
non potendosi valorizzare una presunzione (quale la presunzione dlle sussistenza della crisi nella struttura di S. NI RO in ragione della somministrazione di NO)
come fatto noto, per derivarne da essa un'altra presunzione (la sussistenza della crisi nell'Ospedale S. NI di Dio) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14115 del 20/06/2006).
Per tali motivi, si deve concludere come non sia stata adeguatamente dimostrata la sussistenza della crisi porfirica allegata dall'attrice e conseguentemente l'inadempimento della prestazione sanitaria da parte dei medici dell'Ospedale “San NI di Dio” di CP_1
pagina 11 di 12 Contr Ne consegue, quindi, l'assenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell' di e l'evento dannoso, peraltro in parte genericamente allegato dall'attrice (ed escluso anche CP_1
dalla consulenza tecnica: “non sussiste danno biologico temporaneo e/o permanente riportato da
”) e in relazione al quale - si rileva esclusivamente per completezza – non è stato Parte_1
dimostrato se la sintomatologia dolorosa potesse essere sedata con la somministrazione di glucosio,
come indicato anche dai sanitari dell'Ospedale di San NI RO.
In ogni caso, amnche a prescindere dalla carenza probatoria in ordine all'entità dei danni, deve ritenersi, in primo luogo, che non sia stata non sia adeguatamente dimostrata la suindicata circostanza di fatto relativa alla crisi acuta, che rappresenta il fondamento della domanda di risarcimento formulata da parte attrice.
Rigettata la domanda di parte attrice, gravi ed eccezionali ragioni giustificano la compensazione delle spese di lite, anche in considerazione delle condizioni sanitarie dell'attrice, che potrebbero averla indotta in errore sulla fondatezza della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 13/12/2025
Il Giudice
OR LA
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OR LA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 8384/2015 promossa da:
C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Simone Parte_1 C.F._1
IU ed AN NA, elettivamente domiciliata in Selargius, Via Dalmazia n. 4;
ATTRICE
contro
(C.F. P.I. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Ospedale n. 54, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maria Luisa Sanna e CP_1
IO Caboni, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Via CP_1
Donizetti n. 26, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo Email_1
CONVENUTA
Oggetto: risarcimento del danno ex artt. 1218 e ss. c.c. (responsabilità professionale)
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice, come precisate nelle note in sostituzione d'udienza 15/05/2025:
pagina 1 di 12 “NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE • accertare e dichiarare, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.,
l'inadempimento dell'azienda convenuta alle obbligazioni derivanti dal rapporto intercorso con la
paziente , per i motivi di cui alla superiore parte espositiva;
• conseguentemente Parte_1
condannare l'azienda convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni patrimoniali accertati e accertandi, che si
quantificano nella somma complessiva di € 11'617,98 ovvero in quella diversa, maggiore o minore,
che dovesse emergere in corso di causa, nonché di tutti i danni non patrimoniali, da liquidarsi
nella somma che sarà ritenuta di giustizia secondo la valutazione equitativa del Giudice;
NEL
MERITO IN VIA SUBORDINATA • accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2043 c.c. e per i motivi
di cui alla superiore parte espositiva, la responsabilità dell'azienda convenuta per tutti i danni
patrimoniali e non patrimoniali cagionati all'attrice; • conseguentemente condannare l'azienda
convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento in favore dell'attrice
di tutti i danni patrimoniali accertati e accertandi, che si quantificano nella somma complessiva
di € 11'617,98 ovvero in quella diversa, maggiore o minore, che dovesse emergere in corso di
causa, nonché di tutti i danni non patrimoniali, da liquidarsi nella somma che sarà ritenuta di
giustizia secondo la valutazione equitativa del Giudice;
IN OGNI CASO • con vittoria di spese e
compensi professionali di causa, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge”.
Nell'interesse della parte convenuta, come precisate in comparsa di costituzione e risposta:
“Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, azione ed eccezione: in via principale,
nel merito, rigettare le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto;
in ogni caso, con
vittoria di spese e compensi del procedimento, oltre spese generali ed accessori di legge”.
pagina 2 di 12 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 settembre 2015, ha convenuto in giudizio Parte_1
Contr l' (di seguito per brevità ) per chiedere Controparte_1
l'accertamento della responsabilità contrattuale – o, in subordine, extracontrattuale – della stessa azienda, e la conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto:
- di essere affetta da porfiria congenita acuta intermittente e da protoporfiria eritropoietica,
diagnosticate nel 2009; di essere stata curata presso la struttura complessa di nefrologia e dialisi della Casa Sollievo della Sofferenza, sita in San NI RO, e successivamente, a partire dal settembre 2012, dall'azienda convenuta, presso l'Ospedale
San NI di Dio di Cagliari;
- di essersi recata, in data 6 settembre 2013, al pronto soccorso del San NI di Dio,
unitamente al proprio compagno , e di avere informato i sanitari di trovarsi Persona_1
in uno stato di crisi porfirica, domandando con insistenza la somministrazione del farmaco
(normosang), prescritto a suo tempo dagli specialisti della Casa Sollievo della Sofferenza;
- nell'occasione, i medici del pronto soccorso non le hanno somministrato il farmaco, ma anzi l'avrebbero trattata come una paziente psichiatrica, costringendola su un letto nel corridoio del reparto, immobilizzandola con dei legacci e graffiandola sul corpo e sulle braccia;
in stato di shock l'attrice ha riferito di aver richiesto l'intervento della Polizia di
Stato e di essersi poi allontanata dal reparto;
pagina 3 di 12 - di avere organizzato, immediatamente dopo, il proprio ricovero presso l'Ospedale di San
NI RO (FG), dove le è stato somministrato il farmaco richiesto;
- l'azienda sanitaria di Cagliari è incorsa in un molteplice inadempimento, consistito nell'errore di diagnosi e nell'omissione delle prestazioni professionali correlate all'urgenza sottolineata dall'attrice, nonché nella mancata somministrazione del farmaco prescritto,
necessario per la cura della sua patologia;
- il diniego del farmaco è avvenuto sia in data 6 settembre 2013 sia successivamente,
nonostante la paziente fosse stata presa in carico, già dal settembre 2012, dai medici dell'azienda convenuta e le diffide inoltrate allo scopo.
L'attrice ha, quindi, domandato il risarcimento dei danni patrimoniali, rappresentati principalmente dalle spese sostenute per organizzare l'immediato ricovero e per poi trasferirsi a San NI
RO, quantificati nella somma di euro 11.617,98, oltre ai danni non patrimoniali patiti, quali le umiliazioni subite dai medici del pronto soccorso, la sofferenza correlata al fatto di dover
“fuggire dalla sua terra” per ricevere le cure, nonché per aver visto svanire il proprio sogno matrimoniale a causa del trasferimento.
Con comparsa depositata il 28 dicembre 2015 si è costituita in giudizio l'
[...]
contestando tutti gli avversi assunti e i documenti prodotti da parte attrice, Controparte_1
osservando ed eccependo quanto segue:
- le pretese dell'attrice sono totalmente infondate perché mosse dal presupposto, indimostrato ed anzi smentito dalla documentazione, della necessità di assunzione del farmaco nel momento dell'accesso al pronto soccorso;
pagina 4 di 12 - per tutto il tempo in cui la paziente era sotto l'osservazione dei sanitari dell'azienda convenuta, la stessa non aveva presentato sintomi, né i dati di laboratorio hanno indicato una crisi porfirica in atto;
non era pertanto necessaria la somministrazione del normosang;
- per il periodo successivo la struttura sanitaria non era tenuta a fornire il farmaco, perché
non era indicato nelle relative tabelle di legge;
in ogni caso, il farmaco è stato ordinato il
23 ottobre 2013 ed era nella disponibilità dell'azienda sin dal 28 ottobre 2013; in più
occasioni i sanitari hanno informato la e i suoi familiari della disponibilità del Pt_1
farmaco stesso;
- la paziente, in occasione dell'accesso al pronto soccorso del 6 settembre 2013, non è stata maltrattata, né tantomeno costretta su un letto nel corridoio del reparto, immobilizzata o graffiata, semmai fin dal primo momento lei stessa ha manifestato atteggiamenti oppositivi,
rifiutando la visita del medico di guardia con vari pretesti, pretendendo di essere visitata e di indicare ai medici quali farmaci dovessero esserle somministrati;
a causa di tali intemperanze sia dell'attrice sia del suo compagno, i medici sono stati costretti a chiedere l'intervento della polizia;
- pertanto, poiché i sanitari non sono incorsi in alcun errore od omissione difetta il presupposto stesso della responsabilità risarcitoria, nonché il nesso di causalità tra la condotta dell'azienda e l'evento lesivo.
La convenuta ha altresì contestato l'esistenza di tutti i danni allegati dall'attrice, anche sotto il profilo del quantum, della verosimiglianza e congruità degli stessi, e ha chiesto il rigetto di tutte le domande di parte attrice.
pagina 5 di 12 La causa, istruita con produzioni documentali, interrogatorio formale, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda è infondata e deve essere rigettata per i seguenti motivi.
Va premesso che, per costante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità dell'ente ospedaliero è stata ricondotta allo schema della responsabilità contrattuale, sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto e specificamente del c.d. contratto di spedalità o di assistenza sanitaria (v. per es. Cass. n. 5939/1993; Cass. n. 4152/1995; Cass. n. 7336/1998; Cass. n. 589/1999;
Cass. n. 3492/2002; Cass. n. 11316/2003; Cass. n. 10297/2004; Cass. n. 9085/2006).
In sintesi, il rapporto che si instaura tra il paziente e la casa di cura privata o l'ente ospedaliero
(come nella fattispecie) nasce da un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo: insorgono a carico dell'azienda ospedaliera, principalmente, gli obblighi di assistenza, cura e di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze.
La responsabilità, disciplinata dagli artt. 1218 e 1228 c.c., può anche conseguire all'inadempimento della prestazione medico-professionale che sia stata eseguita direttamente dal sanitario, quale ausiliario dell'ente ospedaliero, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale
(cfr. Cass., n. 13066/2004; Cass. n. 2042/2005).
pagina 6 di 12 Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio, a seguito della pronuncia delle Sezioni Unite
(sentenza n. 13533/2001), è ormai pacifico che “il creditore di prestazione professionale che
alleghi un evento di danno alla salute, non solo deve provare quest'ultimo e le conseguenze
pregiudizievoli che ne siano derivate (c.d. causalità giuridica del “più probabile che non”), ma
deve provare anche, avvalendosi eventualmente pure di presunzioni, il nesso di causalità fra
quell'evento e la condotta del professionista nella sua materialità, impregiudicata la natura di
inadempienza di quella condotta, inadempienza che al creditore spetta solo di allegare;
una volta
assolto tale onere probatorio, sorgono gli oneri probatori del debitore, il quale deve provare o
l'adempimento o che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione a lui
non imputabile” (così ex multis Cass. n. 27142/2024).
Tanto premesso in diritto, l'istruttoria ha consentito di accertare le seguenti circostanze di fatto:
- la sussistenza del contratto di spedalità e del rapporto di assistenza intercorso tra l'attrice e l'azienda ospedaliera universitaria convenuta, per il tramite dei propri ausiliari: la Pt_1
era seguita dalla struttura complessa di medicina interna del P.O. San NI di Dio e ciò
in ragione delle patologie da cui è affetta, tra cui la porfiria eritropoietica, a suo tempo diagnosticata presso l'Ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” in San NI RO
(cfr. certificato in data 18/11/2013, a firma del Dott. e cartelle cliniche in Persona_2
atti, sub. 5 e documenti 2, 6 e 57 ss. di parte attrice);
- il contratto aveva ad oggetto, tra l'altro, la presa in carico della paziente e la somministrazione dei farmaci necessari per la cura della patologia da cui è affetta, compreso il normosang, come documentato in atti (cfr. documenti 5, 6, 15 e 16 di parte attrice e doc.
16E di parte convenuta);
pagina 7 di 12 - in data 06/09/2013, la è entrata al pronto soccorso dell'Ospedale “San NI di Pt_1
Dio” per «malessere generale con riferita difficoltà alla ventilazione in paziente affetta da
protoporfiria eritropoietica» (cfr. doc. 8);
- la paziente è stata trasferita al reparto di Medicina II dell'Ospedale San NI di Dio di ove ha richiesto la somministrazione del farmaco normosang;
i medici hanno CP_1
ritenuto, invece, che tale farmaco non fosse necessario, in assenza di una crisi porfirica acuta;
la ha, quindi, deciso di allontanarsi spontaneamente dal reparto (cfr. doc. 9, Pt_1
cartella clinica in atti e deposizione della teste all'udienza del 26/09/2019); Tes_1
- il giorno dopo la (unitamente al proprio compagno) ha raggiunto, in aereo e poi in Pt_1
taxi, l'Ospedale di San NI RO (FG), dove è stata ricoverata e dimessa il
16/09/2013, poi di nuovo ricoverata dal 01/10/2013 al 04/10/2013 (documenti 10 e 11 di parte attrice); in occasione del primo ricovero alla paziente è stato somministrato il farmaco
normosang;
- nel foglio di dimissioni del 04/10/2013 (doc. 11) è attestato: «in caso di crisi porfirica: [...]
5) infusione di emina (NORMOSANG: 3 mg / kg / 24 ore) [..] L'utilizzo del NORMOSANG
deve essere considerato in casi di assoluta necessità qualora la sintomatologia dolorosa
addominale non dovesse sedarsi con la somministrazione di glucosio così come in caso di
dispnea ingravescente ed importanti aspetti neurologici e psichiatrici. Si fa presente che i
pazienti affetti da porfiria devono avere a disposizione il farmaco specifico negli ospedali
competenti per territorio»;
Contr
- il farmaco normosang è stato ordinato dall' di per la in data CP_1 Pt_1
23/10/2013 e la circostanza è stata comunicata alla paziente (documenti 16 e 16H di parte convenuta e deposizione del teste all'udienza del 30/01/2020). Per_2
pagina 8 di 12 Premessa la pacifica sussistenza del rapporto di assistenza e del contratto di spedalità, in base alla ripartizione dell'onere probatorio come descritta dalla Corte di Cassazione, spettava alla parte attrice la dimostrazione della allegata sussistenza della crisi porfirica acuta in occasione dell'accesso al pronto soccorso del 06/09/2013.
Richiamati gli elementi di fatto emersi in giudizio, si deve rilevare:
- dalla documentazione in atti, in particolare documenti n. 16 di parte attrice e n. 16, 16A,
16D, 16E 16F di parte convenuta, è emerso pacificamente che il farmaco normosang
(principio attivo emina) è indicato per il trattamento delle crisi acute di porfiria epatica;
- tuttavia, la sussistenza della crisi porfirica acuta (nel momento in cui la è entrata al Pt_1
pronto soccorso il giorno 06/09/2013) è stata decisamente esclusa dai testimoni escussi sul punto nel corso dell'istruttoria: in particolare, la Dott.ssa in risposta Controparte_3
al capo 13) di cui alla memoria istruttoria ex art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c. di parte convenuta,
ha sostenuto: “è vero che non c'era una crisi porfirica in atto, e ciò sia per quanto riportava
il certificato del pronto soccorso, sia per quanto avevo appurato io in reparto”;
ugualmente, il Prof. rispondendo sulla stessa circostanza, ha affermato: Persona_2
“Capo 13) assolutamente no. [Si precisa che il testimone risponde previa esibizione del
documento n. 3, produzioni convenuta, e così precisa:] dall'esame obiettivo, riportato sul
documento che mi viene esibito, devo escludere che ci fosse una crisi porfirica, preciso che
non era necessaria la somministrazione di “ . Capo 14) è vero. Preciso che tutti i Per_3
dosaggi che ha fatto con me e quelli eseguiti nei vari ricoveri fino al 2013 a San NI
RO, non hanno mai mostrato aumenti delle porfidine plasmatiche e urinarie, e, tanto
pagina 9 di 12 meno segni cutanei e danni epatici di tipo cronico che sono i due organi bersaglio di tale
malattia”;
- la precisione e completezza delle dichiarazioni testimoniali e l'assenza di contraddizioni inducono a ritenerne l'attendibilità alla stregua di elementi di natura oggettiva e, quindi, ad escludere inequivocabilmente la sussistenza della crisi porfirica acuta nel momento in cui la paziente è entrata all'Ospedale “San NI di Dio” di CP_1
- peraltro, la sussistenza di crisi porfirica in atto nel momento dell'accesso della Pt_1
all'Ospedale “San NI di Dio” di in data 06/09/2013, non appare CP_1
adeguatamente dimostrata neanche dall'esame della documentazione sanitaria dell'Ospedale di San NI RO, nei ricoveri dal 7/09/2013 al 16/09/2013 e dal
01/10/2013 al 04/10/2013: infatti, nel foglio di dimissioni del 16/09/2013 (doc. 10) viene riportato che: «il paziente giungeva alla nostra osservazione per protoporfiria
eritropoietica. Nel corso della degenza è stata sottoposta a somministrazione di emina
(NO) al dosaggio di 3 mg/kg/24 h nei giorni 7 e 8 settembre 2013 (lotto 20809 –
scadenza 08-2014)»; nel foglio di dimissioni del 04/10/2013 del successivo ricovero (doc.
11) è attestato: «In caso di crisi porfirica: [...] 5) infusione di emina (NORMOSANG: 3 mg
/ kg / 24 ore) [..] L'utilizzo del NORMOSANG deve essere considerato in casi di assoluta
necessità qualora la sintomatologia dolorosa addominale non dovesse sedarsi con la
somministrazione di glucosio così come in caso di dispnea ingravescente ed importanti
aspetti neurologici e psichiatrici. Si fa presente che i pazienti affetti da porfiria devono
avere a disposizione il farmaco specifico negli ospedali competenti per territorio»; infine,
nel foglio di dimissioni del 09/11/2013 (doc. 12) è attestato che: «Considerando il notevole
pagina 10 di 12 beneficio della somministrazione di NORMOSANG, si può pensare di somministrare tale
farmaco con ritmo mensile per i primi tre mesi»;
- anche la consulenza tecnica d'ufficio, espletata da dott. e dott. Persona_4 Persona_5
ha formulato le sue conclusioni in modo apodittico sul presupposto – non dimostrato - che sussistesse la crisi profirica (“in considerazione della situazione clinica e tenendo conto
della circostanza che la EN risultava affetta da porfiria congenita acuta intermittente
e protoporfiria eritropoietica, la terapia con NO era indicata nel caso in esame
(…) A non rimaneva altra scelta se non quella di recarsi presso l'Ospedale Parte_1
di San NI RO per le cure del caso”), sebbene l'accertamento di tale circostanza di fatto dovesse essere rimessa alla valutazione giudiziale;
- la dimostrazione di tale circostanza di fatto – in cui onere grava sulla parte attrice – anche a prescindere dalla prova di segno contrario offerta dalla convenuta, non potrebbe ritenersi raggiunta neanche per presunzione, in quanto è noto che le presunzioni semplici, ai sensi dell'art. 2727 cod. civ., sono le conseguenze che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, cosicchè sarebbe inammissibile la c.d. "praesumptio de praesumpto",
non potendosi valorizzare una presunzione (quale la presunzione dlle sussistenza della crisi nella struttura di S. NI RO in ragione della somministrazione di NO)
come fatto noto, per derivarne da essa un'altra presunzione (la sussistenza della crisi nell'Ospedale S. NI di Dio) (Cass. Sez. L, Sentenza n. 14115 del 20/06/2006).
Per tali motivi, si deve concludere come non sia stata adeguatamente dimostrata la sussistenza della crisi porfirica allegata dall'attrice e conseguentemente l'inadempimento della prestazione sanitaria da parte dei medici dell'Ospedale “San NI di Dio” di CP_1
pagina 11 di 12 Contr Ne consegue, quindi, l'assenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari dell' di e l'evento dannoso, peraltro in parte genericamente allegato dall'attrice (ed escluso anche CP_1
dalla consulenza tecnica: “non sussiste danno biologico temporaneo e/o permanente riportato da
”) e in relazione al quale - si rileva esclusivamente per completezza – non è stato Parte_1
dimostrato se la sintomatologia dolorosa potesse essere sedata con la somministrazione di glucosio,
come indicato anche dai sanitari dell'Ospedale di San NI RO.
In ogni caso, amnche a prescindere dalla carenza probatoria in ordine all'entità dei danni, deve ritenersi, in primo luogo, che non sia stata non sia adeguatamente dimostrata la suindicata circostanza di fatto relativa alla crisi acuta, che rappresenta il fondamento della domanda di risarcimento formulata da parte attrice.
Rigettata la domanda di parte attrice, gravi ed eccezionali ragioni giustificano la compensazione delle spese di lite, anche in considerazione delle condizioni sanitarie dell'attrice, che potrebbero averla indotta in errore sulla fondatezza della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 13/12/2025
Il Giudice
OR LA
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