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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/10/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6914/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6914/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MIRANTE Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 1 00195 ROMA ITALIApresso il difensore avv. MIRANTE MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MIRANTE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 1 00195
ROMA ITALIApresso il difensore avv. MIRANTE MICHELE
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IO TT, elettivamente domiciliato in C/O AVV. NICOLETTA DAL SIE, VIA ROMA
20, SCALA D TREVISO presso il difensore avv. IO TT
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello non è fondato e va quindi respinto.
Nessun legittimo impedimento alla fruizione del volo (da Londra a Verona) del 23.10.2022 è CP_1 stata fornita dagli appellati.
Tale non può essere considerata la intervenuta cancellazione del volo Ryanair (da Verona a Londra) del 21.10.2022: anzitutto nessuna comunicazione specifica ad è stata fornita dagli appellanti CP_1
(quanto meno nulla è stato al riguardo provato); in ogni caso – ugualmente – nessuna prova è stata offerta dagli appellanti in ordine al''impossibilità / impedimento di raggiungere comunque Londra con altro volo Ryanair od altra compagnia e quindi di non poter fruire del volo di ritorno del CP_1
23.10.2025.
Le esposte considerazioni inducono questo tribunale a rigettare l'impugnazione proposta.
pagina 1 di 2
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, alla refusione delle spese anche del presente grado di giudizio, spese liquidate in €. 500,00 oltre accessori se dovuti.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per il versamento
– a carico di parte appellante- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi.
Verona, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Fontana ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6914/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MIRANTE Parte_1 C.F._1
MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 1 00195 ROMA ITALIApresso il difensore avv. MIRANTE MICHELE (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
MIRANTE MICHELE, elettivamente domiciliato in VIA FEDERICO CONFALONIERI 1 00195
ROMA ITALIApresso il difensore avv. MIRANTE MICHELE
APPELLANTI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
IO TT, elettivamente domiciliato in C/O AVV. NICOLETTA DAL SIE, VIA ROMA
20, SCALA D TREVISO presso il difensore avv. IO TT
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'appello non è fondato e va quindi respinto.
Nessun legittimo impedimento alla fruizione del volo (da Londra a Verona) del 23.10.2022 è CP_1 stata fornita dagli appellati.
Tale non può essere considerata la intervenuta cancellazione del volo Ryanair (da Verona a Londra) del 21.10.2022: anzitutto nessuna comunicazione specifica ad è stata fornita dagli appellanti CP_1
(quanto meno nulla è stato al riguardo provato); in ogni caso – ugualmente – nessuna prova è stata offerta dagli appellanti in ordine al''impossibilità / impedimento di raggiungere comunque Londra con altro volo Ryanair od altra compagnia e quindi di non poter fruire del volo di ritorno del CP_1
23.10.2025.
Le esposte considerazioni inducono questo tribunale a rigettare l'impugnazione proposta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
A) Rigetta l'appello e conferma integralmente la sentenza del Giudice di Pace impugnata;
B) Condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, alla refusione delle spese anche del presente grado di giudizio, spese liquidate in €. 500,00 oltre accessori se dovuti.
Dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 per il versamento
– a carico di parte appellante- di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione e manda alla Cancelleria per gli adempimenti relativi.
Verona, 24 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Francesco Fontana
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