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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1421/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1989/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale PUGLIA sez. 26 e pubblicata il 01/06/2017
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza della CTP di rigetto dell'originario ricorso di impugnativa del diniego del richiesto rimborso con il contestuale accertamento, nel merito, della non debenza delle somme versate dall'Ing. Ricorrente_1 a titolo di IRAP per il complessivo importo di € 7.621,59 e per il consequenziale ordine di rimborso della ridetta somma da parte dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Resistente/Appellato: Infondatezza delle censure proposte dal contribuente col ricorso in riassunzione;
rigetto dell'originario ricorso dell'Ing. Ricorrente_1, non essendo dovuto il richiesto rimborso IRAP;
vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1421/2025 R.G.A. l'Ing. Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio n. 2586/2014 R.G.A. sul quale è intervenuta l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19947, depositata il 23/07/2019, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza di questa Sezione della CTR Puglia n. 1989/26/2017, depositata il 17/06/2017, di rigetto dell'appello proposto dal medesimo contribuente avverso la sentenza della CTP di
Foggia n. 197/7/2013, depositata il 09/12/2013, di rigetto dell'originario ricorso proposto dal medesimo contribuente, Ing. Ricorrente_1, al fine di ottenere il rimborso dell'IRAP indebitamente versata pari ad
€ 7.621,59 concernente gli anni d'imposta 2008-2009-2010-2011 e 2012 per assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
La difesa del contribuente ha concluso, in via di riassunzione, per l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza della CTP di rigetto dell'originario ricorso di impugnativa del diniego del richiesto rimborso con il contestuale accertamento, nel merito, della non debenza delle somme versate dall'Ing. Ricorrente_1 a titolo di IRAP per il complessivo importo di € 7.621,59 e per il consequenziale ordine di rimborso della ridetta somma da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Con rituali controdeduzioni dell'11/06/2025 si è costituita nel presente giudizio di rinvio l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Foggia che ha eccepito l'infondatezza delle censure proposte dal contribuente col ricorso in riassunzione chiedendo il rigetto dell'originario ricorso dell'Ing. Ricorrente_1, non essendo dovuto il richiesto rimborso IRAP, con vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di cassazione.
Nell'adunanza in camera di consiglio del 26/09/2025, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel merito, va esaminato l'appello riassunto dalla difesa dell'Ing. Ricorrente_1 a seguito dell'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19947, depositata il 23/07/2019, con cui è stata cassata la sentenza della CTR Puglia 1989/26/2017, depositata il 17/06/2017, di rigetto dell'appello proposto dal medesimo contribuente avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 197/7/2013, depositata il 09/12/2013, di rigetto dell'originario ricorso proposto dal medesimo contribuente, Ing. Ricorrente_1, al fine di ottenere il rimborso dell'IRAP indebitamente versata pari ad € 7.621,59 concernente gli anni d'imposta 2008-2009-2010-2011
e 2012 per assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
Questa Corte deve pronunciarsi sull'appello ai sensi dell'art. 63, 4° comma, del D.Lgs. n. 546/1992 che, com'è noto, stabilisce: <le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla di cassazione>>. La Corte di Cassazione con la su richiamata Ordinanza n. 19947/2019, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, ha statuito quanto segue: <...quella dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quelle della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, nella specie, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti agli ingegneri), non invece quando dette spese, ancorchè elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle sostenute per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlati alla implementazione dell'aspetto organizzativo...>>. Prosegue il Supremo Collegio: < e l'incompletezza della valutazione della CTR, che non ha fatto un'analisi critica della consistenza di elementi idonei a comprovare l'utilizzo di una organizzazione autonoma in rapporto ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, che ha chiaramente violato, cosicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla competente CTR per un nuovo esame nonché per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità>>.
Orbene, alla luce di tali principi, va rilevato che la difesa del contribuente ha precisato e dimostrato che i compensi a terzi corrisposti dall'Ing. Ricorrente_1 sono tutti relativi ad attività meramente materiali quali picchettamento, forometria, rilievi e disegni tecnici e collaborazioni professionali esclusivamente per quanto concerne i computi metrici. Quanto agli ulteriori compensi versati a terzi, essi sono totalmente estranei all'attività professionale di ingegnere riferendosi ad onorari corrisposti ad altri professionisti per ll'assistenza e la difesa nel contenzioso tributario.
La natura di tali compensi è provata per tabulas dai documenti allegati all'originario atto di appello ai nn. 4,
5 e 6 della relativa produzione.
Osserva il Collegio che trattasi di erogazioni a terzi che proprio in ossequio all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione non costituiscono per nulla indici di un'autonoma organizzazione riferendosi ad attività meramente strumentali all'esercizio della professione di ingegnere ovvero a pagamenti effettuati ad altri professionisti per quanto concerne l'assistenza e la difesa nel contenzioso tributario.
2) Alla luce delle su esposte considerazioni, l'appello proposto dal contribuente Ing. Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto in riforma della sentenza di prime cure attesa l'evidente fondatezza dell'istanza di rimborso IRAP, concernente la somma complessiva di € 7.621,59, presentata dal medesimo contribuente.
3) Le spese dei gradi del giudizio di merito nonché quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, accoglie l'originario ricorso del contribuente dichiarando la piena fondatezza, nel merito, dell'istanza di rimborso IRAP, presentata dal medesimo contribuente, per gli anni
2008-2009-2010-2011-2012; condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in € 2.500,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, del giudizio di appello che si liquidano in € 2.900,00 oltre ad accessori di legge se dovuti, del presente giudizio di rinvio che si liquidano in € 2.900,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, e del giudizio di cassazione che si liquidano in € 1.541,00, oltre ad accessori di legge se dovuti. Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
26/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE PIETRO PIERO AN, Presidente
DI MODUGNO NICOLA, Relatore
FRAIRE ANTONIO, Giudice
in data 26/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1421/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1989/2017 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale PUGLIA sez. 26 e pubblicata il 01/06/2017
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IRAP 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza della CTP di rigetto dell'originario ricorso di impugnativa del diniego del richiesto rimborso con il contestuale accertamento, nel merito, della non debenza delle somme versate dall'Ing. Ricorrente_1 a titolo di IRAP per il complessivo importo di € 7.621,59 e per il consequenziale ordine di rimborso della ridetta somma da parte dell'Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Resistente/Appellato: Infondatezza delle censure proposte dal contribuente col ricorso in riassunzione;
rigetto dell'originario ricorso dell'Ing. Ricorrente_1, non essendo dovuto il richiesto rimborso IRAP;
vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di cassazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 1421/2025 R.G.A. l'Ing. Ricorrente_1 ha riassunto il giudizio n. 2586/2014 R.G.A. sul quale è intervenuta l'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19947, depositata il 23/07/2019, con la quale è stata cassata con rinvio la sentenza di questa Sezione della CTR Puglia n. 1989/26/2017, depositata il 17/06/2017, di rigetto dell'appello proposto dal medesimo contribuente avverso la sentenza della CTP di
Foggia n. 197/7/2013, depositata il 09/12/2013, di rigetto dell'originario ricorso proposto dal medesimo contribuente, Ing. Ricorrente_1, al fine di ottenere il rimborso dell'IRAP indebitamente versata pari ad
€ 7.621,59 concernente gli anni d'imposta 2008-2009-2010-2011 e 2012 per assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
La difesa del contribuente ha concluso, in via di riassunzione, per l'accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza della CTP di rigetto dell'originario ricorso di impugnativa del diniego del richiesto rimborso con il contestuale accertamento, nel merito, della non debenza delle somme versate dall'Ing. Ricorrente_1 a titolo di IRAP per il complessivo importo di € 7.621,59 e per il consequenziale ordine di rimborso della ridetta somma da parte dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia.
Con rituali controdeduzioni dell'11/06/2025 si è costituita nel presente giudizio di rinvio l'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Foggia che ha eccepito l'infondatezza delle censure proposte dal contribuente col ricorso in riassunzione chiedendo il rigetto dell'originario ricorso dell'Ing. Ricorrente_1, non essendo dovuto il richiesto rimborso IRAP, con vittoria delle spese di tutti i gradi del giudizio di merito e di quello di cassazione.
Nell'adunanza in camera di consiglio del 26/09/2025, sentito il Relatore, la Corte ha introitato la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel merito, va esaminato l'appello riassunto dalla difesa dell'Ing. Ricorrente_1 a seguito dell'Ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 19947, depositata il 23/07/2019, con cui è stata cassata la sentenza della CTR Puglia 1989/26/2017, depositata il 17/06/2017, di rigetto dell'appello proposto dal medesimo contribuente avverso la sentenza della CTP di Foggia n. 197/7/2013, depositata il 09/12/2013, di rigetto dell'originario ricorso proposto dal medesimo contribuente, Ing. Ricorrente_1, al fine di ottenere il rimborso dell'IRAP indebitamente versata pari ad € 7.621,59 concernente gli anni d'imposta 2008-2009-2010-2011
e 2012 per assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione.
Questa Corte deve pronunciarsi sull'appello ai sensi dell'art. 63, 4° comma, del D.Lgs. n. 546/1992 che, com'è noto, stabilisce: <le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla di cassazione>>. La Corte di Cassazione con la su richiamata Ordinanza n. 19947/2019, in accoglimento del ricorso proposto dal contribuente, ha statuito quanto segue: <...quella dei compensi erogati a terzi è indice di assoggettamento ad IRAP del professionista solo ove risulti accertato che quelli siano serviti per compensare attività strettamente connesse a quelle della professione svolta dal contribuente, e comunque tale da potenziarne ed accrescerne l'attività produttiva (che, ad esempio, nella specie, potrebbe configurarsi là dove si accertasse l'erogazione di compensi a studi tecnici esterni per la realizzazione degli incarichi affidati dai clienti agli ingegneri), non invece quando dette spese, ancorchè elevate, siano state sostenute per compensare terzi per attività afferenti ad altri ambiti (ad esempio, quelle sostenute per consulenze professionali di commercialisti ed avvocati, per attività meramente materiali di copie di disegni tecnici, ecc.), non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlati alla implementazione dell'aspetto organizzativo...>>. Prosegue il Supremo Collegio: < e l'incompletezza della valutazione della CTR, che non ha fatto un'analisi critica della consistenza di elementi idonei a comprovare l'utilizzo di una organizzazione autonoma in rapporto ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, che ha chiaramente violato, cosicchè, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla competente CTR per un nuovo esame nonché per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità>>.
Orbene, alla luce di tali principi, va rilevato che la difesa del contribuente ha precisato e dimostrato che i compensi a terzi corrisposti dall'Ing. Ricorrente_1 sono tutti relativi ad attività meramente materiali quali picchettamento, forometria, rilievi e disegni tecnici e collaborazioni professionali esclusivamente per quanto concerne i computi metrici. Quanto agli ulteriori compensi versati a terzi, essi sono totalmente estranei all'attività professionale di ingegnere riferendosi ad onorari corrisposti ad altri professionisti per ll'assistenza e la difesa nel contenzioso tributario.
La natura di tali compensi è provata per tabulas dai documenti allegati all'originario atto di appello ai nn. 4,
5 e 6 della relativa produzione.
Osserva il Collegio che trattasi di erogazioni a terzi che proprio in ossequio all'autorevole insegnamento della Corte di Cassazione non costituiscono per nulla indici di un'autonoma organizzazione riferendosi ad attività meramente strumentali all'esercizio della professione di ingegnere ovvero a pagamenti effettuati ad altri professionisti per quanto concerne l'assistenza e la difesa nel contenzioso tributario.
2) Alla luce delle su esposte considerazioni, l'appello proposto dal contribuente Ing. Ricorrente_1 è fondato e va, pertanto, accolto in riforma della sentenza di prime cure attesa l'evidente fondatezza dell'istanza di rimborso IRAP, concernente la somma complessiva di € 7.621,59, presentata dal medesimo contribuente.
3) Le spese dei gradi del giudizio di merito nonché quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia (Sezione 26) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di prime cure, accoglie l'originario ricorso del contribuente dichiarando la piena fondatezza, nel merito, dell'istanza di rimborso IRAP, presentata dal medesimo contribuente, per gli anni
2008-2009-2010-2011-2012; condanna l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia al pagamento delle spese del giudizio di primo grado che si liquidano in € 2.500,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, del giudizio di appello che si liquidano in € 2.900,00 oltre ad accessori di legge se dovuti, del presente giudizio di rinvio che si liquidano in € 2.900,00, oltre ad accessori di legge se dovuti, e del giudizio di cassazione che si liquidano in € 1.541,00, oltre ad accessori di legge se dovuti. Così deciso in Foggia il 26 settembre 2025