Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 122
CGT2
Sentenza 12 gennaio 2026

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  • Accolto
    Assenza del presupposto dell'autonoma organizzazione

    La Corte ha ritenuto che le spese sostenute per attività materiali e per consulenze legali in contenziosi tributari non configurano un'autonoma organizzazione ai fini IRAP, conformemente all'insegnamento della Cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 12/01/2026, n. 122
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
    Numero : 122
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

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