CGT2
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1155 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1155/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2948/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
14 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220012862816000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 17 aprile 2024, come comprovato dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, proponeva appello avverso la sentenza n. 2948/2023.
Motivi di appello
L'appellante articolava le seguenti censure:
1) Nullità della cartella di pagamento per omessa motivazione (violazione dell'art. 7, comma 1, L.
212/2000).
Secondo l'appellante, la cartella impugnata sarebbe priva degli elementi essenziali idonei a rendere intellegibile al contribuente la pretesa tributaria;
in particolare, non indicherebbe i criteri di calcolo degli interessi di mora e non richiamerebbe correttamente il modello formale approvato dall'Agenzia delle Entrate.
2) Illegittimità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico.
La contribuente sostiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto previamente notificare un avviso di accertamento, ritenendo insufficiente la mera iscrizione a ruolo automatica prevista dalla normativa regionale siciliana.
3) Violazione dei principi di trasparenza e intelligibilità degli atti impositivi.
L'appellante insiste nel sostenere che la cartella non consentirebbe di comprendere in modo puntuale il calcolo degli accessori e il titolo giuridico della pretesa, richiamando anche giurisprudenza della Corte di
Cassazione in tema di difetto di motivazione degli atti della riscossione.
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto conforme a legge il modello di cartella utilizzato.
A parere dell'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe verificato la reale conformità formale dell'atto al modulo approvato dal MEF, limitandosi ad un'affermazione apodittica.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sebbene regolarmente destinataria dell'atto di appello, non si costituiva nel presente grado.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mancata notifica dell'atto prodromico
La questione relativa alla mancanza di previo avviso di accertamento risulta già esaminata correttamente dal giudice di primo grado, con motivazione conforme alla normativa e alla giurisprudenza consolidata. Come già evidenziato nella decisione impugnata, la disciplina della tassa automobilistica regionale in Sicilia — introdotta con L.R. n. 16/2015 e successivamente integrata dall'art. 34 L.R. 16/2017 — configura un meccanismo di accertamento automatico, in cui:
- l'iscrizione a ruolo costituisce direttamente l'atto di accertamento;
- non è prevista la fase partecipativa antecedente la formazione del ruolo.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, ha ritenuto tale modello compatibile con i principi dell'ordinamento tributario, alla luce della peculiare semplicità del tributo in esame e della natura meramente cartolare del controllo. Ne deriva che per l'anno d'imposta 2019 non era necessaria la preventiva notifica di alcun avviso di accertamento, essendo legittima la notifica diretta della cartella.
L'appello, sul punto, deve essere rigettato.
2. Sulla dedotta carenza di motivazione della cartella.
Nemmeno può trovare accoglimento il motivo relativo all'insufficiente motivazione della cartella ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000. Come risulta dagli atti, la cartella è stata emessa su modello conforme a quello approvato dal MEF ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, recante:
- gli elementi essenziali dell'imposizione,
- i dati identificativi del tributo dovuto,
- l'indicazione del ruolo e del soggetto impositore.
In ordine agli interessi di mora, la normativa vigente prevede che la misura annua degli interessi è determinata con provvedimento del MEF (nel caso di specie 2,68% annuo); nella cartella rileva solo la menzione della decorrenza (giornaliera dalla notifica), non essendo richiesto un calcolo analitico anticipato su somme non ancora scadute.
Costituisce orientamento consolidato che l'obbligo motivazionale delle cartelle di pagamento è soddisfatto con l'indicazione degli elementi essenziali del credito, senza necessità di ulteriori specificazioni quando l'imposizione deriva da dati certi e predeterminati
Nel caso di specie l'atto consente una piena intelligibilità dell'obbligazione tributaria, essendo indicati:
- il tributo richiesto,
- l'annualità,
- l'importo,
- il titolo giuridico della riscossione,
- gli estremi del ruolo.
Né risulta violato il diritto di difesa della contribuente, che ha potuto articolare ampiamente le proprie contestazioni.
Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.
Sulle spese.
Considerato che
l'ADER non si è costituita in questo grado di giudizio, nuilal si dipsone in ordine alle spese
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Palermo, 13.1.26 Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2389/2024 depositato il 16/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2948/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
14 e pubblicata il 17/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520220012862816000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 55/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato a mezzo PEC in data 17 aprile 2024, come comprovato dalle ricevute di accettazione e consegna prodotte, la contribuente Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1
, proponeva appello avverso la sentenza n. 2948/2023.
Motivi di appello
L'appellante articolava le seguenti censure:
1) Nullità della cartella di pagamento per omessa motivazione (violazione dell'art. 7, comma 1, L.
212/2000).
Secondo l'appellante, la cartella impugnata sarebbe priva degli elementi essenziali idonei a rendere intellegibile al contribuente la pretesa tributaria;
in particolare, non indicherebbe i criteri di calcolo degli interessi di mora e non richiamerebbe correttamente il modello formale approvato dall'Agenzia delle Entrate.
2) Illegittimità della cartella per mancata notifica dell'avviso di accertamento o di altro atto prodromico.
La contribuente sostiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto previamente notificare un avviso di accertamento, ritenendo insufficiente la mera iscrizione a ruolo automatica prevista dalla normativa regionale siciliana.
3) Violazione dei principi di trasparenza e intelligibilità degli atti impositivi.
L'appellante insiste nel sostenere che la cartella non consentirebbe di comprendere in modo puntuale il calcolo degli accessori e il titolo giuridico della pretesa, richiamando anche giurisprudenza della Corte di
Cassazione in tema di difetto di motivazione degli atti della riscossione.
4) Erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto conforme a legge il modello di cartella utilizzato.
A parere dell'appellante, il giudice di primo grado non avrebbe verificato la reale conformità formale dell'atto al modulo approvato dal MEF, limitandosi ad un'affermazione apodittica.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sebbene regolarmente destinataria dell'atto di appello, non si costituiva nel presente grado.
All'udienza del 13 gennaio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla mancata notifica dell'atto prodromico
La questione relativa alla mancanza di previo avviso di accertamento risulta già esaminata correttamente dal giudice di primo grado, con motivazione conforme alla normativa e alla giurisprudenza consolidata. Come già evidenziato nella decisione impugnata, la disciplina della tassa automobilistica regionale in Sicilia — introdotta con L.R. n. 16/2015 e successivamente integrata dall'art. 34 L.R. 16/2017 — configura un meccanismo di accertamento automatico, in cui:
- l'iscrizione a ruolo costituisce direttamente l'atto di accertamento;
- non è prevista la fase partecipativa antecedente la formazione del ruolo.
- La Corte Costituzionale, con sentenza n. 152/2018, ha ritenuto tale modello compatibile con i principi dell'ordinamento tributario, alla luce della peculiare semplicità del tributo in esame e della natura meramente cartolare del controllo. Ne deriva che per l'anno d'imposta 2019 non era necessaria la preventiva notifica di alcun avviso di accertamento, essendo legittima la notifica diretta della cartella.
L'appello, sul punto, deve essere rigettato.
2. Sulla dedotta carenza di motivazione della cartella.
Nemmeno può trovare accoglimento il motivo relativo all'insufficiente motivazione della cartella ai sensi dell'art. 7 della L. 212/2000. Come risulta dagli atti, la cartella è stata emessa su modello conforme a quello approvato dal MEF ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, recante:
- gli elementi essenziali dell'imposizione,
- i dati identificativi del tributo dovuto,
- l'indicazione del ruolo e del soggetto impositore.
In ordine agli interessi di mora, la normativa vigente prevede che la misura annua degli interessi è determinata con provvedimento del MEF (nel caso di specie 2,68% annuo); nella cartella rileva solo la menzione della decorrenza (giornaliera dalla notifica), non essendo richiesto un calcolo analitico anticipato su somme non ancora scadute.
Costituisce orientamento consolidato che l'obbligo motivazionale delle cartelle di pagamento è soddisfatto con l'indicazione degli elementi essenziali del credito, senza necessità di ulteriori specificazioni quando l'imposizione deriva da dati certi e predeterminati
Nel caso di specie l'atto consente una piena intelligibilità dell'obbligazione tributaria, essendo indicati:
- il tributo richiesto,
- l'annualità,
- l'importo,
- il titolo giuridico della riscossione,
- gli estremi del ruolo.
Né risulta violato il diritto di difesa della contribuente, che ha potuto articolare ampiamente le proprie contestazioni.
Pertanto, anche tale motivo deve essere respinto.
Sulle spese.
Considerato che
l'ADER non si è costituita in questo grado di giudizio, nuilal si dipsone in ordine alle spese
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Palermo, 13.1.26 Il Presidente