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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/12/2025, n. 3357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3357 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8079/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GHETTI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA DUE PONTI 11 ARGELATO, presso il difensore avv. GHETTI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO DICHIARATO CONTUMACE
pagina 1 di 8 ALLA UDIENZA DEL GIORNO 9 GENNAIO 2025
CON CONTUMACIA
CONFERMATA IL 27 NOVEMBRE 2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27 novembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Le conclusioni erano state in precedenza autorizzate e depositate con memoria del giorno 14 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Citazione della signora Parte_1
La stessa affermava di avere stipulato un contratto con la parte convenuta, operante con dita individuale DE TA.
Affermava come tale contratto riguardasse il completo rifacimento degli impianti elettrico ed idrico, l'esecuzione di nuova pavimentazione, piastrellatura bagno;
nonché altre attività, meglio indicate in citazione.
La pagava il dovuto. Parte_1
Emergeva invece che la
contro
-prestazione della parte convenuta non era adempiuta con diligenza. Innanzi tutto. in relazione ai tempi;
in secondo luogo, emergevano vizi, che costringevano la ad acquistare box doccia;
nonché a Parte_1
pagina 2 di 8 rivolgersi prima ad un perito di parte e poi al giudice, ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c.
Contumacia del convenuto.
La causa vedeva, in via istruttoria, l'ammissione dell'interrogatorio del convenuto.
Alla udienza del giorno 27 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
<> della responsabilità
La domanda è fondata.
Non vi è infatti dubbio che la parte attrice abbia adempiuto alle proprie obbligazioni.
La parte convenuta, oggi contumace, avrebbe avuto l'onere, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., di provare il proprio adempimento.
Non lo ha provato.
Non si discorre in questo caso di non contestazione, istituto non applicabile e non possibile, essendovi un contumace. Più semplicemente, la parte convenuta avrebbe dovuto provare il proprio adempimento e tale prova non è stata data.
Anche la mancata presenza all'interrogatorio, da parte del convenuto, può essere, in questo processo, valutata ai sensi dell'articolo 232 c.p.c.
pagina 3 di 8 La parte attrice ha dunque diritto ad essere risarcita per i danni. Infatti, come conseguenza dell'inadempimento, vi è il risarcimento dei danni.
Il <>
Maggiori difficoltà presenta la ricostruzione della quantificazione.
Infatti, occorre rilevare come la parte attrice abbia sommato nella propria pretesa debiti di valore e debiti di valuta;
nonché abbia unito in un coacervo di cose eterogenee spese di lite, costi di causa, vizi veri e propri. E' noto che le spese di lite, anche in fase di accertamento tecnico preventivo, non sono danni, sono spese.
Occorre dunque ricostruire in modo analitico quanto dovuto, al fine di chiarire questo coacervo di domande;
così pervenendosi alla quantificazione.
In relazione ai vizi individuati nella c.t.u. in sede di Per_1
accertamento tecnico preventivo, essi sono sì liquidati dal c.t.u. ma sono debiti di valore, determinabili secondo equità. La affidabilità della perizia è evidente in via generale;
essendo un debito di valore, con valori da determinare tuttavia in forma equitativa.
Si ritiene equo, anche alla luce del tempo trascorso (dunque, interessi da corrispondere), nonché della natura appunto di pagina 4 di 8 debito di valore, di liquidare la somma alla pubblicazione della sentenza.
Equo quanto al punto 2 del dispositivo.
Vi è poi il box doccia.
Si ritiene, sulla base del criterio “più probabile che non”, che tale bene: a) fosse dedotto in contratto;
b) sia stato acquistato dalla attrice.
In relazione al punto a), il contratto era tale da includere anche tale prestazione (bagno) e, inoltre, tale dato risulta dal mancato interrogatorio al punto 9 del capitolato. In relazione al punto b), vi è fattura a documento 14.
Il debito è già liquidato.
Come da punto 3 del dispositivo.
Vi è poi il problema delle tapparelle.
Non vi è dubbio che vi sia anche tale vizio, nelle attività compiute dal convenuto in relazione alle tapparelle. In relazione a tale danno, si ritiene equo quanto al punto 4 del dispositivo. Non può essere riconosciuta integralmente la somma di cui alla citazione. Infatti, in via equitativa occorre rilevare come vi sia stato comunque un beneficio per la attrice;
essa dovrà rifare in futuro il meccanismo delle tapparelle.
Tuttavia, non può negarsi che il lavoro sia stato fatto. Equo dunque quanto al punto 4 del dispositivo.
Con tale voce, i danni sono liquidati. pagina 5 di 8 Spese di lite
Occorre liquidare le spese di lite, di questa fase e della fase cautelare.
Per la fase cautelare, la parte convenuta deve pagare alla parte attrice le spese del consulente. Come da punto 5 del dispositivo;
anche le spese del c.t.p. vanno pagate;
esse non possono tuttavia superare le spese del consulente di ufficio e vengono liquidate come da punto 6 del dispositivo.
Seguono le spese di lite vere e propri (punti 7 ss. del dispositivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8079/2024; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti di cui in motivazione.
2. NN la parte convenuta, il signor CP_1
a pagare all'attrice la somma di euro 2.500,00,
[...]
con interessi di cui all'articolo 1284, comma quarto, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
3. NN la parte convenuta a pagare all'attrice la pagina 6 di 8 somma di euro 1.188,00, con interessi di cui all'articolo
1284, comma quarto, c.c. correnti dalla notificazione della citazione, fino al saldo (box doccia).
4. NN La parte convenuta, il signor CP_1
a pagare all'attrice la somma di euro 3.000,00,
[...]
con interessi di cui all'articolo 1284, comma quarto, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo
(tapparelle).
5. NN il convenuto a pagare alla attrice quanto dalla attrice pagato al consulente di ufficio nella Per_1
misura della liquidazione, cioè euro 2.422,20, oltre IVA e
Cassa professionale.
6. NN il convenuto a pagare a parte attrice euro
1.400,00, somma finale omnicomprensiva (inclusiva di
IVA e Cassa), quale spesa per il proprio consulente di parte.
7. NN il convenuto a pagare le spese di lite della fase cautelare, spese di lite che si liquidano in: euro
3.500,00 per compenso avvocati;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
anticipazioni per euro 118,50.
8. NN il convenuto a pagare le spese di lite di questa fase, spese di lite che si liquidano in: euro 5.000,00 pagina 7 di 8 per compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
anticipazioni per euro
400,14.
9. SI CH.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Marco D'Orazi ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8079/2024 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio dell'avv. GHETTI FEDERICA, elettivamente domiciliato in VIA DUE PONTI 11 ARGELATO, presso il difensore avv. GHETTI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO DICHIARATO CONTUMACE
pagina 1 di 8 ALLA UDIENZA DEL GIORNO 9 GENNAIO 2025
CON CONTUMACIA
CONFERMATA IL 27 NOVEMBRE 2025
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alla udienza del giorno 27 novembre 2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza. Le conclusioni erano state in precedenza autorizzate e depositate con memoria del giorno 14 ottobre 2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Citazione della signora Parte_1
La stessa affermava di avere stipulato un contratto con la parte convenuta, operante con dita individuale DE TA.
Affermava come tale contratto riguardasse il completo rifacimento degli impianti elettrico ed idrico, l'esecuzione di nuova pavimentazione, piastrellatura bagno;
nonché altre attività, meglio indicate in citazione.
La pagava il dovuto. Parte_1
Emergeva invece che la
contro
-prestazione della parte convenuta non era adempiuta con diligenza. Innanzi tutto. in relazione ai tempi;
in secondo luogo, emergevano vizi, che costringevano la ad acquistare box doccia;
nonché a Parte_1
pagina 2 di 8 rivolgersi prima ad un perito di parte e poi al giudice, ai sensi dell'articolo 696 bis c.p.c.
Contumacia del convenuto.
La causa vedeva, in via istruttoria, l'ammissione dell'interrogatorio del convenuto.
Alla udienza del giorno 27 novembre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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La domanda è fondata.
Non vi è infatti dubbio che la parte attrice abbia adempiuto alle proprie obbligazioni.
La parte convenuta, oggi contumace, avrebbe avuto l'onere, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., di provare il proprio adempimento.
Non lo ha provato.
Non si discorre in questo caso di non contestazione, istituto non applicabile e non possibile, essendovi un contumace. Più semplicemente, la parte convenuta avrebbe dovuto provare il proprio adempimento e tale prova non è stata data.
Anche la mancata presenza all'interrogatorio, da parte del convenuto, può essere, in questo processo, valutata ai sensi dell'articolo 232 c.p.c.
pagina 3 di 8 La parte attrice ha dunque diritto ad essere risarcita per i danni. Infatti, come conseguenza dell'inadempimento, vi è il risarcimento dei danni.
Il <
Maggiori difficoltà presenta la ricostruzione della quantificazione.
Infatti, occorre rilevare come la parte attrice abbia sommato nella propria pretesa debiti di valore e debiti di valuta;
nonché abbia unito in un coacervo di cose eterogenee spese di lite, costi di causa, vizi veri e propri. E' noto che le spese di lite, anche in fase di accertamento tecnico preventivo, non sono danni, sono spese.
Occorre dunque ricostruire in modo analitico quanto dovuto, al fine di chiarire questo coacervo di domande;
così pervenendosi alla quantificazione.
In relazione ai vizi individuati nella c.t.u. in sede di Per_1
accertamento tecnico preventivo, essi sono sì liquidati dal c.t.u. ma sono debiti di valore, determinabili secondo equità. La affidabilità della perizia è evidente in via generale;
essendo un debito di valore, con valori da determinare tuttavia in forma equitativa.
Si ritiene equo, anche alla luce del tempo trascorso (dunque, interessi da corrispondere), nonché della natura appunto di pagina 4 di 8 debito di valore, di liquidare la somma alla pubblicazione della sentenza.
Equo quanto al punto 2 del dispositivo.
Vi è poi il box doccia.
Si ritiene, sulla base del criterio “più probabile che non”, che tale bene: a) fosse dedotto in contratto;
b) sia stato acquistato dalla attrice.
In relazione al punto a), il contratto era tale da includere anche tale prestazione (bagno) e, inoltre, tale dato risulta dal mancato interrogatorio al punto 9 del capitolato. In relazione al punto b), vi è fattura a documento 14.
Il debito è già liquidato.
Come da punto 3 del dispositivo.
Vi è poi il problema delle tapparelle.
Non vi è dubbio che vi sia anche tale vizio, nelle attività compiute dal convenuto in relazione alle tapparelle. In relazione a tale danno, si ritiene equo quanto al punto 4 del dispositivo. Non può essere riconosciuta integralmente la somma di cui alla citazione. Infatti, in via equitativa occorre rilevare come vi sia stato comunque un beneficio per la attrice;
essa dovrà rifare in futuro il meccanismo delle tapparelle.
Tuttavia, non può negarsi che il lavoro sia stato fatto. Equo dunque quanto al punto 4 del dispositivo.
Con tale voce, i danni sono liquidati. pagina 5 di 8 Spese di lite
Occorre liquidare le spese di lite, di questa fase e della fase cautelare.
Per la fase cautelare, la parte convenuta deve pagare alla parte attrice le spese del consulente. Come da punto 5 del dispositivo;
anche le spese del c.t.p. vanno pagate;
esse non possono tuttavia superare le spese del consulente di ufficio e vengono liquidate come da punto 6 del dispositivo.
Seguono le spese di lite vere e propri (punti 7 ss. del dispositivo).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa che reca numero 8079/2024; ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE la domanda attorea, nei limiti di cui in motivazione.
2. NN la parte convenuta, il signor CP_1
a pagare all'attrice la somma di euro 2.500,00,
[...]
con interessi di cui all'articolo 1284, comma quarto, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo.
3. NN la parte convenuta a pagare all'attrice la pagina 6 di 8 somma di euro 1.188,00, con interessi di cui all'articolo
1284, comma quarto, c.c. correnti dalla notificazione della citazione, fino al saldo (box doccia).
4. NN La parte convenuta, il signor CP_1
a pagare all'attrice la somma di euro 3.000,00,
[...]
con interessi di cui all'articolo 1284, comma quarto, c.c., correnti dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo
(tapparelle).
5. NN il convenuto a pagare alla attrice quanto dalla attrice pagato al consulente di ufficio nella Per_1
misura della liquidazione, cioè euro 2.422,20, oltre IVA e
Cassa professionale.
6. NN il convenuto a pagare a parte attrice euro
1.400,00, somma finale omnicomprensiva (inclusiva di
IVA e Cassa), quale spesa per il proprio consulente di parte.
7. NN il convenuto a pagare le spese di lite della fase cautelare, spese di lite che si liquidano in: euro
3.500,00 per compenso avvocati;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
anticipazioni per euro 118,50.
8. NN il convenuto a pagare le spese di lite di questa fase, spese di lite che si liquidano in: euro 5.000,00 pagina 7 di 8 per compensi avvocato;
spese generali pari al quindici per cento della somma che precede;
anticipazioni per euro
400,14.
9. SI CH.
Sì deciso in Bologna nella residenza del Tribunale alla via
Farini numero 1, il giorno 3 dicembre 2025
Il giudice dott. Marco D'Orazi
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