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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 05/12/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. n. 1409/2020
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 05/12/2025
IL GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le
note di udienza depositate dalle parti, si ritira in camera di
consiglio. Alle ore 21.30 dà lettura del dispositivo e della
motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte
integrante del presente verbale.
Il Giudice
IA RA NA
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Tempio Pausania
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa IA RA NA, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1409/2020 R.G.
TRA
, ( ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rapp.ti e difesi dall'Avv. MARA CARLUCCI giusta C.F._2 procura in atti ed elettivamente domiciliati in Tempio Pausania (OT), via
Empoli, 11 presso lo studio dell'Avv. Nino Vargiu
ATTORI
CONTRO
( in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re DEL GIUDICE , elettivamente domiciliato in CP_2
OLBIA VIA GERMANIA 34 presso lo studio dell'Avv. STEFANO OGGIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO
Oggetto: IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come confermate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
evocavano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Parte_2 CP_3
[...] , in persona dell'amministratore pro tempore, impugnando la
[...] delibera assembleare del 22.08.2016 e concludendo come segue:
- in via preliminare, dichiarare la sospensione inaudita altera parte della delibera Assembleare del in OL NC Controparte_1
(OT), del 22 agosto 2016, punto 3 dell'O.d.G;
- in via principale, dichiarare la nullità della delibera Assembleare del 22 agosto 2016 del in OL NC (OT), punto Controparte_1
3 dell'O.d.G, per manifesta e palese violazione di legge in quanto delibera non conforme al disposto dell'art. 1136 c.c., 2 comma;
- in via successiva, dichiarare l'invalidità di tutti i bilanci consuntivi e preventivi dal 2015 al 2019 del in OL Controparte_1
NC (OT), in quanto approvati con le tabelle millesimali viziate dal difetto di maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., 2 comma;
- in via conseguenziale, condannare il in Controparte_1
OL NC (OT) alla rettifica di tutti i bilanci consuntivi e preventivi dal 2015 al 2019 approvati con ripetute tabelle millesimali viziate da difetto di approvazione, con applicazione delle tabelle rettificate nel 2005 e approvate all'unanimità da tutti i proprietari degli immobili facenti parte del Condominio de quo (All. 4 e 5);
- in via definitiva, per aver il Condominio disatteso con esito negativo il procedimento di mediazione nel quale pure era stata con dovizia di documentazione la giustezza, la legittimità e la fondatezza delle regioni dei sig.ri , condannare il in Controparte_4 Controparte_1
OL NC (OT), al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
A fondamento della pretesa azionata gli attori eccepivano l'invalidità della delibera impugnata, precisamente la sua nullità, in quanto sarebbe stata adottata con millesimi 449,289, zero contrari e zero astenuti, come si evincerebbe dal verbale di assemblea, anziché essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., c. 2.
Sostenevano, invero, gli attori che la deliberazione concernente la revisione, ovvero rettifica delle tabelle millesimali, fosse stata presa in violazione del disposto dell'art. 1136 comma 2 c.c. – come riformulato dalla
3 legge di riforma del Condominio L. 220/2012 – il quale stabilisce espressamente che “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Tale disposizione, infatti, si applica a diverse fattispecie e, in particolare, alle delibere concernenti la revisione, la rettifica o il rifacimento delle tabelle millesimali, che devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in Assemblea e, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Gli attori chiedevano dunque l'accoglimento delle conclusioni come sopra richiamate.
Si costituiva in giudizio il opposto, contestando le avverse CP_1 difese e chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e tenuta in decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 05/12/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
*********************
La domanda degli attori è infondata e deve essere rigettata.
Occorre anzitutto rilevare che, alla stregua dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 07.03.2005, n. 4806 - Cass.
S.U. 14.04.2021 n. 9839), devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; mentre devono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea,
4 quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Sicché, applicando i principi summenzionati al caso di specie, alla luce dei vizi denunziati dall'attore e delle difese di parte convenuta, si rileva come nessuna nullità della delibera impugnata può essere dichiarata, posto che i vizi lamentati costituiscono motivi di annullabilità che dovevano essere fatti valere nel termine di trenta giorni dalla data della delibera, ovvero dalla data di comunicazione della stessa.
La predetta delibera, pertanto, è valida e, conseguentemente, devono essere rigettati anche gli altri motivi enunciati dagli attori.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico degli attori in conseguenza della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta la domanda attorea in quanto infondata per i motivi esposti.
- Condanna gli attori alla rifusione delle spese del giudizio in favore del convenuto che si liquidano in complessivi € 3.800,00, oltre CP_1
15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 05/12/2025
Il Giudice
IA RA NA
5
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 05/12/2025
IL GOT, esaminati gli atti e i documenti di causa, nonché le
note di udienza depositate dalle parti, si ritira in camera di
consiglio. Alle ore 21.30 dà lettura del dispositivo e della
motivazione, come da sottocalendata sentenza, che fa parte
integrante del presente verbale.
Il Giudice
IA RA NA
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Tempio Pausania
Sezione civile nella persona del giudice onorario Dott.ssa IA RA NA, ha pronunciato, ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1409/2020 R.G.
TRA
, ( ) e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
( rapp.ti e difesi dall'Avv. MARA CARLUCCI giusta C.F._2 procura in atti ed elettivamente domiciliati in Tempio Pausania (OT), via
Empoli, 11 presso lo studio dell'Avv. Nino Vargiu
ATTORI
CONTRO
( in persona Controparte_1 P.IVA_1 dell'Amm.re DEL GIUDICE , elettivamente domiciliato in CP_2
OLBIA VIA GERMANIA 34 presso lo studio dell'Avv. STEFANO OGGIANO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
CONVENUTO
Oggetto: IMPUGNAZIONE DELIBERA CONDOMINIALE
CONCLUSIONI DELLE PARTI, come confermate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
evocavano in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale il Parte_2 CP_3
[...] , in persona dell'amministratore pro tempore, impugnando la
[...] delibera assembleare del 22.08.2016 e concludendo come segue:
- in via preliminare, dichiarare la sospensione inaudita altera parte della delibera Assembleare del in OL NC Controparte_1
(OT), del 22 agosto 2016, punto 3 dell'O.d.G;
- in via principale, dichiarare la nullità della delibera Assembleare del 22 agosto 2016 del in OL NC (OT), punto Controparte_1
3 dell'O.d.G, per manifesta e palese violazione di legge in quanto delibera non conforme al disposto dell'art. 1136 c.c., 2 comma;
- in via successiva, dichiarare l'invalidità di tutti i bilanci consuntivi e preventivi dal 2015 al 2019 del in OL Controparte_1
NC (OT), in quanto approvati con le tabelle millesimali viziate dal difetto di maggioranza di cui all'art. 1136 c.c., 2 comma;
- in via conseguenziale, condannare il in Controparte_1
OL NC (OT) alla rettifica di tutti i bilanci consuntivi e preventivi dal 2015 al 2019 approvati con ripetute tabelle millesimali viziate da difetto di approvazione, con applicazione delle tabelle rettificate nel 2005 e approvate all'unanimità da tutti i proprietari degli immobili facenti parte del Condominio de quo (All. 4 e 5);
- in via definitiva, per aver il Condominio disatteso con esito negativo il procedimento di mediazione nel quale pure era stata con dovizia di documentazione la giustezza, la legittimità e la fondatezza delle regioni dei sig.ri , condannare il in Controparte_4 Controparte_1
OL NC (OT), al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.
A fondamento della pretesa azionata gli attori eccepivano l'invalidità della delibera impugnata, precisamente la sua nullità, in quanto sarebbe stata adottata con millesimi 449,289, zero contrari e zero astenuti, come si evincerebbe dal verbale di assemblea, anziché essere approvata con la maggioranza prevista dall'art. 1136 c.c., c. 2.
Sostenevano, invero, gli attori che la deliberazione concernente la revisione, ovvero rettifica delle tabelle millesimali, fosse stata presa in violazione del disposto dell'art. 1136 comma 2 c.c. – come riformulato dalla
3 legge di riforma del Condominio L. 220/2012 – il quale stabilisce espressamente che “sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio”.
Tale disposizione, infatti, si applica a diverse fattispecie e, in particolare, alle delibere concernenti la revisione, la rettifica o il rifacimento delle tabelle millesimali, che devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti in Assemblea e, che rappresentino almeno la metà del valore dell'edificio.
Gli attori chiedevano dunque l'accoglimento delle conclusioni come sopra richiamate.
Si costituiva in giudizio il opposto, contestando le avverse CP_1 difese e chiedendo il rigetto della domanda, poiché infondata in fatto e diritto, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa veniva istruita mediante produzioni documentali e tenuta in decisione ex art. 281 sexies all'udienza del 05/12/2025, con contestuale lettura del dispositivo e della motivazione.
*********************
La domanda degli attori è infondata e deve essere rigettata.
Occorre anzitutto rilevare che, alla stregua dell'orientamento ormai consolidato della Suprema Corte (cfr. Cass., S.U., 07.03.2005, n. 4806 - Cass.
S.U. 14.04.2021 n. 9839), devono qualificarsi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; mentre devono qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea,
4 quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Sicché, applicando i principi summenzionati al caso di specie, alla luce dei vizi denunziati dall'attore e delle difese di parte convenuta, si rileva come nessuna nullità della delibera impugnata può essere dichiarata, posto che i vizi lamentati costituiscono motivi di annullabilità che dovevano essere fatti valere nel termine di trenta giorni dalla data della delibera, ovvero dalla data di comunicazione della stessa.
La predetta delibera, pertanto, è valida e, conseguentemente, devono essere rigettati anche gli altri motivi enunciati dagli attori.
Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo, vanno poste a carico degli attori in conseguenza della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tempio Pausania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione reietta così provvede:
- Rigetta la domanda attorea in quanto infondata per i motivi esposti.
- Condanna gli attori alla rifusione delle spese del giudizio in favore del convenuto che si liquidano in complessivi € 3.800,00, oltre CP_1
15% per spese generali ed accessori di legge.
Tempio Pausania, 05/12/2025
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