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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/11/2025, n. 5366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5366 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Venera Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16050/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARUSO ALBERTO, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica p.t., con sede in Roma alla Piazza Controparte_1 del Viminale 1, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
in persona del Ministro Controparte_2 in carica p.t., con sede in Roma alla Via G. Caraci 36, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato;
in persona del legale Controparte_3 rappresentante in carica p.t., con sede in Catania (CT) alla Via Don G. Alberione 6, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
, in persona del Prefetto in carica pt, Controparte_4 con sede in Catania (CT) alla Via Prefettura 14, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
in persona del Presidente in carica p.t., con sede in Palermo, Palazzo D'Orleans Controparte_5
Piazza Indipendenza n. 21, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
, Controparte_6 in persona dell'Assessore in carica p.t., con sede in Palermo, Via Leonardo Da Vinci 161 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RESISTENTI pagina 1 di 6 Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c., ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida categoria A3 del
23.06.2022, emesso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Catania, con cui è stata disposta la non ammissione del ricorrente alla relativa prova pratica “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art 120, comma 1 C.d.S.”.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: a) omessa specificazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo;
b) omessa comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990; c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 120, co. 1 Cds, per avere l'amministrazione disposto il diniego in un'ipotesi non ricompresa nella norma, ossia nel caso in cui l'istante sia già titolare di un'altra categoria di patente;
d) eccesso di potere, in quanto il diniego di rilascio del titolo impugnato sarebbe conseguente all'illegittima persistenza nel sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti del
[...]
della disposizione di revoca della patente già conseguita contenuta nella sentenza penale di CP_1 condanna, nonostante sia ampiamente decorso il termine dei tre anni dalla cessazione della misura.
Iscritto il giudizio al n. R.G. 1311/2022, il TAR Catania, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, ha emesso la sentenza n. 2434/2022, pubblicata in data 19.9.2022, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in applicazione del principio secondo cui la giurisdizione sui provvedimenti basati sui motivi ostativi di cui all'art. 120, comma 1, del D.lgs. n.
285/1992 si fonda su un accertamento avente natura vincolata, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali dell'Amministrazione (cfr. Cass. Civ. S.U. 14.03.2022, n. 8188; Cass. S.U. n. 32977/2019).
Il ricorrente, richiamando le difese svolte in corso di causa, in riassunzione, ex art 50 c.p.c., ha chiesto l'accoglimento della domanda originaria e, per l'effetto “accertare e dichiarare il diritto dell'attore/ricorrente ad essere ammesso alla relativa prova pratica per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida patente di guida categoria A3”.
Il e il Controparte_7 Controparte_8
si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di
[...] legittimazione passiva del e chiedendo, nel merito, il rigetto Controparte_8 del ricorso per l'infondatezza dei motivi dedotti.
All'udienza del giorno 11.4.2024, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti costituite innanzi al TAR Catania.
pagina 2 di 6 Integrato il contraddittorio, la Regione Sicilia e l'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, si costituivano in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia
e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata rimessa in decisione all' udienza del 27.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Stante il carattere assorbente delle questioni di merito, la causa può essere decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida (cfr. Cass., n. 12002/2014; SS.UU. n. 9936/2014; n. 17214/16; n. 11458/18; n.
363/19).
L'art. 120 co. 1 d. lgs. n. 285/1992 (nel testo vigente ratione temporis) così dispone: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Il comma 2° art. cit. dispone che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1..”; il comma 3° precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”;
, già in possesso della patente di guida categoria “A” (conseguita in data 13.07.2009) e Parte_1
“B” (conseguita in data 24.10.2009), in data 09.05.2022 ha presentato all'Ufficio della Motorizzazione
Civile di Catania l'istanza per il conseguimento della patente di guida categoria “A3”. Con provvedimento del 23.06.2022 l'istanza veniva rigettata, in ragione della “non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art 120, comma 1 C.d.S.”. pagina 3 di 6 A carico di risultano infatti le seguenti condanne: sentenza ex art. 444 c.p.c. emessa dal Parte_1
GUP presso il Tribunale di Catania in data 1.10.2010 (irrevocabile il 6.7.2020), per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 (n. 1 del casellario giudiziale); sentenza della Corte d'Appello di Catania del
12.2.2013 (irrevocabile il 28.5.2013), in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il
Tribunale di Catania in data 20.7.2012, per i reati di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309/90; 23 comma 3 l.
110/75; 648 c.p., con l'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida per un anno (n.
2 del casellario giudiziale); sentenza della Corte d'Appello di Catania del 5.10.2015 (irrevocabile il
18.3.2016), in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Catania in data 3.12.2012, per il reato di cui all' artt. 73 D.P.R. n. 309/90 (n. 3 del casellario giudiziale).
In assenza di provvedimento di riabilitazione, il ricorrente non si trovava quindi nelle condizioni di poter richiedere il rilascio della nuova patente di guida categoria A3.
Il diniego impugnato costituisce atto amministrativo a emanazione dovuta e contenuto vincolato nei confronti di chi si trova in una delle condizioni personali previste dall'articolo 120, comma 1, del codice della strada, il quale preclude il conseguimento dell'abilitazione, tra gli altri, ai condannati per i delitti di cui agl'articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
Giova richiamare in questa sede la giurisprudenza costituzionale che, nel ritenere non fondata la questione relativa al c.d. “automatismo” del diniego di rilascio della patente a persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309, ha affermato il principio secondo cui “le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018 – e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca «rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”» e, per altro verso, la «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti – non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato” (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 80/2019
e, successivamente, C. cost. n. 152/2021).
La Corte Costituzionale ha inoltre escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1 Codice della strada con riferimento agli artt. 4, 16 e 35 Cost. Quanto alla dedotta violazione del diritto al lavoro, si è escluso che tale diritto non sia, di per sé, esercitabile per il diniego pagina 4 di 6 della patente di guida. E' stato inoltre rilevato (richiamando le precedenti sentenze n. 6 del 1962 e n. 274 del 2016) che nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, per cui non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita.
Da ciò si desume, pertanto, che la mera constatazione della sussistenza di una causa ostativa comporta il diniego dell'abilitazione, senza necessità - tanto meno obbligo - per l'Amministrazione, di valutazioni da condurre secondo i criteri prospettati da controparte.
Deve, peraltro, escludersi che, come sostenuto dal ricorrente, il perimetro applicativo dell'art. 120 comma 1 Codice della strada riguardi “solo l'ipotesi del rilascio per la prima volta della patente” e non già quella in cui il richiedente sia stato in precedenza attinto da provvedimento di revoca prefettizia della patente per sopravvenuta carenza dei requisiti morali (art. 120 comma 2 Codice della strada).
Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 120 comma 1 Codice della strada non troverebbe applicazione nel caso in cui il titolo abilitativo sia stato revocato dal prefetto ai sensi dell'art. 120 comma 2 Codice della strada (secondo tale orientamento, in questo caso, al fine dell'ottenimento di nuovo titolo abilitativo, sarebbe sufficiente il mero decorso di tre anni dalla sentenza senza necessità di provvedimenti riabilitativi).
Tale orientamento non è tuttavia condivisibile, a prescindere dai rilievi dell'Avvocatura di Stato in merito alla non applicabilità dei commi 2 e 3 dell'art. 120 cit. al caso di specie (in cui non vi è stata la revoca prefettizia della patente ma è stata applicata dal giudice la pena accessoria del ritiro della patente per un anno): invero siffatta interpretazione, oltre che contraria al tenore letterale della disposizione, appare incompatibile con il dato sistematico e la ratio complessiva della disciplina e comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra chi abbia già conseguito la patente e chi invece debba ottenerla per la prima volta, sicchè deve ritenersi che il decorso dei tre anni di cui all'art. 210 comma 3
Codice della strada (previsto per il caso di richiesta di nuovo titolo a seguito di revoca prefettizia) sia da intendersi quale requisito aggiuntivo e non alternativo rispetto alla riabilitazione, pur sempre necessaria per ottenere il rilascio del nulla osta (e ciò anche anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 1, della l.n. 177/2024, che ha riformulato il comma 3 dell'art. 120 Codice della strada: cfr. Trib.
Catania, sez. I, n. 2021/2021; Tribunale di Catania, sez. I, ordinanza del 03/03/2025 (n. 4442/2023 R.G.);
Trib. La Spezia n. 1592/21).
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
pagina 5 di 6 Tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia (nonché della sostanziale estraneità al merito della vicenda della Regione Sicilia e del
[...]
può disporsi la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in Controparte_8 causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Così deciso in data 5/11/2025
Il Giudice dott.ssa Venera Condorelli
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima Sezione civile
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Venera Condorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 16050/2022 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. CARUSO ALBERTO, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro in carica p.t., con sede in Roma alla Piazza Controparte_1 del Viminale 1, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
in persona del Ministro Controparte_2 in carica p.t., con sede in Roma alla Via G. Caraci 36, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato;
in persona del legale Controparte_3 rappresentante in carica p.t., con sede in Catania (CT) alla Via Don G. Alberione 6, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
, in persona del Prefetto in carica pt, Controparte_4 con sede in Catania (CT) alla Via Prefettura 14, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
in persona del Presidente in carica p.t., con sede in Palermo, Palazzo D'Orleans Controparte_5
Piazza Indipendenza n. 21, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
, Controparte_6 in persona dell'Assessore in carica p.t., con sede in Palermo, Via Leonardo Da Vinci 161 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato;
RESISTENTI pagina 1 di 6 Motivi della decisione
Con ricorso in riassunzione ex art. 702 bis c.p.c., ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
l'annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del titolo abilitativo alla guida categoria A3 del
23.06.2022, emesso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti - Ufficio Motorizzazione Civile di Catania, con cui è stata disposta la non ammissione del ricorrente alla relativa prova pratica “stante la non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art 120, comma 1 C.d.S.”.
Il ricorso si fonda sui seguenti motivi: a) omessa specificazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo;
b) omessa comunicazione di avvio del procedimento in violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990; c) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 120, co. 1 Cds, per avere l'amministrazione disposto il diniego in un'ipotesi non ricompresa nella norma, ossia nel caso in cui l'istante sia già titolare di un'altra categoria di patente;
d) eccesso di potere, in quanto il diniego di rilascio del titolo impugnato sarebbe conseguente all'illegittima persistenza nel sistema informativo del Dipartimento dei Trasporti del
[...]
della disposizione di revoca della patente già conseguita contenuta nella sentenza penale di CP_1 condanna, nonostante sia ampiamente decorso il termine dei tre anni dalla cessazione della misura.
Iscritto il giudizio al n. R.G. 1311/2022, il TAR Catania, all'esito dell'udienza in camera di consiglio, ha emesso la sentenza n. 2434/2022, pubblicata in data 19.9.2022, con la quale il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice adito, in applicazione del principio secondo cui la giurisdizione sui provvedimenti basati sui motivi ostativi di cui all'art. 120, comma 1, del D.lgs. n.
285/1992 si fonda su un accertamento avente natura vincolata, la cui posizione giuridica va qualificata in termini di diritto soggettivo perfetto, non configurandosi alcuna spendita di poteri discrezionali dell'Amministrazione (cfr. Cass. Civ. S.U. 14.03.2022, n. 8188; Cass. S.U. n. 32977/2019).
Il ricorrente, richiamando le difese svolte in corso di causa, in riassunzione, ex art 50 c.p.c., ha chiesto l'accoglimento della domanda originaria e, per l'effetto “accertare e dichiarare il diritto dell'attore/ricorrente ad essere ammesso alla relativa prova pratica per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida patente di guida categoria A3”.
Il e il Controparte_7 Controparte_8
si costituivano in giudizio, eccependo, in via preliminare, il difetto di
[...] legittimazione passiva del e chiedendo, nel merito, il rigetto Controparte_8 del ricorso per l'infondatezza dei motivi dedotti.
All'udienza del giorno 11.4.2024, il giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti costituite innanzi al TAR Catania.
pagina 2 di 6 Integrato il contraddittorio, la Regione Sicilia e l'Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili, si costituivano in giudizio eccependo il difetto di legittimazione passiva della Regione Sicilia
e chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso.
La causa è stata rimessa in decisione all' udienza del 27.10.2025, tenutasi in modalità cartolare, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Stante il carattere assorbente delle questioni di merito, la causa può essere decisa sulla scorta del principio della ragione più liquida (cfr. Cass., n. 12002/2014; SS.UU. n. 9936/2014; n. 17214/16; n. 11458/18; n.
363/19).
L'art. 120 co. 1 d. lgs. n. 285/1992 (nel testo vigente ratione temporis) così dispone: “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n.
575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma”.
Il comma 2° art. cit. dispone che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida. La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo comma 1..”; il comma 3° precisa che “La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni”;
, già in possesso della patente di guida categoria “A” (conseguita in data 13.07.2009) e Parte_1
“B” (conseguita in data 24.10.2009), in data 09.05.2022 ha presentato all'Ufficio della Motorizzazione
Civile di Catania l'istanza per il conseguimento della patente di guida categoria “A3”. Con provvedimento del 23.06.2022 l'istanza veniva rigettata, in ragione della “non sussistenza dei requisiti morali di cui all'art 120, comma 1 C.d.S.”. pagina 3 di 6 A carico di risultano infatti le seguenti condanne: sentenza ex art. 444 c.p.c. emessa dal Parte_1
GUP presso il Tribunale di Catania in data 1.10.2010 (irrevocabile il 6.7.2020), per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90 (n. 1 del casellario giudiziale); sentenza della Corte d'Appello di Catania del
12.2.2013 (irrevocabile il 28.5.2013), in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP presso il
Tribunale di Catania in data 20.7.2012, per i reati di cui agli artt. 73 D.P.R. n. 309/90; 23 comma 3 l.
110/75; 648 c.p., con l'applicazione della pena accessoria del ritiro della patente di guida per un anno (n.
2 del casellario giudiziale); sentenza della Corte d'Appello di Catania del 5.10.2015 (irrevocabile il
18.3.2016), in riforma della sentenza emessa dal GUP presso il Tribunale di Catania in data 3.12.2012, per il reato di cui all' artt. 73 D.P.R. n. 309/90 (n. 3 del casellario giudiziale).
In assenza di provvedimento di riabilitazione, il ricorrente non si trovava quindi nelle condizioni di poter richiedere il rilascio della nuova patente di guida categoria A3.
Il diniego impugnato costituisce atto amministrativo a emanazione dovuta e contenuto vincolato nei confronti di chi si trova in una delle condizioni personali previste dall'articolo 120, comma 1, del codice della strada, il quale preclude il conseguimento dell'abilitazione, tra gli altri, ai condannati per i delitti di cui agl'articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 (in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi.
Giova richiamare in questa sede la giurisprudenza costituzionale che, nel ritenere non fondata la questione relativa al c.d. “automatismo” del diniego di rilascio della patente a persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990 n. 309, ha affermato il principio secondo cui “le ragioni che hanno comportato il superamento dell'automatismo della revoca prefettizia ad opera della ricordata sentenza n. 22 del 2018 – e, cioè, per un verso, la contraddittorietà dell'automatismo di tale revoca «rispetto alla discrezionalità della parallela misura del “ritiro” della patente che, ai sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 309 del 1990, il giudice che pronuncia la condanna per i reati in questione “può disporre”» e, per altro verso, la «indifferenziata valutazione di sopravvenienza di una condizione ostativa al mantenimento del titolo di abilitazione alla guida» a fronte della varietà di fattispecie cui possono aver riguardo i reati presupposti – non sono, infatti, neppure analogamente riferibili al diniego del titolo abilitativo. E ciò in quanto tale diniego riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato” (cfr. Corte Costituzionale sent. n. 80/2019
e, successivamente, C. cost. n. 152/2021).
La Corte Costituzionale ha inoltre escluso la fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 120 comma 1 Codice della strada con riferimento agli artt. 4, 16 e 35 Cost. Quanto alla dedotta violazione del diritto al lavoro, si è escluso che tale diritto non sia, di per sé, esercitabile per il diniego pagina 4 di 6 della patente di guida. E' stato inoltre rilevato (richiamando le precedenti sentenze n. 6 del 1962 e n. 274 del 2016) che nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, per cui non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita.
Da ciò si desume, pertanto, che la mera constatazione della sussistenza di una causa ostativa comporta il diniego dell'abilitazione, senza necessità - tanto meno obbligo - per l'Amministrazione, di valutazioni da condurre secondo i criteri prospettati da controparte.
Deve, peraltro, escludersi che, come sostenuto dal ricorrente, il perimetro applicativo dell'art. 120 comma 1 Codice della strada riguardi “solo l'ipotesi del rilascio per la prima volta della patente” e non già quella in cui il richiedente sia stato in precedenza attinto da provvedimento di revoca prefettizia della patente per sopravvenuta carenza dei requisiti morali (art. 120 comma 2 Codice della strada).
Il Tribunale non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'art. 120 comma 1 Codice della strada non troverebbe applicazione nel caso in cui il titolo abilitativo sia stato revocato dal prefetto ai sensi dell'art. 120 comma 2 Codice della strada (secondo tale orientamento, in questo caso, al fine dell'ottenimento di nuovo titolo abilitativo, sarebbe sufficiente il mero decorso di tre anni dalla sentenza senza necessità di provvedimenti riabilitativi).
Tale orientamento non è tuttavia condivisibile, a prescindere dai rilievi dell'Avvocatura di Stato in merito alla non applicabilità dei commi 2 e 3 dell'art. 120 cit. al caso di specie (in cui non vi è stata la revoca prefettizia della patente ma è stata applicata dal giudice la pena accessoria del ritiro della patente per un anno): invero siffatta interpretazione, oltre che contraria al tenore letterale della disposizione, appare incompatibile con il dato sistematico e la ratio complessiva della disciplina e comporterebbe un'ingiustificata disparità di trattamento fra chi abbia già conseguito la patente e chi invece debba ottenerla per la prima volta, sicchè deve ritenersi che il decorso dei tre anni di cui all'art. 210 comma 3
Codice della strada (previsto per il caso di richiesta di nuovo titolo a seguito di revoca prefettizia) sia da intendersi quale requisito aggiuntivo e non alternativo rispetto alla riabilitazione, pur sempre necessaria per ottenere il rilascio del nulla osta (e ciò anche anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 1, della l.n. 177/2024, che ha riformulato il comma 3 dell'art. 120 Codice della strada: cfr. Trib.
Catania, sez. I, n. 2021/2021; Tribunale di Catania, sez. I, ordinanza del 03/03/2025 (n. 4442/2023 R.G.);
Trib. La Spezia n. 1592/21).
Il ricorso pertanto non può trovare accoglimento.
pagina 5 di 6 Tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'evoluzione giurisprudenziale in materia (nonché della sostanziale estraneità al merito della vicenda della Regione Sicilia e del
[...]
può disporsi la compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in Controparte_8 causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese processuali tra tutte le parti in causa.
Così deciso in data 5/11/2025
Il Giudice dott.ssa Venera Condorelli
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