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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 31/08/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 852/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott.ssa Francesca Balsamo Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pietraperzia, alla Via della Pace n. 98, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Luciana
Russo;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Germania, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Ennio Tambè;
- Resistente -
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.03.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2020, la ricorrente, , ha chiesto la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pietraperzia, il
2.07.2008, con , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
Pietraperzia, al n. 13, parte II, anno 2008, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli
(nato il [...]) e (nata l'[...]). Persona_1 Persona_2
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che, con decreto del 7.11.2018, ormai irrevocabile, reso nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 851/2018, il Tribunale di Enna ha omologato la loro separazione e di non essersi più riconciliata con il marito.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di ordinare al datore di lavoro del resistente il pagamento diretto alla ricorrente della predetta somma.
Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio e non si è opposto alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli, e nella chiesta misura di € Per_1 Per_2
400,00 mensili. Il resistente si è tuttavia opposto alla domanda della ricorrente di ordinare il pagamento diretto al datore di lavoro della predetta somma, dichiarando di avere “in linea di massima” sempre provveduto a pagare regolarmente l'assegno di mantenimento per i figli.
All'udienza di comparizione celebratasi in data 5.10.2021, le parti sono state sentite ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Con ordinanza presidenziale del 5.10.2021 sono state confermate le statuizioni già adottate in sede di separazione, alle quali nella sostanza hanno rinviato anche le parti, ritenendosi non opportuno disporre il pagamento diretto a carico del datore di lavoro in considerazione del fatto che il resistente stava pagando regolarmente sia gli importi dovuti mensilmente, sia gli arretrati maturati in conseguenza della nota situazione epidemiologica da covide-
19.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., è stata ordinata alle parti l'esibizione delle rispettive documentazioni reddituali. Indi, la causa è stata avviata alla fase decisoria senza attività istruttoria.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e hanno insistito nella pronuncia di divorzio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio, esprimendo parere favorevole in data 16.05.2025.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza della separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
In relazione all'affidamento e al collocamento dei figli delle parti, e ancora Per_1 Per_2 minorenni, vanno confermate le statuizioni di cui all'ordinanza resa in sede presidenziale, con conseguente affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e collocamento presso la madre, con la quale i minori convivono e hanno sempre convissuto, sin dall'epoca della separazione.
Vanno altresì confermate le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del padre stabilite in sede di separazione.
In merito alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli, e Per_1 Per_2 si rileva che il resistente non si è opposto al pagamento dell'importo mensile di € 400,00 come chiesto da parte ricorrente, né alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna parte.
A tal riguardo giova rilevare che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una “valutazione comparata dei redditi” di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. n. 19299/2020).
Invero, l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso di specie, da quanto dedotto dalle parti e da quanto emerso in atti, parte ricorrente risulta titolare di una pensione di invalidità di circa € 913,00, mentre il resistente lavora e vive stabilmente in Germania e percepisce uno stipendio mensile di circa €. 2.204,48 (cfr. doc. n. 10 allegato alle note dell'11.04.2022, doc.ti allegati alle note dell'8.09.2023 di parte ricorrente e doc. n. 13 di cui alle note del 21.03.2023 di parte resistente).
Va evidenziato, inoltre, che parte ricorrente ha dedotto di percepire l'assegno unico per la figlia nella misura di € 175,00 (cfr. all. 11 alle note dell' 11.04.2022 di parte ricorrente), chiedendo Per_2 la devoluzione per intero dell'assegno unico in suo favore.
Appare, quindi, congruo, tenuto conto delle posizioni reddituali di entrambe le parti, le quali peraltro sono d'accordo sull'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, disporre la corresponsione a carico di quest'ultimo dell'assegno di mantenimento per i figli, e Per_1 Per_2 nella chiesta misura di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico va devoluto per intero in favore di parte ricorrente, in aggiunta all'assegno di mantenimento, in quanto genitore collocatario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 22/02/2025, n. 4672).
Infine, nulla va disposto riferimento alla domanda di parte ricorrente per l'emissione di un ordine di pagamento “diretto”, ex art. 156 comma sesto c.c., avanzata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ma non inserita nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni depositate da parte ricorrente il 18.03.2025.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pietraperzia in data 02.07.2008 tra (C.F.: ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_1 C.F._2 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pietraperzia, al n. 14, parte II, serie A, anno
2008;
- affida ad entrambi i genitori in modo condiviso i figli minorenni, e Persona_1 Per_2
, che colloca prevalentemente presso la madre;
[...]
- disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico del resistente, , l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e
[...] Persona_1 Per_2 , un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le ulteriori spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, previamente concordate tra gli stessi;
- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero da;
Parte_1
- rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 30.8.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Marika Motta Presidente dott.ssa Francesca Balsamo Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto “divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario”,
PROMOSSA DA
(C.F.: ), nata ad [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Pietraperzia, alla Via della Pace n. 98, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall' Avv. Luciana
Russo;
- Ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e residente Controparte_1 C.F._2 in Germania, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall' Avv. Ennio Tambè;
- Resistente -
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.03.2025, sostituita dall'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, da intendersi qui richiamate, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2020, la ricorrente, , ha chiesto la pronuncia Parte_1 della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Pietraperzia, il
2.07.2008, con , trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Controparte_1
Pietraperzia, al n. 13, parte II, anno 2008, precisando che dall'unione coniugale sono nati i figli
(nato il [...]) e (nata l'[...]). Persona_1 Persona_2
Al riguardo, la ricorrente ha dedotto che, con decreto del 7.11.2018, ormai irrevocabile, reso nell'ambito del procedimento iscritto al n. R.G. 851/2018, il Tribunale di Enna ha omologato la loro separazione e di non essersi più riconciliata con il marito.
Parte ricorrente ha inoltre chiesto disporsi a carico del resistente l'obbligo di corresponsione di un assegno mensile per il mantenimento dei figli di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché di ordinare al datore di lavoro del resistente il pagamento diretto alla ricorrente della predetta somma.
Il resistente, ritualmente costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda di divorzio e non si è opposto alla richiesta di contributo per il mantenimento dei figli, e nella chiesta misura di € Per_1 Per_2
400,00 mensili. Il resistente si è tuttavia opposto alla domanda della ricorrente di ordinare il pagamento diretto al datore di lavoro della predetta somma, dichiarando di avere “in linea di massima” sempre provveduto a pagare regolarmente l'assegno di mantenimento per i figli.
All'udienza di comparizione celebratasi in data 5.10.2021, le parti sono state sentite ed è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione. Con ordinanza presidenziale del 5.10.2021 sono state confermate le statuizioni già adottate in sede di separazione, alle quali nella sostanza hanno rinviato anche le parti, ritenendosi non opportuno disporre il pagamento diretto a carico del datore di lavoro in considerazione del fatto che il resistente stava pagando regolarmente sia gli importi dovuti mensilmente, sia gli arretrati maturati in conseguenza della nota situazione epidemiologica da covide-
19.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c., è stata ordinata alle parti l'esibizione delle rispettive documentazioni reddituali. Indi, la causa è stata avviata alla fase decisoria senza attività istruttoria.
Con note scritte depositate entro il termine perentorio del 19.03.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e hanno insistito nella pronuncia di divorzio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e trasmissione degli atti al
Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero non si è opposto alla pronuncia del divorzio, esprimendo parere favorevole in data 16.05.2025.
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1° dicembre 1970,
n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza della separazione resa dal Tribunale di Enna, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti.
In relazione all'affidamento e al collocamento dei figli delle parti, e ancora Per_1 Per_2 minorenni, vanno confermate le statuizioni di cui all'ordinanza resa in sede presidenziale, con conseguente affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori e collocamento presso la madre, con la quale i minori convivono e hanno sempre convissuto, sin dall'epoca della separazione.
Vanno altresì confermate le modalità di esercizio del diritto-dovere di visita del padre stabilite in sede di separazione.
In merito alla domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento per i figli, e Per_1 Per_2 si rileva che il resistente non si è opposto al pagamento dell'importo mensile di € 400,00 come chiesto da parte ricorrente, né alla ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% ciascuna parte.
A tal riguardo giova rilevare che nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una “valutazione comparata dei redditi” di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. n. 19299/2020).
Invero, l'art. 155 c.c., nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze dei figli, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza, i tempi di permanenza presso ciascun di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti, nonché, appunto, le risorse economiche di entrambi i genitori. Nel caso di specie, da quanto dedotto dalle parti e da quanto emerso in atti, parte ricorrente risulta titolare di una pensione di invalidità di circa € 913,00, mentre il resistente lavora e vive stabilmente in Germania e percepisce uno stipendio mensile di circa €. 2.204,48 (cfr. doc. n. 10 allegato alle note dell'11.04.2022, doc.ti allegati alle note dell'8.09.2023 di parte ricorrente e doc. n. 13 di cui alle note del 21.03.2023 di parte resistente).
Va evidenziato, inoltre, che parte ricorrente ha dedotto di percepire l'assegno unico per la figlia nella misura di € 175,00 (cfr. all. 11 alle note dell' 11.04.2022 di parte ricorrente), chiedendo Per_2 la devoluzione per intero dell'assegno unico in suo favore.
Appare, quindi, congruo, tenuto conto delle posizioni reddituali di entrambe le parti, le quali peraltro sono d'accordo sull'importo dell'assegno di mantenimento per i figli a carico del padre, disporre la corresponsione a carico di quest'ultimo dell'assegno di mantenimento per i figli, e Per_1 Per_2 nella chiesta misura di € 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
L'assegno unico va devoluto per intero in favore di parte ricorrente, in aggiunta all'assegno di mantenimento, in quanto genitore collocatario (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Ord. del 22/02/2025, n. 4672).
Infine, nulla va disposto riferimento alla domanda di parte ricorrente per l'emissione di un ordine di pagamento “diretto”, ex art. 156 comma sesto c.c., avanzata nelle conclusioni dell'atto introduttivo, ma non inserita nelle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni depositate da parte ricorrente il 18.03.2025.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
*
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Pietraperzia in data 02.07.2008 tra (C.F.: ), nata ad [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), nato a [...] il [...], trascritto nel registro Controparte_1 C.F._2 degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pietraperzia, al n. 14, parte II, serie A, anno
2008;
- affida ad entrambi i genitori in modo condiviso i figli minorenni, e Persona_1 Per_2
, che colloca prevalentemente presso la madre;
[...]
- disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
- pone a carico del resistente, , l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, Controparte_1 Parte_1
, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, e
[...] Persona_1 Per_2 , un assegno mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese,
[...] rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat di svalutazione della moneta;
- pone a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le ulteriori spese straordinarie da sostenersi in favore dei figli, previamente concordate tra gli stessi;
- dispone che l'assegno unico sia percepito per intero da;
Parte_1
- rigetta ogni altra domanda, istanza ed eccezione;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 30.8.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Marika Motta