CASS
Sentenza 26 settembre 2022
Sentenza 26 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/09/2022, n. 36074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36074 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AR IO IM nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 07/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 36074 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di IO IM CA e ha confermato l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di furto di una busta di plastica contenente oggetti preziosi, per un valore di euro 500.000, avvenuto la mattina del 5.8.2021. Il furto era stato commesso da due soggetti, dinanzi il "compro oro" di proprietà della persona offesa, AR Olivandi, alla quale una persona indossante un casco jet ed un piumino nero aveva sottratto la busta che teneva tra le gambe, mentre era seduta al sedile lato passeggero dell'autovettura ferma dinanzi al negozio. Il malvivente si era dato alla fuga grazie ad un complice che lo attendeva su uno scooter in sosta nelle vicinanze. 2. Ricorre per cassazione il difensore del CA, lamentando quanto segue. I) Mancanza di motivazione in merito ad una prova decisiva. Deduce che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alle prove dichiarative acquisite dalla difesa e depositate in sede di discussione, vale a dire le dichiarazioni dei genitori del prevenuto, secondo i quali costui, a seguito del tampone operato presso il nosocomio in data 4 agosto, si era recato direttamente presso la loro casa, sita in località Torvajanica, per rimanerci ininterrottamente sino al termine della quarantena, avvenuta circa a metà del mese di agosto. Tale elemento non è stato valutato unitamente alle altre risultanze, né sono state esplicitate le ragioni per disattenderlo. II) Violazione di legge per insussistenza delle esigenze cautelari. Deduce che l'omessa valutazione delle prove difensive ha rilevanza anche per quanto attiene alle esigenze cautelari, riscontrate solo sulla base delle asserzioni del CA DR, secondo cui il prevenuto (fratello del dichiarante) è un "rapinatore spregiudicato", in assenza di ulteriori riscontri attestanti l'attualità e concretezza delle esigenze e senza considerare il tempo trascorso dai fatti. III) Vizio di motivazione - insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Deduce l'esistenza di plurime contraddizioni e illogicità nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, riguardanti: i) l'identificazione dell'indagato, in relazione alla divergenza della descrizione effettuata dalla persona offesa (che descrive il reo come soggetto di corporatura esile alto 175 cm, mentre il ricorrente è alto 183 cm e di corporatura robusta); li) la bocca del CA non ha alcun tratto distintivo, diversamente da quanto descritto dalla persona 2 offesa (secondo cui la bocca del reo era "molto particolare", senza specificare in che termini); iii) la rapina risulta effettuata alle ore 9.15, per cui non è possibile che vi sia uno scarto massimo di 50 minuti tra il momento del fatto ed il riscontro della presenza dell'indagato nella cella di Torvajanica alle ore 10.05. 3. Il Procuratore generare, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento e deve essere, quindi, rigettato. 2. Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione al reato di cui alla provvisoria imputazione, sono ai limiti della inammissibilità, in quanto svolgono per gran parte censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, favorevole al ricorrente. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod proc. pen. Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 3. Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico- giuridici desumibili in sede di legittimità, avendo adeguatamente rappresentato i , gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo al dato, di indubbia valenza indiziaria, costituito dal riconoscimento effettuato dalla persona offesa, 3 confortato dagli ulteriori elementi emergenti dalla conversazione intercorsa tra DR CA (fratello dell'indagato) ed il marito della persona offesa, nonché dalle intercettazioni telefoniche che hanno corroborato la sincerità di quest'ultima. Tutti elementi che non possono essere rimessi in discussione, in assenza di evidenti vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. Difatti, le argomentazioni del Tribunale evidenziano in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria e non .presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell'indagine. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del riesame hanno motivatamente valutato la tesi difensiva del covid e della quarantena del prevenuto il giorno del furto - costituente oggetto del contenuto delle dichiarazioni dei genitori del medesimo - ritenendo, non illogicamente, sulla base del dato insuperabile costituito dal riconoscimento della persona offesa, che costui avesse comunque violato la quarantena. In tal senso, il Tribunale ha sostanzialmente disatteso i risultati delle indagini difensive, sulla scorta di argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. 4. Anche sulle esigenze cautelari la motivazione offerta dal Tribunale è immune da aporie logiche rilevabili in sede di legittimità, avendo l'ordinanza impugnata adeguatamente valorizzato quanto riferito dal fratello del prevenuto al marito della persona offesa, secondo cui il ricorrente è un rapinatore "spregiudicato"; nonché ponendo l'accento sulle modalità del fatto, ritenute indicative di un furto su commissione e quindi valutando, plausibilmente, l'inserimento dell'indagato in circuiti criminali pericolosi. Del resto, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01); tali condizioni risultano certamente soddisfatte nel caso di specie. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presi ente Il Consi e estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2022
lette le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 36074 Anno 2022 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: RANALDI ALESSANDRO Data Udienza: 12/07/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di IO IM CA e ha confermato l'ordinanza applicativa nei suoi confronti della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di furto di una busta di plastica contenente oggetti preziosi, per un valore di euro 500.000, avvenuto la mattina del 5.8.2021. Il furto era stato commesso da due soggetti, dinanzi il "compro oro" di proprietà della persona offesa, AR Olivandi, alla quale una persona indossante un casco jet ed un piumino nero aveva sottratto la busta che teneva tra le gambe, mentre era seduta al sedile lato passeggero dell'autovettura ferma dinanzi al negozio. Il malvivente si era dato alla fuga grazie ad un complice che lo attendeva su uno scooter in sosta nelle vicinanze. 2. Ricorre per cassazione il difensore del CA, lamentando quanto segue. I) Mancanza di motivazione in merito ad una prova decisiva. Deduce che il Tribunale ha omesso di motivare in ordine alle prove dichiarative acquisite dalla difesa e depositate in sede di discussione, vale a dire le dichiarazioni dei genitori del prevenuto, secondo i quali costui, a seguito del tampone operato presso il nosocomio in data 4 agosto, si era recato direttamente presso la loro casa, sita in località Torvajanica, per rimanerci ininterrottamente sino al termine della quarantena, avvenuta circa a metà del mese di agosto. Tale elemento non è stato valutato unitamente alle altre risultanze, né sono state esplicitate le ragioni per disattenderlo. II) Violazione di legge per insussistenza delle esigenze cautelari. Deduce che l'omessa valutazione delle prove difensive ha rilevanza anche per quanto attiene alle esigenze cautelari, riscontrate solo sulla base delle asserzioni del CA DR, secondo cui il prevenuto (fratello del dichiarante) è un "rapinatore spregiudicato", in assenza di ulteriori riscontri attestanti l'attualità e concretezza delle esigenze e senza considerare il tempo trascorso dai fatti. III) Vizio di motivazione - insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Deduce l'esistenza di plurime contraddizioni e illogicità nel percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata, riguardanti: i) l'identificazione dell'indagato, in relazione alla divergenza della descrizione effettuata dalla persona offesa (che descrive il reo come soggetto di corporatura esile alto 175 cm, mentre il ricorrente è alto 183 cm e di corporatura robusta); li) la bocca del CA non ha alcun tratto distintivo, diversamente da quanto descritto dalla persona 2 offesa (secondo cui la bocca del reo era "molto particolare", senza specificare in che termini); iii) la rapina risulta effettuata alle ore 9.15, per cui non è possibile che vi sia uno scarto massimo di 50 minuti tra il momento del fatto ed il riscontro della presenza dell'indagato nella cella di Torvajanica alle ore 10.05. 3. Il Procuratore generare, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non merita accoglimento e deve essere, quindi, rigettato. 2. Le doglianze in punto di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in relazione al reato di cui alla provvisoria imputazione, sono ai limiti della inammissibilità, in quanto svolgono per gran parte censure in fatto, pretendendo dalla Corte di cassazione una rivisitazione del compendio indiziario al fine di attribuirgli una diversa valenza fattuale e giuridica, favorevole al ricorrente. Si deve, invece, qui ribadire che nel nostro sistema processuale la Suprema Corte non è chiamata ad interpretare a sua volta, sulla base delle critiche avanzate in ricorso, il significato delle prove o degli indizi processualmente emersi, al fine di stabilire quale sia la migliore e più affidabile ricostruzione dei fatti penalmente rilevanti. Ciò porrebbe la Cassazione in una posizione equivalente a quella di un giudice di merito superiore o di terza istanza, estranea al ruolo che le è proprio, che è invece quello di una Corte di legittimità chiamata a valutare la correttezza giuridica e motivazionale dei provvedimenti oggetto di ricorso, secondo le direttive delineate dall'art. 606 cod proc. pen. Invero, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460-01). 3. Sotto questo profilo, l'ordinanza impugnata non presenta vizi logico- giuridici desumibili in sede di legittimità, avendo adeguatamente rappresentato i , gravi indizi a carico del prevenuto, con particolare riguardo al dato, di indubbia valenza indiziaria, costituito dal riconoscimento effettuato dalla persona offesa, 3 confortato dagli ulteriori elementi emergenti dalla conversazione intercorsa tra DR CA (fratello dell'indagato) ed il marito della persona offesa, nonché dalle intercettazioni telefoniche che hanno corroborato la sincerità di quest'ultima. Tutti elementi che non possono essere rimessi in discussione, in assenza di evidenti vizi logico-giuridici rinvenibili nella presente sede di legittimità. Difatti, le argomentazioni del Tribunale evidenziano in modo esplicito su quali elementi si fonda la gravità indiziaria e non .presentano alcuna contraddittorietà in relazione alle circostanze di fatto oggetto dell'indagine. Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, i giudici del riesame hanno motivatamente valutato la tesi difensiva del covid e della quarantena del prevenuto il giorno del furto - costituente oggetto del contenuto delle dichiarazioni dei genitori del medesimo - ritenendo, non illogicamente, sulla base del dato insuperabile costituito dal riconoscimento della persona offesa, che costui avesse comunque violato la quarantena. In tal senso, il Tribunale ha sostanzialmente disatteso i risultati delle indagini difensive, sulla scorta di argomentazioni congrue e non manifestamente illogiche. 4. Anche sulle esigenze cautelari la motivazione offerta dal Tribunale è immune da aporie logiche rilevabili in sede di legittimità, avendo l'ordinanza impugnata adeguatamente valorizzato quanto riferito dal fratello del prevenuto al marito della persona offesa, secondo cui il ricorrente è un rapinatore "spregiudicato"; nonché ponendo l'accento sulle modalità del fatto, ritenute indicative di un furto su commissione e quindi valutando, plausibilmente, l'inserimento dell'indagato in circuiti criminali pericolosi. Del resto, in tema di misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (cfr. Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Rv. 282891 - 01); tali condizioni risultano certamente soddisfatte nel caso di specie. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Presi ente Il Consi e estensore
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12 luglio 2022